Ordinanza cautelare 30 maggio 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 10902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10902 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10902/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05058/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5058 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato (SS.2020/2021) presso la Corte di Appello di Roma, XXVII Sottocommissione dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del giudizio espresso il -OMISSIS- dalla XXVII Sottocommissione presso la Corte d'Appello di Roma d'inidoneità in esito alla seconda prova orale degli esami per l’abilitazione alla professione d’avvocato;
- nonché ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale lesivo per il ricorrente.
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione del ricorrente a sostenere nuovamente la seconda prova orale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato (SS.2020/2021) presso la Corte di Appello di Roma e della XXVII Sottocommissione dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 29.4.2022 e depositato il 9.5.2022, -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, il giudizio d’inidoneità del -OMISSIS- emesso nei suoi confronti in esito alla seconda prova orale degli esami per l’abilitazione alla professione d’avvocato, nonché ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale lesivo per il ricorrente.
2. Nello specifico, all’esito della prova anzidetta, -OMISSIS- conseguiva il punteggio di 96, di per sé non sufficiente.
3. Avverso tale giudizio veniva proposto ricorso e venivano formulate le seguenti censure:
A) “ Mancata parametrazione del giudizio numerico; violazione e/o falsa applicazione dei criteri di valutazione adottati dalla commissione centrale; violazione dell’articolo 3 della legge 241/1990 per difetto di motivazione ”, in quanto, essendo stato esternata la votazione in termini solo numerici, ciò avrebbe violato il quadro normativo di riferimento, nonché il verbale della Commissione centrale del 15.9.2021; inoltre, la stessa Commissione centrale avrebbe individuato, nel verbale del 15.9.2021, degli indicatori solo “generici” e a questo non si sarebbe sopperito neppure in sede di recepimento degli stessi da parte della sottocommissione di Roma;
B) “ Violazione dell’art. 4, co. 6 D.L. n. 31 del 13 marzo 2021 conv. nella l. 50/2021; violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 per difetto di motivazione ”, poiché, in violazione dell’art. 4 co. 6 D.L. cit., la Commissione centrale non avrebbe individuato alcun criterio di valutazione adeguato alla specifica prova, limitandosi unicamente al richiamo di quelli previsti in via generale dalla legge forense; l’omissione, oltre a configurare un’evidente violazione del quadro normativo sotteso alla fattispecie, avrebbe determinato, sotto un ulteriore profilo, un difetto di motivazione degli atti impugnati;
C) “ Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3 d.l. 13 marzo 2021, n. 31 conv. in l. 50/2021; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47, commi 2 e 3, della legge 247/2012; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, co. 4, del R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578; illegittima composizione della commissione esaminatrice; violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità della P.A.; illogicità manifesta dell’azione amministrativa; violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost. ”, in quanto, in violazione dell’art. 3 D.L. cit., la sottocommissione che ha esaminato il ricorrente sarebbe stata composta esclusivamente da avvocati, poiché il docente universitario presente era all’epoca pure esercente la professione forense, essendo regolarmente iscritto presso il Foro degli avvocati di Roma; ciò, secondo parte ricorrente, avrebbe alterato la “giusta composizione” della sottocommissione e, di conseguenza, tale circostanza avrebbe compromesso irrimediabilmente l’esame sostenuto da -OMISSIS- il -OMISSIS-.
Il ricorrente proponeva, altresì, un’azione di accertamento del diritto a sostenere nuovamente la seconda prova orale dell’esame di abilitazione forense dinnanzi ad una sottocommissione in composizione legittima e differente e, ancora, una domanda di risarcimento del danno asseritamente subito.
4. Si costituivano in giudizio il Ministero della Giustizia, la Commissione dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato istituita presso la Corte di appello di Roma e la XXVII sottocommissione di esame.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS-veniva rigettata la richiesta di misura cautelare, provvedimento poi confermato in appello.
6. All’udienza del 30.5.2025, tenuta secondo le modalità previste dall’art. 87 co. 4 bis c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione nel merito.
DIRITTO
7. Il ricorso è infondato e va respinto.
7.1 Sono da respingere la prima e la seconda censura con le quali si sostiene l’inidoneità del voto numerico a sorreggere il giudizio della sottocommissione, nonché la violazione di quanto stabilito dall’art. 4 co. 6 D.L. 31/2021.
Sul punto è sufficiente richiamare un costante orientamento giurisprudenziale che ha sancito come il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/1990, nel momento in cui siano stati previamente determinati, parimenti al caso di specie, adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio.
La motivazione numerica, infatti, risponde ad un chiaro principio di economicità della valutazione in quanto il voto esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione, contenendo in sé la motivazione senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, assicurando la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute nell’ambito del punteggio disponibile (cfr. di recente TAR Campania, Napoli, n. 5914/2024, decisione riferita ad una vicenda analoga a quella per cui si procede, nonché, più in generale, Corte Costituzionale n. 175/2011 e Cons. di Stato, A.P., n. 7/2017).
Si aggiunga che ulteriore argomento a favore della sufficienza del voto solo numerico, in particolare nella valutazione della prova orale (che interessa in questa sede), risulta dall’art. 46 l. 47/2012 (“nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”), disposizione che, pur non essendo ancora entrata in vigore, richiede una motivazione ulteriore rispetto al voto solo numerico esclusivamente per la valutazione delle prove scritte (“ La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti ”), circostanza che si ricava dal riferimento ai soli “elaborati”.
In definitiva, tenuto conto degli indici predeterminati dalla Commissione centrale in data 15.9.2021 (questo tenuto conto di quanto previsto dall’art. 46 co. 6 l. 47/2012), recepiti dalle sottocommissioni istituite presso la Corte di Appello di Roma con il verbale del -OMISSIS-(esattamente “ chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione; dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; dimostrazione delle capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione ”) e dell’indirizzo giurisprudenziale sopra menzionato, la prima e la seconda delle censure mosse da parte ricorrente non possono essere accolte, poiché risulta essere stato rispettato pure quanto previsto dal D.L. n. 31/2021.
7.2 Da respingere anche il terzo motivo, poiché la presenza nella XXVII sottocommissione di un docente universitario avente altresì il titolo di avvocato, non risulta di per sé in grado di alterare la legittima suddivisione delle competenze richieste tra i commissari, né tantomeno lesivo di quanto previsto dall’art. 3 co. 1 D.L. n. 31/2021 laddove stabilisce “ che ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali; il Presidente è un avvocato ”.
8. In definitiva, per le ragioni sopra esposte il ricorso proposto deve essere respinto.
9. Le spese, data la peculiarità della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Domenico De Falco, Presidente FF
Elena Daniele, Referendario
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Domenico De Falco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.