TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/10/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3537/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da C.F. 1 ), elettivamente Parte 1
domiciliato in Bovalino (RC), al Vico I Crotone n. 25, presso lo studio dell'Avv.
RA AO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente contro P.IVA 1 ), in Controparte 1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
IM TI e IO SI TO, ed elettivamente domiciliato presso l'Agenzia di Locri, in via Matteotti n. 48, giusta procura generale alle liti in atti;
resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato: premesso che gli notificava, in data 05.07.2023, intimazione1' Controparte_2
di pagamento n. 09420239003159585/000, con la quale gli chiedeva, tra l'altro, il pagamento delle somme dovute all' CP_3 a titolo di contributi I.V.S. così per come risultanti dall'avviso di addebito n. 39420160004421984000, notificato in data
18.11.2016, recante un ammontare pari ad € 5.776,34; dedotto che tra la notifica dell'avviso di addebito e dell'intimazione di pagamento è decorso il termine quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995, con conseguente prescrizione del credito portato;
argomentato che diversamente opinando, e ritenendo applicabile il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., si perverrebbe alla conclusione di consentire all'ente previdenziale di riscuotere contributi prescritti, in violazione del divieto stabilito, per ragioni di ordine pubblico, dall'art. 55, comma 1, R.D.L. 14 ottobre 1935, n. 1827, di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi dopo che rispetto agli stessi sia intervenuta la prescrizione, divieto che opera indipendentemente dall'eccezione di prescrizione da parte dell'ente previdenziale e del debitore dei contributi, concludeva chiedendo: "accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 09420239003159585/000, limitatamente alla parte afferente l'avviso di addebito n. 39420160004421984000, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese di lite da distrarsi.".
Si costituiva in giudizio 1' CP_3 eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/99, il difetto di legittimazione passiva, l'irretrattabilità dei crediti portati dall'avviso di addebito non impugnato e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. Evidenziava che il termine di prescrizione era stato comunque interrotto dall'invio, al ricorrente, di idonei atti da parte dell Controparte_4 Con provvedimento del 20.03.2024, questo giudicante ordinava ad CP_5 di produrre tutti gli atti di diffida, messa in mora, esecutivi o prodromici all'esecuzione posti in essere con riferimento all'avviso di addebito n. 39420160004421984000, ivi comprese le eventuali istanze di dilazione ed i pagamenti parziali, ordine cui l'ente ottemperava in data 25.03.2024. Ritenuta la causa sufficientemente istruita, a seguito dell'udienza del 1 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va rilevato come il presente giudizio sia stato incardinato per contestare la prescrizione della pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, sicché correttamente il ricorrente ha evocato in giudizio solo l'ente impositore, unico legittimato passivo in quanto titolare di detta pretesa.
Sul punto, si intende difatti aderire all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione a SS.UU., secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza 8 marzo
2022, n. 7514).
Il superiore principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione al caso di specie perché la parte ricorrente non ha contestato alcun atto esecutivo, né
l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito coinvolge di per sé l'attività esecutiva del concessionario: nel precedente appena richiamato, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”, e che l'omissione della notifica della cartella di pagamento (o, evidentemente, di un successivo atto interruttivo) di per sé “assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumo rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore".
Ne deriva che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_3.
2. Venendo al merito della controversia, occorre qualificare l'odierna domanda.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24, d.lgs. n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
a) L'art. 24, d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo" dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc.).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000,
n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24, comma 6, d.lgs. 46/99.
Diversi principi, affermati con riferimento al procedimento tributario, non possono trovare applicazione in giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza monte -
dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva poi che, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso, il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella (o dell'avviso di addebito, come nel caso di specie), come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, con l'azione ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che "a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata
(anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)" (cfr. Cass., ordinanza 2 settembre 2020, n. 18256).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo una opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che in epoca successiva alla notifica dell'avviso di addebito sarebbe maturata la prescrizione della pretesa creditoria dallo stesso portata, essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica dell'avviso medesimo e la notifica dell'intimazione di pagamento.
Alla luce di ciò, è infondata l'eccezione dell' CP_3 secondo cui il ricorrente sarebbe decaduto dall'opposizione per aver presentato il relativo ricorso oltre il termine di 40 giorni previsto per l'opposizione ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999 (confluito nel Testo unico in materia di versamenti e di riscossione - d.lgs. 24 marzo 2025, n.
33, applicabile dal 1° gennaio 2026), giacché il medesimo ricorrente, non avendo mai contestato l'omessa o invalida notifica del precedente avviso di addebito ed anzi avendo riconosciuto la regolare notifica dell'AVA, avvenuta in data 18.11.2016, non ha proposto opposizione recuperatoria, bensì, come anzidetto, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Per gli stessi motivi è del pari infondata l'eccezione sollevata dall' CP_1 resistente
Contro atteso che ilcon riferimento alla pretesa irretrattabilità dei crediti portati dall
,
ricorrente correttamente adduce, con l'odierna opposizione, fatti estintivi verificatisi in epoca successiva alla notifica dell'AVA medesimo.
3. Passando all'esame del merito della controversia, occorre vagliare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente.
Come sopra evidenziato è incontestato tra le parti che l'avviso di addebito n.
39420160004421984000 è stato notificato al ricorrente in data 18.11.2016, risulta pertanto superflua ogni indagine sul punto. Nel caso in esame, il termine prescrizionale è quinquennale, ex art. 3, legge n.
335/95.
Come chiarito dalla Corte di cassazione con orientamento cui si intende aderire: "Il
principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché
di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo" (cfr. Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397).
Si osserva che l'ente concessionario, ottemperando all'ordine rivoltogli dallo scrivente ex art. 210 c.p.c., ha prodotto gli atti interruttivi notificati al ricorrente con riferimento all'AVA n. 39420160004421984000. Dall'esame di tali atti emerge che il termine prescrizionale è stato efficacemente interrotto prima del suo decorso. Si fa riferimento, in particolare, all'intimazione di pagamento n.
09420189004029939000, notificata all'odierno opponente a mezzo pec in data
13.06.2018, cui ha fatto seguito ulteriore atto di intimazione n.
09420199006798183000, notificato sempre a mezzo pec al ricorrente il 26.06.2019 da parte dell' CP_5, con i quali l'ente concessionario diffidava il ricorrente al pagamento, tra le altre, delle somme portate dal citato AVA, notificato il 18.11.2016. Tale modalità di notifica è espressamente prevista dall'art. 26, comma 2, D.P.R.
602/73, nella formulazione applicabile ratione temporis, che sul punto dispone: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
L'art. 60 del citato D.P.R. dispone: "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi".
Devono pertanto ritenersi ritualmente notificati i suddetti atti interruttivi, atteso che, peraltro, nulla è stato al riguardo contestato da parte del ricorrente.
Ne consegue che a fronte della notifica dell'AVA avvenuta in data 18.11.2016, in ragione dei due atti interruttivi notificati rispettivamente in data 13.06.2018 e in data
26.06.2019, il termine quinquennale di prescrizione non era maturato al 5.07.2023
(data di ricezione, da parte del ricorrente, dell'intimazione di pagamento contestata).
Per tali motivi, il ricorso va rigettato, non essendo maturata alcuna prescrizione, con riferimento al credito portato dall'avviso di addebito n. 39420160004421984000. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
-rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla refusione, in favore dell' CP_3, dei compensi di lite, liquidati in € 2.697,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Locri, 29/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3537/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da C.F. 1 ), elettivamente Parte 1
domiciliato in Bovalino (RC), al Vico I Crotone n. 25, presso lo studio dell'Avv.
RA AO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente contro P.IVA 1 ), in Controparte 1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
IM TI e IO SI TO, ed elettivamente domiciliato presso l'Agenzia di Locri, in via Matteotti n. 48, giusta procura generale alle liti in atti;
resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato: premesso che gli notificava, in data 05.07.2023, intimazione1' Controparte_2
di pagamento n. 09420239003159585/000, con la quale gli chiedeva, tra l'altro, il pagamento delle somme dovute all' CP_3 a titolo di contributi I.V.S. così per come risultanti dall'avviso di addebito n. 39420160004421984000, notificato in data
18.11.2016, recante un ammontare pari ad € 5.776,34; dedotto che tra la notifica dell'avviso di addebito e dell'intimazione di pagamento è decorso il termine quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995, con conseguente prescrizione del credito portato;
argomentato che diversamente opinando, e ritenendo applicabile il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., si perverrebbe alla conclusione di consentire all'ente previdenziale di riscuotere contributi prescritti, in violazione del divieto stabilito, per ragioni di ordine pubblico, dall'art. 55, comma 1, R.D.L. 14 ottobre 1935, n. 1827, di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi dopo che rispetto agli stessi sia intervenuta la prescrizione, divieto che opera indipendentemente dall'eccezione di prescrizione da parte dell'ente previdenziale e del debitore dei contributi, concludeva chiedendo: "accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 09420239003159585/000, limitatamente alla parte afferente l'avviso di addebito n. 39420160004421984000, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese di lite da distrarsi.".
Si costituiva in giudizio 1' CP_3 eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/99, il difetto di legittimazione passiva, l'irretrattabilità dei crediti portati dall'avviso di addebito non impugnato e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. Evidenziava che il termine di prescrizione era stato comunque interrotto dall'invio, al ricorrente, di idonei atti da parte dell Controparte_4 Con provvedimento del 20.03.2024, questo giudicante ordinava ad CP_5 di produrre tutti gli atti di diffida, messa in mora, esecutivi o prodromici all'esecuzione posti in essere con riferimento all'avviso di addebito n. 39420160004421984000, ivi comprese le eventuali istanze di dilazione ed i pagamenti parziali, ordine cui l'ente ottemperava in data 25.03.2024. Ritenuta la causa sufficientemente istruita, a seguito dell'udienza del 1 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va rilevato come il presente giudizio sia stato incardinato per contestare la prescrizione della pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, sicché correttamente il ricorrente ha evocato in giudizio solo l'ente impositore, unico legittimato passivo in quanto titolare di detta pretesa.
Sul punto, si intende difatti aderire all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione a SS.UU., secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza 8 marzo
2022, n. 7514).
Il superiore principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione al caso di specie perché la parte ricorrente non ha contestato alcun atto esecutivo, né
l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito coinvolge di per sé l'attività esecutiva del concessionario: nel precedente appena richiamato, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”, e che l'omissione della notifica della cartella di pagamento (o, evidentemente, di un successivo atto interruttivo) di per sé “assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumo rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore".
Ne deriva che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_3.
2. Venendo al merito della controversia, occorre qualificare l'odierna domanda.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24, d.lgs. n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
a) L'art. 24, d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo" dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc.).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000,
n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24, comma 6, d.lgs. 46/99.
Diversi principi, affermati con riferimento al procedimento tributario, non possono trovare applicazione in giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza monte -
dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva poi che, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso, il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella (o dell'avviso di addebito, come nel caso di specie), come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, con l'azione ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che "a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata
(anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)" (cfr. Cass., ordinanza 2 settembre 2020, n. 18256).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo una opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che in epoca successiva alla notifica dell'avviso di addebito sarebbe maturata la prescrizione della pretesa creditoria dallo stesso portata, essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica dell'avviso medesimo e la notifica dell'intimazione di pagamento.
Alla luce di ciò, è infondata l'eccezione dell' CP_3 secondo cui il ricorrente sarebbe decaduto dall'opposizione per aver presentato il relativo ricorso oltre il termine di 40 giorni previsto per l'opposizione ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999 (confluito nel Testo unico in materia di versamenti e di riscossione - d.lgs. 24 marzo 2025, n.
33, applicabile dal 1° gennaio 2026), giacché il medesimo ricorrente, non avendo mai contestato l'omessa o invalida notifica del precedente avviso di addebito ed anzi avendo riconosciuto la regolare notifica dell'AVA, avvenuta in data 18.11.2016, non ha proposto opposizione recuperatoria, bensì, come anzidetto, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Per gli stessi motivi è del pari infondata l'eccezione sollevata dall' CP_1 resistente
Contro atteso che ilcon riferimento alla pretesa irretrattabilità dei crediti portati dall
,
ricorrente correttamente adduce, con l'odierna opposizione, fatti estintivi verificatisi in epoca successiva alla notifica dell'AVA medesimo.
3. Passando all'esame del merito della controversia, occorre vagliare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente.
Come sopra evidenziato è incontestato tra le parti che l'avviso di addebito n.
39420160004421984000 è stato notificato al ricorrente in data 18.11.2016, risulta pertanto superflua ogni indagine sul punto. Nel caso in esame, il termine prescrizionale è quinquennale, ex art. 3, legge n.
335/95.
Come chiarito dalla Corte di cassazione con orientamento cui si intende aderire: "Il
principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché
di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo" (cfr. Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397).
Si osserva che l'ente concessionario, ottemperando all'ordine rivoltogli dallo scrivente ex art. 210 c.p.c., ha prodotto gli atti interruttivi notificati al ricorrente con riferimento all'AVA n. 39420160004421984000. Dall'esame di tali atti emerge che il termine prescrizionale è stato efficacemente interrotto prima del suo decorso. Si fa riferimento, in particolare, all'intimazione di pagamento n.
09420189004029939000, notificata all'odierno opponente a mezzo pec in data
13.06.2018, cui ha fatto seguito ulteriore atto di intimazione n.
09420199006798183000, notificato sempre a mezzo pec al ricorrente il 26.06.2019 da parte dell' CP_5, con i quali l'ente concessionario diffidava il ricorrente al pagamento, tra le altre, delle somme portate dal citato AVA, notificato il 18.11.2016. Tale modalità di notifica è espressamente prevista dall'art. 26, comma 2, D.P.R.
602/73, nella formulazione applicabile ratione temporis, che sul punto dispone: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
L'art. 60 del citato D.P.R. dispone: "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi".
Devono pertanto ritenersi ritualmente notificati i suddetti atti interruttivi, atteso che, peraltro, nulla è stato al riguardo contestato da parte del ricorrente.
Ne consegue che a fronte della notifica dell'AVA avvenuta in data 18.11.2016, in ragione dei due atti interruttivi notificati rispettivamente in data 13.06.2018 e in data
26.06.2019, il termine quinquennale di prescrizione non era maturato al 5.07.2023
(data di ricezione, da parte del ricorrente, dell'intimazione di pagamento contestata).
Per tali motivi, il ricorso va rigettato, non essendo maturata alcuna prescrizione, con riferimento al credito portato dall'avviso di addebito n. 39420160004421984000. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
-rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla refusione, in favore dell' CP_3, dei compensi di lite, liquidati in € 2.697,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Locri, 29/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi