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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 18285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 18285/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GAVA GIULIA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. COLELLA PAOLA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
LACEDONIA il 28/03/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LACEDONIA (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 03.08.2016. Persona_1
Con ricorso depositato il 25/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la dimora coniugale ubicata in Beinasco (TO), Via Principe Amedeo n. 37, di proprietà esclusiva della SI.ra , viene assegnata alla medesima, unitamente ai mobili, arredi e Controparte_1 sue pertinenze, nell'interesse del figlio minore, ivi stabilmente convivente e residente.
DISPONE che il figlio minore resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali. I provvedimenti assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (ad es.: interventi medici urgenti) del figlio minore saranno assunti dal genitore con cui il medesimo si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, con obbligo di immediata comunicazione all'altro genitore.
DISPONE che il figlio minore resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità:
• dal venerdì all'uscita da scuola fino a domenica dopo cena, a week alternati;
• lunedì e martedì tutte le settimane senza pernotto con prelievo da scuola e riaccompagnamento a casa della madre dopo cena, entro le ore 21:30, con precisazione che, in caso di attività sportiva del minore nei giorni di lunedì o martedì, il riaccompagnamento avverrà alle ore 22:00. Quando il SI.
[...]
avrà reperito altra abitazione più vicina all'istituto scolastico di , egli terrà Parte_1 Per_1 con sé il figlio anche per il pernotto infrasettimanale del lunedì. I coniugi concordano che, in caso di impossibilità della madre, previo avviso e accordo tra i genitori, il padre si impegna, in ogni caso fin d'ora, a tenere con sé il figlio minore per il pernotto del lunedì, nelle settimane con week end in arrivo di spettanza materna. In ogni caso, il SI. si impegna, ove possibile, a riportare Parte_1 il bambino pronto per la notte la sera del lunedì e martedì;
• durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, nei periodi dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1, salvo diverso accordo;
pagina 2 di 4 • durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, salvo diverso accordo;
• ponti, altre festività e compleanno del figlio seguiranno il criterio dell'alternanza a rotazione annuale, salvo diverso accordo;
• durante le vacanze estive, due settimane consecutive da comunicare anticipatamente entro il 30.05 ed il restante periodo, salvo diverso accordo, verrà trascorso con la madre;
• nel corso di tutte le vacanze, nei tempi di rispettiva spettanza, ciascun genitore potrà contattare telefonicamente il figlio minore e, qualora questi non risponda, si impegna a garantire che il bambino richiami, appena possibile, il genitore che lo ha contattato.
Quando uno dei due genitori non potrà tenere il bambino nei giorni previsti e/o concordati, si chiederà alla famiglia paterna/materna di tenerlo con sé, previo preventivo avviso della sua assenza all'altro genitore. Nel caso in cui i familiari del genitore assente fossero impossibilitati a tenere con sé il bambino, il genitore affidatario si farà carico del costo della baby-sitter.
DISPONE che il padre corrisponderà alla madre, mediante bonifico bancario sul conto corrente
Unicredit n. 103919899 intestato alla SI.ra IBAN Controparte_1
[...], da effettuarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, le seguenti somme:
• € 200,00 (duecento/00), a titolo di mantenimento del figlio minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, purché positivi, con periodicità annuale e prima rivalutazione a luglio 2025;
• il 50% delle spese afferenti alla mensa scolastica, da versarsi anticipatamente per il mese successivo;
• il 50% dell'assegno unico, di cui è attualmente percettore al 100%, sino a quando la madre non ne farà richiesta diretta.
Il padre verserà altresì il 50% delle spese straordinarie, concordate, necessitate e documentate, come stabilite nel Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino datato 15.03.2016, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. I coniugi concordano che sono da considerarsi straordinarie anche le seguenti spese: taglio dei capelli, cartella scolastica, primo giubbotto stagionale invernale e tutti i farmaci prescritti.
DÀ ATTO che il padre corrisponderà anticipatamente alla madre anche il 50% di un biglietto del viaggio
A/R (sia andata che ritorno per una sola volta) del figlio minore, relativo al periodo di vacanze estive annuali che questi è solito trascorrere con la madre presso i nonni materni.
DÀ ATTO che il SI. corrisponderà altresì alla SI.ra , entro Parte_1 Controparte_1 il 31.08.2024, la somma di € 131,00 (centotrentuno/00) a titolo di 50% di propria spettanza di spese mediche arretrate per il figlio.
DÀ ATTO che le detrazioni per le spese del figlio saranno a beneficio dei genitori al 50% ciascuno.
DÀ ATTO che i genitori concordano sul divieto di pubblicazione da parte di qualsiasi soggetto e fino alla maggiore età di , di foto del figlio minore, anche oscurate, su qualsivoglia social Per_1 network/app, salvo previo assenso tra gli stessi
DÀ ATTO che il SI. si impegna a continuare a pagare le rate del Parte_1 finanziamento di € 28.000,00 (ventottomila/00), collegato al conto corrente Banca Etica n. 1673703-3 IBAN [...] cointestato tra i coniugi e di cui alla lettera g) della premessa, senza gravare sulla SI.ra , come sempre fatto sinora. Controparte_1
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che il SI. provvederà alla restituzione delle chiavi dell'ex casa Parte_1 coniugale ed al prelievo dei propri effetti personali e degli altri beni ivi ancora presenti, previo accordo con la SI.ra , entro e non oltre il 10.09.2024. In difetto, la SI.ra Controparte_1 Controparte_1 potrà recapitare gli stessi presso l'attuale abitazione del SI. con spese ad Parte_1 esclusivo carico di quest'ultimo.
DÀ ATTO che i genitori, richiamato l'art. 473-bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del figlio minore.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito tra di loro, con scrittura privata del 13.04.2024, ogni rapporto patrimoniale ed economico, non avendo allo stato più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto dalle condizioni di cui sopra.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/03/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 18285/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GAVA GIULIA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. COLELLA PAOLA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
LACEDONIA il 28/03/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LACEDONIA (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 03.08.2016. Persona_1
Con ricorso depositato il 25/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la dimora coniugale ubicata in Beinasco (TO), Via Principe Amedeo n. 37, di proprietà esclusiva della SI.ra , viene assegnata alla medesima, unitamente ai mobili, arredi e Controparte_1 sue pertinenze, nell'interesse del figlio minore, ivi stabilmente convivente e residente.
DISPONE che il figlio minore resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali. I provvedimenti assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (ad es.: interventi medici urgenti) del figlio minore saranno assunti dal genitore con cui il medesimo si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, con obbligo di immediata comunicazione all'altro genitore.
DISPONE che il figlio minore resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità:
• dal venerdì all'uscita da scuola fino a domenica dopo cena, a week alternati;
• lunedì e martedì tutte le settimane senza pernotto con prelievo da scuola e riaccompagnamento a casa della madre dopo cena, entro le ore 21:30, con precisazione che, in caso di attività sportiva del minore nei giorni di lunedì o martedì, il riaccompagnamento avverrà alle ore 22:00. Quando il SI.
[...]
avrà reperito altra abitazione più vicina all'istituto scolastico di , egli terrà Parte_1 Per_1 con sé il figlio anche per il pernotto infrasettimanale del lunedì. I coniugi concordano che, in caso di impossibilità della madre, previo avviso e accordo tra i genitori, il padre si impegna, in ogni caso fin d'ora, a tenere con sé il figlio minore per il pernotto del lunedì, nelle settimane con week end in arrivo di spettanza materna. In ogni caso, il SI. si impegna, ove possibile, a riportare Parte_1 il bambino pronto per la notte la sera del lunedì e martedì;
• durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, nei periodi dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1, salvo diverso accordo;
pagina 2 di 4 • durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, salvo diverso accordo;
• ponti, altre festività e compleanno del figlio seguiranno il criterio dell'alternanza a rotazione annuale, salvo diverso accordo;
• durante le vacanze estive, due settimane consecutive da comunicare anticipatamente entro il 30.05 ed il restante periodo, salvo diverso accordo, verrà trascorso con la madre;
• nel corso di tutte le vacanze, nei tempi di rispettiva spettanza, ciascun genitore potrà contattare telefonicamente il figlio minore e, qualora questi non risponda, si impegna a garantire che il bambino richiami, appena possibile, il genitore che lo ha contattato.
Quando uno dei due genitori non potrà tenere il bambino nei giorni previsti e/o concordati, si chiederà alla famiglia paterna/materna di tenerlo con sé, previo preventivo avviso della sua assenza all'altro genitore. Nel caso in cui i familiari del genitore assente fossero impossibilitati a tenere con sé il bambino, il genitore affidatario si farà carico del costo della baby-sitter.
DISPONE che il padre corrisponderà alla madre, mediante bonifico bancario sul conto corrente
Unicredit n. 103919899 intestato alla SI.ra IBAN Controparte_1
[...], da effettuarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, le seguenti somme:
• € 200,00 (duecento/00), a titolo di mantenimento del figlio minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, purché positivi, con periodicità annuale e prima rivalutazione a luglio 2025;
• il 50% delle spese afferenti alla mensa scolastica, da versarsi anticipatamente per il mese successivo;
• il 50% dell'assegno unico, di cui è attualmente percettore al 100%, sino a quando la madre non ne farà richiesta diretta.
Il padre verserà altresì il 50% delle spese straordinarie, concordate, necessitate e documentate, come stabilite nel Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino datato 15.03.2016, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. I coniugi concordano che sono da considerarsi straordinarie anche le seguenti spese: taglio dei capelli, cartella scolastica, primo giubbotto stagionale invernale e tutti i farmaci prescritti.
DÀ ATTO che il padre corrisponderà anticipatamente alla madre anche il 50% di un biglietto del viaggio
A/R (sia andata che ritorno per una sola volta) del figlio minore, relativo al periodo di vacanze estive annuali che questi è solito trascorrere con la madre presso i nonni materni.
DÀ ATTO che il SI. corrisponderà altresì alla SI.ra , entro Parte_1 Controparte_1 il 31.08.2024, la somma di € 131,00 (centotrentuno/00) a titolo di 50% di propria spettanza di spese mediche arretrate per il figlio.
DÀ ATTO che le detrazioni per le spese del figlio saranno a beneficio dei genitori al 50% ciascuno.
DÀ ATTO che i genitori concordano sul divieto di pubblicazione da parte di qualsiasi soggetto e fino alla maggiore età di , di foto del figlio minore, anche oscurate, su qualsivoglia social Per_1 network/app, salvo previo assenso tra gli stessi
DÀ ATTO che il SI. si impegna a continuare a pagare le rate del Parte_1 finanziamento di € 28.000,00 (ventottomila/00), collegato al conto corrente Banca Etica n. 1673703-3 IBAN [...] cointestato tra i coniugi e di cui alla lettera g) della premessa, senza gravare sulla SI.ra , come sempre fatto sinora. Controparte_1
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che il SI. provvederà alla restituzione delle chiavi dell'ex casa Parte_1 coniugale ed al prelievo dei propri effetti personali e degli altri beni ivi ancora presenti, previo accordo con la SI.ra , entro e non oltre il 10.09.2024. In difetto, la SI.ra Controparte_1 Controparte_1 potrà recapitare gli stessi presso l'attuale abitazione del SI. con spese ad Parte_1 esclusivo carico di quest'ultimo.
DÀ ATTO che i genitori, richiamato l'art. 473-bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del figlio minore.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito tra di loro, con scrittura privata del 13.04.2024, ogni rapporto patrimoniale ed economico, non avendo allo stato più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto dalle condizioni di cui sopra.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/03/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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