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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/05/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere rel.
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 600/2023 del ruolo generale e promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Daniele Regni Parte_1 C.F._1
(c.f. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Senigallia, via F.lli C.F._2
Bandiera n. 42, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec: Email_1
- appellante-
CONTRO
(p. IVA di Gruppo ) e, per essa quale procuratore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(partita IVA di Gruppo ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (c.f. ) e C.F._3
pagina 1 di 21 Andrea Ornati (c.f. , presso il cui studio è domiciliata a La Spezia (SP), via C.F._4
Fontevivo n. 21/N, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, i quali dichiarano che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate agli indirizzi pec:
- Email_2 Email_3
-appellata-
OGGETTO
appello avverso la sentenza n. 516/2023 Tribunale di Ancona, pubblicata il 12/05/2023, Repert. n.
1287/2023, nel giudizio R.G. n. 4084/2020
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'On Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectiis:
- NEL MERITO
- riformare la sentenza n° 516/2023 resa dal Tribunale di Ancona nella causa iscritta al n° 4084/2020
R.G. e, per l'effetto:
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'impiego, nell'ammortamento alla francese, del regime
finanziario composto, in violazione dell'art. 821 c.c., laddove non esplicitato in contratto, e per
l'effetto l'indeterminatezza della clausola relativa all'interesse (T.A.N.), con conseguente ricalcolo in
regime finanziario semplice ed adozione del tasso B.O.T. 12 mesi.
- Accertare altresì l'inefficacia e/o invalidità della clausola determinativa degli interessi per
indeterminatezza e/o indeterminabilità e per violazione dell'art. 177 T.U.B. per l'errata indicazione del
tasso corrispettivo e dell'TAN effettivamente applicato al rapporto, rispetto a quanto indicato nel
contratto, con addebito di interessi non dovuti. Previa declaratoria di nullità parziale delle condizioni
economiche praticate su entrambi i contratti, dichiarare e condannare la alla ripetizione e/o CP_3
compensazione della differenza tra gli interessi corrisposti e quelli rideterminati ai sensi dell'art. 117
del D.Lgs 385/93 (Bot annuali 12 mesi precedenti), nonché, in subordine ex art. 1284, comma 3 c.c. al
tasso legale.
pagina 2 di 21 - accertata la violazione da parte della dell'art. 644 c.p., dichiarare la nullità parziale del CP_3
contratto per cui è causa ex art. 1419, comma 2 c.c., nelle clausole relative agli interessi corrispettivi e
moratori applicati ai mutui de quo e, conseguentemente, in applicazione dell'art. 1815, comma 2 c.c.,
dichiarare il sig. tenuto al pagamento in favore della convenuta del solo importo Parte_1
capitale erogato e comunque accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa della
per interessi (corrispettivi e moratori), spese, competenze e remunerazioni di qualsivoglia CP_3
genere e, comunque, di ogni previsione contrattuale che all'esito dell'espletanda istruttoria
risultassero concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie in violazione del disposto
della L. 108/96 in quanto eccedenti il T.E.G. ed in particolare il tasso soglia nei periodo di riferimento
e, conseguentemente, anche in applicazione dell'art. 1815, comma 2 c.c
in ogni caso, condannare e per essa quale procuratore a pagare le spese e i CP_1 Controparte_2
compensi legali per i due gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o
deduzione, In via preliminare, di rito - dichiarare l'inammissibilità del gravame proposta dal sig.
per le causali tutte esposte in narrativa. In via principale, nel merito, rigettare il Parte_1
gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in
narrativa e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Ancona n. 516/2023 del 12/05/2023
depositata in pari data. In via istruttoria si offrono in comunicazione il fascicolo di primo grado con
relativi atti e documenti attestando, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 decies e 16 undecies, D.L.
179/2012, e successive modifiche, la conformità alle rispettive copie informatiche estratte dal relativo
fascicolo telematico”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha rigettato l'opposizione proposta da Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 570/2020, emesso dal Tribunale di Ancona in data 20 aprile
[...]
2020 su ricorso di con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di quest'ultima Controparte_1
pagina 3 di 21 la complessiva somma di € 22.342,28 oltre interessi e spese del procedimento, quale residuo debito inerente il contratto di finanziamento in data 2/8/2011 intercorso tra l'opponente e SS NC
S.p.a., la quale aveva ceduto il credito a Controparte_4
In particolare, il Tribunale:
- preliminarmente, ha rigettato l'eccezione di carenza di titolarità attiva del rapporto giuridico in capo alla società opposta, in quanto, dai documenti versati in giudizio, poteva ricavarsi che la società
SS aveva concluso con la società una cessione di credito, oggetto di Controparte_4
pubblicazione sulla G.U. n. 149 pag. 2 del 29/11/2015, la società a sua volta, aveva Controparte_4
ceduto a in data 04.06.2018 il credito, oggetto di pubblicazione sulla G.U. n. 81 del Controparte_1
14/07/2018;
-nel merito, ha ritenuto soddisfatto l'onere probatorio ex art. 2967 c.c. incombente sul creditore-
opposto, essendo stata versata in atti la seguente documentazione: il contratto di finanziamento, il relativo piano di ammortamento, mentre l'erogazione della somma non era stata contestata;
- ha ritenuto infondata la censura relativa all'applicazione dell'anatocismo. Il contratto di finanziamento oggetto di causa presentava un piano di ammortamento c.d. alla francese, il quale prevede che la rata di mutuo da corrispondere nella periodicità convenuta sia sempre costante, con il progressivo decrescere della quota interessi e, viceversa, il progressivo crescere della quota capitale.
Per approdo giurisprudenziale ormai pacifico, tale metodo non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli stessi siano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Anche nell'ipotesi in cui si fosse voluta ritenere l'applicazione di una illegittima capitalizzazione degli interessi per effetto dell'applicazione degli interessi moratori sulle rate rimaste inevase, ha precisato il Tribunale che, in base all'art. 3 della Delibera CICR 9/2/2000, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente previsto, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al pagina 4 di 21 momento del pagamento. Avendo, pertanto, le parti espressamente pattuito che, in caso di inadempimento nel pagamento da parte del mutuatario, su ogni importo a qualsiasi titolo dovuto sarebbero decorsi interessi di mora, di doveva ragionevolmente concludere che la contestazione di indebito anatocismo non poteva trovare accoglimento;
- ha rigettato l'eccezione relativa all'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, anche con riferimento agli interessi moratori, escludendo che la commissione di estinzione anticipata rientrasse tra le voci di costo rilevanti ai fini della verifica dell'usura;
- da ultimo, ha ritenuto non meritevole di accoglimento, in quanto manifestamente generico già in punto di mera allegazione, oltre che sfornito di riscontro probatorio, l'assunto con cui l'opponente ha dedotto l'erronea indicazione del TAEG indicato in contratto con quello concretamente applicato.
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello, articolando tre motivi di gravame 1) Parte_1
relativo alla prova del credito – mancato accoglimento della richiesta di richiesta ex art. 210 c.p.c. e
119 T.U.B. e di consulenza tecnica di ufficio;
2) relativo all'indeterminatezza del tasso annuo nominale
(t.a.n.) - ammortamento alla francese;
3) relativo all'usura – “costo occulto” derivante dal piano di ammortamento alla francese.
L'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione della convenuta in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare patologie del rapporto contrattuale e l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile,
attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con pagina 5 di 21 inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili)
argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni del reclamante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità
del gravame.
L'appello non appare meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo parte appellante lamenta il mancato accoglimento da parte del Giudice di prime cure della richiesta di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'espletamento di consulenza tecnica di ufficio, non essendo stata, a suo dire, fornita piena prova del credito de quo da parte dell'appellata opposta.
Come correttamente rilevato dal Tribunale risultano depositati in atti il contratto di prestito (cfr. doc. 5
all. al fascicolo monitorio) e il relativo estratto conto (cfr. doc. 6), mentre l'erogazione della somma oggetto di finanziamento non è stata mai contestata dall'appellante neanche in questa sede, potendo così dirsi pienamente fornita la prova del credito da parte della NC.
Era, pertanto, onere dell'opponente in primo grado fornire la prova dell'avvenuto pagamento del credito azionato monitoriamente e compiutamente provato dalla NC con il deposito della documentazione sopra ricordata, non contestata specificamente dagli opponenti.
Costituisce infatti principio di diritto assolutamente pacifico quello per cui “Il creditore che agisce per
il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal
quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra
un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (cfr. per tutte Cass. n. 19039 del pagina 6 di 21 16/07/2019). Ebbene, nessuna prova è stata a tal fine offerta dall'opponente, con la conseguenza che le sue doglianze sul punto sono da ritenersi del tutto inammissibili e prive di fondamento.
Quanto alla mancata ammissione del richiesto ordine di esibizione occorre ribadire che costituisce del pari principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “L'ordine di esibizione,
subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att.
c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di
impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento
dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al
prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare
oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto” (cfr. Cass. ord. 31251 del
3/11/2021) ed ancora che “In tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione
è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata;
ne consegue
che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto
dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione,
trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa
in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità
esplorativa” (cfr. per tutte Cass. ord. 27412 del 8/10/2021).
La natura residuale dello strumento istruttorio di cui all'art. 210 c.p.c., affermata in via univoca e consolidata nella giurisprudenza nomofilattica, porta questa Corte a condividere l'orientamento di recente espresso dalla Suprema Corte per cui “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a
qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia
della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi
gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in
sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da
tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla
pagina 7 di 21 banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (cfr. Cass. sent. 24641 del
13/9/2021). In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato che:
“-l'art. 119, quarto comma, del decreto legislativo n. 385/1993, pone una disposizione che concorre,
unitamente alle disposizioni di cui agli artt. 116, 117 e 118 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a definire le obbligazioni
gravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente e ha, dunque, natura
sostanziale, la cui tutela è prevista come situazione giuridica «finale» e non strumentale e ciò non
esclude, ovviamente, che la richiesta di documentazione possa essere avanzata in vista della
predisposizione dei mezzi di prova necessari ai fini di un'azione del cliente, o di chi per lui (quale
curatore fallimentare, fideiussore), contro la banca;
-l'obbligazione prevista dall'art. 119, quarto
comma, del decreto legislativo n. 385/1993, sorge dal contratto e deve essere adempiuta solo se il
cliente abbia avanzato la relativa richiesta;
dal momento della formulazione della richiesta e trascorso
inutilmente il termine allo scopo previsto si concretizza l'inadempimento della NC;
- in base al
tenore letterale dell'art. 119, quarto comma, del decreto legislativo n. 385/1993, non può trarsi dal
precetto dettato dalla indicata disposizione, il principio secondo cui detta norma possa trovare
applicazione anche a giudizio pendente, attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo,
sebbene il correntista non abbia previamente effettuato la richiesta alla banca e questa non via abbia
adempiuto; piuttosto l'istanza di consegna degli estratti conti deve prevedere, se non l'introduzione del
giudizio, quanto meno l'istanza di esibizione rivolta al giudice;
-il cliente, in caso di inadempimento
della banca dell'obbligazione sancita dal quarto comma dell'articolo 119 richiamato, ha a disposizione
diverse strade: ricorso all'ABF, ricorso per decreto ingiuntivo, istanza di esibizione ex art. 210 cod.
proc. civ.; - se il cliente, o chi per lui, ha esercitato il diritto di cui al quarto comma dell'articolo 119
citato e la banca non vi ha ottemperato, la parte può richiedere l'ordine di esibizione ex art. 210 cod.
proc. civ., mentre se il cliente non ha effettuato la preventiva richiesta, inadempiuta, non vi sono
margini per l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 cod. proc. civ.”.
pagina 8 di 21 Poiché l'appellante non ha né allegato né provato di avere fatto richiesta di copia dei documenti relativi al rapporto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 119 TUB, la richiesta reiterata in questa sede deve essere rigettata.
Altresì infondata risulta la doglianza di parte appellante circa il mancato accoglimento da parte del
Tribunale della richiesta di espletamento di perizia tecnico contabile.
Come noto e alla luce di quanto sopra argomentato, non può utilizzarsi la CTU per supplire alle insufficienze dell'attività difensiva di parte (Cass. 22 gennaio 2014 n. 1299, Cass. 31 luglio 2002 n.
11359) o per compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Sono, altresì, infondati e, quindi, da rigettare il secondo e il terzo motivo di gravame, da analizzarsi congiuntamente stante la loro intima connessione.
Con i motivi in esame l'appellante contesta non l'applicazione di interessi anatocistici (come precisato a pag. 5 dell'atto di appello) bensì l'indeterminatezza del tasso, derivante dalla mancata indicazione del criterio di capitalizzazione degli interessi.
Sostiene l'appellante che il contratto di finanziamento per cui è causa è stato elaborato secondo il metodo di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta, il quale determinerebbe una maggiorazione occulta del tasso praticato e un evidente maggiorazione di quanto pagato rispetto a quanto originariamente pattuito.
Ricomprendendo, pertanto, tale “costo occulto” nel calcolo del TEG, il TEG risulterebbe superiore al
Tasso Soglia d'Usura, con conseguente usurarietà del mutuo e, ai sensi dell'art. 1815 2° co. c.c.,
eliminazione degli stessi.
Già da tempo e in più occasioni questa Corte ha ritenuto di aderire all'orientamento che esclude l'anatocismo nel metodo dell'ammortamento alla francese.
Come noto, trattasi di una particolare modalità di rimborso del prestito caratterizzato dalla presenza di una rata (proprio come verificatosi nel caso di specie) ad importo costante formata da una duplice pagina 9 di 21 componente: una quota di interessi via via decrescente ed un'altra, in linea capitale, invece progressivamente crescente.
La più recente giurisprudenza, che si è occupata della questione, ha chiarito che “la quota-interessi si
ottiene moltiplicando per il tasso il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al
tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto, applicando la formula
dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo);
3. la quota-capitale è la differenza fra la
rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato
dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
5. il
debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito
iniziale e quello estinto. Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via
decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e
che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua
quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate
precedenti” (cfr Corte Appello Roma, 30.1.2020 n. 731).
Sulla base di detta ricostruzione le principali ragioni che sono state indicate a supporto dell'opzione interpretativa accolta da questa Corte possono essere così sintetizzate:
a) nel metodo dell'ammortamento alla francese, gli interessi sono calcolati sul debito residuo e non sugli interessi pregressi;
b) in ogni rata è garantito il pagamento di tutti gli interessi dovuti a quel momento;
c) gli interessi sulla rata con scadenza successiva riguardano unicamente il capitale residuo;
d) la formula matematica (definita di sconto composto) che presiede all'applicazione di tale ammortamento che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata pagina 10 di 21 sul solo capitale che residua dopo la restituzione del capitale effettuato tramite le rate precedenti;
e) l'applicazione, rispetto al diverso metodo dell'ammortamento all'italiana, di interessi risulta giustificata dal fatto che le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore;
f) il sistema così congegnato risulta aderente al disposto di cui all'art. 1194 cod civ.;
a difettare è quindi il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283
c.c..
La questione ora appare ormai definitivamente risolta dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 15130 del 29/5/2024, che, pur se relativa ad una ipotesi di mutuo a tasso fisso, risulta applicabile anche alle ipotesi di tasso variabile, non incidendo il criterio di determinazione del tasso sulle considerazioni poste a base della decisione.
I Giudici di legittimità, esaminando in particolare le medesime questioni qui sollevata dall' appellante in riferimento ad un mutuo “alla francese standardizzato” (quale può essere definito anche il finanziamento in esame), hanno innanzitutto escluso che la formula matematica utilizzata per il calcolo degli interessi nell'ammortamento “alla francese” proceda a qualsivoglia capitalizzazione. Si afferma infatti che “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li
determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di
interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, «l'ammortamento alla
francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato
benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di
ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito
sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si
potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto,
costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il
pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che
pagina 11 di 21 siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in
base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi
rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime
«composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata
con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito)
residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma
fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla
francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza
di legittimità: «nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di
merito] dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del
mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è
calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass.
n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea
rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in
esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una
prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass.
n. 27823/2023 in materia fiscale)”.
Hanno poi escluso che l'omessa specificazione in contratto “del regime finanziario” ovvero del criterio matematico di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt.
1346 e 1418, comma 2, c.c., rilevando che “L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto
attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia
confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere
pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza” sicché il contratto di mutuo risulta validamente stipulato quando “contenga le indicazioni proprie del tipo legale
pagina 12 di 21 (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del
prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Nel caso di specie tali elementi risultano tutti compiutamente specificati e facilmente evincibili nel contratto di finanziamento.
I giudici di legittimità hanno anche escluso che il regime finanziario dell'ammortamento “alla francese”
implichi “un costo o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117,
comma 4, T.u.b.”, evidenziando in particolare che “ c) Il maggior carico di interessi del prestito non
dipende ... da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul
capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto
che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di
assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la
debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento
del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di
produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul
tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo
globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e
34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo
del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma
4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore
onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre
ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di
indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di
trasparenza» adottate dalla NC d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo
2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121,
commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1,
lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare
pagina 13 di 21 ai consumatori»)”. Quindi, “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento
in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non
maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da
esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della
scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente”.
I richiamati principi sono stati ribaditi di recente dai giudici di legittimità anche con riferimento ai contratti di mutuo a tasso variabile (cfr. Cass. ord. n. 7382 del 19/03/2025).
Infine, inammissibili si appalesano le doglianze svolte in relazione al capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse pattuiti. Ed infatti, a fronte della articolata e puntuale esposizione dei motivi posti a base della decisione l'appellante si è limitato, del tutto apoditticamente,
ad affermare l'infondatezza “se non addirittura l'inesistenza” della verifica effettuata dal Tribunale.
In ogni caso l'eccezione è infondata.
In punto di fatto il contratto dedotto in giudizio prevede:
- Tasso di interesse nominale annuo pari al 9,75
- TAEG pari al 10,49 %
- commissione estinzione anticipata 1,00% dell'importo residuo
-interessi di mora: 12% annuo
-spese istruttoria: 0
-spese assicurazione: 0
-spese incasso: € 2,50
-spese comunicazioni periodiche: € 0,56
-sono poi previste spese per imposte e bolli
-infine, sono previste delle spese per l'eventuale recupero del credito in caso di inadempimento, nonché
l'applicazione di una penale pari agli interessi corrispettivi relativi alle rate non scadute.
pagina 14 di 21 In punto di diritto occorre innanzitutto precisare che le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi
globali medi ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla NC d'Italia, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Ciò in quanto, da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla NC d'Italia è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal d.m. 23/9/1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie;
dall'altro lato, i decreti ministeriali trimestrali, con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3, hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari,
al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle “Istruzioni”
emanate dalla NC d'Italia. Le “Istruzioni” sono, pertanto, autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644,
quarto comma c.p.. Tali conclusioni risultano confermate dalle pronunce rese in materia dalla Suprema
Corte. Con la sentenza n. 16303 del 20/06/2018, i giudici di legittimità hanno infatti affermato, con riguardo alla verifica della soglia usura con l'inclusione della c.m.s., la necessità di far riferimento ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996; parimenti,
con riguardo alla verifica del rispetto del tasso soglia degli interessi moratori in più occasioni (per tutte vedi Cass. sent. n. 26286 del 17/10/2019), hanno ritenuto di fare riferimento alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora effettuata dalla NC d'Italia.
I criteri matematici di cui fare applicazione devono, quindi, necessariamente essere individuati in quelli fissati nelle istruzioni della NC d'Italia tempo per tempo emanati.
Alla luce di dette conclusioni devono essere in primo luogo qui ribadite le conclusioni raggiunte dal primo giudice circa la non inclusione nella base di calcolo dell'usura della penale per l'estinzione anticipata.
A riguardo questa Corte si limita a rilevare come la Suprema Corte, superando il contrasto creatosi nella giurisprudenza di merito sul punto, ha affermato “In tema di usura bancaria, ai fini del
pagina 15 di 21 superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla
sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento,
non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata
dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo
scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass. n. 7352 del 07/03/2022). La
Cassazione, infatti, dopo aver ribadito “la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo
del credito” ai fini “ai fini della determinazione del tasso soglia”, non essendo “accomunabili, nella
comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a
distinte funzioni”, ha ritenuto di non poter sommare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori. “La prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal
creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli
impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa,
il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere
dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il
ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a
ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione
anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la
commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando
tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella
corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca,
dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l.
n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per
sciogliere gli impegni connessi a quella”.
Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento alla penale da inadempimento pattuita in contratto nella misura degli interessi relativi alle rate non scadute. Ed infatti si tratta di una voce con la pagina 16 di 21 quale le parti determinano in via preventiva il danno da lucro cessante che il creditore subirà per l'ipotesi di risoluzione per inadempimento del contratto, non predeterminato in modo automatico in rapporto al decorrere del tempo come nel caso degli interessi, ma in ragione dell'entità del debito rimasto insoluto. Anche in questo caso quindi si è in presenza di una voce non collegata all'erogazione del credito, ma di liquidazione forfettaria del danno ex art. 1382 c.c., eventualmente riducibile ai sensi dell'art. 1384 c.c., che nella specie non risulta azionata in via monitoria.
In secondo luogo, devono essere escluse dalla base di calcolo per la verifica dell'usura le spese previste in contratto e finalizzate al recupero del credito in caso di inadempimento (puramente eventuali), in quanto non connesse all'erogazione del credito a differenza di quelle per garanzie assicurative o spese di istruttoria nella specie non applicate.
Per le ragioni sopra ampiamente esposte, circa l'inesistenza di qualsivoglia fenomeno anatocistico in relazione ai mutui con ammortamento alla francese, deve poi essere esclusa dalla base di calcolo ogni somma che il consulente di parte appellante ha rappresentato come addebitata a titolo di anatocismo.
Alla luce dei rilievi che precedono correttamente il Tribunale ha escluso qualsivoglia forma di usura in relazione agli interessi corrispettivi, pari ad un TAEG del 10,49 a fronte di un tasso soglia del 18%
annuo come indicato nello stesso contratto di finanziamento e confermato dalle produzioni di parte appellante (cfr. doc. 3 tassi usura1997-2012).
Quanto, infine, all'usurarietà degli interessi di mora deve innanzitutto affermarsi la necessaria applicazione dei chiarimenti operati dalla NC d'Italia in data 3/7/2013, che suggeriscono “in assenza
di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori” di individuare il tasso soglia degli stessi partendo dal TEG medio pubblicato aumentato di 2,1 punti (fino al dicembre 2017, data in cui è inserita l'indicazione separata anche dei tassi soglia moratori).
Sul punto sono infatti intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19597 del
18/9/2020, che, dopo aver affermato che il mancato rilievo degli interessi moratori nelle rilevazioni del tasso soglia dei DDMM non ha rilevanza ermeneutica, perché la normativa secondaria non può
pagina 17 di 21 costituire un vincolo per il giudice all'esercizio del suo potere-dovere ermeneutico, e che “la disciplina
antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione
al contratto, si applica anche agli interessi moratori”, hanno statuito il principio di diritto per cui “la
cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi
contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne
consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della
maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma
dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della
suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.)
del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti
decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di
modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”.
Quindi nell'ipotesi in cui il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori “deve ritenersi che la valutazione di usurarietà vada compiuta anche con
riferimento agli interessi di mora, ma che non possa essere parametrata al TSU individuato per gli
interessi corrispettivi, bensì ad una "soglia" costituita dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione
media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della I.
n. 108 del 1996), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali
previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della I. n. 108/1996” (cfr.
anche Cass. ord. n. 15505 del 16/5/2022).
Se invece, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (circostanza questa relativa a tutti i DDMM emessi dalla data di entrata in vigore della L.
pagina 18 di 21 108/1996 fino al 25/3/2003), “la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.)
del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti
decreti” (cfr. anche sentenza da ultimo citata).
E', poi, appena il caso di sottolineare che i principi di diritto sopra ricordati sono stati confermati dalla
Suprema Corte con ordinanza n. 31615 del 04/11/2021, che ha ribadito che “Il problema relativo
all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia va quindi risolto in modo
differenziato. Per i primi deve ovviamente tenersi conto dell'art. 2, comma 4, 1. n. 108/1996 e aversi
riguardo al tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato
della metà (essendo stato il contratto di mutuo concluso il 3 marzo 2000, e non essendo quindi ad esso
applicabile la diversa disciplina contenuta nel d.l. n. 70/2011); per gli interessi moratori assume
invece rilievo quanto precisato, di recente, dalle Sezioni Unite di questa Corte: in particolare, poiché
la 1. n. 108/1996 si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito
del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui
all'art. 2, comma 1, della 1. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso
medio praticato dagli operatori professionali, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM., incrementato della
maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma
dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della
suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG)
del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM. così come rilevato nei suddetti
decreti”.
Nel caso di specie ricorre la prima ipotesi in quanto risulta pacifico e comunque documentato in atti che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 2/8/2011, sicché deve essere disposta la maggiorazione del tasso soglia per gli interessi moratori inserendo la maggiorazione in esame.
pagina 19 di 21 Occorre poi ricordare che costituisce principio di diritto consolidato quello per cui “in tema di usura
bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale
delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la
diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale
per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa
incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per
i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione
legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso
effettivo globale medio del periodo di riferimento” (cfr. Cass. ord. n. 31615 del 4/11/2021; n. 13144 del
15/7/2023). La sommatoria operata dal perito di parte appellante al fine di affermare l'usurarietà dei tassi moratori non appare quindi corretta.
Le conclusioni raggiunte impongono l'integrale rigetto dell'appello proposto dal Pt_1
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 516/2023 Tribunale di Ancona, pubblicata il 12/05/2023, Repert. n. 1287/2023, nel giudizio R.G. n.
4084/2020, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate nella misura di €
4.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
pagina 20 di 21 dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012, pari a € 355,50.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14/05/2025
Il Presidente
dr.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr.ssa Paola De Nisco
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