TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22897/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio) promossa da:
(P.IVA n. , corrente in Collegno, Via Martiri XXX Aprile, n. 30, in persona Parte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale legale Rappresentante, Dott.ssa , quale Amministratore di Parte_2
Sostegno, in forza del decreto di nomina del Tribunale di Torino, Ufficio del Giudice Tutelare R.G.
V.G. n. 18/2012, del 09.01.2014 (doc. n. 01) della Sig.ra (CF: ) Parte_3 C.F._1
nata a [...] il [...] residente nella Comunità Mauriziana di Luserna San Giovanni,
Via Gen. Armando Diaz n. 58 (doc. n. 04), ammessa al patrocinio a spese dello Stato (doc. n. 02), ed espressamente autorizzata in data 20/7/2020 dal Giudice Tutelare alla promozione del presente
Giudizio (doc. n. 03), rappresentata e difesa, dall'Avv. Battistina PIRODDI
(CF: ), del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Torino, C.so Vinzaglio n. 1, come da procura speciale in calce al presente atto
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero pagina 1 di 4 Collegio del 19/5/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 19.12.2024: “Dichiarare anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 legge divorzio, voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio”.
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi anno contratto matrimonio celebrato dall'Ufficiale Parte_3 CP_1
dello Stato civile del Comune di LL (CA), in data 06.09.1989, atto n. 2 p.1 anno 1989.
Dalla loro unione sono nati cinque figli, tutti maggiorenni.
Sin dai primi anni di matrimonio la convivenza tra i due coniugi si era rivelata però essere
Parte problematica: la sig.ra ià affetta da un deficit cognitivo lieve, a partire dall'anno 2001 ha iniziato a manifestare dei sintomi di un disturbo schizofrenico paranoico che le impedivano di prendersi cura dei figli e di curare i suoi stessi interessi. Il sig. al contempo risulta dalla descrizione degli atti CP_1
del ricorso poco presente in casa, mostrandosi incapace e non disponibile a supportare e a prendersi cura dei bisogni della moglie e dei figli, in allora ancora tutti minorenni.
Parte A seguito di un primo ricovero della sig.ra resso l'S.P.D.C. di Rivoli, il Servizio Sociale aveva attivato un sostegno alla famiglia fornendo un assistente domiciliare anche in ragione dei bisogni assistenziali e educativi degli allora quattro figli minori e delle difficoltà relazionali evidenziate dagli insegnati della scuola frequentata dalle figlie.
Successivamente, la stessa è stata presa in carico dal Centro di Salute Mentale, per poi essere ospitata poiché di nuovo incinta presso una casa-famiglia nella città di Biella.
Tenuto conto della patologia psichiatria della donna, dei ripetuti accessi all'S.P.D.C. di Rivoli, la stessa per quel che consta è stata ritenuta incapace di prendersi cura dei propri figli e dunque dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale. Parte Nel maggio 2005 la sig.ra è stata da ultimo inserita nella comunità Mauriziana di Luserna San
Giovanni e da allora non ha più visto e incontrato il marito, né lo stesso si è mai occupato di lei e di fatto i due da allora hanno vissuto separati.
pagina 2 di 4 Parte Ad oggi, la sig.ra risulta assistita da , disposta con decreto del Controparte_2
9.1.2024 per il procedimento R.G. V.G. n. 18/20012 al Tribunale di Pinerolo.
Parte Quanto alla relazione tra la sig.ra il Sig. emerge dagli atti che i due non convivono più CP_1
Parte stabilmente dalla fine del 2001 e non hanno più rapporti dall'anno 2005; la sig.ra ive attualmente nella comunità psichiatrica Mauriziana di Luserna San Giovanni, reparto RAF, mentre il sig. CP_1
risulta residente ancora in Bardonecchia. Egli non ha più visto ed incontrato l'amministrata, né lo
Parte stesso ha mai più chiesto sue notizie, anzi alle richieste telefoniche e scritte da parte dell' di addivenire ad una separazione consensuale lo stesso non ha fatto pervenire alcun riscontro.
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé al giorno
7.5.2025.
All'udienza del 7.5.2025, comparivano in giudizio entrambe le parti. La ricorrente insisteva nel ricorso.
Il resistente dichiarava di non volersi opporre al ricorso.
Ritenuta matura la causa, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Parte La ricorrente sig.ra risulta espressamente autorizzata dal Giudice Tutelare alla promozione del presente Giudizio promosso dall' in persona del Direttore Generale legale Rappresentante, Pt_1
come in atti generalizzata, quale Amministratore di Sostegno, in forza del decreto di nomina del
Tribunale di Torino, Ufficio del Giudice Tutelare R.G. V.G. n. 18/2012, del 09.01.2014.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1, c.p.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, in quanto i coniugi non risultano più legati da una relazione affettiva e da tempo non convivono. Dalle domande formulate dalla parte ricorrente, nonché dalle dichiarazioni rese liberamente in udienza del resistente si evince che sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti, rendendosi pertanto impossibile la prosecuzione del vincolo matrimoniale.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b). della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b). della legge n. 898/1970 – sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, c.p.c. dalla data di pagina 3 di 4 scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51, c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_3 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LL (CA) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
19/5/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22897/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio) promossa da:
(P.IVA n. , corrente in Collegno, Via Martiri XXX Aprile, n. 30, in persona Parte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale legale Rappresentante, Dott.ssa , quale Amministratore di Parte_2
Sostegno, in forza del decreto di nomina del Tribunale di Torino, Ufficio del Giudice Tutelare R.G.
V.G. n. 18/2012, del 09.01.2014 (doc. n. 01) della Sig.ra (CF: ) Parte_3 C.F._1
nata a [...] il [...] residente nella Comunità Mauriziana di Luserna San Giovanni,
Via Gen. Armando Diaz n. 58 (doc. n. 04), ammessa al patrocinio a spese dello Stato (doc. n. 02), ed espressamente autorizzata in data 20/7/2020 dal Giudice Tutelare alla promozione del presente
Giudizio (doc. n. 03), rappresentata e difesa, dall'Avv. Battistina PIRODDI
(CF: ), del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Torino, C.so Vinzaglio n. 1, come da procura speciale in calce al presente atto
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero pagina 1 di 4 Collegio del 19/5/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 19.12.2024: “Dichiarare anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 legge divorzio, voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio”.
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi anno contratto matrimonio celebrato dall'Ufficiale Parte_3 CP_1
dello Stato civile del Comune di LL (CA), in data 06.09.1989, atto n. 2 p.1 anno 1989.
Dalla loro unione sono nati cinque figli, tutti maggiorenni.
Sin dai primi anni di matrimonio la convivenza tra i due coniugi si era rivelata però essere
Parte problematica: la sig.ra ià affetta da un deficit cognitivo lieve, a partire dall'anno 2001 ha iniziato a manifestare dei sintomi di un disturbo schizofrenico paranoico che le impedivano di prendersi cura dei figli e di curare i suoi stessi interessi. Il sig. al contempo risulta dalla descrizione degli atti CP_1
del ricorso poco presente in casa, mostrandosi incapace e non disponibile a supportare e a prendersi cura dei bisogni della moglie e dei figli, in allora ancora tutti minorenni.
Parte A seguito di un primo ricovero della sig.ra resso l'S.P.D.C. di Rivoli, il Servizio Sociale aveva attivato un sostegno alla famiglia fornendo un assistente domiciliare anche in ragione dei bisogni assistenziali e educativi degli allora quattro figli minori e delle difficoltà relazionali evidenziate dagli insegnati della scuola frequentata dalle figlie.
Successivamente, la stessa è stata presa in carico dal Centro di Salute Mentale, per poi essere ospitata poiché di nuovo incinta presso una casa-famiglia nella città di Biella.
Tenuto conto della patologia psichiatria della donna, dei ripetuti accessi all'S.P.D.C. di Rivoli, la stessa per quel che consta è stata ritenuta incapace di prendersi cura dei propri figli e dunque dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale. Parte Nel maggio 2005 la sig.ra è stata da ultimo inserita nella comunità Mauriziana di Luserna San
Giovanni e da allora non ha più visto e incontrato il marito, né lo stesso si è mai occupato di lei e di fatto i due da allora hanno vissuto separati.
pagina 2 di 4 Parte Ad oggi, la sig.ra risulta assistita da , disposta con decreto del Controparte_2
9.1.2024 per il procedimento R.G. V.G. n. 18/20012 al Tribunale di Pinerolo.
Parte Quanto alla relazione tra la sig.ra il Sig. emerge dagli atti che i due non convivono più CP_1
Parte stabilmente dalla fine del 2001 e non hanno più rapporti dall'anno 2005; la sig.ra ive attualmente nella comunità psichiatrica Mauriziana di Luserna San Giovanni, reparto RAF, mentre il sig. CP_1
risulta residente ancora in Bardonecchia. Egli non ha più visto ed incontrato l'amministrata, né lo
Parte stesso ha mai più chiesto sue notizie, anzi alle richieste telefoniche e scritte da parte dell' di addivenire ad una separazione consensuale lo stesso non ha fatto pervenire alcun riscontro.
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé al giorno
7.5.2025.
All'udienza del 7.5.2025, comparivano in giudizio entrambe le parti. La ricorrente insisteva nel ricorso.
Il resistente dichiarava di non volersi opporre al ricorso.
Ritenuta matura la causa, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Parte La ricorrente sig.ra risulta espressamente autorizzata dal Giudice Tutelare alla promozione del presente Giudizio promosso dall' in persona del Direttore Generale legale Rappresentante, Pt_1
come in atti generalizzata, quale Amministratore di Sostegno, in forza del decreto di nomina del
Tribunale di Torino, Ufficio del Giudice Tutelare R.G. V.G. n. 18/2012, del 09.01.2014.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1, c.p.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, in quanto i coniugi non risultano più legati da una relazione affettiva e da tempo non convivono. Dalle domande formulate dalla parte ricorrente, nonché dalle dichiarazioni rese liberamente in udienza del resistente si evince che sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti, rendendosi pertanto impossibile la prosecuzione del vincolo matrimoniale.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b). della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b). della legge n. 898/1970 – sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, c.p.c. dalla data di pagina 3 di 4 scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51, c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_3 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LL (CA) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
19/5/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4