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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6665 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7835/2019
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 7835/2019 All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 10:20
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1
Avv. SCIRE' RAFFAELE pres.
AVV. MANCHISI CESARE
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PEZZALI PAOLA avv. Martelli in sost.
***
E' PRESENTE PER LA PRATICA FORENSE IL DOTT. GENNARI ANNA MARIA GRAZIA
TESSERA NR P80275 ORDINE AVVOCATI DI ROMA
E' PRESENTE PER LA PRATICA FORENSE IL DOTT. PALMER JOSEPHINE
TESSERA NR P79816 ORDINE AVVOCATI DI ROMA
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati:
dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 12/11/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7835 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Latina, via G. Carducci n. 17/A, presso lo studio dell'avv. Cesare Manchisi
(C.F.: – PEC: , che la rappresenta e difende C.F._1 Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Raffaele Scirè (C.F.: – PEC: C.F._2
giusta procura in atti Email_2
- APPELLANTE -
E
(P.IVA: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
pagina 2 di 11 elettivamente domiciliata in via della Conciliazione n. 10, presso lo studio dell'avv. Paola CP_1
ZA (C.F.: – PEC: ), che la C.F._3 Email_3 rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLATA - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, la ha impugnato la sentenza n. 9734/2019, Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma – pubblicata il 9/5/2019 – resa nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 39974/2016, promosso dalla nei confronti Controparte_1 dell'attuale appellante.
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con ricorso depositato presso questo Tribunale, la chiedeva ed otteneva il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 8242/2016, emesso in data 5.4.2016, nei confronti dell' per Controparte_1
l'importo di € 78.360,23, oltre ad interessi e spesi legali, dovuto a titolo di remunerazione nell'ambito di un progetto finalizzato al recupero dell'IRAP versata in eccedenza da parte dell'ente pubblico in relazione agli anni 2011/2012/2013. In particolare, la società istante esponeva che, in base agli accordi intercorsi, essa avrebbe avuto diritto ad un corrispettivo calcolato in percentuale rispetto alle maggiori risorse ottenute da parte del committente per effetto dell'attività svolta (20%+IVA sulle somme sino a € 100.000,00 e 10%+IVA sulle somme superiori ad € 100.000,00).
Secondo la ricorrente, l'attività erogata aveva consentito all' di Controparte_1 conseguire un risparmio a titolo di IRAP ammontante ad € 323.592,00 per l'anno 2012 e ad €
318.705,00 per l'anno 2013, con conseguente diritto di a ricevere un compenso, Parte_1 rispettivamente di € 39.478,22 (IVA inclusa), per il 2012, e di € 38.882,01 (IVA inclusa), per l'anno
2013. Essa aveva pertanto provveduto ad emettere due distinte fatture, che non erano state saldate dal committente e ciò aveva reso necessario il ricorso alla tutela monitoria.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' presentava tempestiva Controparte_1 opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo. L'odierna opponente contestava il credito vantato dalla esponendo che: - per quanto concerne l'anno fiscale 2012, il proprio credito Parte_1
IRAP di € 323.592,00 era comprensivo anche del credito pregresso indicato nel modello integrativo già inviato in data 16.5.2014 da altro studio di consulenza fiscale, credito precedente che ammontava ad € 255.436,00; conseguentemente l'effettivo risparmio fiscale conseguito in ragione dell'attività della società opposta ammontava ad € 71.079,00 e, pertanto, l'importo dovuto era pari al 10% di tale
pagina 3 di 11 somma; - per quanto concerne l'anno fiscale 2013, l'importo indicato dall'odierna opposta comprendeva il risultato/risparmio conseguito nell'anno fiscale precedente, consentendo in tal modo di ottenere risultati maggiori e quindi di fatturare importi superiori;
- per effetto del comportamento da ultimo citato, in data 2.1.2015, il Direttore Generale dell' aveva comunicato alla Controparte_1 società opposta di ritenere conclusa l'attività relativa al progetto in questione con l'anno 2013.
Premesso ciò, la parte opponente chiedeva a questo Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, di essere condannata al pagamento dei soli importi effettivamente dovuti alla controparte.
Si costituiva in giudizio la la quale insisteva per l'esistenza del proprio credito, Parte_1 esponendo a tal fine che: - in riferimento all'anno 2012 (dichiarazione integrativa 2013), scorrettamente il Policlinico si era rivolto ad altro studio di consulenza fiscale – nonostante avesse affidato all'odierna opposta tale incarico – servendosi degli elementi già individuati e comunicati dalla per ottenere risparmi di imposta;
- in riferimento all'anno 2013, il risparmio Parte_2 maturato dal Policlinico, ricavato dalle posizioni dei soggetti disabili rilevati dalla e Parte_1 dall'applicazione del c.d. metodo commerciale, era stato correttamente calcolato dalla società opposta senza considerare i risparmi fiscali maturati negli anni precedenti;
- in nessun passaggio degli accordi era previsto, come invece sostenuto dalla controparte, che l'apporto metodologico ed innovativo dovesse essere diverso per ciascuna delle tre annualità affidate, essendo il compenso dell'opposta esclusivamente commisurato al risparmio conseguito dall'ente pubblico. Ciò premesso, Parte_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del provvedimento monitorio, previa
[...] concessione della provvisoria esecutività.
Con ordinanza del 22.10.2016, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma non contestata da parte opponente di € 8.671,64.
L' opponente dava atto, in sede di seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., di aver CP_1 provveduto alla corresponsione di tale somma, allegando mandato di pagamento e relativa quietanza.
Si tratta di circostanza non contestata dalla società opposta.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “a) REVOCA il decreto ingiuntivo
n. 8242/2016, emesso dal Tribunale di Roma in data 5.4.2016; b) ACCERTA la debenza dell'importo non contestato di € 8.671,64, dando atto del pagamento sopravvenuto in corso di causa del predetto importo;
c) CONDANNA l' al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese del giudizio liquidate in complessivi in € 2.500,00, oltre spese forfettarie Parte_1 nella misura del 15% ed accessori come per legge.”.
§ 4. — Con l'atto di appello la ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
pagina 4 di 11 “Piaccia all'adita Corte d'Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza e in accoglimento dei motivi di gravame proposti con il presente atto, riformare l'impugnata Sentenza e, per l'effetto, nella parte in cui il primo Giudice non ha scrutinato e deciso le questioni di merito riesposte in questa fase, confermare integralmente il D.I. n. 8242/16 (RG n. 16291/2016) emesso dal Tribunale Civile di Roma - oltre successivi interessi e spese, detratte le somme non contestate e già corrisposte in corso di causa da controparte - sulla scorta delle argomentazioni svolte e della documentazione prodotta a sostegno dell'azione giudiziale sin dall'introduzione dell'originario procedimento monitorio. In subordine, stante il rinnovato deposito dell'intero fascicolo monitorio anche nel presente giudizio di appello e considerata la sterilità delle argomentazioni dell'Ente opponente-appellato prospettate nel giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale di Roma, confermare il predetto D.I. n. 8242/16 (RG n. 16291/2016) - nei termini di cui al punto che precede -, oltre successivi interessi e spese maturati.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
§ 5. – L'appellata (nel prosieguo anche solo o Controparte_1 CP_1
”) si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30/4/2020, CP_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “si insiste per la integrale conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 9734/2019 con rigetto dell'appello proposto dalla il tutto con vittoria di spese ed onorari.”. Parte_1
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni. Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., essa è ormai superata dall'esame del merito della controversia.
§ 8. — Nel merito l'appello si articola in un unico motivo.
§ 8.1 — Con tale motivo di appello viene dedotta la: “illegittimità del capo di statuizione con cui il Tribunale ha revocato il D.I. n. 8242/2016 in quanto agli atti del giudizio mancava il fascicolo del procedimento monitorio contenente la delibera di affidamento e la lettera d'incarico. Violazione ed errata applicazione del principio di “non dispersione della prova” acquisita tramite la produzione documentale avvenuta nel connesso (e presupposto) ricorso per decreto ingiuntivo (da ritenersi unito al processo di opposizione)”. pagina 5 di 11 Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “La controversia sorge con riferimento all'interpretazione di quanto in concreto previsto in relazione al compenso per le prestazioni rese da parte opposta nei citati documenti, ossia nella deliberazione di affidamento del progetto e nella lettera di incarico. Agli atti del presente giudizio, tuttavia, come già evidenziato con l'ordinanza del
27.3.2016, non risulta il fascicolo del procedimento monitorio, contenente i citati documenti, i quali non sono stati nuovamente depositati nel corso del giudizio da nessuna delle parti costituite. È appena il caso di osservare, peraltro, che – interpretando i principi affermati dalla sentenza della Cassazione,
Sezioni unite civili, 10 luglio 2015, n. 14475, in relazione al giudizio di appello – il deposito del fascicolo del giudizio monitorio sarebbe potuto avvenire sino al deposito degli scritti conclusionali, non essendo assoggettata tale produzione alle preclusioni istruttorie. In mancanza della delibera di affidamento e della lettera di incarico, in applicazione dei principi sull'onere della prova relativi al contenuto della fonte negoziale del credito azionato, che incombe sul creditore, il decreto ingiuntivo concesso deve essere revocato. Quanto sin qui affermato, peraltro, vale soltanto per l'ammontare del debito in contestazione tra le parti. Risulta pacifica in quanto non contestata, invece, la debenza della somma di € 8.671,64, che rimane pertanto ferma. Risulta peraltro che il relativo importo sia già stato corrisposto dall' opponente.”. CP_1
Deduce l'appellante al riguardo: “In via preliminare, si producono - in ogni caso e ad ogni conseguente effetto processuale - tutti i documenti già depositati unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo presentato presso il Tribunale di Roma (RG n. 16291/2016), il cui accoglimento ha comportato l'emissione del D.I. n. 8242/16, e, in quanto tali, da considerarsi acquisiti anche al successivo processo di opposizione. (…) Difatti, in tema di opposizione a Decreto Ingiuntivo, in considerazione della mancanza di autonomia tra il procedimento che si apre con il deposito del ricorso monitorio e quello originato dall'opposizione ex art. 645 c.p.c., i documenti allegati al primo, rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638 c.p.c., comma 3, benchè non prodotti nella fase di opposizione nel termine di legge, non possono essere considerati “nuovi”, talché, ove depositati nel giudizio di appello, devono essere ritenuti ammissibili. La formula ampia scelta dal legislatore induce
a ritenere che i documenti devono essere nuovi rispetto all'intero processo: ciò significa che non devono essere mai stati prodotti in precedenza. (…) Quanto osservato consente di giudicare come del tutto errata e oltremodo pregiudizievole l'interpretazione-valutazione conclusiva data dal primo
Giudice, basata sulla (ritenuta) impossibilità di potere decidere il giudizio di opposizione a causa della riscontrata mancanza di prova sui fatti e sugli elementi costitutivi della pretesa creditoria, nonostante - come detto - le allegazioni documentali rese in fase monitoria.”.
Il motivo di appello è fondato. pagina 6 di 11 Osserva il Collegio che, in base a quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “l'art.
345, terzo comma, cod. proc. civ. va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili (v. Cass. Civ. S.U., n. 14475/2015).
Ebbene, nel caso di specie, nonostante nessuna delle parti avesse depositato il fascicolo del procedimento monitorio nel giudizio di opposizione di primo grado, parte appellante ha prodotto tale fascicolo in questa sede.
Pertanto, attesa l'ammissibilità di detta produzione documentale nel giudizio di appello – conformemente al condivisibile principio di diritto summenzionato –, si può procedere ad esaminare nel merito la pretesa creditoria fatta valere dall'appellante con il ricorso per decreto ingiuntivo.
La ha agito in giudizio per ottenere il pagamento dei crediti portati dalle n. 2 fatture Parte_1 allegate al fascicolo monitorio (fatture nn. 1502-2014 e 440-2015, per un importo rispettivamente pari a
€ 39.478,22 e € 38.882,01), quale corrispettivo dell'attività svolta nei confronti del Policlinico, in forza del contratto di consulenza fiscale stipulato tra le parti e denominato “Progetto fiscalità passiva per le
Aziende Sanitarie Pubbliche – IRAP”.
Occorre rammentare in diritto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte
Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
A tal riguardo, la ha fornito riscontro alla propria pretesa creditoria, producendo in Parte_1 particolare: 1) la proposta contrattuale del 12/12/2012 formulata nei confronti del Policlinico, in base alla quale la società proponente si sarebbe impegnata a svolgere attività di consulenza fiscale, finalizzata a far ottenere all'Azienda un risparmio dell'IRAP dovuta per il triennio 2011/2012/2013 – parametrando il proprio compenso ad una percentuale del credito di imposta che sarebbe emerso a seguito della consulenza;
2) la delibera del 19/6/2013, con cui il Direttore Generale del le CP_1 aveva affidato il progetto diretto al risparmio dell'IRAP; 3) la lettera di incarico dell'Azienda, datata pagina 7 di 11 25/6/2013 e sottoscritta per accettazione, con la quale era stato formalizzato l'accordo tra le parti, rinviando alle condizioni di cui all'offerta presentata dalla società; 4) le dichiarazioni integrative dell'Irap per gli anni fiscali 2012 e 2013 che aveva predisposto, dalle quali era emerso un credito d'imposta a favore del Policlinico, e che avevano determinato l'emissione delle n. 2 fatture per cui è causa;
5) le relazioni che aveva redatto e inviato all' che illustrano la metodologia seguita CP_1 nella predisposizione delle dichiarazioni integrative per i periodi fiscali 2012 e 2013.
A fronte di tale produzione il ha contestato la debenza delle somme richieste dalla CP_1 ricorrente in monitorio, attuale appellante.
In particolare il Policlinico, per quanto riguarda il credito sotteso alla fattura n. 1502-2014
(calcolato sul risparmio dell'IRAP di cui alla Dichiarazione integrativa dell'anno fiscale 2012), ha eccepito che il credito IRAP di € 323.592,00, evidenziato dalla fosse comprensivo anche Parte_1 del credito di imposta già indicato dal proprio studio di consulenza fiscale nel Parte_3 modello integrativo inviato all'Agenzia delle Entrate (credito pari ad € 255.436,009) e che, conseguentemente, l'effettivo risparmio fiscale conseguito in ragione dell'attività svolta dalla società appellante ammontava a soli € 71.079,00.
Osserva la Corte che la tesi sostenuta dal non merita accoglimento, per due ordini di CP_1 ragioni.
Innanzitutto, dalle missive prodotte dall'appellante (cfr. mail del Policlinico del 15/1/2014; mail della del 19/2/2014 e del 14/3/2014) risulta che: 1) l' aveva richiesto alla Parte_1 CP_1 di inoltrarle tutta la documentazione relativa alla metodologia seguita per determinare il Parte_1 credito IRAP di cui alla dichiarazione integrativa dell'anno fiscale 2011, al manifestato fine di trasmetterla al suddetto studio di consulenza fiscale;
2) la aveva tenuto un incontro con il Parte_1 personale del per illustrare i ragionamenti alla base delle risultanze ottenute e aveva CP_1 consegnato un CD-ROM contenente i dati relativi alle deduzioni fiscali utilizzate nella citata
Dichiarazione del 2011.
Pertanto, è ragionevole ritenere che lo studio di consulenza fiscale – che aveva redatto il modello integrativo per il periodo fiscale 2012 successivamente alla trasmissione della predetta documentazione
– aveva individuato un risparmio fiscale proprio grazie alla metodologia appresa dalla Parte_1
In secondo luogo, nella parte relativa alle condizioni economiche del Progetto di fiscalità passiva
(oggetto dell'accordo delle parti), si legge quanto segue: “la beneficerà del corrispettivo Parte_1 una tantum esclusivamente per l'attività svolta sugli anni fiscali prestabiliti. All'ente rimangono i benefici continui negli anni futuri”.
Da tale clausola si evince che il poteva continuare a beneficiare dell'attività svolta CP_1
pagina 8 di 11 dall'appellante (vale a dire continuare a utilizzare la metodologia applicata da quest'ultima per calcolare l'IRAP, senza dover corrispondere alcunché alla società), ma, per gli anni fiscali oggetto del contratto (2011, 2012 e 2013), era comunque tenuta a pagare il compenso maturato dalla Parte_1 per il risparmio fiscale che quest'ultima aveva fatto emergere, non assumendo quindi rilevanza, ai fini della determinazione del compenso, che l' avesse incaricato anche un altro consulente fiscale CP_1 per presentare la dichiarazione integrativa IRAP e che anche tale consulente avesse individuato un credito di imposta.
Del resto, lo stesso Policlinico, con la missiva del 22/9/2014, aveva ribadito che la Parte_1 avrebbe dovuto presentare la dichiarazione integrativa IRAP per il periodo fiscale 2012, così come avvenuto per l'anno fiscale precedente.
Dunque, alla luce delle precedenti considerazioni, deve essere riconosciuto in favore della il credito portato dalla fattura n. 1502-2014, decurtando quanto già pagato dal Parte_1 CP_1
(così come accertato dalla sentenza di primo grado), per un totale di € 30.806,58 (cioè € 39.478,22 -€
8.671,64, entrambi compresivi dell'IVA).
Invece, per quanto concerne il credito sotteso alla fattura n. 440-2015 (calcolato sul risparmio dell'IRAP di cui alla dichiarazione integrativa dell'anno fiscale 2013), il Policlinico ha eccepito che l'importo indicato dalla comprendeva il risparmio conseguito nell'anno fiscale precedente, Parte_1 il che le aveva consentito di ottenere risultati maggiori e, quindi, di fatturare importi superiori.
Tale eccezione è fondata.
Invero la per quantificare il proprio compenso, aveva posto a base del calcolo un Parte_1 risparmio IRAP pari a € 318.705,00. Tuttavia, dal documento denominato Risultanze Irap 2013 depositato dalla stessa appellante, si desume che il credito d'imposta conseguito dal in tale CP_1 anno ammontava in realtà a € 238.623,00 (ovvero l'importo determinato sottraendo dal credito retributivo complessivo di € 784.294,00, il risparmio degli anni precedenti pari a € 545.671,00), a cui deve essere ulteriormente detratto, per stessa ammissione della (v. pag. 5 della comparsa di Parte_1 costituzione in primo grado), il risparmio fiscale risultante dalla dichiarazione ordinaria IRAP del
, pari a € 8.433,00, per un totale complessivo di € 230.190,00. CP_1
Pertanto, il corrispettivo della società appellante per le prestazioni eseguite in relazione all'anno fiscale 2013 doveva essere parametrato su tale ultima somma. Conseguentemente, la aveva Parte_1 maturato un compenso pari a € 28.083,18 (€ 23.019,00, ovvero il 10% di 230.190,00, + € 5.064,00 a titolo di IVA), evidenziando, al riguardo, che tale importo è stato determinato impiegando lo stesso valore percentuale utilizzato dalla stessa appellante nella fattura n. 440-2015 (vale a dire il 10%).
Infine, sempre in merito al credito sotteso alla fattura n. 440-2015, il Policlinico ha eccepito di pagina 9 di 11 non aver inoltrato alla Agenzia delle Entrate la dichiarazione integrativa IRAP redatta dalla Parte_1 per l'anno fiscale 2013.
Osserva la Corte che tale considerazione è priva di pregio.
Infatti, il mancato inoltro della predetta dichiarazione integrativa non solo è stato dedotto tardivamente (per la prima volta con la comparsa di costituzione in appello), ma è anche di per sé irrilevante, atteso che, in base a quanto previsto nelle condizione economiche del Progetto di fiscalità passiva, la fatturazione del compenso maturato dalla società appellante – e quindi l'esigibilità del credito – era condizionata esclusivamente alla “produzione della documentazione fiscale a supporto del diritto di disporre dei crediti o dei risparmi”. Ebbene, tale produzione era avvenuta, così come dimostrato dalla missiva del Policlinico del 2/1/2015, allegata al fascicolo monitorio prodotto dall'appellante, nella quale il Direttore Generale aveva dichiarato che la presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione integrativa della era stata rinviata volontariamente. Parte_1
In definitiva, l'appello proposto dalla deve essere accolto e, in parziale riforma Parte_1 della sentenza impugnata che per il resto si conferma, l deve essere Controparte_1 condannata a pagare, in favore dell'appellante, l'ulteriore somma di € 58.889,76 (€ 30.806,58 + €
28.083,18), oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (14/4/2016) sino all'effettivo soddisfo.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della Legge 27/2012 e degli articoli 1-11 D.M. 55/14 - così come modificati dal DM
Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001,00 a € 260.000,00), applicando i compensi medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, attesa la assenza di attività istruttoria, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Totale compenso tabellare: € 12.154,00
Invece, la condanna alla rifusione delle spese processuali del primo grado di giudizio non può essere modificata, non essendo stata proposta alcuna impugnazione sul punto da parte dell'appellante.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di impugnazioni, il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito pagina 10 di 11 complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado.” (v.
Cass. Civ. n. 33412/2024).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 9734/2019, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto dalla e, in parziale riforma della sentenza impugnata Parte_1 che per il resto si conferma, condanna l in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., a pagare, in favore della l'ulteriore somma di € 58.889,76 Parte_1 oltre interessi sulla suddetta somma dal 14/4/2016 sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna l in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere Controparte_1 alla le spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 12.154,00 per Parte_1 compensi ed € 1.165,50 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 12/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Nicolò Papi
pagina 11 di 11
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 7835/2019 All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 10:20
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1
Avv. SCIRE' RAFFAELE pres.
AVV. MANCHISI CESARE
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PEZZALI PAOLA avv. Martelli in sost.
***
E' PRESENTE PER LA PRATICA FORENSE IL DOTT. GENNARI ANNA MARIA GRAZIA
TESSERA NR P80275 ORDINE AVVOCATI DI ROMA
E' PRESENTE PER LA PRATICA FORENSE IL DOTT. PALMER JOSEPHINE
TESSERA NR P79816 ORDINE AVVOCATI DI ROMA
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati:
dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 12/11/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7835 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Latina, via G. Carducci n. 17/A, presso lo studio dell'avv. Cesare Manchisi
(C.F.: – PEC: , che la rappresenta e difende C.F._1 Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Raffaele Scirè (C.F.: – PEC: C.F._2
giusta procura in atti Email_2
- APPELLANTE -
E
(P.IVA: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
pagina 2 di 11 elettivamente domiciliata in via della Conciliazione n. 10, presso lo studio dell'avv. Paola CP_1
ZA (C.F.: – PEC: ), che la C.F._3 Email_3 rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLATA - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, la ha impugnato la sentenza n. 9734/2019, Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma – pubblicata il 9/5/2019 – resa nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 39974/2016, promosso dalla nei confronti Controparte_1 dell'attuale appellante.
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con ricorso depositato presso questo Tribunale, la chiedeva ed otteneva il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 8242/2016, emesso in data 5.4.2016, nei confronti dell' per Controparte_1
l'importo di € 78.360,23, oltre ad interessi e spesi legali, dovuto a titolo di remunerazione nell'ambito di un progetto finalizzato al recupero dell'IRAP versata in eccedenza da parte dell'ente pubblico in relazione agli anni 2011/2012/2013. In particolare, la società istante esponeva che, in base agli accordi intercorsi, essa avrebbe avuto diritto ad un corrispettivo calcolato in percentuale rispetto alle maggiori risorse ottenute da parte del committente per effetto dell'attività svolta (20%+IVA sulle somme sino a € 100.000,00 e 10%+IVA sulle somme superiori ad € 100.000,00).
Secondo la ricorrente, l'attività erogata aveva consentito all' di Controparte_1 conseguire un risparmio a titolo di IRAP ammontante ad € 323.592,00 per l'anno 2012 e ad €
318.705,00 per l'anno 2013, con conseguente diritto di a ricevere un compenso, Parte_1 rispettivamente di € 39.478,22 (IVA inclusa), per il 2012, e di € 38.882,01 (IVA inclusa), per l'anno
2013. Essa aveva pertanto provveduto ad emettere due distinte fatture, che non erano state saldate dal committente e ciò aveva reso necessario il ricorso alla tutela monitoria.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' presentava tempestiva Controparte_1 opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo. L'odierna opponente contestava il credito vantato dalla esponendo che: - per quanto concerne l'anno fiscale 2012, il proprio credito Parte_1
IRAP di € 323.592,00 era comprensivo anche del credito pregresso indicato nel modello integrativo già inviato in data 16.5.2014 da altro studio di consulenza fiscale, credito precedente che ammontava ad € 255.436,00; conseguentemente l'effettivo risparmio fiscale conseguito in ragione dell'attività della società opposta ammontava ad € 71.079,00 e, pertanto, l'importo dovuto era pari al 10% di tale
pagina 3 di 11 somma; - per quanto concerne l'anno fiscale 2013, l'importo indicato dall'odierna opposta comprendeva il risultato/risparmio conseguito nell'anno fiscale precedente, consentendo in tal modo di ottenere risultati maggiori e quindi di fatturare importi superiori;
- per effetto del comportamento da ultimo citato, in data 2.1.2015, il Direttore Generale dell' aveva comunicato alla Controparte_1 società opposta di ritenere conclusa l'attività relativa al progetto in questione con l'anno 2013.
Premesso ciò, la parte opponente chiedeva a questo Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, di essere condannata al pagamento dei soli importi effettivamente dovuti alla controparte.
Si costituiva in giudizio la la quale insisteva per l'esistenza del proprio credito, Parte_1 esponendo a tal fine che: - in riferimento all'anno 2012 (dichiarazione integrativa 2013), scorrettamente il Policlinico si era rivolto ad altro studio di consulenza fiscale – nonostante avesse affidato all'odierna opposta tale incarico – servendosi degli elementi già individuati e comunicati dalla per ottenere risparmi di imposta;
- in riferimento all'anno 2013, il risparmio Parte_2 maturato dal Policlinico, ricavato dalle posizioni dei soggetti disabili rilevati dalla e Parte_1 dall'applicazione del c.d. metodo commerciale, era stato correttamente calcolato dalla società opposta senza considerare i risparmi fiscali maturati negli anni precedenti;
- in nessun passaggio degli accordi era previsto, come invece sostenuto dalla controparte, che l'apporto metodologico ed innovativo dovesse essere diverso per ciascuna delle tre annualità affidate, essendo il compenso dell'opposta esclusivamente commisurato al risparmio conseguito dall'ente pubblico. Ciò premesso, Parte_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del provvedimento monitorio, previa
[...] concessione della provvisoria esecutività.
Con ordinanza del 22.10.2016, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma non contestata da parte opponente di € 8.671,64.
L' opponente dava atto, in sede di seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., di aver CP_1 provveduto alla corresponsione di tale somma, allegando mandato di pagamento e relativa quietanza.
Si tratta di circostanza non contestata dalla società opposta.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “a) REVOCA il decreto ingiuntivo
n. 8242/2016, emesso dal Tribunale di Roma in data 5.4.2016; b) ACCERTA la debenza dell'importo non contestato di € 8.671,64, dando atto del pagamento sopravvenuto in corso di causa del predetto importo;
c) CONDANNA l' al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese del giudizio liquidate in complessivi in € 2.500,00, oltre spese forfettarie Parte_1 nella misura del 15% ed accessori come per legge.”.
§ 4. — Con l'atto di appello la ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
pagina 4 di 11 “Piaccia all'adita Corte d'Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza e in accoglimento dei motivi di gravame proposti con il presente atto, riformare l'impugnata Sentenza e, per l'effetto, nella parte in cui il primo Giudice non ha scrutinato e deciso le questioni di merito riesposte in questa fase, confermare integralmente il D.I. n. 8242/16 (RG n. 16291/2016) emesso dal Tribunale Civile di Roma - oltre successivi interessi e spese, detratte le somme non contestate e già corrisposte in corso di causa da controparte - sulla scorta delle argomentazioni svolte e della documentazione prodotta a sostegno dell'azione giudiziale sin dall'introduzione dell'originario procedimento monitorio. In subordine, stante il rinnovato deposito dell'intero fascicolo monitorio anche nel presente giudizio di appello e considerata la sterilità delle argomentazioni dell'Ente opponente-appellato prospettate nel giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale di Roma, confermare il predetto D.I. n. 8242/16 (RG n. 16291/2016) - nei termini di cui al punto che precede -, oltre successivi interessi e spese maturati.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
§ 5. – L'appellata (nel prosieguo anche solo o Controparte_1 CP_1
”) si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30/4/2020, CP_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “si insiste per la integrale conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 9734/2019 con rigetto dell'appello proposto dalla il tutto con vittoria di spese ed onorari.”. Parte_1
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni. Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., essa è ormai superata dall'esame del merito della controversia.
§ 8. — Nel merito l'appello si articola in un unico motivo.
§ 8.1 — Con tale motivo di appello viene dedotta la: “illegittimità del capo di statuizione con cui il Tribunale ha revocato il D.I. n. 8242/2016 in quanto agli atti del giudizio mancava il fascicolo del procedimento monitorio contenente la delibera di affidamento e la lettera d'incarico. Violazione ed errata applicazione del principio di “non dispersione della prova” acquisita tramite la produzione documentale avvenuta nel connesso (e presupposto) ricorso per decreto ingiuntivo (da ritenersi unito al processo di opposizione)”. pagina 5 di 11 Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “La controversia sorge con riferimento all'interpretazione di quanto in concreto previsto in relazione al compenso per le prestazioni rese da parte opposta nei citati documenti, ossia nella deliberazione di affidamento del progetto e nella lettera di incarico. Agli atti del presente giudizio, tuttavia, come già evidenziato con l'ordinanza del
27.3.2016, non risulta il fascicolo del procedimento monitorio, contenente i citati documenti, i quali non sono stati nuovamente depositati nel corso del giudizio da nessuna delle parti costituite. È appena il caso di osservare, peraltro, che – interpretando i principi affermati dalla sentenza della Cassazione,
Sezioni unite civili, 10 luglio 2015, n. 14475, in relazione al giudizio di appello – il deposito del fascicolo del giudizio monitorio sarebbe potuto avvenire sino al deposito degli scritti conclusionali, non essendo assoggettata tale produzione alle preclusioni istruttorie. In mancanza della delibera di affidamento e della lettera di incarico, in applicazione dei principi sull'onere della prova relativi al contenuto della fonte negoziale del credito azionato, che incombe sul creditore, il decreto ingiuntivo concesso deve essere revocato. Quanto sin qui affermato, peraltro, vale soltanto per l'ammontare del debito in contestazione tra le parti. Risulta pacifica in quanto non contestata, invece, la debenza della somma di € 8.671,64, che rimane pertanto ferma. Risulta peraltro che il relativo importo sia già stato corrisposto dall' opponente.”. CP_1
Deduce l'appellante al riguardo: “In via preliminare, si producono - in ogni caso e ad ogni conseguente effetto processuale - tutti i documenti già depositati unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo presentato presso il Tribunale di Roma (RG n. 16291/2016), il cui accoglimento ha comportato l'emissione del D.I. n. 8242/16, e, in quanto tali, da considerarsi acquisiti anche al successivo processo di opposizione. (…) Difatti, in tema di opposizione a Decreto Ingiuntivo, in considerazione della mancanza di autonomia tra il procedimento che si apre con il deposito del ricorso monitorio e quello originato dall'opposizione ex art. 645 c.p.c., i documenti allegati al primo, rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638 c.p.c., comma 3, benchè non prodotti nella fase di opposizione nel termine di legge, non possono essere considerati “nuovi”, talché, ove depositati nel giudizio di appello, devono essere ritenuti ammissibili. La formula ampia scelta dal legislatore induce
a ritenere che i documenti devono essere nuovi rispetto all'intero processo: ciò significa che non devono essere mai stati prodotti in precedenza. (…) Quanto osservato consente di giudicare come del tutto errata e oltremodo pregiudizievole l'interpretazione-valutazione conclusiva data dal primo
Giudice, basata sulla (ritenuta) impossibilità di potere decidere il giudizio di opposizione a causa della riscontrata mancanza di prova sui fatti e sugli elementi costitutivi della pretesa creditoria, nonostante - come detto - le allegazioni documentali rese in fase monitoria.”.
Il motivo di appello è fondato. pagina 6 di 11 Osserva il Collegio che, in base a quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “l'art.
345, terzo comma, cod. proc. civ. va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili (v. Cass. Civ. S.U., n. 14475/2015).
Ebbene, nel caso di specie, nonostante nessuna delle parti avesse depositato il fascicolo del procedimento monitorio nel giudizio di opposizione di primo grado, parte appellante ha prodotto tale fascicolo in questa sede.
Pertanto, attesa l'ammissibilità di detta produzione documentale nel giudizio di appello – conformemente al condivisibile principio di diritto summenzionato –, si può procedere ad esaminare nel merito la pretesa creditoria fatta valere dall'appellante con il ricorso per decreto ingiuntivo.
La ha agito in giudizio per ottenere il pagamento dei crediti portati dalle n. 2 fatture Parte_1 allegate al fascicolo monitorio (fatture nn. 1502-2014 e 440-2015, per un importo rispettivamente pari a
€ 39.478,22 e € 38.882,01), quale corrispettivo dell'attività svolta nei confronti del Policlinico, in forza del contratto di consulenza fiscale stipulato tra le parti e denominato “Progetto fiscalità passiva per le
Aziende Sanitarie Pubbliche – IRAP”.
Occorre rammentare in diritto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte
Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
A tal riguardo, la ha fornito riscontro alla propria pretesa creditoria, producendo in Parte_1 particolare: 1) la proposta contrattuale del 12/12/2012 formulata nei confronti del Policlinico, in base alla quale la società proponente si sarebbe impegnata a svolgere attività di consulenza fiscale, finalizzata a far ottenere all'Azienda un risparmio dell'IRAP dovuta per il triennio 2011/2012/2013 – parametrando il proprio compenso ad una percentuale del credito di imposta che sarebbe emerso a seguito della consulenza;
2) la delibera del 19/6/2013, con cui il Direttore Generale del le CP_1 aveva affidato il progetto diretto al risparmio dell'IRAP; 3) la lettera di incarico dell'Azienda, datata pagina 7 di 11 25/6/2013 e sottoscritta per accettazione, con la quale era stato formalizzato l'accordo tra le parti, rinviando alle condizioni di cui all'offerta presentata dalla società; 4) le dichiarazioni integrative dell'Irap per gli anni fiscali 2012 e 2013 che aveva predisposto, dalle quali era emerso un credito d'imposta a favore del Policlinico, e che avevano determinato l'emissione delle n. 2 fatture per cui è causa;
5) le relazioni che aveva redatto e inviato all' che illustrano la metodologia seguita CP_1 nella predisposizione delle dichiarazioni integrative per i periodi fiscali 2012 e 2013.
A fronte di tale produzione il ha contestato la debenza delle somme richieste dalla CP_1 ricorrente in monitorio, attuale appellante.
In particolare il Policlinico, per quanto riguarda il credito sotteso alla fattura n. 1502-2014
(calcolato sul risparmio dell'IRAP di cui alla Dichiarazione integrativa dell'anno fiscale 2012), ha eccepito che il credito IRAP di € 323.592,00, evidenziato dalla fosse comprensivo anche Parte_1 del credito di imposta già indicato dal proprio studio di consulenza fiscale nel Parte_3 modello integrativo inviato all'Agenzia delle Entrate (credito pari ad € 255.436,009) e che, conseguentemente, l'effettivo risparmio fiscale conseguito in ragione dell'attività svolta dalla società appellante ammontava a soli € 71.079,00.
Osserva la Corte che la tesi sostenuta dal non merita accoglimento, per due ordini di CP_1 ragioni.
Innanzitutto, dalle missive prodotte dall'appellante (cfr. mail del Policlinico del 15/1/2014; mail della del 19/2/2014 e del 14/3/2014) risulta che: 1) l' aveva richiesto alla Parte_1 CP_1 di inoltrarle tutta la documentazione relativa alla metodologia seguita per determinare il Parte_1 credito IRAP di cui alla dichiarazione integrativa dell'anno fiscale 2011, al manifestato fine di trasmetterla al suddetto studio di consulenza fiscale;
2) la aveva tenuto un incontro con il Parte_1 personale del per illustrare i ragionamenti alla base delle risultanze ottenute e aveva CP_1 consegnato un CD-ROM contenente i dati relativi alle deduzioni fiscali utilizzate nella citata
Dichiarazione del 2011.
Pertanto, è ragionevole ritenere che lo studio di consulenza fiscale – che aveva redatto il modello integrativo per il periodo fiscale 2012 successivamente alla trasmissione della predetta documentazione
– aveva individuato un risparmio fiscale proprio grazie alla metodologia appresa dalla Parte_1
In secondo luogo, nella parte relativa alle condizioni economiche del Progetto di fiscalità passiva
(oggetto dell'accordo delle parti), si legge quanto segue: “la beneficerà del corrispettivo Parte_1 una tantum esclusivamente per l'attività svolta sugli anni fiscali prestabiliti. All'ente rimangono i benefici continui negli anni futuri”.
Da tale clausola si evince che il poteva continuare a beneficiare dell'attività svolta CP_1
pagina 8 di 11 dall'appellante (vale a dire continuare a utilizzare la metodologia applicata da quest'ultima per calcolare l'IRAP, senza dover corrispondere alcunché alla società), ma, per gli anni fiscali oggetto del contratto (2011, 2012 e 2013), era comunque tenuta a pagare il compenso maturato dalla Parte_1 per il risparmio fiscale che quest'ultima aveva fatto emergere, non assumendo quindi rilevanza, ai fini della determinazione del compenso, che l' avesse incaricato anche un altro consulente fiscale CP_1 per presentare la dichiarazione integrativa IRAP e che anche tale consulente avesse individuato un credito di imposta.
Del resto, lo stesso Policlinico, con la missiva del 22/9/2014, aveva ribadito che la Parte_1 avrebbe dovuto presentare la dichiarazione integrativa IRAP per il periodo fiscale 2012, così come avvenuto per l'anno fiscale precedente.
Dunque, alla luce delle precedenti considerazioni, deve essere riconosciuto in favore della il credito portato dalla fattura n. 1502-2014, decurtando quanto già pagato dal Parte_1 CP_1
(così come accertato dalla sentenza di primo grado), per un totale di € 30.806,58 (cioè € 39.478,22 -€
8.671,64, entrambi compresivi dell'IVA).
Invece, per quanto concerne il credito sotteso alla fattura n. 440-2015 (calcolato sul risparmio dell'IRAP di cui alla dichiarazione integrativa dell'anno fiscale 2013), il Policlinico ha eccepito che l'importo indicato dalla comprendeva il risparmio conseguito nell'anno fiscale precedente, Parte_1 il che le aveva consentito di ottenere risultati maggiori e, quindi, di fatturare importi superiori.
Tale eccezione è fondata.
Invero la per quantificare il proprio compenso, aveva posto a base del calcolo un Parte_1 risparmio IRAP pari a € 318.705,00. Tuttavia, dal documento denominato Risultanze Irap 2013 depositato dalla stessa appellante, si desume che il credito d'imposta conseguito dal in tale CP_1 anno ammontava in realtà a € 238.623,00 (ovvero l'importo determinato sottraendo dal credito retributivo complessivo di € 784.294,00, il risparmio degli anni precedenti pari a € 545.671,00), a cui deve essere ulteriormente detratto, per stessa ammissione della (v. pag. 5 della comparsa di Parte_1 costituzione in primo grado), il risparmio fiscale risultante dalla dichiarazione ordinaria IRAP del
, pari a € 8.433,00, per un totale complessivo di € 230.190,00. CP_1
Pertanto, il corrispettivo della società appellante per le prestazioni eseguite in relazione all'anno fiscale 2013 doveva essere parametrato su tale ultima somma. Conseguentemente, la aveva Parte_1 maturato un compenso pari a € 28.083,18 (€ 23.019,00, ovvero il 10% di 230.190,00, + € 5.064,00 a titolo di IVA), evidenziando, al riguardo, che tale importo è stato determinato impiegando lo stesso valore percentuale utilizzato dalla stessa appellante nella fattura n. 440-2015 (vale a dire il 10%).
Infine, sempre in merito al credito sotteso alla fattura n. 440-2015, il Policlinico ha eccepito di pagina 9 di 11 non aver inoltrato alla Agenzia delle Entrate la dichiarazione integrativa IRAP redatta dalla Parte_1 per l'anno fiscale 2013.
Osserva la Corte che tale considerazione è priva di pregio.
Infatti, il mancato inoltro della predetta dichiarazione integrativa non solo è stato dedotto tardivamente (per la prima volta con la comparsa di costituzione in appello), ma è anche di per sé irrilevante, atteso che, in base a quanto previsto nelle condizione economiche del Progetto di fiscalità passiva, la fatturazione del compenso maturato dalla società appellante – e quindi l'esigibilità del credito – era condizionata esclusivamente alla “produzione della documentazione fiscale a supporto del diritto di disporre dei crediti o dei risparmi”. Ebbene, tale produzione era avvenuta, così come dimostrato dalla missiva del Policlinico del 2/1/2015, allegata al fascicolo monitorio prodotto dall'appellante, nella quale il Direttore Generale aveva dichiarato che la presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione integrativa della era stata rinviata volontariamente. Parte_1
In definitiva, l'appello proposto dalla deve essere accolto e, in parziale riforma Parte_1 della sentenza impugnata che per il resto si conferma, l deve essere Controparte_1 condannata a pagare, in favore dell'appellante, l'ulteriore somma di € 58.889,76 (€ 30.806,58 + €
28.083,18), oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (14/4/2016) sino all'effettivo soddisfo.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della Legge 27/2012 e degli articoli 1-11 D.M. 55/14 - così come modificati dal DM
Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001,00 a € 260.000,00), applicando i compensi medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, attesa la assenza di attività istruttoria, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Totale compenso tabellare: € 12.154,00
Invece, la condanna alla rifusione delle spese processuali del primo grado di giudizio non può essere modificata, non essendo stata proposta alcuna impugnazione sul punto da parte dell'appellante.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di impugnazioni, il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito pagina 10 di 11 complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado.” (v.
Cass. Civ. n. 33412/2024).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 9734/2019, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto dalla e, in parziale riforma della sentenza impugnata Parte_1 che per il resto si conferma, condanna l in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., a pagare, in favore della l'ulteriore somma di € 58.889,76 Parte_1 oltre interessi sulla suddetta somma dal 14/4/2016 sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna l in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere Controparte_1 alla le spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 12.154,00 per Parte_1 compensi ed € 1.165,50 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 12/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Nicolò Papi
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