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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
AL EL, OR
PIRAINO ANGELO, DI
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 983/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campofelice Di Roccella - Via C. Civello 62 90010 Campofelice Di Roccella PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1366 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2023 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento a lui notificato il 29 luglio 2022, con il quale gli era stata chiesta la somma di € 711,00, comprensiva di interessi e sanzioni, a titolo di IMU per l'anno 2017 in relazione all'immobile sito nel Comune di Campofelice di
Roccella, nella Indirizzo_1., identificato catastalmente al Dati catastali_1
Deduceva l'illegittimità di tale atto sostenendo di essere residente e di abitare abitualmente nell'immobile in questione.
Lamentava, altresì, il difetto di motivazione dell'avviso, del quale chiedeva l'annullamento.
Con controdeduzioni del 5 agosto 2025 si costituiva M.T. S.p.A., Concessionario per il Comune di
Campofelice di Roccella, che invece rimaneva contumace.
Il concessionario deduceva la legittimità dell'atto impugnato, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 2 ottobre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come correttamente affermato dal convenuto, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente che l'immobile sia esente dall'applicazione dell'IMU poiché sua abitazione principale.
L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, prevedeva che abitazione principale fosse l'“unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Al riguardo è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 209/22, che ha risolto il caso in cui il nucleo familiare risultasse “scorporato” e, quindi, i coniugi si trovassero ad avere residenza e dimora in immobili diversi. La Corte ha posto l'accento sul singolo possessore dell'immobile, eliminando il riferimento al “nucleo familiare” e il periodo riguardante lo sdoppiamento dei coniugi sia nell'ambito dello stesso comune che in Comuni diversi, sempre con riferimento alle abitazioni principali, e non alle cosiddette “seconde case” o case di vacanza, prevedendo che ove le coppie abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l'esenzione spetta una sola volta.
Al fine di poter beneficiare dell'esenzione per l'abitazione principale, dunque, non viene affatto meno la necessaria compresenza del doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore dell'immobile.
La Corte ha, poi, chiarito espressamente che tale modifica non dovrà prestarsi a fini elusivi precisando quali siano gli strumenti accertativi in mano ai Comuni per verificare l'effettiva dimora abituale del possessore dell'immobile e, in particolare, come previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d. lgs. n. 23 del 2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio, elementi dai quali si può desumere l'esistenza o meno di una dimora abituale.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato la ricorrenza dei presupposti - “residenza anagrafica” e
“dimora abituale” - per l'invocata agevolazione fiscale, onere che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in caso di contestazione grava su che la invoca, mentre il ricorrente si è limitato ad allegare il certificato di residenza storico.
A fronte di tale elemento, che ha mero valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e che può essere superato da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito (Cass. VI n. 12299/17 e n. 13062/17), la convenuta ha dimostrato consumi di energia elettrica relativa all'immobile in questione nell'annualità 2017 decisamente bassi, pari ma 743 KWh/mc, come risulta dall'estratto allegato.
Osserva la Corte che, come allegato dalla società convenuta, secondo una stima fornita dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (Società_1, una famiglia composta da una persona consuma circa 2.200 kWh, importo di molto superiore al consumo del ricorrente.
A ciò si aggiunga che la convenuta ha allegato le schede anagrafiche Siatel della moglie e dei figli del ricorrente, dalle quali risulta come gli stessi nell'anno 2017 avessero residenza nel diverso comune di
Misilmeri, in Indirizzo_2 e ha documentato che il contribuente nel 2017 lavorava nel “ Centro_1 s.r.l.”, con sede legale a Bagheria, a circa 40 Km dall'immobile oggetto dell'accertamento e a soli 11 Km dal luogo nel quale risiede il suo nucleo familiare.
La suddetta modesta entità di consumi e le ulteriori circostanze evidenziate, in assenza di elementi contrari che il ricorrente non ha fornito, inducono a ritenere fondatamente che lo stesso, nel periodo in contestazione, non abbia utilizzato l'immobile oggetto di accertamento come abitazione principale, sicché il suo ricorso deve essere rigettato non spettandogli la richiesta esenzione IMU.
Infondato è l'ulteriore motivo riguardante la motivazione dell'avviso impugnato che, a differenza da quanto dedotto in ricorso, presenta i prescritti requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla norma e la ragione della pretesa fiscale (il periodo d'imposta di riferimento, la causale dell'accertamento e cioè l'omesso versamento dell'imposta dovuta per l'anno sopra indicato, l'immobile oggetto dell'accertamento, l'imposta dovuta, l'aliquota, gli interessi, le sanzioni, l'importo complessivo da pagare, i riferimenti normativi), tanto
è vero che l'odierno ricorrente ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Per le considerazioni che seguono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della parte convenuta costituita, delle spese processuali, che liquida in € 250,00, oltre oneri di legge se dovuti. Così deciso a Palermo il 2 ottobre 2025.
Il giudice Il presidente
BR AT SO AN
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
AL EL, OR
PIRAINO ANGELO, DI
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 983/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campofelice Di Roccella - Via C. Civello 62 90010 Campofelice Di Roccella PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1366 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2023 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento a lui notificato il 29 luglio 2022, con il quale gli era stata chiesta la somma di € 711,00, comprensiva di interessi e sanzioni, a titolo di IMU per l'anno 2017 in relazione all'immobile sito nel Comune di Campofelice di
Roccella, nella Indirizzo_1., identificato catastalmente al Dati catastali_1
Deduceva l'illegittimità di tale atto sostenendo di essere residente e di abitare abitualmente nell'immobile in questione.
Lamentava, altresì, il difetto di motivazione dell'avviso, del quale chiedeva l'annullamento.
Con controdeduzioni del 5 agosto 2025 si costituiva M.T. S.p.A., Concessionario per il Comune di
Campofelice di Roccella, che invece rimaneva contumace.
Il concessionario deduceva la legittimità dell'atto impugnato, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 2 ottobre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come correttamente affermato dal convenuto, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente che l'immobile sia esente dall'applicazione dell'IMU poiché sua abitazione principale.
L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, prevedeva che abitazione principale fosse l'“unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Al riguardo è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 209/22, che ha risolto il caso in cui il nucleo familiare risultasse “scorporato” e, quindi, i coniugi si trovassero ad avere residenza e dimora in immobili diversi. La Corte ha posto l'accento sul singolo possessore dell'immobile, eliminando il riferimento al “nucleo familiare” e il periodo riguardante lo sdoppiamento dei coniugi sia nell'ambito dello stesso comune che in Comuni diversi, sempre con riferimento alle abitazioni principali, e non alle cosiddette “seconde case” o case di vacanza, prevedendo che ove le coppie abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l'esenzione spetta una sola volta.
Al fine di poter beneficiare dell'esenzione per l'abitazione principale, dunque, non viene affatto meno la necessaria compresenza del doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore dell'immobile.
La Corte ha, poi, chiarito espressamente che tale modifica non dovrà prestarsi a fini elusivi precisando quali siano gli strumenti accertativi in mano ai Comuni per verificare l'effettiva dimora abituale del possessore dell'immobile e, in particolare, come previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d. lgs. n. 23 del 2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio, elementi dai quali si può desumere l'esistenza o meno di una dimora abituale.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato la ricorrenza dei presupposti - “residenza anagrafica” e
“dimora abituale” - per l'invocata agevolazione fiscale, onere che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in caso di contestazione grava su che la invoca, mentre il ricorrente si è limitato ad allegare il certificato di residenza storico.
A fronte di tale elemento, che ha mero valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e che può essere superato da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito (Cass. VI n. 12299/17 e n. 13062/17), la convenuta ha dimostrato consumi di energia elettrica relativa all'immobile in questione nell'annualità 2017 decisamente bassi, pari ma 743 KWh/mc, come risulta dall'estratto allegato.
Osserva la Corte che, come allegato dalla società convenuta, secondo una stima fornita dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (Società_1, una famiglia composta da una persona consuma circa 2.200 kWh, importo di molto superiore al consumo del ricorrente.
A ciò si aggiunga che la convenuta ha allegato le schede anagrafiche Siatel della moglie e dei figli del ricorrente, dalle quali risulta come gli stessi nell'anno 2017 avessero residenza nel diverso comune di
Misilmeri, in Indirizzo_2 e ha documentato che il contribuente nel 2017 lavorava nel “ Centro_1 s.r.l.”, con sede legale a Bagheria, a circa 40 Km dall'immobile oggetto dell'accertamento e a soli 11 Km dal luogo nel quale risiede il suo nucleo familiare.
La suddetta modesta entità di consumi e le ulteriori circostanze evidenziate, in assenza di elementi contrari che il ricorrente non ha fornito, inducono a ritenere fondatamente che lo stesso, nel periodo in contestazione, non abbia utilizzato l'immobile oggetto di accertamento come abitazione principale, sicché il suo ricorso deve essere rigettato non spettandogli la richiesta esenzione IMU.
Infondato è l'ulteriore motivo riguardante la motivazione dell'avviso impugnato che, a differenza da quanto dedotto in ricorso, presenta i prescritti requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla norma e la ragione della pretesa fiscale (il periodo d'imposta di riferimento, la causale dell'accertamento e cioè l'omesso versamento dell'imposta dovuta per l'anno sopra indicato, l'immobile oggetto dell'accertamento, l'imposta dovuta, l'aliquota, gli interessi, le sanzioni, l'importo complessivo da pagare, i riferimenti normativi), tanto
è vero che l'odierno ricorrente ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Per le considerazioni che seguono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della parte convenuta costituita, delle spese processuali, che liquida in € 250,00, oltre oneri di legge se dovuti. Così deciso a Palermo il 2 ottobre 2025.
Il giudice Il presidente
BR AT SO AN