Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/04/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5427 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(C.F. ) con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
Rosanna Agrisani, delega in atti
-attrice- contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
il proc. dom. avv. to Giancarlo Mariniello, delega in atti
-convenuto- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice deduceva che il giorno 18.2.2015, intorno alle ore 19,00 circa, mentre percorreva a piedi la via Irno di , giunta all'altezza della fermata CSTP CP_1
Stazione FF.SS. Irno, cadeva al suolo a causa della pavimentazione sconnessa del marciapiedi, pericolosa ed insidiosa, non visibile e non segnalata in alcun modo.
Riferiva che il sinistro in questione le aveva procurato la distorsione del ginocchio pagina 1 di 4
Sul presupposto della sussistenza della responsabilità del per la scarsa CP_1
manutenzione del marciapiede le cui condizioni costituivano per i pedoni una reale insidia, concludeva quindi a che l'ente fosse condannato al risarcimento in suo favore di complessivi € 13.977,62 a titolo di danno biologico, oltre che del danno morale patito ed alla refusione degli esborsi sostenuti pari ad € 662,45.
Costituitosi, il contestava la fondatezza della domanda avversaria, Controparte_1
sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, evidenziando il mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti sulla danneggiata e precisamente quello relativo alla dimostrazione della effettiva dinamica del sinistro.
Eccepiva il caso fortuito rappresentato dalla condotta colposa della danneggiata che, abitando nelle vicinanze di via Irno, presumibilmente conosceva bene i luoghi di causa e non aveva prestato la dovuta attenzione nell'incedere.
Evidenziava poi come la sconnessione della pavimentazione rappresentata nella foto versata in atti dalla convenuta fosse ben visibile ed evitabile, e concludeva per il rigetto della domanda attorea.
Esaurita l'istruttoria orale e respinta l'istanza di espletamento di consulenza medico legale dal precedente giudice assegnatario, la causa (assegnata alla scrivente in data
9.9.2024) veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del
18.4.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda non può essere accolta.
E' noto che a prescindere dalla qualificazione della domanda risarcitoria de qua, ex art. 2043 o 2051 c.c., in entrambi i casi resta fermo l'onere per il danneggiato di dimostrare il nesso di causalità tra il bene e l'evento dannoso
Tale onere nella specie non può dirsi assolto.
pagina 2 di 4 Premesso che con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'attrice ha precisato che la sconnessione del marciapiede non era visibile in quanto coperta da fanghiglia e pietrisco, deve osservarsi in primo luogo che le fotografie prodotte dalla danneggiata in allegato alla predetta memoria, come anche alla citazione, riprendono un lungo marciapiede senza che in atti sia stato esattamente indicato il punto in cui sarebbe avvenuta la caduta.
Trattasi di una carenza oltremodo rilevante nella fattispecie in esame in quanto a lato del marciapiede in questione, per suo un tratto, vi è una transenna fissa con corrimano, destinata a separarlo dalla sede stradale, a cui evidentemente i pedoni incerti nell'incedere possono far ricorso per affrontare eventuali dissesti del sedime.
Ciò posto, i due testi sentiti nel corso del giudizio (cfr. verb. ud. 19.10.2020) hanno riferito di aver assistito alla caduta dell'attrice (la teste a distanza di 6- Testimone_1
7 metri e il teste a distanza di 15 metri) ricordando che la presenza in Testimone_2
loco di pietrisco, fogliame e acqua impediva di vedere la sconnessione del marciapiede.
Ebbene, a parte il fatto che nessuno dei testi a chiarito in che punto del lungo marciapiede sarebbe avvenuta la caduta e che dalle fotografie versate in atti si evince che ove vi è presenza di pietrisco e acqua è appunto presente il corrimano, deve prendersi atto che la distanza dalla quale entrambi i testi hanno assistito alla caduta consente solo di affermare il fatto storico ma non le sue cause.
Ed invero, tutte le rappresentazioni fotografiche versate in atti forniscono l'evidenza di una condizione dei luoghi assolutamente superabile dal pedone con l'uso della normale diligenza.
Se infatti nella foto allegata all'atto di citazione la sconnessione del marciapiede è estesa ma minima, e dunque inidonea a costituire un'insidia, dalle foto allegate alla prima memoria emerge che il pietrisco e l'acqua, da un lato, sono di consistenza tale da non impedire un passaggio sicuro da parte di un pedone che usi la minima accortezza e, dall'altro, non impediscono di intravedere la sconnessione.
Dunque, se la prevedibilità ed evitabilità del sinistro integrano da sé sole il “caso pagina 3 di 4 fortuito” di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. sul punto, ex multis, Cassazione n. 13669/2019), la fattispecie della c.d. insidia e trabocchetto è astrattamente compatibile con il concorso del fatto colposo del danneggiato che il giudice del merito è tenuto a valutare per stabilire la concreta entità dell'apporto causale dell'una o dell'altro nella produzione dell'evento dannoso (Cassazione 18713/2010).
Tanto basta, quindi, per il rigetto della domanda.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza,
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
condanna alla refusione in favore dell'avv.to Giancarlo Parte_1
Mariniello, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 28.4.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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