Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/03/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1788/2024 RG
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1788/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...] – Brasile, in proprio e - unitamente a Parte_1
- in nome e per conto del minore Parte_2 [...]
, nato il [...] a [...] – Brasile, rappresentati e difesi Persona_1 dall'Avv.to VINCENZO CAROSI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, piazza Benedetto Cairoli 2
contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del Plebiscito
n. 15 - Reggio Calabria
- resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_1
“del GN capostipite italiano e padre della signora: Persona_2
(Figlia) nata il [...] a [...]. 5), sposatasi in Persona_3
data 22 febbraio 1919 con il cittadino straniero, GN (doc. 6), a sua volta madre Persona_4
della signora: (Nipote) nata il [...] a [...]. 7), sposatasi in Per_5
data 27 novembre 1939 con il cittadino straniero, GN (doc. 8), a sua Persona_6
volta madre dei signori: , (Bisnipote) nato il 29 novembre Parte_3
1940 a Uberaba (Brasile) (doc. 9), sposato con la GNa (doc. 10); Controparte_2 [...]
, (Bisnipote) nato il [...] a [...]. 11), sposato con Parte_4
la GNa (doc. 12), a sua volta padre dell'odierna ricorrente: Persona_7 Parte_1
, trisnipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a [...]. 1),
[...]
sposata con il GN (doc. 13), madre di: Persona_8 [...]
, quadrisnipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...]
Ribeirao Preto (Brasile) (doc. 2)”.
I ricorrenti deducevano che la cittadinanza era stata loro trasmessa per via “paterna” con passaggi generazionali in via materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione (con riguardo alla discendenza delle signore e senza, tuttavia, allegare le Persona_3 Per_5 certificazioni pur indicate nel corpo del ricorso.
Precisavano che, ad ogni buon conto, era stata effettuata la richiesta amministrativa e, conseguentemente, vi era “l'interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana” (“…Gli odierni ricorrenti, oltre ad aver tentato di prenotare mediante il servizio
“Prenotami, … hanno tentato di inviare con altri metodi la richiesta per poter procedere alla consegna dei documenti…”).
Conseguentemente, chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il si costituiva in giudizio in data 170.04.2024, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1 dello Stato, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
In particolare, la parte resistente denunciava l'infondatezza del ricorso i quanto non “chiaramente dedotta e provata la trasmissione per linea di sangue della cittadinanza italiana”.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23.01.2025 il giudice concedeva termine per la regolarizzazione della procura e per la produzione di documentazione necessaria per il riconoscimento della cittadinanza rinviando al
27.02.2025.
In tale data, rilevava che non era stata prodotta la procura munita di sottoscrizione delle parti;
il difensore rassegnava le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso e il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affrontata la questione relativa alla carenza dello ius postulandi del difensore, in ragione della mancanza di una valida procura speciale.
La difesa, infatti, non ha provveduto alla produzione della procura alle liti dopo la concessione del termine perentorio concesso a tal fine dal giudice per regolarizzare la mancanza di un documento validamente sottoscritto dalla parte ricorrente.
In seguito alla riforma delle regole processuali introdotta dal D.Lgs. n. 149 del 2022, c.d. Riforma
Cartabia, deve considerarsi superato il rigore formalistico delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che negava la sanabilità dell'inesistenza giuridica o materiale della procura ad litem ex art. 182, comma 2, c.p.c. limitandola ai soli vizi di nullità.
Come statuito dalla Corte di Cassazione sez. III, 09 Ottobre 2023, n. 28251: “L'art. 182, comma 2,
c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza
o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad
"un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza”.
Il testo del predetto art. 182 c.p.c. nella nuova formulazione recita: “Il giudice istruttore verifica
d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Pertanto, la predetta riforma ha espressamente ampliato la portata della fattispecie sanante anche a tutti i casi in cui la procura alle liti difetti dei requisiti minimi, tanto da far dubitare della sua stessa esistenza giuridica, come nel caso de quo, in cui la procura al difensore pacificamente deve essere considerata mancante.
Tuttavia, la circostanza che la difesa abbia lasciato decorrere inutilmente il termine concesso per la sanatoria ha impedito di sanare l'originario difetto di rappresentanza.
Conseguentemente, gli effetti processuali della domanda non si verificano in capo alla parte e, anzi,
l'inesistenza del mandato difensivo comporta che l'attività processuale risulti esclusivamente a carico del difensore, sia sotto il profilo della responsabilità dell'attività espletata che con riguardo al pagamento delle spese del giudizio: infatti, “nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem ….), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio” (Cassazione Civile sez. VI – 3 Ordinanza 28/05/2019, n.
14474; così anche Cass. civ., sez. VI, 16/11/2021; Cass. civ. sez. III, 24/01/2003, n. 1115).
In particolare, quanto alla prima, il difensore difetta di legittimazione ad agire, non essendo nemmeno allegata la titolarità, in capo a lui, della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio (essendo pacifico che a vantare il diritto alla dichiarazione della cittadinanza italiana non è lui, ma sono i soggetti a nome e per conto dei quali egli ha dichiarato di agire): conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In tema di regolamentazione delle spese, poi, esse devono dunque essere poste a carico dell'Avv.
VINCENZO CAROSI. In particolare, egli deve rifondere al resistente la somma di € 1.453 CP_1
per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il CP_1
non ha partecipato alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna il difensore di parte ricorrente Avv. VINCENZO CAROSI a rifondere a parte resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453 oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso il 29.03.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani