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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 13109/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 13109/2024 promossa da
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
41, rappresentato e difeso dall'Avv. Bibiana Francesca Trigiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna Via Santo Stefano n. 29
e da
, nata a [...] l'[...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria A. C. Palma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna (BO), alla Piazza Trento e Trieste n. 5/1 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione d'udienza del 31/12/2024; il P.M è intervenuto. visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 05/11/2024 e Parte_1 Parte_2
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 03.12.2020 è nato i Per_1
pagina 1 di 5 ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza.
Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui al ricorso congiunto e, per l'effetto:
1) Affida il minore ad entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, con conferma della collocazione prevalente - già in essere - del minore presso la madre ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni sia di ordinaria, che di straordinaria amministrazione nell'interesse del minore;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale del minore, sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figlio;
2) prende atto che i genitori si impegnano:
- a comunicarsi reciprocamente sempre il proprio recapito, anche telefonico;
pagina 2 di 5 - a tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative a Per_1
- a collaborare per la sua sana crescita, la sua educazione e la sua istruzione, avendo reciproco rispetto l'uno dell'altra;
3) dispone che il Sig. possa vedere e tenere con sé quando lo vorrà, Pt_1 Per_1
compatibilmente con gli impegni dello stesso, e previo accordo anche telefonico con la madre. I giorni e i tempi specifici elaborati ed accettati da entrambi i genitori in modo da garantire continuità ed alternanza, avuto riguardo al miglior interesse del minore, e comunque indicativamente secondo le seguenti modalità, salvo diversi accordi:
- durante i week-end: il padre trascorrerà con il figlio week-end alternati con la madre dalla domenica mattina, quando lo andrà a prendere presso la casa materna alle ore 9,00, e sino alle ore 19,00 della medesima giornata ove ivi lo riaccompagnerà; in considerazione della tenera età del piccolo Per_1
il pernottamento presso la casa paterna sarà inserito gradualmente di comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle necessità del minore e comunque a partire dal quarto anno di età del bambino. Da tale momento, la domenica sera il bambino pernotterà presso l'abitazione del padre che lo accompagnerà a scuola il lunedì mattina.
- durante la settimana: il padre terrà con sé il figlio tutti i mercoledì quando lo andrà a prendere da scuola (entro la fine del post scuola) ovvero, previo accordo con la madre, presso la casa materna ad ore 18,30 e lo terrà con sé sino alle ore 21,00 quando ivi lo riaccompagnerà dopo averlo fatto cenare.
Nel momento in cui inizierà il pernotto presso l'abitazione del padre, questi riaccompagnerà il figlio a scuola il giovedì mattina. In ogni caso e previo accordo con la madre, il padre accompagnerà il bambino a scuola in orario per l'inizio delle lezioni per tre mattine la settimana prelevandolo dall'abitazione materna se il bambino non abbia già pernottato presso la casa paterna;
- durante le vacanze di Natale: il padre terrà con sé il figlio il giorno di Natale o il giorno della Vigilia alternandolo di anno in anno con la madre e così per il giorno di Capodanno e quello dell'Epifania.
In considerazione della tenera età del piccolo il pernottamento presso la casa paterna sarà Per_1
inserito gradualmente di comune accordo tra i genitori e nel rispetto delle necessità del minore, valutando la possibilità del pernotto come sopra, salvo diverso accordo tra i genitori e comunque a partire dal quarto anno di età del minore;
-durante le vacanze di Pasqua, ponti e altre festività: trascorrerà le festività pasquali nonchè Per_1
le festività nazionali del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre con ciascun genitore ad anni alterni (es. Pasqua con papà-Lunedì dell'Angelo con la mamma e viceversa) salvo diverso accordo tra i genitori;
pagina 3 di 5 - durante le vacanze estive: Il padre terrà con sè una settimana previo accordo con la madre Per_1
entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra i genitori.
4) prende atto che i genitori prestano il loro consenso affinché il minore possa recarsi con ciascuno dei due all'estero, purché in Paesi sicuri sotto il profilo geopolitico;
all'uopo entrambi i genitori si impegnano a prestare il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti validi per l'espatrio, nonché al rilascio dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio del figlio, impegnandosi a prestare le necessarie autorizzazioni e a fornire e sottoscrivere la documentazione richiesta dagli uffici competenti. Entrambi i genitori si impegnano a tenere in massima considerazione le esigenze ed i desideri del minore, e dunque potranno concordare modifiche alle predisposte condizioni di visita del padre, sempre però tenendo conto degli impegni scolastici e ricreativi del bambino.
5) obbliga il signor a versare, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del Parte_1 figlio minore la somma mensile di € 600,00 (seicento/00 euro) da corrispondersi entro e non Per_1
oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora Pt_2
alle coordinate bancarie che saranno comunicate/già in suo possesso.
[...]
La somma di € 600,00 mensile verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni del costo della vita, secondo gli indici ISTAT nazionali, con riferimento all'anno precedente e verrà corrisposta fino a quando il figlio minore non sarà in grado di provvedere autonomamente al proprio personale mantenimento;
6) dispone che il sig. sostenga nella misura del 50%, le spese straordinarie, quali quelle Pt_1
indicate dal Protocollo delle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Bologna, da intendersi espressamente richiamato tra le parti anche con riferimento all'individuazione delle spese, alla loro qualificazione come spese “da concordare” o “da non concordare” nonché nella modalità di rimborso.
In particolare, si precisa che, per ciò che concernerà tutte le spese ricreative del minore, come ad esempio scuole private, corsi di studio a pagamento, hobbies, esse saranno a carico di entrambi i genitori nella misura della metà, a condizione che gli stessi siano d'accordo sull'opportunità di tale esigenza. In mancanza di tale accordo, tali spese saranno sostenute dal genitore che si accollerà la responsabilità di tale scelta.
7) dispone che la signora percepirà il 100% dell'assegno unico ed universale per i Parte_2
figli a carico, rinunciando il signor al 50% di sua spettanza in favore del figlio minore;
Pt_1
I genitori si faranno carico, in ragione del 50% ciascuno, delle spese per la retta della scuola materna e della mensa;
pagina 4 di 5 8) prende atto che i genitori e danno atto di essere entrambi in Parte_1 Parte_2
possesso di una quota delle somme ricevute dal figlio minore in regalo per il battesimo ed Per_1 altre ricorrenze, in particolare rispettivamente della somma di €.3.200,00 e €.2.500,00, che si impegnano a vincolare in buoni fruttiferi sino alla maggior età del figlio che ne potrà poi disporre per gli studi ovvero per l'acquisto di beni non voluttuari e previo accordo di entrambi i genitori dopo il compimento del diciottesimo anno;
9) prende atto che i genitori si impegnano a non pubblicare registrazioni video/audio e/o fotografiche, o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del figlio né da solo né Per_1
con altri soggetti, impegnandosi altresì alla cancellazione immediata di foto e video del figlio da ogni sito e social-media (es. tiktok, facebook, instagram etc.);
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .31.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 13109/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 13109/2024 promossa da
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
41, rappresentato e difeso dall'Avv. Bibiana Francesca Trigiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna Via Santo Stefano n. 29
e da
, nata a [...] l'[...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria A. C. Palma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna (BO), alla Piazza Trento e Trieste n. 5/1 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione d'udienza del 31/12/2024; il P.M è intervenuto. visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 05/11/2024 e Parte_1 Parte_2
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 03.12.2020 è nato i Per_1
pagina 1 di 5 ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza.
Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui al ricorso congiunto e, per l'effetto:
1) Affida il minore ad entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, con conferma della collocazione prevalente - già in essere - del minore presso la madre ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni sia di ordinaria, che di straordinaria amministrazione nell'interesse del minore;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale del minore, sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figlio;
2) prende atto che i genitori si impegnano:
- a comunicarsi reciprocamente sempre il proprio recapito, anche telefonico;
pagina 2 di 5 - a tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative a Per_1
- a collaborare per la sua sana crescita, la sua educazione e la sua istruzione, avendo reciproco rispetto l'uno dell'altra;
3) dispone che il Sig. possa vedere e tenere con sé quando lo vorrà, Pt_1 Per_1
compatibilmente con gli impegni dello stesso, e previo accordo anche telefonico con la madre. I giorni e i tempi specifici elaborati ed accettati da entrambi i genitori in modo da garantire continuità ed alternanza, avuto riguardo al miglior interesse del minore, e comunque indicativamente secondo le seguenti modalità, salvo diversi accordi:
- durante i week-end: il padre trascorrerà con il figlio week-end alternati con la madre dalla domenica mattina, quando lo andrà a prendere presso la casa materna alle ore 9,00, e sino alle ore 19,00 della medesima giornata ove ivi lo riaccompagnerà; in considerazione della tenera età del piccolo Per_1
il pernottamento presso la casa paterna sarà inserito gradualmente di comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle necessità del minore e comunque a partire dal quarto anno di età del bambino. Da tale momento, la domenica sera il bambino pernotterà presso l'abitazione del padre che lo accompagnerà a scuola il lunedì mattina.
- durante la settimana: il padre terrà con sé il figlio tutti i mercoledì quando lo andrà a prendere da scuola (entro la fine del post scuola) ovvero, previo accordo con la madre, presso la casa materna ad ore 18,30 e lo terrà con sé sino alle ore 21,00 quando ivi lo riaccompagnerà dopo averlo fatto cenare.
Nel momento in cui inizierà il pernotto presso l'abitazione del padre, questi riaccompagnerà il figlio a scuola il giovedì mattina. In ogni caso e previo accordo con la madre, il padre accompagnerà il bambino a scuola in orario per l'inizio delle lezioni per tre mattine la settimana prelevandolo dall'abitazione materna se il bambino non abbia già pernottato presso la casa paterna;
- durante le vacanze di Natale: il padre terrà con sé il figlio il giorno di Natale o il giorno della Vigilia alternandolo di anno in anno con la madre e così per il giorno di Capodanno e quello dell'Epifania.
In considerazione della tenera età del piccolo il pernottamento presso la casa paterna sarà Per_1
inserito gradualmente di comune accordo tra i genitori e nel rispetto delle necessità del minore, valutando la possibilità del pernotto come sopra, salvo diverso accordo tra i genitori e comunque a partire dal quarto anno di età del minore;
-durante le vacanze di Pasqua, ponti e altre festività: trascorrerà le festività pasquali nonchè Per_1
le festività nazionali del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre con ciascun genitore ad anni alterni (es. Pasqua con papà-Lunedì dell'Angelo con la mamma e viceversa) salvo diverso accordo tra i genitori;
pagina 3 di 5 - durante le vacanze estive: Il padre terrà con sè una settimana previo accordo con la madre Per_1
entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra i genitori.
4) prende atto che i genitori prestano il loro consenso affinché il minore possa recarsi con ciascuno dei due all'estero, purché in Paesi sicuri sotto il profilo geopolitico;
all'uopo entrambi i genitori si impegnano a prestare il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti validi per l'espatrio, nonché al rilascio dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio del figlio, impegnandosi a prestare le necessarie autorizzazioni e a fornire e sottoscrivere la documentazione richiesta dagli uffici competenti. Entrambi i genitori si impegnano a tenere in massima considerazione le esigenze ed i desideri del minore, e dunque potranno concordare modifiche alle predisposte condizioni di visita del padre, sempre però tenendo conto degli impegni scolastici e ricreativi del bambino.
5) obbliga il signor a versare, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del Parte_1 figlio minore la somma mensile di € 600,00 (seicento/00 euro) da corrispondersi entro e non Per_1
oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora Pt_2
alle coordinate bancarie che saranno comunicate/già in suo possesso.
[...]
La somma di € 600,00 mensile verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni del costo della vita, secondo gli indici ISTAT nazionali, con riferimento all'anno precedente e verrà corrisposta fino a quando il figlio minore non sarà in grado di provvedere autonomamente al proprio personale mantenimento;
6) dispone che il sig. sostenga nella misura del 50%, le spese straordinarie, quali quelle Pt_1
indicate dal Protocollo delle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Bologna, da intendersi espressamente richiamato tra le parti anche con riferimento all'individuazione delle spese, alla loro qualificazione come spese “da concordare” o “da non concordare” nonché nella modalità di rimborso.
In particolare, si precisa che, per ciò che concernerà tutte le spese ricreative del minore, come ad esempio scuole private, corsi di studio a pagamento, hobbies, esse saranno a carico di entrambi i genitori nella misura della metà, a condizione che gli stessi siano d'accordo sull'opportunità di tale esigenza. In mancanza di tale accordo, tali spese saranno sostenute dal genitore che si accollerà la responsabilità di tale scelta.
7) dispone che la signora percepirà il 100% dell'assegno unico ed universale per i Parte_2
figli a carico, rinunciando il signor al 50% di sua spettanza in favore del figlio minore;
Pt_1
I genitori si faranno carico, in ragione del 50% ciascuno, delle spese per la retta della scuola materna e della mensa;
pagina 4 di 5 8) prende atto che i genitori e danno atto di essere entrambi in Parte_1 Parte_2
possesso di una quota delle somme ricevute dal figlio minore in regalo per il battesimo ed Per_1 altre ricorrenze, in particolare rispettivamente della somma di €.3.200,00 e €.2.500,00, che si impegnano a vincolare in buoni fruttiferi sino alla maggior età del figlio che ne potrà poi disporre per gli studi ovvero per l'acquisto di beni non voluttuari e previo accordo di entrambi i genitori dopo il compimento del diciottesimo anno;
9) prende atto che i genitori si impegnano a non pubblicare registrazioni video/audio e/o fotografiche, o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del figlio né da solo né Per_1
con altri soggetti, impegnandosi altresì alla cancellazione immediata di foto e video del figlio da ogni sito e social-media (es. tiktok, facebook, instagram etc.);
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .31.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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