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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/12/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 72 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rascazzo Osvaldo, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in San Pietro Vernotico, Via Lucania,
n. 47
appellante
e
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F ), tutti C.F._2 Controparte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Lucio G. Longo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Lecce, Via M.R. Imbriani, n. 24
appellati
1 nonché
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._4 Controparte_5
), (C.F. ), in proprio ed in C.F._5 Controparte_6 C.F._6 qualità di eredi di , tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Palazzo Patrizia e Chiarelli Persona_1
Gianfranco, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale in Martina
Franca, Via Berardo Leone, n. 1/b
appellati
e
P.I. ), quale Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico CP_7 P.IVA_2 del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. De Nardis Francesca, mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lecce, Viale Giovanni Paolo II, n. 52
appellata
ed ancora
Controparte_8 CP_9
appellati contumaci
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 di riserva della decisione al Collegio ex art. 352 cpc
**********
MOTIVAZIONE
2 1- Con sentenza n. 1822/2023, pubblicata in data 22.12.2023, il Tribunale di Brindisi accertava la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro occorso il 23.01.2010 sulla SS 16 Controparte_8 in territorio del Comune di Fasano e, per l'effetto, condannava in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, – quale conducente - e in persona del Controparte_8 CP_9 legale rappresentante pro tempore, - quale proprietario - in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore delle attrici e degli interventori, liquidato nelle seguenti somme:
€ 256.553,00 in favore di CP_4
€ 112.512,40 in favore di , Controparte_5
€ 109.590.00 in favore di , Controparte_6
€ 312.945,00 in favore di , Controparte_3
€ 316.310,00 in favore di , Controparte_2
€ 333.135,00 in favore di , Controparte_1
tutte al lordo delle somme già da ciascuno ripetitivamente percepite. Il Tribunale condannava
[...]
e al pagamento degli interessi legali dal dì dell'evento Parte_1 Controparte_8 CP_9
e fino alla data di pagamento degli acconti corrisposti, sulle somme a tale titolo già elargite, devalutate al momento del sinistro ed annualmente rivalutate fino al pagamento dell'acconto, nonché al pagamento degli interessi legali dal giorno successivo al pagamento degli acconti e fino al soddisfo sulle somme residue, sempre devalutate al momento del sinistro ed annualmente rivalutate.
2- Ed invero.
Con atto di citazione del 20.10.2014, e CP_4 Controparte_5 Controparte_6 rispettivamente madre e sorelle di , convenivano in giudizio in qualità Persona_1 CP_7
d'impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della strada, e Parte_1 Controparte_8
esponendo che in data 23.01.2010 sulla SS 16, l'autocarro tg CS 872 NR di proprietà della CP_9 ditta e condotto da , con a bordo , percorreva la SS 16 CP_9 Controparte_8 Persona_1
Bari-Lecce in direzione d quest'ultima località, quando, all'altezza della progressiva kilometrica 859+600, in prossimità dello svincolo di Pezze di Greco, l'autocarro veniva sorpassato da un'auto Station wagon di colore scuro che, rientrando anticipatamente nella corsia di normale percorrenza, per imboccare lo svincolo per Pezze di Greco, tagliava la strada all'autocarro. Deducevano che il conducente dell'autocarro, , deviando versa destra, perdeva il controllo del proprio mezzo che, per la Controparte_8 velocità andava dapprima a collidere con la parte antero- laterale contro la cuspide del guardrail, dopo di che proseguendo nella marcia finiva contro il palo di un segnale stradale. A seguito dell'impatto Per_1
subiva gravissime lesioni per le quali decedeva sul colpo.
[...]
3 Le attrici concludevano chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità di e del Controparte_8 conducente dell'autovettura rimasta non identificata nella causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in proprio favore di tutti i danni subiti dalle stesse e quantificati in € 327.990,00 per la madre e in € 142.420,00 per ciascuna delle due sorelle, oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio. Riferivano, infine, che in seguito alla richiesta di risarcimento danni, che garantiva per la RCA l'autocarro sul Parte_1 quale viaggiava il , aveva corrisposto € 25.000,00 a e 12.500,00 ciascuno a CP_8 CP_4 CP_8
e e che gli importi richiesti a titolo di danno erano stati determinati al Controparte_5 Controparte_6 netto degli acconti ricevuti.
2.1. Ritualmente costituitasi, contestava la presenza e la responsabilità di un presunto CP_7 ignoto conducente del veicolo rimasto non identificato, evidenziando il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte delle attrici in relazione a tale circostanza;
imputava l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro al conducente dell'autocarro , alla luce della mancata collisione tra Controparte_8
i due veicoli ed eccepiva il concorso di colpa della vittima per il mancato uso della cintura di sicurezza.
Contestava, infine, le richieste risarcitorie, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
2.2. - Con comparsa del 24.01.2015, si costituiva, altresì, nel giudizio la Parte_1 quale, in via preliminare, eccepiva l'esistenza di un giudicato, costituito dalla Sentenza del Tribunale di
Bologna n. 1046/2012, all'esito di un giudizio promosso dalle attrici, unitamente agli altri congiunti, avente ad oggetto la medesima domanda, proposta ex art. 141 Cod. Ass. nei confronti della Compagnia assicurativa convenuta, sul presupposto della responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato. Con riferimento a tale giudizio, evidenziava che il Tribunale Parte_1 di Bologna aveva rigettato la domanda, affermando l'inapplicabilità dell'art. 141 Cod. Ass., che prevede un regime privilegiato solo in favore del terzo trasportato e non di altri soggetti.
La convenuta contestava, inoltre, l'assunto secondo cui la responsabilità del sinistro era da imputare ad entrambi i conducenti, essendo stata esclusa a carico di nel giudizio definito dal Tribunale Controparte_8 di Bologna. Contestava, da ultimo, anche il quantum delle richieste risarcitorie, chiedendo una liquidazione del danno in via equitativa. In subordine, rappresentava che l'eventuale quota di danno imputabile al proprio assicurato doveva essere decurtata nella misura non inferiore al 30%, in considerazione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del defunto.
2.3- Ritualmente costituito, escludeva la propria responsabilità, a suo dire non provata Controparte_8 dalle attrici, nella causazione del sinistro oggetto di causa, imputandola al conducente del veicolo rimasto non identificato, il quale, dopo aver effettuato il sorpasso dell'autocarro, era rientrato anticipatamente sulla destra, di fatto tagliando la strada e causando il sinistro. Il convenuto rappresentava, altresì, di essere
4 stato assolto dal procedimento penale iscritto a suo carico per l'ipotesi di cui all'art. 589 c.p. con sentenza n. 129/12 emessa dal Gip del Tribunale di Brindisi, ove era stata esclusa la inidoneità della sua condotta di guida;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
3- Con comparsa del 09.12.2014 spiegavano intervento volontario , Controparte_3 Controparte_2
e , rispettivamente moglie e figli del de cuius, i quali attribuivano la responsabilità Controparte_1 esclusiva nella causazione del sinistro al conducente del veicolo rimasto non identificato ed escludevano qualsiasi addebito nei confronti di , evidenziando, altresì, che quest'ultimo era stato Controparte_8 assolto dal reato di omicidio colposo con Sentenza n. 129/2012 del Tribunale di Brindisi. Chiedevano, pertanto, di accertare la sola responsabilità del conducente del veicolo non identificato e di condannare le compagnie e in solido tra loro, al risarcimento dei danni CP_7 Parte_1 subiti, quantificati in € 317.735,00 per la moglie, € 307.404,00 per la figlia ed € 317.736,00 Controparte_2 per il figlio , nonché del danno tanatologico, trasmissibile iure hereditatis, pari a Controparte_1 complessivi € 250.000,00. Da ultimo, precisavano di aver ricevuto da Parte_1 somme trattenute in acconto (€ 46.000,00 per la moglie e € 33.500,00 per ciascuno dei figli).
3.1.- In data 13.02.2015, depositava ulteriore comparsa in relazione all'atto Parte_1 di intervento volontario, reiterando tutte le argomentazioni e le eccezioni già sollevate nella prima comparsa e negando la responsabilità del conducente del mezzo presso di sé assicurato, peraltro assolto dal reato di omicidio colposo a lui ascritto. In subordine, chiedeva il rigetto della domanda, asserendo che l'eventuale risarcimento dovuto era stato già corrisposto da parte sua in sede stragiudiziale (€
46.000,00 per ed € 33.500,00 ciascuno per e ) e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
CP_ da parte di la quale aveva versato a la somma di € 224.209,86 “per assegno Controparte_3 funerario, acconti già corrisposti e rendita vitalizia”, per il cui rimborso l'ente previdenziale aveva esercitato azione di rivalsa nei confronti della Compagnia assicurativa. Da ultimo, contestava la richiesta di risarcimento del danno tanatologico invocato iure hereditatis, essendo la vittima deceduta sul colpo.
Nel corso del giudizio, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, veniva dichiarata la contumacia di CP_9
4. La causa veniva istruita a mezzo di prova documentale, interrogatorio formale, prova testi e consulenza tecnica. All'esito il giudice di prime cure, preliminarmente, riteneva infondata l'eccezione di giudicato sollevata da in relazione alla Sentenza n. 1046/2012 con cui il Tribunale Parte_1 di Bologna aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno, proposta dalle attrici e dagli interventori, riproposta nel giudizio, poiché la domanda era stata formulata ai sensi dell'art. 141 Cod.
Ass. nei confronti del responsabile civile e non dell'autore del danno, considerato, inoltre, che la statuizione del Tribunale di Bologna concerneva il rito e non il merito della controversia. Parimenti
5 veniva dichiarato irrilevante ai fini del giudizio il giudicato costituito dalla Sentenza di assoluzione di dal reato di cui all'art. 589 c.p. Persona_1
4-1 Passando all'esame del merito della controversia, il Tribunale evidenziava che, stante l'assenza di altro supporto probatorio, la dinamica dell'evento era stata ricostruita mediante i rilievi effettuati dalla Polizia
Stradale intervenuta dopo il sinistro, rilievi confermati dalla CTU espletata, dai quali era emerso che il conducente dell'autocarro aveva adoperato una velocità costante di 90 km/h e non aveva effettuato alcuna frenata e/o manovra di emergenza, non essendo stati accertati sull'asfalto né segni di frenata, né di scarrocciamento o incisioni.
Alla luce di tali elementi e in considerazione dell'assenza di prova circa la versione del sinistro fornita dal conducente dell'autocarro e dagli interventori, veniva affermata la responsabilità esclusiva di CP_8
nella causazione dell'evento. Il giudice di prime cure precisava, inoltre, che l'accertamento della
[...] responsabilità esclusiva, anziché di quella concorsuale, così come dedotta dalle attrici e dagli interventori, non comportava la violazione dell'art. 112 c.p.c., come sostenuto, invece, da Parte_1
[...]
Il Tribunale, pronunciandosi poi sulla questione concernente il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della vittima , rilevava che tale circostanza era rimasta sfornita di prova e Persona_1 precisava che la CTU aveva escluso comunque la rilevanza causale dell'eventuale mancato utilizzo di tali sistemi di sicurezza nella causazione del tragico evento occorso alla vittima. Per tale ragione, riteneva non provato il concorso di colpa della vittima e, pertanto, non procedeva alla riduzione proporzionale del risarcimento del danno.
Accertata, dunque, la responsabilità esclusiva di , il giudice di prime cure quantificava il Controparte_8 danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale con il de cuius sulla base del “sistema a punti” previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano del 2022, nonché sulla scorta delle dichiarazioni rese nel corso della prova testimoniale, ove era emerso un intenso reciproco rapporto che legava la mamma e le sorelle alla vittima, sebbene con esse non convivente. Alla luce di tali elementi, alla madre della vittima veniva riconosciuta la somma di € 242.280,00, alla sorella Controparte_5
l'importo di € 112.512,40 e alla sorella la somma di € 109,590,00. Veniva, inoltre, liquidato Controparte_6
l'importo di € 14.273,00 in favore della madre del de cuius a titolo di risarcimento del danno biologico, poiché la CTU espletata aveva accertato che essa soffriva di uno stato di stress post traumatico in seguito Cont all'evento luttuoso. Venivano, poi, riconosciuti a , moglie della vittima, la somma Controparte_3 di € 312.945,00, alla figlia l'importo di € 316.310,00, mentre al figlio Controparte_2 Controparte_1 la somma di € 333.135,00.
Il Tribunale non accoglieva la richiesta di risarcimento del danno tanatologico avanzata, iure hereditatis, dalla moglie e dai figli del de cuius, poiché tale voce di danno non poteva ravvisarsi nel caso di specie, essendo la vittima deceduta immediatamente a causa dell'impatto.
6 Veniva, altresì, rigettata la richiesta di di detrazione dagli importi liquidati Parte_1
CP_ in favore di di quanto alla stessa riconosciuto da e per cui quest'ultimo aveva Controparte_3 avvisato azione di rivalsa nei confronti della Compagnia assicuratrice, posto che tali importi erano stati CP_ corrisposti da in favore della moglie del de cuius a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla stessa.
Da ultimo, il giudice di prime cure precisava che dalle somme quantificate nell'intero andavano detratte le somme già percepite dai danneggiati, e trattenute a titolo di acconto, con corresponsione degli interessi legali.
Le spese di lite in favore delle attrici venivano poste a carico di Parte_1 CP_8
e in solido tra loro.
[...] CP_9
Le spese di lite in favore dei terzi interventori venivano poste, nella misura di tre quarti, a carico di e in solido tra loro, compensandosi il Parte_1 Controparte_8 CP_9 rimanente quarto.
Le spese di lite tra le attrici, gli interventori e venivano integralmente compensate. CP_7
Le spese di CTU venivano poste a carico dei convenuti Parte_1 Controparte_8
e in solido tra loro. CP_9
5- Con atto di citazione notificato il 17.01.2024, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza suindicata, affidandosi a quattro motivi di gravame, e segnatamente:
1. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della vittima non fosse stato provato e che, Persona_1 comunque, non avesse avuto alcuna incidenza causale rispetto all'evento morte. Invero, tale circostanza è stata provata dai verbalizzanti intervenuti dopo il sinistro e, come tale, appare degna di fede fino a querela di falso, per cui essa può dirsi provata, diversamente dagli eredi, odierni appellati, che non avrebbero fornito alcuna prova del contrario. L'appellante lamenta, inoltre,
l'inadeguatezza del parere espresso dai CTU nella bozza e nella relazione definitiva con riferimento al quesito posto con l'ordinanza del 23.05.2023 con cui il Tribunale aveva chiesto di riscontrare l'incidenza causale con cui l'uso delle cinture avrebbe impedito la morte del . CP_8
Nel dettaglio, dall'esame delle foto acquisite dal CTU emergerebbe la conferma della violenta collisione dell'autocarro contro il palo della segnaletica stradale posto in corrispondenza dello svincolo per Pezze di Greco, collisione che aveva interessato in particolar modo il sedile del passeggero. Peraltro, a dire della deducente, le foto ritraenti il profilo del parabrezza e l'interno della cabina consentono di concludere che vi era stato un arretramento del cruscotto-portaoggetti che, anche per la differenza di altezza, si era fermato in corrispondenza delle gambe del CP_8
e non poteva raggiungere la sua fronte. Alla luce di tanto, vi erano tutti gli elementi per accertare
7 che le lesioni determinanti la morte del passeggero, consistite in un “trauma cranico frontale sn chiuso con frattura comminuta della teca cranica”, erano state causate dal violento impatto del capo della vittima contro il parabrezza dell'autocarro, evento realizzabile solo in conseguenza del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del;
CP_8
2. Errata applicazione delle tabelle che prevedono i criteri di liquidazione del danno –
Utilizzo, per le sorelle del de cuius, delle tabelle elaborate per il coniuge/figli/genitori e non di quelle specifiche per i fratelli/nipoti: l'appellante eccepisce l'errata applicazione dei criteri delle Tabelle del Tribunale di Milano e, in particolare, l'erronea attribuzione alle attrici e di 12 punti in più per ciascuna di esse, con un Controparte_5 Controparte_6 conseguente risarcimento non dovuto di € 17.534,00 per ognuna. Ed invero, il parametro A
(relativo all'età della vittima primaria, pari a 51 anni) prevede l'attribuzione di 12 punti sia per che per , in luogo dei 18 punti concessi dal Tribunale, Controparte_5 Controparte_6 mentre il parametro B (inerente all'età della vittima secondaria) prevede 16 punti per
[...]
che al momento del decesso del fratello aveva 35 anni, e 14 punti per Controparte_5 CP_6 che aveva 47 anni, in luogo, rispettivamente di 22 punti per la prima e di 20 punti per la
[...] seconda concessi dal Tribunale. L'appellante chiede, pertanto, la modifica del punteggio in tal senso riformando sul punto la sentenza di primo grado;
3. Eccessiva e ingiustificata attribuzione del punteggio massimo previsto dal parametro
“E” delle tabelle relativo alla qualità e intensità della relazione: l'appellante deduce l'erroneità della decisione impugnata anche nella parte in cui il giudice di prime cure, in spregio a qualsivoglia motivazione, in relazione al parametro E inerente alla qualità ed intensità della relazione, ha attribuito il punteggio massimo di 30 punti per la madre, la moglie e i due figli del de cuius e quello di 24 punti per le sorelle del medesimo. A dire della Compagnia appellante,
l'attribuzione di un punteggio così elevato non appare in alcun modo giustificata, non essendo emersa dall'istruttoria espletata alcuna situazione tale da giustificare l'attribuzione del predetto punteggio. Chiede, pertanto, che il punteggio assegnato sia ridotto a 15 punti per ciascuna delle parti;
4. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato, anche in relazione alla domanda proposta dai terzi intervenuti, responsabile del sinistro oggetto di Controparte_8 causa, condannandolo al risarcimento dei danni in favore di essi unitamente all'appellante, sebbene la loro richiesta risarcitoria non fosse fondata sull'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro, ma sul regime previsto dall'art. 141 Cod. Ass., che prevede l'obbligo per la compagnia del vettore di risarcire i danni subiti dal terzo trasportato indipendentemente dalla responsabilità del conducente. Con riferimento a tale domanda, la deducente lamenta l'erroneo rigetto da parte del giudice di prime cure dell'eccezione di sussistenza di un giudicato costituito
8 dalla Sentenza del Tribunale di Bologna del 12.05.2012, rappresentando che l'eccezione non si riferiva al merito, bensì all'azione prevista dall'art. 141 Cod. Ass. avanzata dagli interventori sebbene dichiarata inammissibile dal Tribunale di Bologna. A fronte di tale esito, l'unico rimedio esperibile era l'azione ordinaria di responsabilità da illecito. Da ultimo, Parte_1 lamenta la mancata contabilizzazione degli acconti versati in sede stragiudiziale a tutti gli
[...] eredi, pur essendo più corretta una quantificazione del risarcimento nelle somme esattamente dovute, previa applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il valore degli acconti deve essere reso omogeneo al valore del risarcimento rivalutandolo al momento della decisione.
6- Ritualmente costituitisi, , e chiedono il rigetto Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 dell'appello in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio. Nel presente giudizio, si sono altresì costituite CP_4 Controparte_5
e , le quali condividono le medesime conclusioni.
[...] Controparte_6
Ritualmente costituita, chiede di darsi atto che l'appello proposto da CP_7 [...] non riguarda i capi della sentenza che hanno interessato le statuizioni nei propri Parte_1 confronti, chiedendo di darsi atto del loro passaggio in giudicato.
7- Con ordinanza del 16.02.2024, la Corte d'Appello accoglieva parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Alla udienza del 03.10.2024, il Cons. Istruttore, preliminarmente, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello, dichiarava la contumacia di;
riservando di valutare CP_11 Controparte_8 unitamente al merito le istanze istruttorie e, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 18.11.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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8- L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è infondata. L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
Va segnalato poi che tutte le statuizioni, assunte in sentenza su domande delle parti e/o questioni discusse in primo grado, che non sono state oggetto di specifica censura in questa sede di gravame,
9 devono ritenersi – in difetto di impugnazione - ormai coperte dal giudicato sicché non potranno essere oggetto di disamina da parte della Corte.
9- L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
10- E' infondato invero il primo motivo di appello.
La censura infatti non intacca l'esito del percorso motivazionale del tribunale con riferimento alla domanda di volta ad affermare un concorso della vittima ex art 1227 cc Parte_1 nell'evento, per l'omesso uso delle cinture di sicurezza, concorso da contenere – come ribadito in appello
- nella misura del 30%. Il tribunale ha rigettato tale pretesa, sulla base di due considerazioni: da un lato la mancanza di prova che la vittima non facesse uso al momento dell'impatto della cintura di sicurezza, dall'altro gli esiti della c.t.u. cinematica disposta in primo grado, che escludevano qualsivoglia incidenza di tale omissione nella dinamica dell'evento.
10.1 - L'appellante lamenta la erroneità del primo assunto, posto che invece risulta in atti la prova dell'omesso uso delle cinture di sicurezza: dal rapporto della Polizia Stradale emerge, infatti, con efficacia probatoria non revocabile in dubbio, che effettivamente le cinture erano ancora posizionate nel loro alloggiamento, segno evidente che ne era omesso l'uso da parte degli occupanti il mezzo.
Tale assunto è fondato: dal rapporto emerge sufficientemente provato che le cinture di sicurezza effettivamente non fossero state indossate dal , terzo traportato e deceduto nell'impatto. Persona_1
10.2- Tale rilievo tuttavia non incide sulla decisione del tribunale, che si fonda anche e soprattutto sugli esiti della c.t.u., che conclude in relazione a tale profilo nel senso che, << se anche il passeggero avesse indossato la cintura di sicurezza, le lesioni riportate avrebbero, comunque, avuto un esito mortale.>>
Tale valutazione è frutto di una corretta approfondita ed attenta disamina della documentazione agli atti da parte del consulente, niente affatto contraddittoria, e che il Collegio condivide, perchè del tutto immune dalle censure sollevate in gravame da parte appellante.
La circostanza su cui l'appellante appunta le sue critiche e cioè che il c.t.u. avrebbe modificato le iniziali valutazioni contenute nella bozza alla luce delle osservazioni dei c.t.p di parte attrice non pare dato che possa essere assunto a base di una valutazione di inaffidabilità ed inadeguatezza della relazione peritale, tanto da giustificarne un rinnovo come richiesto da Anzi, la vicenda è un evento Parte_1 fisiologico della indagine peritale, essendo le osservazioni delle parti e dei tecnici da queste incaricati finalizzate proprio a ottenere una modifica delle originarie indicazioni, assolvendo alla funzione di sottoporre ai consulenti d'ufficio, sulla base di dati tecnici verificabili, le inesattezze e /o le criticità e/o eventuali errori contenuti nella bozza, al fine di emendarla da tali aspetti nella sua versione definitiva;
alcuna contraddittorietà ed inaffidabilità della relazione peritale utilizzata dal tribunale per fondare la sua decisione risiede nel fatto che consulenti d'ufficio abbiano, in sede di bozza concluso nel senso di non poter << esprimere un parere circa l'efficienza che il corretto uso del mezzo di contenzione avrebbe
10 esercitato nell'eziopatogenesi del trauma cranico letale per il , in quanto non abbiamo CP_8 informazioni sui suoi dati antropometrici (ed in particolare sull' altezza ed il peso) e dalle foto a nostra disposizione non è possibile valutare l'entità dell'arretramento della porzione anteriore destra della carrozzeria dell'automezzo >> per poi - alla luce dei rilievi del c.t. ing. , che suggerisce di Per_2 avvalersi dell'utilizzo del software pc-crash nella parte riguardante l'utilizzo o meno della cintura di sicurezza da parte della vittima, passeggero sull'autocarro, – verificatane la validità, concludere nel senso della assenza di qualsivoglia evidenza che l'uso delle cinture avrebbe evitato l'evento mortale, escludendo così ogni possibile condotta della vittima che possa aver inciso nella eziologia dell'evento, contribuendo al prodursi del danno.
10.3- In generale il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno derivante da un sinistro stradale si valuta in base al disposto dell'articolo 1227, comma 1, codice civile, che impone di porre in comparazione la colpa della vittima con quella del responsabile civile. L'esame deve tenere conto - in base alla verificazione dell'evento dannoso - dell'ipotetica situazione che si sarebbe realizzata, senza la colpa dell'uno o dell'altro attraverso un completo giudizio controfattuale, tenuto conto che il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia il mancato uso delle cinture di sicurezza in quanto è gravato dal dovere di assicurare che la guida avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza, tanto da poter esigere dal trasportato l'indossamento della cintura di sicurezza.
Tanto che il giudice deve stabilire tra la colpa del conducente – che non ha preteso l'uso delle cinture- e quella del trasportato privo della cintura quale tra le due sia stata più grave rispetto all'altra e di queste quale abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno. L'omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato può considerarsi concausa dell'evento dannoso solo quando rispetto a quest'ultimo abbia svolto un ruolo di antecedente causale. Pertanto, il mancato utilizzo di cinture di sicurezza può essere invocato ai fini di ridurre la misura del risarcimento solo ove sia provato che quell'uso avrebbe ridotto, o addirittura eliminato in radice, il danno (Così Cassazione civile sez. III,
04/10/2025, n.26723)
Nella fattispecie non è stata fornita alcuna prova che l'omissione di tale cautela abbia causato o concausato la morte, mentre si possono desumere circostanze in senso contrario, dalla violenza dell'urto, dalla gravità del sinistro come attestato dalle foto in atti, da cui emerge un impatto violento del mezzo contro un palo della segnaletica, proprio in corrispondenza della posizione della vittima all'interno dell'autocarro per confermare la conclusione del ctu nel senso di escludere che ove il passeggero avesse indossato la cintura di sicurezza, le lesioni riportate non avrebbero, comunque, avuto un esito mortale.
10.4- Quanto alla incidenza del referto del medico legale che ha accertato il decesso, se la lettura della grafia effettivamente non è agevole, lasciando dubbi di interpretazione e non potendo valutarsi con certezza se il trauma cranico frontale chiuso – che ha determinato il decesso del sul colpo- fosse CP_8
a sinistra ( sn) o a destra ( dx), tuttavia nessun elemento può trarsi da tale incertezza interpretativa, posto
11 che – in disparte il fatto che sembra con maggiore probabilità potersi leggere il referto come “sn” ossia sinistra,- in ogni caso i cc.tt.uu. hanno valutato entrambe le soluzioni, e pervengono a risultati pressoché simili e sovrapponibili, che escludono comunque efficienza causale al mancato utilizzo delle cinture nel decesso del , tanto in caso di trauma cranico frontale destro che in caso di trauma sinistro. CP_8
Il motivo va pertanto disatteso, unitamente alla richiesta di rinnovo di c.t.u. perché, non ricorrendone le condizioni, sarebbe attività istruttoria del tutto inutile e defatigante.
11- Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame che attiene alla legittimazione degli interventori in primo grado al risarcimento del danno in loro favore ed a carico della appellante, sebbene la Parte_1 loro richiesta risarcitoria non fosse fondata sull'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro, ma sul regime previsto dall'art. 141 Cod. Ass., che prevede l'obbligo per la compagnia del vettore di risarcire i danni subiti dal terzo trasportato, indipendentemente dalla responsabilità del conducente.
La lettura dell'atto di intervento datato 9.12.2014 smentisce tale assunto.
Se infatti nelle conclusioni dell'atto si legge << accertare e dichiarare che la responsabilità nella causazione del sinistro de quo è da scrivere al conducente dell'autovettura rimasta non identificata e per l'effetto condannare in CP_7 persona del suo legale rappresentante pro tempore in qualità di impresa designata del F.G.V.S, Controparte_12 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa assicuratrice dell'autocarro su cui viaggiava Parte_2
e in persona del suo legale rappresentante tutti insolito al pagamento in favore di..>> con esclusione dal
[...] CP_9 domanda del solo , nel corpo dell'atto, cui occorre fare riferimento per ricostruire la Controparte_13 domanda proposta con l'intervento, a pag. 4 di detto atto introduttivo si legge << Non vede dubbio che le parti esponenti abbiano diritto all'integrale risarcimento del danno subito per la perdita del congiunto e che tale danno debba essere risarcito sia dalla compagnia garante per la ricerca e per i terzi trasportati che dalla compagnia CP_12 CP_14
designata per la gestione dei sinistri del Fvg. A seconda della individuazione della relativa responsabilità nella
[...] causazione del sinistro il terzo trasportato ha diritto di essere risarcito del danno derivato nel sinistro verificatosi allorquando lo stesso si trovava a bordo del veicolo assicurato ciò è indiscusso anche per costante insegnamento della giurisprudenza indipendentemente dall'accertamento dell'eventuale responsabilità del vettore >> .
Deve pertanto concludersi che una domanda risarcitoria anche nei confronti della – Parte_1 società subentrata alla – è stata formulata, sicchè la condanna dev'essere confermata . CP_12
Quanto al profilo di censura con cui lamenta l'erroneo rigetto da parte del giudice di prime cure dell'eccezione di giudicato, costituito dalla sentenza del Tribunale di Bologna del 12.05.2012, con riferimento all'azione prevista dall'art. 141 Cod. Ass, va detto da un lato che quella pronuncia, in quanto pronuncia in rito, non costituisce giudicato e dall'altro che la domanda proposta con l'intervento non è stata formulata ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass., ma ex art. 2054 cc
La doglianza va dunque disattesa.
12 12- Sono invece fondati il secondo ed il terzo motivo di appello che meritano trattazione congiunta in quanto concernono censure in relazione alla liquidazione delle somme spettanti alle parti attrici ed intervenute a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
12.1 In primo luogo l'appellante lamenta un errore nella individuazione dei punti attribuiti in base al parametro A (relativo all'età della vittima primaria- 51 anni) perché operato utilizzando per le sorelle le tabelle elaborate per il coniuge/figli/genitori e non di quelle specifiche per i fratelli/nipoti. Tale censura
è fondata, perché effettivamente - ferma in difetto di censura - l'applicazione della tabelle di Milano del
2022, utilizzate in primo grado dal tribunale, per i punti spettanti in base all'età del Controparte_5 congiunto ( parametro A) sono 16 e non 18; e per sono 14 e non 18. Tale errore Controparte_6 dev'essere emendato.
12.2. Parimenti fondato è anche il secondo profilo di censura inerente l'errore nella individuazione dei punti per la liquidazione del danno, dedotto con riferimento alla attribuzione del punteggio massimo previsto dal parametro “E” delle tabelle relativo alla qualità e intensità della relazione, apparendo eccessivo e ingiustificato il punteggio massimo di 30 punti per la madre, la moglie e i due figli del de cuius e quello di 24 punti per le sorelle del medesimo.
Va detto che le tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2022) prevedono un punteggio per ognuno dei seguenti parametri, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Tutte le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. Quanto alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, le tabelle prevedono sulla base di tre punteggi ( 0; 15; 30 ) un risarcimento che può variare da un minimo ad un medio e ad un massimo, con un valore diverso corrispondente ciascuno ai tre punteggi attribuiti. La scelta va effettuata all'esito di una valutazione che si fonda su dati oggettivi. Ciò detto, occorre considerare che il aveva 51 anni al momento del decesso (2010) mentre i congiunti avevano Persona_1 rispettivamente all'epoca 35 anni la sorella 47 anni la sorella e 75 anni la madre, il CP_5 CP_6 defunto aveva un suo nucleo familiare e non era con loro convivente. Nel nucleo familiare della vittima, quindi, risultano presenti anche altri familiari fino al secondo grado di parentela, conviventi, la moglie (
44 anni ed i figli di 19 e 23 anni). In concreto, lo stravolgimento della vita familiare è certo ma non è stato particolarmente significativo in soggetti ( marito e figli ) già adulti, da imporre correttivi in ragione della particolarità della situazione.
Pertanto, per la particolare intensità della relazione e del vincolo affettivo del rapporto, in considerazione del fatto che non spetta alcun incremento quale personalizzazione, atteso che la perdita del genitore è
13 avvenuta per i figli in una fase già adulta della vita, quando non abbisognavano più in maniera importante del sostegno pratico e/o anche solo morale del padre: appare più adeguato per tutti un valore medio del parametro “ E “ non emergendo situazioni di eccezionalità che giustifichino il parametro massimo liquidato in sentenza.
13- Occorre, pertanto, in accoglimento del gravame, procedere alla modifica del punteggio utilizzato dal tribunale, in tal senso riformando sul punto la sentenza di primo grado, sicché – invariato quanto non oggetto di censura – ridefinito il punteggio andrà rideterminato il risarcimento;
sono liquidate, quindi, a ciascuno, al lordo degli acconti già riscossi, rispettivamente le seguenti somme:
1. alla madre la somma di € 191.805,00 corrispondente a 57 punti, CP_4
2. alla sorella la somma di € 80.366,00 corrispondente a 55 punti Controparte_5
3. alla sorella la somma di € € 77.443,60 corrispondente a 53 punti;
Controparte_6
4. alla moglie , la somma di € 262.470,00 corrispondente a 78 punti, Controparte_3
5. alla figlia la somma di € € 275.930,00 corrispondente a 82 punti, Controparte_2
6. al figlio la somma di € 282.660,00 corrispondente a 84 punti, Controparte_1
14- Va accolta, infine, anche la censura che concerne la contabilizzazione degli acconti versati in sede stragiudiziale a tutti gli eredi, perché effettuata in sentenza in maniera non corretta;
ed infatti la quantificazione delle somme esattamente dovute a titolo di risarcimento va operata secondo un conteggio che, in applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, va effettuato rendendo il valore degli acconti versati in corso di causa omogeneo al valore del risarcimento, quindi rivalutandolo al momento della decisione.
Alla luce di tanto occorre rivalutare, al 2022 - data di riferimento in cui è stato calcolato il valore del risarcimento – gli importi degli acconti, versati da alle parti nel 2010 e detrarli dal Parte_1 risarcimento calcolato al lordo.
Gli importi versati in acconto nel 2010 ammontano ad € 25.000,00 per e 12.500,00 CP_4 ciascuno per , nonché ad € 46.000,00 per la moglie e Parte_3 CP_3
€ 33.500,00 per ciascuno dei figli. Operata la rivalutazione di dette somme al 2022 gli importi suddetti ammontano a € 30.175,00 per e 15.078,50 ciascuno per CP_4 Parte_3
, nonché ad € 55.522,00 per la moglie e € 40.434,50 per ciascuno dei figli
[...] CP_3
15- Detratto detto importo dalle somme a ciascuno rispettivamente liquidate, spettano ancora a ciascuno,
a completo ristoro del danno sofferto per la perdita del rapporto parentale seguito al decesso Parte_4
, i seguenti importi:
[...]
14 € 161.630,00 in favore di oltre all'importo di € 14.273,00 liquidato in sentenza a CP_4 titolo di risarcimento del danno biologico, e non oggetto di censura, per un totale complessivo di €
175.903,00,
€ 65.278,50 in favore di , Controparte_5
€ 62.356,10 in favore di , Controparte_6
€ 206.948,00 in favore di , Controparte_3
€ 235.495,50 in favore di , Controparte_2
€ 242.225,50 in favore di . Controparte_1
16- Dette somme così liquidate in riforma della sentenza appellata, sono conteggiate al 2022, sicché vanno rivalutate alla attualità; quindi, sull'importo così correttamente calcolato all'attualità vanno conteggiati gli interessi legali, maturati sulla somma anzidetta, devalutata alla data alla data del sinistro (
2010 ) e maggiorata di quanto maturato sulle somme, via via annualmente rivalutate, secondo gli Indici
Istat da tale data fino alla data della presente sentenza. Dalla sentenza al saldo spettano solo gli interessi legali sulla somma rivalutata, così complessivamente liquidata, posto che il credito con la sentenza si converte in credito di valuta.
Entro detti termini l'appello va accolto e la sentenza di primo grado va riformata.
17- La riforma della sentenza comporta la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali, di primo grado, perché le spese di lite del doppio grado vanno ridefinite, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (V. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016,
n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, e di recente Cassazione civile sez. trib.,
03/09/2024, n.23639 fra le altre).
Le spese del doppio grado vanno, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) poste a carico di poiché la soccombenza va individuata ex post, con riguardo al Parte_1 processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, per l'infrazionabilità della domanda. La pur congrua riduzione dell'importo richiesto originariamente a titolo di danni dalle parti non incide sulla sostanziale soccombenza della controparte, sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (vedi Cassazione
15 civile sez. VI, 11/02/2016, n.2709) imponendo una liquidazione sulla base dello scaglione individuato in base all'effettivo valore della controversia, desumibile dal decisum.
Le spese del doppio sono, quindi, liquidate come in dispositivo, restando compensate per ¼ quelle degli interventori, perché parzialmente soccombenti sulla domanda di danno tanatologico - come ritenuto in via definitiva nella sentenza appellata.
18. Non occorre provvedere sulle spese delle parti rimaste contumaci, mentre le spese sostenute da nel giudizio di appello possono essere invece interamente compensate in ragione della sua CP_7 posizione processuale, posto che la stessa si è costituita in giudizio, pur in assenza di domande nei suoi confronti, al solo al fine di var valere il giudicato interno sorto sulle statuizioni rese nei suoi confronti in sentenza.
PQM
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 17.01.2024,
[...] nei confronti di nonché CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_3
, , , ed ancora , e
[...] Controparte_2 Controparte_1 Controparte_8 CP_7 CP_9 avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1822/2023, pubblicata in data 22.12.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina l'importo delle somme, oltre accessori, come in motivazione indicato, che
[...]
è condannata a corrispondere iure proprio agli appellati a titolo di risarcimento Parte_1 del danno, pari a:
€ 175.903,00 in favore di (incluso l'importo di € 14.273,00 liquidato a titolo CP_4 di risarcimento del danno biologico),
€ 65.278,50 in favore di , Controparte_5
€ 62.356,10 in favore di , Controparte_6
€ 206.948,00 in favore di , Controparte_3
€ 235.495,50 in favore di , Controparte_2
€ 242.225,50 in favore di;
Controparte_1
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_4 Controparte_5
e , in solido fra loro, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € Controparte_6
25.000 per il primo grado ed in € 15.000 per il presente grado, il tutto oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
16 3. Compensa per ¼ le spese del doppio grado del giudizio e condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , , in solido fra Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 loro, della restante parte delle spese, che – per l'intero - liquida in € 25.000 per il primo grado ed in € 15.000 per il presente grado, il tutto oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
4. Conferma nel resto la sentenza appellata;
5. Compensa integralmente le spese del grado ne riguardi di CP_7
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 72 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rascazzo Osvaldo, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in San Pietro Vernotico, Via Lucania,
n. 47
appellante
e
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F ), tutti C.F._2 Controparte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Lucio G. Longo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Lecce, Via M.R. Imbriani, n. 24
appellati
1 nonché
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._4 Controparte_5
), (C.F. ), in proprio ed in C.F._5 Controparte_6 C.F._6 qualità di eredi di , tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Palazzo Patrizia e Chiarelli Persona_1
Gianfranco, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale in Martina
Franca, Via Berardo Leone, n. 1/b
appellati
e
P.I. ), quale Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico CP_7 P.IVA_2 del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. De Nardis Francesca, mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lecce, Viale Giovanni Paolo II, n. 52
appellata
ed ancora
Controparte_8 CP_9
appellati contumaci
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 di riserva della decisione al Collegio ex art. 352 cpc
**********
MOTIVAZIONE
2 1- Con sentenza n. 1822/2023, pubblicata in data 22.12.2023, il Tribunale di Brindisi accertava la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro occorso il 23.01.2010 sulla SS 16 Controparte_8 in territorio del Comune di Fasano e, per l'effetto, condannava in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, – quale conducente - e in persona del Controparte_8 CP_9 legale rappresentante pro tempore, - quale proprietario - in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore delle attrici e degli interventori, liquidato nelle seguenti somme:
€ 256.553,00 in favore di CP_4
€ 112.512,40 in favore di , Controparte_5
€ 109.590.00 in favore di , Controparte_6
€ 312.945,00 in favore di , Controparte_3
€ 316.310,00 in favore di , Controparte_2
€ 333.135,00 in favore di , Controparte_1
tutte al lordo delle somme già da ciascuno ripetitivamente percepite. Il Tribunale condannava
[...]
e al pagamento degli interessi legali dal dì dell'evento Parte_1 Controparte_8 CP_9
e fino alla data di pagamento degli acconti corrisposti, sulle somme a tale titolo già elargite, devalutate al momento del sinistro ed annualmente rivalutate fino al pagamento dell'acconto, nonché al pagamento degli interessi legali dal giorno successivo al pagamento degli acconti e fino al soddisfo sulle somme residue, sempre devalutate al momento del sinistro ed annualmente rivalutate.
2- Ed invero.
Con atto di citazione del 20.10.2014, e CP_4 Controparte_5 Controparte_6 rispettivamente madre e sorelle di , convenivano in giudizio in qualità Persona_1 CP_7
d'impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della strada, e Parte_1 Controparte_8
esponendo che in data 23.01.2010 sulla SS 16, l'autocarro tg CS 872 NR di proprietà della CP_9 ditta e condotto da , con a bordo , percorreva la SS 16 CP_9 Controparte_8 Persona_1
Bari-Lecce in direzione d quest'ultima località, quando, all'altezza della progressiva kilometrica 859+600, in prossimità dello svincolo di Pezze di Greco, l'autocarro veniva sorpassato da un'auto Station wagon di colore scuro che, rientrando anticipatamente nella corsia di normale percorrenza, per imboccare lo svincolo per Pezze di Greco, tagliava la strada all'autocarro. Deducevano che il conducente dell'autocarro, , deviando versa destra, perdeva il controllo del proprio mezzo che, per la Controparte_8 velocità andava dapprima a collidere con la parte antero- laterale contro la cuspide del guardrail, dopo di che proseguendo nella marcia finiva contro il palo di un segnale stradale. A seguito dell'impatto Per_1
subiva gravissime lesioni per le quali decedeva sul colpo.
[...]
3 Le attrici concludevano chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità di e del Controparte_8 conducente dell'autovettura rimasta non identificata nella causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in proprio favore di tutti i danni subiti dalle stesse e quantificati in € 327.990,00 per la madre e in € 142.420,00 per ciascuna delle due sorelle, oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio. Riferivano, infine, che in seguito alla richiesta di risarcimento danni, che garantiva per la RCA l'autocarro sul Parte_1 quale viaggiava il , aveva corrisposto € 25.000,00 a e 12.500,00 ciascuno a CP_8 CP_4 CP_8
e e che gli importi richiesti a titolo di danno erano stati determinati al Controparte_5 Controparte_6 netto degli acconti ricevuti.
2.1. Ritualmente costituitasi, contestava la presenza e la responsabilità di un presunto CP_7 ignoto conducente del veicolo rimasto non identificato, evidenziando il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte delle attrici in relazione a tale circostanza;
imputava l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro al conducente dell'autocarro , alla luce della mancata collisione tra Controparte_8
i due veicoli ed eccepiva il concorso di colpa della vittima per il mancato uso della cintura di sicurezza.
Contestava, infine, le richieste risarcitorie, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
2.2. - Con comparsa del 24.01.2015, si costituiva, altresì, nel giudizio la Parte_1 quale, in via preliminare, eccepiva l'esistenza di un giudicato, costituito dalla Sentenza del Tribunale di
Bologna n. 1046/2012, all'esito di un giudizio promosso dalle attrici, unitamente agli altri congiunti, avente ad oggetto la medesima domanda, proposta ex art. 141 Cod. Ass. nei confronti della Compagnia assicurativa convenuta, sul presupposto della responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato. Con riferimento a tale giudizio, evidenziava che il Tribunale Parte_1 di Bologna aveva rigettato la domanda, affermando l'inapplicabilità dell'art. 141 Cod. Ass., che prevede un regime privilegiato solo in favore del terzo trasportato e non di altri soggetti.
La convenuta contestava, inoltre, l'assunto secondo cui la responsabilità del sinistro era da imputare ad entrambi i conducenti, essendo stata esclusa a carico di nel giudizio definito dal Tribunale Controparte_8 di Bologna. Contestava, da ultimo, anche il quantum delle richieste risarcitorie, chiedendo una liquidazione del danno in via equitativa. In subordine, rappresentava che l'eventuale quota di danno imputabile al proprio assicurato doveva essere decurtata nella misura non inferiore al 30%, in considerazione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del defunto.
2.3- Ritualmente costituito, escludeva la propria responsabilità, a suo dire non provata Controparte_8 dalle attrici, nella causazione del sinistro oggetto di causa, imputandola al conducente del veicolo rimasto non identificato, il quale, dopo aver effettuato il sorpasso dell'autocarro, era rientrato anticipatamente sulla destra, di fatto tagliando la strada e causando il sinistro. Il convenuto rappresentava, altresì, di essere
4 stato assolto dal procedimento penale iscritto a suo carico per l'ipotesi di cui all'art. 589 c.p. con sentenza n. 129/12 emessa dal Gip del Tribunale di Brindisi, ove era stata esclusa la inidoneità della sua condotta di guida;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
3- Con comparsa del 09.12.2014 spiegavano intervento volontario , Controparte_3 Controparte_2
e , rispettivamente moglie e figli del de cuius, i quali attribuivano la responsabilità Controparte_1 esclusiva nella causazione del sinistro al conducente del veicolo rimasto non identificato ed escludevano qualsiasi addebito nei confronti di , evidenziando, altresì, che quest'ultimo era stato Controparte_8 assolto dal reato di omicidio colposo con Sentenza n. 129/2012 del Tribunale di Brindisi. Chiedevano, pertanto, di accertare la sola responsabilità del conducente del veicolo non identificato e di condannare le compagnie e in solido tra loro, al risarcimento dei danni CP_7 Parte_1 subiti, quantificati in € 317.735,00 per la moglie, € 307.404,00 per la figlia ed € 317.736,00 Controparte_2 per il figlio , nonché del danno tanatologico, trasmissibile iure hereditatis, pari a Controparte_1 complessivi € 250.000,00. Da ultimo, precisavano di aver ricevuto da Parte_1 somme trattenute in acconto (€ 46.000,00 per la moglie e € 33.500,00 per ciascuno dei figli).
3.1.- In data 13.02.2015, depositava ulteriore comparsa in relazione all'atto Parte_1 di intervento volontario, reiterando tutte le argomentazioni e le eccezioni già sollevate nella prima comparsa e negando la responsabilità del conducente del mezzo presso di sé assicurato, peraltro assolto dal reato di omicidio colposo a lui ascritto. In subordine, chiedeva il rigetto della domanda, asserendo che l'eventuale risarcimento dovuto era stato già corrisposto da parte sua in sede stragiudiziale (€
46.000,00 per ed € 33.500,00 ciascuno per e ) e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
CP_ da parte di la quale aveva versato a la somma di € 224.209,86 “per assegno Controparte_3 funerario, acconti già corrisposti e rendita vitalizia”, per il cui rimborso l'ente previdenziale aveva esercitato azione di rivalsa nei confronti della Compagnia assicurativa. Da ultimo, contestava la richiesta di risarcimento del danno tanatologico invocato iure hereditatis, essendo la vittima deceduta sul colpo.
Nel corso del giudizio, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, veniva dichiarata la contumacia di CP_9
4. La causa veniva istruita a mezzo di prova documentale, interrogatorio formale, prova testi e consulenza tecnica. All'esito il giudice di prime cure, preliminarmente, riteneva infondata l'eccezione di giudicato sollevata da in relazione alla Sentenza n. 1046/2012 con cui il Tribunale Parte_1 di Bologna aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno, proposta dalle attrici e dagli interventori, riproposta nel giudizio, poiché la domanda era stata formulata ai sensi dell'art. 141 Cod.
Ass. nei confronti del responsabile civile e non dell'autore del danno, considerato, inoltre, che la statuizione del Tribunale di Bologna concerneva il rito e non il merito della controversia. Parimenti
5 veniva dichiarato irrilevante ai fini del giudizio il giudicato costituito dalla Sentenza di assoluzione di dal reato di cui all'art. 589 c.p. Persona_1
4-1 Passando all'esame del merito della controversia, il Tribunale evidenziava che, stante l'assenza di altro supporto probatorio, la dinamica dell'evento era stata ricostruita mediante i rilievi effettuati dalla Polizia
Stradale intervenuta dopo il sinistro, rilievi confermati dalla CTU espletata, dai quali era emerso che il conducente dell'autocarro aveva adoperato una velocità costante di 90 km/h e non aveva effettuato alcuna frenata e/o manovra di emergenza, non essendo stati accertati sull'asfalto né segni di frenata, né di scarrocciamento o incisioni.
Alla luce di tali elementi e in considerazione dell'assenza di prova circa la versione del sinistro fornita dal conducente dell'autocarro e dagli interventori, veniva affermata la responsabilità esclusiva di CP_8
nella causazione dell'evento. Il giudice di prime cure precisava, inoltre, che l'accertamento della
[...] responsabilità esclusiva, anziché di quella concorsuale, così come dedotta dalle attrici e dagli interventori, non comportava la violazione dell'art. 112 c.p.c., come sostenuto, invece, da Parte_1
[...]
Il Tribunale, pronunciandosi poi sulla questione concernente il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della vittima , rilevava che tale circostanza era rimasta sfornita di prova e Persona_1 precisava che la CTU aveva escluso comunque la rilevanza causale dell'eventuale mancato utilizzo di tali sistemi di sicurezza nella causazione del tragico evento occorso alla vittima. Per tale ragione, riteneva non provato il concorso di colpa della vittima e, pertanto, non procedeva alla riduzione proporzionale del risarcimento del danno.
Accertata, dunque, la responsabilità esclusiva di , il giudice di prime cure quantificava il Controparte_8 danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale con il de cuius sulla base del “sistema a punti” previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano del 2022, nonché sulla scorta delle dichiarazioni rese nel corso della prova testimoniale, ove era emerso un intenso reciproco rapporto che legava la mamma e le sorelle alla vittima, sebbene con esse non convivente. Alla luce di tali elementi, alla madre della vittima veniva riconosciuta la somma di € 242.280,00, alla sorella Controparte_5
l'importo di € 112.512,40 e alla sorella la somma di € 109,590,00. Veniva, inoltre, liquidato Controparte_6
l'importo di € 14.273,00 in favore della madre del de cuius a titolo di risarcimento del danno biologico, poiché la CTU espletata aveva accertato che essa soffriva di uno stato di stress post traumatico in seguito Cont all'evento luttuoso. Venivano, poi, riconosciuti a , moglie della vittima, la somma Controparte_3 di € 312.945,00, alla figlia l'importo di € 316.310,00, mentre al figlio Controparte_2 Controparte_1 la somma di € 333.135,00.
Il Tribunale non accoglieva la richiesta di risarcimento del danno tanatologico avanzata, iure hereditatis, dalla moglie e dai figli del de cuius, poiché tale voce di danno non poteva ravvisarsi nel caso di specie, essendo la vittima deceduta immediatamente a causa dell'impatto.
6 Veniva, altresì, rigettata la richiesta di di detrazione dagli importi liquidati Parte_1
CP_ in favore di di quanto alla stessa riconosciuto da e per cui quest'ultimo aveva Controparte_3 avvisato azione di rivalsa nei confronti della Compagnia assicuratrice, posto che tali importi erano stati CP_ corrisposti da in favore della moglie del de cuius a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla stessa.
Da ultimo, il giudice di prime cure precisava che dalle somme quantificate nell'intero andavano detratte le somme già percepite dai danneggiati, e trattenute a titolo di acconto, con corresponsione degli interessi legali.
Le spese di lite in favore delle attrici venivano poste a carico di Parte_1 CP_8
e in solido tra loro.
[...] CP_9
Le spese di lite in favore dei terzi interventori venivano poste, nella misura di tre quarti, a carico di e in solido tra loro, compensandosi il Parte_1 Controparte_8 CP_9 rimanente quarto.
Le spese di lite tra le attrici, gli interventori e venivano integralmente compensate. CP_7
Le spese di CTU venivano poste a carico dei convenuti Parte_1 Controparte_8
e in solido tra loro. CP_9
5- Con atto di citazione notificato il 17.01.2024, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza suindicata, affidandosi a quattro motivi di gravame, e segnatamente:
1. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della vittima non fosse stato provato e che, Persona_1 comunque, non avesse avuto alcuna incidenza causale rispetto all'evento morte. Invero, tale circostanza è stata provata dai verbalizzanti intervenuti dopo il sinistro e, come tale, appare degna di fede fino a querela di falso, per cui essa può dirsi provata, diversamente dagli eredi, odierni appellati, che non avrebbero fornito alcuna prova del contrario. L'appellante lamenta, inoltre,
l'inadeguatezza del parere espresso dai CTU nella bozza e nella relazione definitiva con riferimento al quesito posto con l'ordinanza del 23.05.2023 con cui il Tribunale aveva chiesto di riscontrare l'incidenza causale con cui l'uso delle cinture avrebbe impedito la morte del . CP_8
Nel dettaglio, dall'esame delle foto acquisite dal CTU emergerebbe la conferma della violenta collisione dell'autocarro contro il palo della segnaletica stradale posto in corrispondenza dello svincolo per Pezze di Greco, collisione che aveva interessato in particolar modo il sedile del passeggero. Peraltro, a dire della deducente, le foto ritraenti il profilo del parabrezza e l'interno della cabina consentono di concludere che vi era stato un arretramento del cruscotto-portaoggetti che, anche per la differenza di altezza, si era fermato in corrispondenza delle gambe del CP_8
e non poteva raggiungere la sua fronte. Alla luce di tanto, vi erano tutti gli elementi per accertare
7 che le lesioni determinanti la morte del passeggero, consistite in un “trauma cranico frontale sn chiuso con frattura comminuta della teca cranica”, erano state causate dal violento impatto del capo della vittima contro il parabrezza dell'autocarro, evento realizzabile solo in conseguenza del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del;
CP_8
2. Errata applicazione delle tabelle che prevedono i criteri di liquidazione del danno –
Utilizzo, per le sorelle del de cuius, delle tabelle elaborate per il coniuge/figli/genitori e non di quelle specifiche per i fratelli/nipoti: l'appellante eccepisce l'errata applicazione dei criteri delle Tabelle del Tribunale di Milano e, in particolare, l'erronea attribuzione alle attrici e di 12 punti in più per ciascuna di esse, con un Controparte_5 Controparte_6 conseguente risarcimento non dovuto di € 17.534,00 per ognuna. Ed invero, il parametro A
(relativo all'età della vittima primaria, pari a 51 anni) prevede l'attribuzione di 12 punti sia per che per , in luogo dei 18 punti concessi dal Tribunale, Controparte_5 Controparte_6 mentre il parametro B (inerente all'età della vittima secondaria) prevede 16 punti per
[...]
che al momento del decesso del fratello aveva 35 anni, e 14 punti per Controparte_5 CP_6 che aveva 47 anni, in luogo, rispettivamente di 22 punti per la prima e di 20 punti per la
[...] seconda concessi dal Tribunale. L'appellante chiede, pertanto, la modifica del punteggio in tal senso riformando sul punto la sentenza di primo grado;
3. Eccessiva e ingiustificata attribuzione del punteggio massimo previsto dal parametro
“E” delle tabelle relativo alla qualità e intensità della relazione: l'appellante deduce l'erroneità della decisione impugnata anche nella parte in cui il giudice di prime cure, in spregio a qualsivoglia motivazione, in relazione al parametro E inerente alla qualità ed intensità della relazione, ha attribuito il punteggio massimo di 30 punti per la madre, la moglie e i due figli del de cuius e quello di 24 punti per le sorelle del medesimo. A dire della Compagnia appellante,
l'attribuzione di un punteggio così elevato non appare in alcun modo giustificata, non essendo emersa dall'istruttoria espletata alcuna situazione tale da giustificare l'attribuzione del predetto punteggio. Chiede, pertanto, che il punteggio assegnato sia ridotto a 15 punti per ciascuna delle parti;
4. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato, anche in relazione alla domanda proposta dai terzi intervenuti, responsabile del sinistro oggetto di Controparte_8 causa, condannandolo al risarcimento dei danni in favore di essi unitamente all'appellante, sebbene la loro richiesta risarcitoria non fosse fondata sull'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro, ma sul regime previsto dall'art. 141 Cod. Ass., che prevede l'obbligo per la compagnia del vettore di risarcire i danni subiti dal terzo trasportato indipendentemente dalla responsabilità del conducente. Con riferimento a tale domanda, la deducente lamenta l'erroneo rigetto da parte del giudice di prime cure dell'eccezione di sussistenza di un giudicato costituito
8 dalla Sentenza del Tribunale di Bologna del 12.05.2012, rappresentando che l'eccezione non si riferiva al merito, bensì all'azione prevista dall'art. 141 Cod. Ass. avanzata dagli interventori sebbene dichiarata inammissibile dal Tribunale di Bologna. A fronte di tale esito, l'unico rimedio esperibile era l'azione ordinaria di responsabilità da illecito. Da ultimo, Parte_1 lamenta la mancata contabilizzazione degli acconti versati in sede stragiudiziale a tutti gli
[...] eredi, pur essendo più corretta una quantificazione del risarcimento nelle somme esattamente dovute, previa applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il valore degli acconti deve essere reso omogeneo al valore del risarcimento rivalutandolo al momento della decisione.
6- Ritualmente costituitisi, , e chiedono il rigetto Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 dell'appello in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio. Nel presente giudizio, si sono altresì costituite CP_4 Controparte_5
e , le quali condividono le medesime conclusioni.
[...] Controparte_6
Ritualmente costituita, chiede di darsi atto che l'appello proposto da CP_7 [...] non riguarda i capi della sentenza che hanno interessato le statuizioni nei propri Parte_1 confronti, chiedendo di darsi atto del loro passaggio in giudicato.
7- Con ordinanza del 16.02.2024, la Corte d'Appello accoglieva parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Alla udienza del 03.10.2024, il Cons. Istruttore, preliminarmente, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello, dichiarava la contumacia di;
riservando di valutare CP_11 Controparte_8 unitamente al merito le istanze istruttorie e, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 18.11.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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8- L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è infondata. L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
Va segnalato poi che tutte le statuizioni, assunte in sentenza su domande delle parti e/o questioni discusse in primo grado, che non sono state oggetto di specifica censura in questa sede di gravame,
9 devono ritenersi – in difetto di impugnazione - ormai coperte dal giudicato sicché non potranno essere oggetto di disamina da parte della Corte.
9- L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
10- E' infondato invero il primo motivo di appello.
La censura infatti non intacca l'esito del percorso motivazionale del tribunale con riferimento alla domanda di volta ad affermare un concorso della vittima ex art 1227 cc Parte_1 nell'evento, per l'omesso uso delle cinture di sicurezza, concorso da contenere – come ribadito in appello
- nella misura del 30%. Il tribunale ha rigettato tale pretesa, sulla base di due considerazioni: da un lato la mancanza di prova che la vittima non facesse uso al momento dell'impatto della cintura di sicurezza, dall'altro gli esiti della c.t.u. cinematica disposta in primo grado, che escludevano qualsivoglia incidenza di tale omissione nella dinamica dell'evento.
10.1 - L'appellante lamenta la erroneità del primo assunto, posto che invece risulta in atti la prova dell'omesso uso delle cinture di sicurezza: dal rapporto della Polizia Stradale emerge, infatti, con efficacia probatoria non revocabile in dubbio, che effettivamente le cinture erano ancora posizionate nel loro alloggiamento, segno evidente che ne era omesso l'uso da parte degli occupanti il mezzo.
Tale assunto è fondato: dal rapporto emerge sufficientemente provato che le cinture di sicurezza effettivamente non fossero state indossate dal , terzo traportato e deceduto nell'impatto. Persona_1
10.2- Tale rilievo tuttavia non incide sulla decisione del tribunale, che si fonda anche e soprattutto sugli esiti della c.t.u., che conclude in relazione a tale profilo nel senso che, << se anche il passeggero avesse indossato la cintura di sicurezza, le lesioni riportate avrebbero, comunque, avuto un esito mortale.>>
Tale valutazione è frutto di una corretta approfondita ed attenta disamina della documentazione agli atti da parte del consulente, niente affatto contraddittoria, e che il Collegio condivide, perchè del tutto immune dalle censure sollevate in gravame da parte appellante.
La circostanza su cui l'appellante appunta le sue critiche e cioè che il c.t.u. avrebbe modificato le iniziali valutazioni contenute nella bozza alla luce delle osservazioni dei c.t.p di parte attrice non pare dato che possa essere assunto a base di una valutazione di inaffidabilità ed inadeguatezza della relazione peritale, tanto da giustificarne un rinnovo come richiesto da Anzi, la vicenda è un evento Parte_1 fisiologico della indagine peritale, essendo le osservazioni delle parti e dei tecnici da queste incaricati finalizzate proprio a ottenere una modifica delle originarie indicazioni, assolvendo alla funzione di sottoporre ai consulenti d'ufficio, sulla base di dati tecnici verificabili, le inesattezze e /o le criticità e/o eventuali errori contenuti nella bozza, al fine di emendarla da tali aspetti nella sua versione definitiva;
alcuna contraddittorietà ed inaffidabilità della relazione peritale utilizzata dal tribunale per fondare la sua decisione risiede nel fatto che consulenti d'ufficio abbiano, in sede di bozza concluso nel senso di non poter << esprimere un parere circa l'efficienza che il corretto uso del mezzo di contenzione avrebbe
10 esercitato nell'eziopatogenesi del trauma cranico letale per il , in quanto non abbiamo CP_8 informazioni sui suoi dati antropometrici (ed in particolare sull' altezza ed il peso) e dalle foto a nostra disposizione non è possibile valutare l'entità dell'arretramento della porzione anteriore destra della carrozzeria dell'automezzo >> per poi - alla luce dei rilievi del c.t. ing. , che suggerisce di Per_2 avvalersi dell'utilizzo del software pc-crash nella parte riguardante l'utilizzo o meno della cintura di sicurezza da parte della vittima, passeggero sull'autocarro, – verificatane la validità, concludere nel senso della assenza di qualsivoglia evidenza che l'uso delle cinture avrebbe evitato l'evento mortale, escludendo così ogni possibile condotta della vittima che possa aver inciso nella eziologia dell'evento, contribuendo al prodursi del danno.
10.3- In generale il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno derivante da un sinistro stradale si valuta in base al disposto dell'articolo 1227, comma 1, codice civile, che impone di porre in comparazione la colpa della vittima con quella del responsabile civile. L'esame deve tenere conto - in base alla verificazione dell'evento dannoso - dell'ipotetica situazione che si sarebbe realizzata, senza la colpa dell'uno o dell'altro attraverso un completo giudizio controfattuale, tenuto conto che il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia il mancato uso delle cinture di sicurezza in quanto è gravato dal dovere di assicurare che la guida avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza, tanto da poter esigere dal trasportato l'indossamento della cintura di sicurezza.
Tanto che il giudice deve stabilire tra la colpa del conducente – che non ha preteso l'uso delle cinture- e quella del trasportato privo della cintura quale tra le due sia stata più grave rispetto all'altra e di queste quale abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno. L'omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato può considerarsi concausa dell'evento dannoso solo quando rispetto a quest'ultimo abbia svolto un ruolo di antecedente causale. Pertanto, il mancato utilizzo di cinture di sicurezza può essere invocato ai fini di ridurre la misura del risarcimento solo ove sia provato che quell'uso avrebbe ridotto, o addirittura eliminato in radice, il danno (Così Cassazione civile sez. III,
04/10/2025, n.26723)
Nella fattispecie non è stata fornita alcuna prova che l'omissione di tale cautela abbia causato o concausato la morte, mentre si possono desumere circostanze in senso contrario, dalla violenza dell'urto, dalla gravità del sinistro come attestato dalle foto in atti, da cui emerge un impatto violento del mezzo contro un palo della segnaletica, proprio in corrispondenza della posizione della vittima all'interno dell'autocarro per confermare la conclusione del ctu nel senso di escludere che ove il passeggero avesse indossato la cintura di sicurezza, le lesioni riportate non avrebbero, comunque, avuto un esito mortale.
10.4- Quanto alla incidenza del referto del medico legale che ha accertato il decesso, se la lettura della grafia effettivamente non è agevole, lasciando dubbi di interpretazione e non potendo valutarsi con certezza se il trauma cranico frontale chiuso – che ha determinato il decesso del sul colpo- fosse CP_8
a sinistra ( sn) o a destra ( dx), tuttavia nessun elemento può trarsi da tale incertezza interpretativa, posto
11 che – in disparte il fatto che sembra con maggiore probabilità potersi leggere il referto come “sn” ossia sinistra,- in ogni caso i cc.tt.uu. hanno valutato entrambe le soluzioni, e pervengono a risultati pressoché simili e sovrapponibili, che escludono comunque efficienza causale al mancato utilizzo delle cinture nel decesso del , tanto in caso di trauma cranico frontale destro che in caso di trauma sinistro. CP_8
Il motivo va pertanto disatteso, unitamente alla richiesta di rinnovo di c.t.u. perché, non ricorrendone le condizioni, sarebbe attività istruttoria del tutto inutile e defatigante.
11- Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame che attiene alla legittimazione degli interventori in primo grado al risarcimento del danno in loro favore ed a carico della appellante, sebbene la Parte_1 loro richiesta risarcitoria non fosse fondata sull'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro, ma sul regime previsto dall'art. 141 Cod. Ass., che prevede l'obbligo per la compagnia del vettore di risarcire i danni subiti dal terzo trasportato, indipendentemente dalla responsabilità del conducente.
La lettura dell'atto di intervento datato 9.12.2014 smentisce tale assunto.
Se infatti nelle conclusioni dell'atto si legge << accertare e dichiarare che la responsabilità nella causazione del sinistro de quo è da scrivere al conducente dell'autovettura rimasta non identificata e per l'effetto condannare in CP_7 persona del suo legale rappresentante pro tempore in qualità di impresa designata del F.G.V.S, Controparte_12 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa assicuratrice dell'autocarro su cui viaggiava Parte_2
e in persona del suo legale rappresentante tutti insolito al pagamento in favore di..>> con esclusione dal
[...] CP_9 domanda del solo , nel corpo dell'atto, cui occorre fare riferimento per ricostruire la Controparte_13 domanda proposta con l'intervento, a pag. 4 di detto atto introduttivo si legge << Non vede dubbio che le parti esponenti abbiano diritto all'integrale risarcimento del danno subito per la perdita del congiunto e che tale danno debba essere risarcito sia dalla compagnia garante per la ricerca e per i terzi trasportati che dalla compagnia CP_12 CP_14
designata per la gestione dei sinistri del Fvg. A seconda della individuazione della relativa responsabilità nella
[...] causazione del sinistro il terzo trasportato ha diritto di essere risarcito del danno derivato nel sinistro verificatosi allorquando lo stesso si trovava a bordo del veicolo assicurato ciò è indiscusso anche per costante insegnamento della giurisprudenza indipendentemente dall'accertamento dell'eventuale responsabilità del vettore >> .
Deve pertanto concludersi che una domanda risarcitoria anche nei confronti della – Parte_1 società subentrata alla – è stata formulata, sicchè la condanna dev'essere confermata . CP_12
Quanto al profilo di censura con cui lamenta l'erroneo rigetto da parte del giudice di prime cure dell'eccezione di giudicato, costituito dalla sentenza del Tribunale di Bologna del 12.05.2012, con riferimento all'azione prevista dall'art. 141 Cod. Ass, va detto da un lato che quella pronuncia, in quanto pronuncia in rito, non costituisce giudicato e dall'altro che la domanda proposta con l'intervento non è stata formulata ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass., ma ex art. 2054 cc
La doglianza va dunque disattesa.
12 12- Sono invece fondati il secondo ed il terzo motivo di appello che meritano trattazione congiunta in quanto concernono censure in relazione alla liquidazione delle somme spettanti alle parti attrici ed intervenute a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
12.1 In primo luogo l'appellante lamenta un errore nella individuazione dei punti attribuiti in base al parametro A (relativo all'età della vittima primaria- 51 anni) perché operato utilizzando per le sorelle le tabelle elaborate per il coniuge/figli/genitori e non di quelle specifiche per i fratelli/nipoti. Tale censura
è fondata, perché effettivamente - ferma in difetto di censura - l'applicazione della tabelle di Milano del
2022, utilizzate in primo grado dal tribunale, per i punti spettanti in base all'età del Controparte_5 congiunto ( parametro A) sono 16 e non 18; e per sono 14 e non 18. Tale errore Controparte_6 dev'essere emendato.
12.2. Parimenti fondato è anche il secondo profilo di censura inerente l'errore nella individuazione dei punti per la liquidazione del danno, dedotto con riferimento alla attribuzione del punteggio massimo previsto dal parametro “E” delle tabelle relativo alla qualità e intensità della relazione, apparendo eccessivo e ingiustificato il punteggio massimo di 30 punti per la madre, la moglie e i due figli del de cuius e quello di 24 punti per le sorelle del medesimo.
Va detto che le tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2022) prevedono un punteggio per ognuno dei seguenti parametri, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Tutte le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. Quanto alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, le tabelle prevedono sulla base di tre punteggi ( 0; 15; 30 ) un risarcimento che può variare da un minimo ad un medio e ad un massimo, con un valore diverso corrispondente ciascuno ai tre punteggi attribuiti. La scelta va effettuata all'esito di una valutazione che si fonda su dati oggettivi. Ciò detto, occorre considerare che il aveva 51 anni al momento del decesso (2010) mentre i congiunti avevano Persona_1 rispettivamente all'epoca 35 anni la sorella 47 anni la sorella e 75 anni la madre, il CP_5 CP_6 defunto aveva un suo nucleo familiare e non era con loro convivente. Nel nucleo familiare della vittima, quindi, risultano presenti anche altri familiari fino al secondo grado di parentela, conviventi, la moglie (
44 anni ed i figli di 19 e 23 anni). In concreto, lo stravolgimento della vita familiare è certo ma non è stato particolarmente significativo in soggetti ( marito e figli ) già adulti, da imporre correttivi in ragione della particolarità della situazione.
Pertanto, per la particolare intensità della relazione e del vincolo affettivo del rapporto, in considerazione del fatto che non spetta alcun incremento quale personalizzazione, atteso che la perdita del genitore è
13 avvenuta per i figli in una fase già adulta della vita, quando non abbisognavano più in maniera importante del sostegno pratico e/o anche solo morale del padre: appare più adeguato per tutti un valore medio del parametro “ E “ non emergendo situazioni di eccezionalità che giustifichino il parametro massimo liquidato in sentenza.
13- Occorre, pertanto, in accoglimento del gravame, procedere alla modifica del punteggio utilizzato dal tribunale, in tal senso riformando sul punto la sentenza di primo grado, sicché – invariato quanto non oggetto di censura – ridefinito il punteggio andrà rideterminato il risarcimento;
sono liquidate, quindi, a ciascuno, al lordo degli acconti già riscossi, rispettivamente le seguenti somme:
1. alla madre la somma di € 191.805,00 corrispondente a 57 punti, CP_4
2. alla sorella la somma di € 80.366,00 corrispondente a 55 punti Controparte_5
3. alla sorella la somma di € € 77.443,60 corrispondente a 53 punti;
Controparte_6
4. alla moglie , la somma di € 262.470,00 corrispondente a 78 punti, Controparte_3
5. alla figlia la somma di € € 275.930,00 corrispondente a 82 punti, Controparte_2
6. al figlio la somma di € 282.660,00 corrispondente a 84 punti, Controparte_1
14- Va accolta, infine, anche la censura che concerne la contabilizzazione degli acconti versati in sede stragiudiziale a tutti gli eredi, perché effettuata in sentenza in maniera non corretta;
ed infatti la quantificazione delle somme esattamente dovute a titolo di risarcimento va operata secondo un conteggio che, in applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, va effettuato rendendo il valore degli acconti versati in corso di causa omogeneo al valore del risarcimento, quindi rivalutandolo al momento della decisione.
Alla luce di tanto occorre rivalutare, al 2022 - data di riferimento in cui è stato calcolato il valore del risarcimento – gli importi degli acconti, versati da alle parti nel 2010 e detrarli dal Parte_1 risarcimento calcolato al lordo.
Gli importi versati in acconto nel 2010 ammontano ad € 25.000,00 per e 12.500,00 CP_4 ciascuno per , nonché ad € 46.000,00 per la moglie e Parte_3 CP_3
€ 33.500,00 per ciascuno dei figli. Operata la rivalutazione di dette somme al 2022 gli importi suddetti ammontano a € 30.175,00 per e 15.078,50 ciascuno per CP_4 Parte_3
, nonché ad € 55.522,00 per la moglie e € 40.434,50 per ciascuno dei figli
[...] CP_3
15- Detratto detto importo dalle somme a ciascuno rispettivamente liquidate, spettano ancora a ciascuno,
a completo ristoro del danno sofferto per la perdita del rapporto parentale seguito al decesso Parte_4
, i seguenti importi:
[...]
14 € 161.630,00 in favore di oltre all'importo di € 14.273,00 liquidato in sentenza a CP_4 titolo di risarcimento del danno biologico, e non oggetto di censura, per un totale complessivo di €
175.903,00,
€ 65.278,50 in favore di , Controparte_5
€ 62.356,10 in favore di , Controparte_6
€ 206.948,00 in favore di , Controparte_3
€ 235.495,50 in favore di , Controparte_2
€ 242.225,50 in favore di . Controparte_1
16- Dette somme così liquidate in riforma della sentenza appellata, sono conteggiate al 2022, sicché vanno rivalutate alla attualità; quindi, sull'importo così correttamente calcolato all'attualità vanno conteggiati gli interessi legali, maturati sulla somma anzidetta, devalutata alla data alla data del sinistro (
2010 ) e maggiorata di quanto maturato sulle somme, via via annualmente rivalutate, secondo gli Indici
Istat da tale data fino alla data della presente sentenza. Dalla sentenza al saldo spettano solo gli interessi legali sulla somma rivalutata, così complessivamente liquidata, posto che il credito con la sentenza si converte in credito di valuta.
Entro detti termini l'appello va accolto e la sentenza di primo grado va riformata.
17- La riforma della sentenza comporta la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali, di primo grado, perché le spese di lite del doppio grado vanno ridefinite, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (V. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016,
n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, e di recente Cassazione civile sez. trib.,
03/09/2024, n.23639 fra le altre).
Le spese del doppio grado vanno, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) poste a carico di poiché la soccombenza va individuata ex post, con riguardo al Parte_1 processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, per l'infrazionabilità della domanda. La pur congrua riduzione dell'importo richiesto originariamente a titolo di danni dalle parti non incide sulla sostanziale soccombenza della controparte, sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (vedi Cassazione
15 civile sez. VI, 11/02/2016, n.2709) imponendo una liquidazione sulla base dello scaglione individuato in base all'effettivo valore della controversia, desumibile dal decisum.
Le spese del doppio sono, quindi, liquidate come in dispositivo, restando compensate per ¼ quelle degli interventori, perché parzialmente soccombenti sulla domanda di danno tanatologico - come ritenuto in via definitiva nella sentenza appellata.
18. Non occorre provvedere sulle spese delle parti rimaste contumaci, mentre le spese sostenute da nel giudizio di appello possono essere invece interamente compensate in ragione della sua CP_7 posizione processuale, posto che la stessa si è costituita in giudizio, pur in assenza di domande nei suoi confronti, al solo al fine di var valere il giudicato interno sorto sulle statuizioni rese nei suoi confronti in sentenza.
PQM
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 17.01.2024,
[...] nei confronti di nonché CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_3
, , , ed ancora , e
[...] Controparte_2 Controparte_1 Controparte_8 CP_7 CP_9 avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1822/2023, pubblicata in data 22.12.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina l'importo delle somme, oltre accessori, come in motivazione indicato, che
[...]
è condannata a corrispondere iure proprio agli appellati a titolo di risarcimento Parte_1 del danno, pari a:
€ 175.903,00 in favore di (incluso l'importo di € 14.273,00 liquidato a titolo CP_4 di risarcimento del danno biologico),
€ 65.278,50 in favore di , Controparte_5
€ 62.356,10 in favore di , Controparte_6
€ 206.948,00 in favore di , Controparte_3
€ 235.495,50 in favore di , Controparte_2
€ 242.225,50 in favore di;
Controparte_1
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_4 Controparte_5
e , in solido fra loro, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € Controparte_6
25.000 per il primo grado ed in € 15.000 per il presente grado, il tutto oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
16 3. Compensa per ¼ le spese del doppio grado del giudizio e condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , , in solido fra Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 loro, della restante parte delle spese, che – per l'intero - liquida in € 25.000 per il primo grado ed in € 15.000 per il presente grado, il tutto oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
4. Conferma nel resto la sentenza appellata;
5. Compensa integralmente le spese del grado ne riguardi di CP_7
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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