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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9185 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico dr.ssa OR Ferrara, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 13406/2024 del R.G.A.C avente ad oggetto: azione di simulazione ex art. 1414 c.c. e revocatoria ex art. 2901 c.c.
TRA
Parte_1
(P.IVA ), in persona del curatore p.t., rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'avv. Francesca Mele, giusta procura in atti, presso il cui studio in Napoli, alla via Chiatamone
n.53/C, elegge domicilio;
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Controparte_1 C.F._1
LA DI, OV TI e ED VO, giusta procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Domenico Morelli n.24;
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti OV CP_2 C.F._2
LL e AL AR, giusta procura in atti, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla piazza
G. Bovio 22;
CONVENUTA
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
), (C.F. rappresentati e difesi, C.F._4 Controparte_5 C.F._5 giusta procura in atti, dall'avv. Angelo di Palma, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla via Agostino Depretis n.102;
TERZI INTERVENUTI
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 16.09.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio e innanzi al Tribunale di Napoli
[...] Controparte_1 CP_2 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare inefficace rispetto alla Curatela, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di trasferimento stipulato tra i sig.ri e in data 16.11.2023 Controparte_1 CP_2 per NO , Repertorio n. 149481 e Raccolta n. 35686, trascritto alla CC.RR.II. di Avellino il 13.12.2023 Persona_1 al Registro Particolare 18409 - Registro Generale 21861, e al CC.RR.II. di Foggia al Registro Particolare 23091 -
Registro Generale 29054, avente ad oggetto i beni immobili meglio descritti in premessa e meglio identificati nell'allegato atto transattivo, considerato che lo stesso è stato posto in essere strumentalmente dal Signor al fine di Controparte_1 sottrarre i beni dal proprio patrimonio ai creditori per evitare gli effetti di cui all'art. 2740 c.c. e che sussistono il "consilium fraudis" e l' "eventus damni" per le ragioni sopra indicate;
- conseguentemente, ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Avellino e di Foggia di trascrivere le emanande sentenze;
- in subordine, nel caso in cui nelle more della trascrizione della domanda vi fosse successiva cessione o alienazione dei predetti beni a terzi da parte dei convenuti, condannare gli stessi solidalmente al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. che saranno quantificati in corso di causa;
- condannare le controparti solidalmente e/o per quanto di ragione al pagamento delle spese di giudizio, spese generali oltre accessori di legge e spese vive del presente giudizio”.
La curatela attrice rappresentava che: 1) il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento della società con sentenza n. 28 resa in data 12.2.2020; 2) essa esperiva azione di Parte_1 responsabilità ex art. 146 l.f, iscritta al NRG. 21528/2023 del Tribunale di Napoli ed assegnata alla
Sezione Specializzata per le Imprese, tutt'oggi pendente nei confronti degli ex amministratori ( CP_1
'47, '48 e addebitando loro condotte di mala gestio che
[...] Controparte_1 Controparte_6 avevano danneggiato irreparabilmente il patrimonio sociale e la massa dei creditori 3) in data 18.10.2023 veniva notificato a l'atto di citazione con cui veniva proposta la suddetta azione di Controparte_1 responsabilità; 4) che già con raccomandata del 16.6.2023, da parte dei difensori del , Parte_1 CP_1 veniva edotto degli addebiti formalizzati con l'azione di responsabilità; 5) il credito risarcitorio
[...] per cui si agiva era pari a circa € 4.000.000,00; 6) che , nella sua veste di socio della Controparte_1 fallita, era anche debitore nei confronti del per finanziamenti soci non eseguiti pari ad € Parte_1
195.000,00; 6) in data 16.11.2023, con atto per NO , Repertorio n. Controparte_1 Persona_1
149481 e Raccolta n. 35686, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Avellino in data 13.12.2023
n. registro generale 21861 e n. registro particolare 18409, e di Foggia n. registro 23091 e n. registro generale 29054, aveva trasferito, a titolo transattivo, in favore della sorella “la piena proprietà CP_2 nonché la proprietà per l'area di una quota indivisa pari a 4/18 dei seguenti immobili” (quali beni personali):
1) in Accadia (FG):
- appezzamento di terreno agricolo con entrostante un comodo rurale diruto;
riportato nel Catasto terreni del Comune di Accadia, al fg. 24, p.lle 100-101-102-132-382-285; 2) in Anzano di Puglia (FG):
A) complesso immobiliare alla Strada Statale 91bis, civico n. 45, con relative pertinenze, costituito da:
- fabbricato per funzioni produttive connesse alle attività agricole, sviluppatesi al piano terra, composto da due corpi di fabbrica;
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Anzano di Puglia, al fg. 2, p.lla
532, sub 1 e p.lla graffata 6, sub 1, cat. D/10;
- appartamento al piano primo, int. 1; riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Anzano di Puglia, al fg. 2, p.lla 530, sub. 6, cat. A/2;
- appartamento al piano primo, int. 2; riportato nel Catasto Fabbricato del Comune di Anzano di Puglia, al fg. 2, p.lla 530, sub. 7, cat. A/2
- appartamento al piano secondo, int. 3; riportato nel Catasto Fabbricato del Comune di Anzano di Puglia, al fg. 2, p.lla 530, sub. 8, cat. A/2;
- appartamento al piano primo, int. 4; riportato nel Catasto Fabbricato del Comune di Anzano di Puglia, al fg. 2, p.lla 530, sub. 9, cat. A/2;
- appartamento al piano secondo, int. 5; riportato nel Catasto Fabbricato del Comune di Anzano di Puglia, al fg. 2, p.lla 530, sub. 10, cat. A/2;
- appartamento sviluppantesi ai piani terra e primo, int. 2; riportato nel Catasto Fabbricato del Comune di Anzano di Puglia, al fg. 2, p.lla 531, sub. 1, cat. A/4;
- locale autorimessa al piano terra, int. 2; riportato nel Catasto Fabbricato del Comune di Anzano di
Puglia, al fg. 2, p.lla 530, sub. 3, cat. C/6;
- locale autorimessa al piano terra, int. 2; riportato nel Catasto Fabbricato del Comune di Anzano di
Puglia, al fg. 2, p.lla 530, sub. 4, cat. C/6;
- locale autorimessa al piano terra, int. 2; riportato nel Catasto Fabbricato del Comune di Anzano di
Puglia, al fg. 2, p.lla 530, sub. 5, cat. C/6;
- unità collabente al piano terra;
riporta nel Catasto Fabbricati del Comune di Anzano di Puglia, al fg. 2,
p.lla 533, sub 1, cat. F/2;
B) appezzamento di terreno agricolo;
riportato nel Catasto nel Catasto terreni del Comune di Anzano di
Puglia, al fg. 2, p.lle 304-353-704 (porz. AA e porz. AB)- 453 (porz. AA e porz. AB) -472-477-495-519-
706;
3) in Sant'Agata di Puglia (FG):
A) aree sottostanti impianti eolici alla Strada Casalgrande s.n.c.; riportate nel Catasto Fabbricati del
Comune di Sant'Agata di Puglia al fg. 53, p.lle 346-347-348-349-350-351-352-353-354-355;
B) appezzamento di terreno agricolo;
riportato nel Catasto terreni del Comune di Sant'Agata di Puglia al fg. 53, p.lle 21-22-26-242-243-244-245-246-247-248-249-259-261(porz. AA e porz. AB) -303 (porz. AA
e porz. AB)-313; C) appezzamento di terreno agricolo con entrostante un comodo rurale diruto, riportato nel Catasto terreni del Comune di Sant'Agata di Puglia al fg. 52, p.lle 1 (porz. AA e porz. AB) -2 (porz. AA e porz.
AB) -3(porz. AA-AB-AC)-4-5-6-7-8-10 e 11 (porz. AA e porz. AB)-13-29-358-249 (quest'ultima erroneamente riportata al Catasto come intestata a 4/18 di nuda proprietà per Controparte_1 ineseguita voltura);
D) appezzamento di terreno agricolo riportato nel Catasto terreni del Comune di Sant'Agata di Puglia al foglio 52, p.lle 30-31-32-33;
E) appezzamento di terreno agricolo riportato nel Catasto terreni del Comune di Sant'Agata di Puglia al foglio 21, p.lla 13;
4) in Lacedonia (AV):
A) appartamento alla Contrada Lamia, p. primo, int. 1, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di
Lacedonia al fg. 2, p.lla 163, sub. 2, cat. A/2;
B) fabbricato al piano terra, adibito a deposito attrezzi agricoli, ubicato in Contrada Lamia s.n.c., riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Lacedonia al fg. 2, p.lla 164, sub. 1, cat. D/10;
C) fabbricato al p. T, adibito a deposito attrezzi agricoli, riportato nel NCEU di Lacedonia al fg. 2, p.lla
163, sub. 3, cat. D/10;
D) unità collabente alla Contrada Calaggio n. 1, piano terra, riportata in Catasto Fabbricati del Comune di Lacedonia al fg. 2, p.lla 394, sub. 1, cat. F/2;
E) appezzamento di terreno agricolo riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Lacedonia al fg. 2,
p.lle 1 (porz. AA - pascolo, porz. AB - seminativo, porz. AC - uliveto), 5 (porz. AA - seminativo, porz.
AB - pascolo arb), 6, 7 (porz. AA - pascolo, porz. AB - pascolo arb.), 32, 44, 62 (porz. AA - seminativo, porz. AB - pascolo arb.), 63 (porz. AA - seminativo, porz. AB - pascolo), 66, 86, 94 (porz. AA - seminativo, porz. AB, pascolo arb.), 98 (porz. AA - seminativo, porz. AB - pascolo cespug.), 99, 335, 393,
398 (porz. AA - seminativo, porz. AB - uliveto), 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409;
F) aree sottostanti impianti eolici alla Contrada Lamia s.n.c. (di proprietà superficiaria della ditta
[...]
, riportate nel Catasto Fabbricati del Comune di Lacedonia al fg. 3, p.lle 324, 325, Controparte_7
326, cat. D/1;
G) unità collabente alla Contrada Chiancarelle n. 1, ai piani terra e primo, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Lacedonia al fg. 3, p.lla 341, sub. 1, cat. F/2;
H) appezzamento di terreno agricolo, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Lacedonia al fg. 3,
p.lle 1-2-3-4-5-7-80-82-86-91(tutte porz. AA e AB), 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 120, 121, 220(porz.
AA e AB), 221, 319, 340, 103, 222; 7) in atto le parti dichiaravano che il valore nominale dei beni trasferiti da a era pari ad € 1.220.583,00. CP_1 CP_2
Con la presente azione giudiziaria la curatela impugnava ex art. 2901 c.c. il predetto atto di trasferimento considerandolo pregiudizievole per le sue ragioni creditorie, rilevando che effettuava Controparte_1 il trasferimento in data 16.11.2023 e, dunque, in seguito alla notifica nei suoi confronti dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.f.. Evidenziava, pertanto, come lo scopo perseguito dal convenuto CP_1 con la suddetta cessione fosse stato chiaramente quello di sottrarre al proprio patrimonio i
[...] beni oggetto di trasferimento in favore della sorella con pregiudizio per le ragioni creditorie del CP_2 fallimento in assenza di altri beni mobili ed immobili su cui il fallimento potesse soddisfare la propria pretesa.
Si costituiva il quale, premettendo di essere cointestatario insieme alle sorelle Controparte_1 CP_2 ed di conti correnti accesi presso diversi istituti bancari (c/c n. 69250 presso Monte dei Paschi di Per_2
Siena; c/c n. 71304 presso Monte dei Paschi di Siena;
c/c n. 71463 presso Monte dei Paschi di Siena;
c/c n. 000001355226 presso ) su cui erano confluite somme che aveva incassato in CP_8 CP_2 seguito alla definizione di una controversia pendente con la Presidenza del Consiglio dei ministri, deduceva che l'atto di trasferimento era stato effettuato in ragione della necessità di restituire alla sorella le somme giacenti sui predetti conti correnti, di esclusiva titolarità della sorella e che lo stesso CP_2 CP_2 aveva prelevato e utilizzato nel corso degli anni.
Chiedeva il rigetto della domanda attorea di revoca dell'atto di trasferimento in quanto stipulato in adempimento di debiti scaduti verso la sorella, e quindi ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. non revocabile.
Inoltre, evidenziava l'onerosità dell'atto transattivo con la conseguenza, in termini di onere probatorio in capo alla parte attrice, di fornire la prova dell'elemento soggettivo della scientia fraudis del terzo, ovvero di del tutto ignara delle vicende personali del fratello perchè lontana per danni dalla città di CP_2
Napoli.
Si costituiva che, nel ripercorrere quanto già dichiarato dal germano in merito CP_2 CP_1 alle vicende familiari, rappresentava di aver ricevuto, nel settembre 2002, la somma di € 5.227.098,18 e successivamente, nel febbraio 2018, l'importo di € 1.795.437,60, per un totale di € 7.022.535,78.
Specificava che la somma di € 5.227.098,18 veniva depositata, in data 12.9.2002, sul conto corrente n.
0000117002/61 aperto presso Banca Intesa di cui erano cointestatari , Controparte_1 CP_9
e e trasferita, in data 24.9.2002, presso il Banco di Napoli sul c.c. n.001002738444,
[...] CP_2 sempre cointestato ai predetti tre germani, mentre quella di € 1.795.437,60 era depositata, in data
15.2.2018, presso la , sul c.c. n.000001355226. CP_10
L'indicato importo di € 5.227.098,18, poi, confluiva anche su altri conti correnti, sempre cointestati a
, e tra cui pure i seguenti: Controparte_1 Per_2 CP_2
n.000001355226 CP_10
Banca Monte dei Paschi di Siena n. 71304.19
Monte dei Paschi di Siena n. 69250.41
Monte dei Paschi di Siena n. 71463.70. rappresentava che il fratello nel corso degli anni aveva prelevato somme per CP_2 CP_1 utilizzo personale superiore al valore della quota dei beni ceduta con l'atto di cui si chiede l'inefficacia, sostenendo che il credito vantato dalla stessa fosse certo e antecedente rispetto a quello del Parte_1 istante.
Nel merito condivideva le conclusioni rassegnate dal fratello, chiedendo il rigetto della domanda per l'irrevocabilità dell'atto ai sensi dell'art. 2901 comma 3 c.c. e inoltre per il difetto dell'elemento soggettivo in capo alla stessa, necessario trattandosi di atto a titolo oneroso.
Spiegavano intervento nel presente giudizio , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
sindaci della società fallita nei cui confronti, unitamente agli amministratori, è stata esperita
[...] dalla curatela fallimentare azione di responsabilità ex art. 146 l.f. (giudizio iscritto al NRG. 21528/2023 del Tribunale di Napoli ed assegnata alla Sezione Specializzata per le Imprese) chiedendo dichiararsi “la responsabilità solidale e/o, singolarmente, per quanto di ragione dei convenuti quali amm.re/liquidatore nonché dei sindaci
e, per l'effetto, condannarli in favore del attore al risarcimento del danno patito dalla Società fallita e dai Parte_1 creditori”.
Nel giudizio di responsabilità i sindaci chiedevano dichiararsi la prescrizione di ogni diritto ed azione nei loro confronti, il rigetto nel merito della domanda e, in subordine, nell'ipotesi di condanna dei sindaci o di alcuno di essi, “in accoglimento dell'azione di regresso, accertare e dichiarare, ex artt. 1298, 1299, 2407 e 2055 cod. civ., che gli amministratori sono tenuti a rifondere ai sindaci che abbiano pagato la loro parte che, nei rapporti interni fra i convenuti coobbligati solidali, non caso di specie non può superare 1/10 o nel diverso grado che il Tribunale vorrà accertare
e, per l'effetto, condannare (1947), (1959) e (1948) in solido Controparte_1 Controparte_6 Controparte_1
o per quanto di ragione a rimborsare ai dott.ri e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 subordinatamente al pagamento, le somme che, in conseguenza dell'accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, essi fossero costretti a versare al . Parte_1
Gli ex sindaci, ritenendosi titolari di una ragione di credito nei confronti di 1947, in Controparte_1 virtù dell'azione di regresso esercitata nel giudizio di responsabilità iscritto al NRG 21528/2023 pendente innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata per le Imprese, e ritenendo che l'atto transattivo stipulato in data 16.11.2023 pregiudicasse il loro credito di regresso, intervenivano nel presente giudizio chiedendo “Accertare e dichiarare che l'atto del 16.11.2023 per notar Repertorio n. 149481/Raccolta Persona_1
n. 35686, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Avellino in data 13.12.2023 ai nn. 18409/21861, e di
Foggia ai nn. 23091/29054, è simulato e dissimula una cessione a titolo gratuito da a Controparte_1 CP_2
Accertare e dichiarare che l'atto dissimulato è revocabile ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. e, pertanto, revocarlo dichiarandone
l'inefficacia anche nei confronti dei dott.ri e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
In ogni caso, accertare e dichiarare che l'atto del 16.11.2023 per notar , Repertorio n. 149481/Raccolta n. Persona_1
35686, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Avellino in data 13.12.2023 ai nn. 18409/21861, e di Foggia ai nn. 23091/29054, è revocabile ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. e, pertanto, revocarlo anche nei confronti dei dott.ri e in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità dei Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 sig.ri (1947) e in solido tra loro, per aver pregiudicato le ragioni creditorie degli Controparte_1 CP_2 intervenienti e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno in misura che sarà accertata durante il presente giudizio”.
Gli interventori affermavano la natura simulata dell'atto transattivo in ragione di una serie di indici:
“l'assenza di vertenze giudiziarie tra le parti o solo di una manifestazione stragiudiziale della pretesa creditoria della sig.ra
la mancata esplicitazione, neanche nell'atto transattivo, dell'entità della pretesa di CP_2 CP_2 dall'origine e della causa di essa;
l'assenza di concessioni da parte di che non ha rinunciato al proprio CP_2 preteso diritto;
la prolungata gestione e godimento in comunione degli immobili da parte dei presunti paciscienti che, a far data dall'apertura della successione nel 1999, hanno mostrato una diffusa concordia nella stipulazione di numerosi atti per la cessione della superficie, la locazione, la costituzione di servitù di elettrodotto e passaggio (art. 4); la vicinanza temporale tra la notificazione della citazione ai sensi dell'art. 146 legge fall. notificata in data 2.10.2023 da parte del curatore fallimentare della società gestita per alcuni decenni e l'atto impugnato del 16.11.2023; la consanguineità tra i presunti paciscienti” (cfr. pagg. 8 9 della comparsa di intrvento).
Depositate le memorie ex art. 171 ter la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dei convenuti e, ritenuta l'irrilevanza della prova testimoniale articolata da e della ctu richiesta dalla CP_2 curatela per determinare il valore reale /valore di mercato degli immobili oggetto dell'atto di transazione impugnato, veniva riservata in decisione all'udienza del 16.9.205.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che, in accoglimento della domanda proposta dagli intervenuti ex art. 1414, comma II, c.c deve essere dichiara la simulazione relativa del trasferimento a titolo transattivo dissimulante una donazione e, per l'effetto, deve esserne dichiarata l'inefficacia nei confronti della curatela attrice e degli interventori sussistendo i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
Si tratta, infatti, di un'ipotesi di simulazione relativa che implica sì la conclusione di un contratto, ma previo accertamento della reale volontà delle parti di concludere un negozio diverso da quello apparente e del quale si invocano gli effetti, purché munito dei medesimi requisiti di sostanza e di forma (art. 1414 co. 2 c.c.).
L'art. 1417 c.c. ammette i terzi - ma non le parti - alla prova della simulazione con ogni mezzo, anche con testi e presunzioni, le cui risultanze sono sottoposte al prudente apprezzamento del giudicante, con un sindacato di merito non censurabile in sede di legittimità. Tra i terzi è pacificamente ricompreso anche il
Curatore fallimentare, perché questi non agisce in simulazione come successore del fallito ma come gestore del patrimonio spossessato, con le naturali conseguenze in termini di regime probatorio
(Cassazione civile, 19/11/1994, n.9835; Cassazione civile, 16/06/1978, n.2995; recentemente Tribunale
Livorno, 15/11/2021 n. 897; in questi termini Tribunale Napoli, 08/04/2021 n. 3261).
L'azione di simulazione relativa e l'azione revocatoria appaiono complementari anziché alternative, come generalmente affermato in giurisprudenza, quando l'eventus damni, ossia il pregiudizio alle ragioni creditorie, affonda le sue radici proprio nel contratto dissimulato. Il negozio simulato è solo apparente e, nell'ipotesi di simulazione relativa, la simulazione relativa potrebbe avere come causa concreta un tentativo di frode ai creditori: attraverso il negozio dissimulato si può realizzare una frode a danno del creditore.
Pertanto, la complementarietà fa sì che l'azione di simulazione sia esperibile in chiave strumentale e funzionale rispetto a quella revocatoria.
Come evidenziato dalla giurisprudenza “Affinchè una transazione possa dirsi validamente conclusa è necessario che essa contenga al suo interno la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o potenziale, la "res dubia", nonché un nuovo regolamento di interessi, che attraverso reciproche concessioni si sostituisca a quello originario. Pertanto è necessario che la transazione abbia ad oggetto un rapporto giuridico controverso e che le parti, attraverso reciproche concessioni, pongano fine alla situazione di incertezza” (Corte appello Roma sez. V, 26/01/2023, n.60).
Dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio. Essi consistono, da un lato, nella comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la “res dubia”, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti nonché, dall'altro, il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (cfr. Cass. 8917/2016).
Nella fattispecie concreta che ci occupa non è dato rinvenire nell'atto notarile del 16.11.2023 gli elementi necessari ai sensi dell'art. 1965, comma 1, c.c. per validamente configurare una transazione.
Manca la res dubia, posto che, sulla base del testo letterale della transazione, che richiama una presunta
“controversia relativa a somme di denaro che deve restituire a ” senza tuttavia Controparte_1 CP_2 specificare alcun elemento in cui la stessa si sarebbero concretata, non è dato rinvenire con sufficiente determinatezza l'oggetto della lite. Non viene cioè esplicitato la situazione giuridica di incertezza che i contraenti intendono far cessare facendosi concessioni reciproche.
Non emerge dal testo della transazione la lite tra le parti, il conflitto giuridico tra le stesse, ovvero che una parte avanzi una o più pretese giuridiche che vengono contestate dall'altra.
La controversia relativa a somme di denaro viene indicata in modo del tutto generico ed indeterminato all'interno dell'atto; pertanto, è necessario dedurre aliunde l'esistenza della poi dedotta esposizione debitoria nei confronti di verso la sorella Controparte_1 CP_2
Mancano le reciproche concessioni atteso che requisito essenziale della transazione è che la definizione della controversia avvenga tramite un parziale sacrificio commisurato alle posizioni assunte dalle parti.
Le parti, cioè, devono rinunciare a qualcosa delle loro reciproche pretese. Nulla viene al riguardo precisato.
La transazione deve esprimere con chiarezza la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista ed al contempo individuare specificamente la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (Tribunale Torino sez. VIII, 14/09/2022, n.3578). La carenza degli elementi propri della transazione induce, sulla base delle valutazioni che seguono, a ritenere quel contratto simulato, ovvero che le parti hanno simulato di concludere un determinato negozio, ma in realtà ne volevano un altro.
La prova della simulazione da parte del terzo creditore e del curatore, ovvero di un soggetto estraneo all'accordo simulatorio, può essere data a mezzo di presunzioni purché queste siano gravi, precise e concordanti.
L'onere di provare la simulazione di un contratto, del negozio, in conformità al principio generale dell'art. 2697 c.c., incombe su colui che la afferma. A tal fine, è necessario addurre elementi indiziari che, pur non costituendo una prova diretta, consentano di inferire ragionevolmente l'esistenza di un accordo simulatorio tra le parti.
La simulazione di un negozio giuridico, in particolare di un trasferimento a titolo transattivo, deve essere provata da chi la allega, mediante la produzione di elementi indiziari che, valutati nel loro complesso, consentano di dubitare della reale natura onerosa del contratto.
Quanto alla prova della simulazione, va rilevato che la reale natura della regolamentazione contrattuale voluta e posta in essere dalle parti può essere svelata all'esterno dalla presenza, nella fattispecie concreta, di alcuni elementi che possono mettere in dubbio la natura onerosa del contratto di fatto stipulato.
La carenza, per quanto detto, degli elementi essenziali della transazione, da una parte, la presenza di elementi quali lo stretto legame di parentela, la presenza di testimoni non richiesti dalla legge, la collocazione temporale dell'atto di trasferimento dall'altro, inducono ad affermare il carattere simulato del trasferimento.
Occorre infatti evidenziare come né dall'atto transattivo, nè dagli atti prodotti e dalla istruttoria, sia emersa la sussistenza tra le parti, al momento della transazione, di un contrasto relativo alla restituzione delle somme ed al loro preciso ammontare. Al contrario, dall'analisi degli estratti conto e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, emerge che le risorse economiche giacenti sui conti correnti cointestati tra le parti del presente giudizio, e la loro sorella fossero Controparte_11 CP_2 Controparte_9 liberamente e pacificamente gestite ed utilizzate da tutti e tre i germani né è stata fornita la prova che la provvista derivasse unicamente da denaro di esclusiva pertinenza di CP_2
La presunta lite inerente la restituzione di somme, di cui non risulta provata alcuna precedenza richiesta nonostante i dedotti prelievi fossero assai risalenti nel tempo, avrebbe poi trovato la sua composizione in un atto transattivo posto in essere subito dopo la notifica da parte della curatela nei confronti di dell'atto di citazione contenente l'azione di responsabilità ed attraverso cui lo stesso Controparte_11 trasferisce tutti i suoi restanti beni immobili.
L'atto transattivo, poi, è intervenuto alla presenza di due testimoni e, dunque, in presenza di un requisito formale della donazione. E' possibile, in definitiva, affermare che l'atto transattivo dissimuli in realtà una donazione, di cui vanta i requisiti di forma e sostanza, essendo stato stipulato per atto pubblico e alla presenza di due testimoni ex art. 769 c.c.
Affermata la natura di atto a titolo gratuito del trasferimento operato con atto a rogito del notaio
[...] del 16.11.2025, e passando ad analizzare la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'azione Per_1 revocatoria, è noto che l'art. 2901 c.c., per il concreto esperimento della tutela revocatoria, richiede: 1)
l'esistenza, in capo al soggetto revocante, di una situazione di credito anche solo in forma di aspettativa dello stesso;
2) il materiale perfezionamento, da parte del debitore, di un atto di disposizione antecedente o successivo alla nascita del credito stesso;
3) la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio recato alle ragioni creditorie in forza del compimento dell'atto di disposizione medesimo, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
4) se l'atto è a titolo oneroso, la consapevolezza di cui sopra deve riguardare anche il terzo e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, quest'ultimo deve essere partecipe della dolosa preordinazione.
Per ciò che concerne la sussistenza del credito vantato dalla Curatela, va ricordato che la giurisprudenza della Suprema Corte da tempo, con orientamento consolidato, che l'art. 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 17 ottobre 2001, n. 12678; Cass., sez. un., 18 maggio 2004, n. 9440; Cass., 9 febbraio 2012, n. 1893; Cass., 14 maggio 2013, n. 11573; Cass., 7 maggio
2014, n. 9855; Cass., 15 novembre 2016, n. 23208).
Passando ora alla fattispecie concreta, va osservato come l'esistenza del "credito" (secondo la nozione
"lata" assunta dalla giurisprudenza) tutelabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., non possa essere messa in dubbio.
Invero va osservato - pur nei limiti di un accertamento incidentale e circoscritto al vaglio di una non manifesta pretestuosità della pretesa - che il credito per la cui tutela revocatoria si agisce nel presente processo è un diritto di credito risarcitorio, oggetto di accertamento nella pendente azione di responsabilità per inadempimento a carico di nella qualità di amministratore della Controparte_1 società fallita, causa iscritta al NRG. 21528/2023 del Tribunale di Napoli ed assegnata alla Sezione
Specializzata per le Imprese (cfr. Cass., ord. n. 39248 del 10 dicembre 2021, “L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è esperibile anche a tutela di un credito litigioso e sub iudice, non essendo necessari i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso. La nozione di credito accolta dall'art. 2901 c.c. è infatti ampia e comprende anche la mera ragione o aspettativa di credito, incluso il credito eventuale nella forma del credito litigioso. Per l'ammissibilità dell'azione revocatoria è sufficiente che il credito, anche se non definitivamente accertato, sia preesistente rispetto agli atti dispositivi del patrimonio che si intendono impugnare. La pendenza di un giudizio sull'accertamento del credito non impone la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del processo relativo all'azione revocatoria, potendo il giudice procedere alla valutazione incidentale della sussistenza del credito ai fini della revocatoria stessa. Quanto agli elementi costitutivi dell'azione, spetta al creditore provare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c., mentre
è irrilevante la congruità dell'eventuale controprestazione ricevuta dal debitore per gli atti dispositivi impugnati, quando questi siano successivi al sorgere del credito (anche litigioso). Il giudice di merito, nell'accertare tali presupposti, esercita un potere discrezionale di valutazione delle prove che, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione omessa o apparente su fatti decisivi”).
Il diritto di credito azionato dalla curatela, poi, è anteriore al perfezionamento dell'atto di cui si pretende la revoca.
Il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la già menzionata azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale.
Per costante orientamento giurisprudenziale, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. La Corte di cassazione ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nell'ipotesi di credito contestato o litigioso, quand'anche l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, quest'ultimo per ottenere l'accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia damni del debitore (Cass. n. 240/2017 e Cass. n.
2477/2015), dovendo, per stabilire se il credito in questione sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, fare riferimento solo alla data dell'illecito se si tratti di credito risarcitorio.
Applicando i citati principi al caso di specie deve ritenersi che l'atto di cui si chiede la revoca (atto per
NO Repertorio n. 149481 e Raccolta n. 35686 del 16.11.2023) è successivo al sorgere del Persona_1 credito posto in tutela, che trova fondamento negli accertandi atti di mala gestio compiuti sin dal 2017.
Anche gli ex sindaci intervenuti nel presente giudizio vantano un credito eventuale collegato all'azione di rivalsa esercitata nei confronti degli amministratori della società fallita nell'ambito del giudizio di responsabilità e scaturito geneticamente proprio dai fatti illeciti oggetto dell'azione risarcitoria esercitata dal fallimento, posto che la previsione normativa di cui all'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Credito anteriore, quanto al momento genetico, all'atto di disposizione.
Venendo all'esame del presupposto inerente all'eventus damni, e cioè al nocumento arrecato alla garanzia patrimoniale del credito, esso ricorre quando vi sia un pregiudizio alle ragioni del creditore che rende la realizzazione del credito più incerta, più difficoltosa o più dispendiosa. Infatti, posta la finalità cautelare e conservativa dell'azione revocatoria, il pregiudizio alle ragioni del creditore si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma anche di un pericolo di danno che abbia comportato una modifica nella situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o comprometterne la fruttuosità. Esso va valutato sotto due distinti aspetti: 1) l'attitudine lesiva degli atti di disposizione oggetto di causa;
2) la residua capacità patrimoniale del debitore successiva al compimento dei suddetti atti in relazione all'entità del credito vantato.
Sotto il primo profilo, il debitore, con l'atto di trasferimento per cui è causa, ha disposto contemporaneamente di molteplici immobili cosicchè l'atto ha integrato un obiettivo pregiudizio per i creditori, in quanto ha determinato una diminuzione quantitativa del patrimonio del suo patrimonio.
Sotto il secondo profilo, con riferimento dunque alla residua capacità patrimoniale del debitore, è sufficiente considerare come “è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cassazione Civile, sez. III, 29 marzo 2007, n.
7767; Cass., sez II, sent. n. 1902 del 3.2.2015). Onere probatorio nella specie non assolto dalle parti convenute non costituitesi nel presente giudizio.
Con riferimento all'elemento psichico del disponente è sufficiente la consapevolezza da parte del debitore che l'atto si traducesse in una limitazione delle ragioni dei creditori e ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma primo n. 1, c.c.., secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore (e non anche del terzo beneficiario, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17867 del 22/08/2007) di pregiudicare le ragioni del creditore. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni.
Ebbene, militano in tal senso, l'avvenuta notifica nei confronti di dell'atto di citazione Controparte_11 per l'azione di responsabilità ex art. 146 l.f nell'ottobre del 2023 e, quindi, la piena consapevolezza di una richiesta risarcitoria nei propri confronti.
La gratuità dell'atto, come visto, ha come conseguenza principale quella della irrilevanza del requisito della consapevolezza da parte del terzo circa il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria.
Per tutti i suesposti motivi va dichiarata la inefficacia dell'atto del 16.11.2023 per NO . Persona_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) previsti per le cause di valore indeterminabile complessità media tenuto conto dei valori medi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda di simulazione relativa ex art. 1414 comma II c.c. e per l'effetto accerta che l'atto del 16.11.2023 per NO Repertorio n. 149481 e Raccolta n. 35686 trascritto Persona_1 presso la Conservatoria dei RR.II. di Avellino in data 13.12.2023 ai nn. 18409/21861, e di Foggia ai nn. 23091/29054, formalmente a titolo transattivo, dissimula in realtà una donazione;
- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto per NO Repertorio n. 149481 e Persona_1
Raccolta n. 35686 nei confronti della Parte_1
n.26/2020, in persona del legale rappresentante p.t. e dei terzi interventori
[...] CP_3
di , ;
[...] Controparte_4 Controparte_5
- condanna e in solido alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 CP_2 della , in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., che si liquidano in € 10.860,00 a titolo di compensi professionali, più rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso professionale, oltre rimborso iva e cpa come per legge, se dovuti, ed euro 1.713,00 per spese vive;
- condanna e in solido alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 CP_2 di , di , che si liquidano in € 10.860,00 a titolo Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 di compensi professionali, più rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso professionale, oltre iva e cpa come per legge, se dovuti e € 518,00 per spese vive.
- ordina al competente conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Napoli, 14.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa OR Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico dr.ssa OR Ferrara, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 13406/2024 del R.G.A.C avente ad oggetto: azione di simulazione ex art. 1414 c.c. e revocatoria ex art. 2901 c.c.
TRA
Parte_1
(P.IVA ), in persona del curatore p.t., rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'avv. Francesca Mele, giusta procura in atti, presso il cui studio in Napoli, alla via Chiatamone
n.53/C, elegge domicilio;
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Controparte_1 C.F._1
LA DI, OV TI e ED VO, giusta procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Domenico Morelli n.24;
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti OV CP_2 C.F._2
LL e AL AR, giusta procura in atti, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla piazza
G. Bovio 22;
CONVENUTA
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
), (C.F. rappresentati e difesi, C.F._4 Controparte_5 C.F._5 giusta procura in atti, dall'avv. Angelo di Palma, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla via Agostino Depretis n.102;
TERZI INTERVENUTI
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 16.09.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio e innanzi al Tribunale di Napoli
[...] Controparte_1 CP_2 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare inefficace rispetto alla Curatela, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di trasferimento stipulato tra i sig.ri e in data 16.11.2023 Controparte_1 CP_2 per NO , Repertorio n. 149481 e Raccolta n. 35686, trascritto alla CC.RR.II. di Avellino il 13.12.2023 Persona_1 al Registro Particolare 18409 - Registro Generale 21861, e al CC.RR.II. di Foggia al Registro Particolare 23091 -
Registro Generale 29054, avente ad oggetto i beni immobili meglio descritti in premessa e meglio identificati nell'allegato atto transattivo, considerato che lo stesso è stato posto in essere strumentalmente dal Signor al fine di Controparte_1 sottrarre i beni dal proprio patrimonio ai creditori per evitare gli effetti di cui all'art. 2740 c.c. e che sussistono il "consilium fraudis" e l' "eventus damni" per le ragioni sopra indicate;
- conseguentemente, ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Avellino e di Foggia di trascrivere le emanande sentenze;
- in subordine, nel caso in cui nelle more della trascrizione della domanda vi fosse successiva cessione o alienazione dei predetti beni a terzi da parte dei convenuti, condannare gli stessi solidalmente al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. che saranno quantificati in corso di causa;
- condannare le controparti solidalmente e/o per quanto di ragione al pagamento delle spese di giudizio, spese generali oltre accessori di legge e spese vive del presente giudizio”.
La curatela attrice rappresentava che: 1) il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento della società con sentenza n. 28 resa in data 12.2.2020; 2) essa esperiva azione di Parte_1 responsabilità ex art. 146 l.f, iscritta al NRG. 21528/2023 del Tribunale di Napoli ed assegnata alla
Sezione Specializzata per le Imprese, tutt'oggi pendente nei confronti degli ex amministratori ( CP_1
'47, '48 e addebitando loro condotte di mala gestio che
[...] Controparte_1 Controparte_6 avevano danneggiato irreparabilmente il patrimonio sociale e la massa dei creditori 3) in data 18.10.2023 veniva notificato a l'atto di citazione con cui veniva proposta la suddetta azione di Controparte_1 responsabilità; 4) che già con raccomandata del 16.6.2023, da parte dei difensori del , Parte_1 CP_1 veniva edotto degli addebiti formalizzati con l'azione di responsabilità; 5) il credito risarcitorio
[...] per cui si agiva era pari a circa € 4.000.000,00; 6) che , nella sua veste di socio della Controparte_1 fallita, era anche debitore nei confronti del per finanziamenti soci non eseguiti pari ad € Parte_1
195.000,00; 6) in data 16.11.2023, con atto per NO , Repertorio n. Controparte_1 Persona_1
149481 e Raccolta n. 35686, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Avellino in data 13.12.2023
n. registro generale 21861 e n. registro particolare 18409, e di Foggia n. registro 23091 e n. registro generale 29054, aveva trasferito, a titolo transattivo, in favore della sorella “la piena proprietà CP_2 nonché la proprietà per l'area di una quota indivisa pari a 4/18 dei seguenti immobili” (quali beni personali):
1) in Accadia (FG):
- appezzamento di terreno agricolo con entrostante un comodo rurale diruto;
riportato nel Catasto terreni del Comune di Accadia, al fg. 24, p.lle 100-101-102-132-382-285; 2) in Anzano di Puglia (FG):
A) complesso immobiliare alla Strada Statale 91bis, civico n. 45, con relative pertinenze, costituito da:
- fabbricato per funzioni produttive connesse alle attività agricole, sviluppatesi al piano terra, composto da due corpi di fabbrica;
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Anzano di Puglia, al fg. 2, p.lla
532, sub 1 e p.lla graffata 6, sub 1, cat. D/10;
- appartamento al piano primo, int. 1; riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Anzano di Puglia, al fg. 2, p.lla 530, sub. 6, cat. A/2;
- appartamento al piano primo, int. 2; riportato nel Catasto Fabbricato del Comune di Anzano di Puglia, al fg. 2, p.lla 530, sub. 7, cat. A/2
- appartamento al piano secondo, int. 3; riportato nel Catasto Fabbricato del Comune di Anzano di Puglia, al fg. 2, p.lla 530, sub. 8, cat. A/2;
- appartamento al piano primo, int. 4; riportato nel Catasto Fabbricato del Comune di Anzano di Puglia, al fg. 2, p.lla 530, sub. 9, cat. A/2;
- appartamento al piano secondo, int. 5; riportato nel Catasto Fabbricato del Comune di Anzano di Puglia, al fg. 2, p.lla 530, sub. 10, cat. A/2;
- appartamento sviluppantesi ai piani terra e primo, int. 2; riportato nel Catasto Fabbricato del Comune di Anzano di Puglia, al fg. 2, p.lla 531, sub. 1, cat. A/4;
- locale autorimessa al piano terra, int. 2; riportato nel Catasto Fabbricato del Comune di Anzano di
Puglia, al fg. 2, p.lla 530, sub. 3, cat. C/6;
- locale autorimessa al piano terra, int. 2; riportato nel Catasto Fabbricato del Comune di Anzano di
Puglia, al fg. 2, p.lla 530, sub. 4, cat. C/6;
- locale autorimessa al piano terra, int. 2; riportato nel Catasto Fabbricato del Comune di Anzano di
Puglia, al fg. 2, p.lla 530, sub. 5, cat. C/6;
- unità collabente al piano terra;
riporta nel Catasto Fabbricati del Comune di Anzano di Puglia, al fg. 2,
p.lla 533, sub 1, cat. F/2;
B) appezzamento di terreno agricolo;
riportato nel Catasto nel Catasto terreni del Comune di Anzano di
Puglia, al fg. 2, p.lle 304-353-704 (porz. AA e porz. AB)- 453 (porz. AA e porz. AB) -472-477-495-519-
706;
3) in Sant'Agata di Puglia (FG):
A) aree sottostanti impianti eolici alla Strada Casalgrande s.n.c.; riportate nel Catasto Fabbricati del
Comune di Sant'Agata di Puglia al fg. 53, p.lle 346-347-348-349-350-351-352-353-354-355;
B) appezzamento di terreno agricolo;
riportato nel Catasto terreni del Comune di Sant'Agata di Puglia al fg. 53, p.lle 21-22-26-242-243-244-245-246-247-248-249-259-261(porz. AA e porz. AB) -303 (porz. AA
e porz. AB)-313; C) appezzamento di terreno agricolo con entrostante un comodo rurale diruto, riportato nel Catasto terreni del Comune di Sant'Agata di Puglia al fg. 52, p.lle 1 (porz. AA e porz. AB) -2 (porz. AA e porz.
AB) -3(porz. AA-AB-AC)-4-5-6-7-8-10 e 11 (porz. AA e porz. AB)-13-29-358-249 (quest'ultima erroneamente riportata al Catasto come intestata a 4/18 di nuda proprietà per Controparte_1 ineseguita voltura);
D) appezzamento di terreno agricolo riportato nel Catasto terreni del Comune di Sant'Agata di Puglia al foglio 52, p.lle 30-31-32-33;
E) appezzamento di terreno agricolo riportato nel Catasto terreni del Comune di Sant'Agata di Puglia al foglio 21, p.lla 13;
4) in Lacedonia (AV):
A) appartamento alla Contrada Lamia, p. primo, int. 1, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di
Lacedonia al fg. 2, p.lla 163, sub. 2, cat. A/2;
B) fabbricato al piano terra, adibito a deposito attrezzi agricoli, ubicato in Contrada Lamia s.n.c., riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Lacedonia al fg. 2, p.lla 164, sub. 1, cat. D/10;
C) fabbricato al p. T, adibito a deposito attrezzi agricoli, riportato nel NCEU di Lacedonia al fg. 2, p.lla
163, sub. 3, cat. D/10;
D) unità collabente alla Contrada Calaggio n. 1, piano terra, riportata in Catasto Fabbricati del Comune di Lacedonia al fg. 2, p.lla 394, sub. 1, cat. F/2;
E) appezzamento di terreno agricolo riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Lacedonia al fg. 2,
p.lle 1 (porz. AA - pascolo, porz. AB - seminativo, porz. AC - uliveto), 5 (porz. AA - seminativo, porz.
AB - pascolo arb), 6, 7 (porz. AA - pascolo, porz. AB - pascolo arb.), 32, 44, 62 (porz. AA - seminativo, porz. AB - pascolo arb.), 63 (porz. AA - seminativo, porz. AB - pascolo), 66, 86, 94 (porz. AA - seminativo, porz. AB, pascolo arb.), 98 (porz. AA - seminativo, porz. AB - pascolo cespug.), 99, 335, 393,
398 (porz. AA - seminativo, porz. AB - uliveto), 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409;
F) aree sottostanti impianti eolici alla Contrada Lamia s.n.c. (di proprietà superficiaria della ditta
[...]
, riportate nel Catasto Fabbricati del Comune di Lacedonia al fg. 3, p.lle 324, 325, Controparte_7
326, cat. D/1;
G) unità collabente alla Contrada Chiancarelle n. 1, ai piani terra e primo, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Lacedonia al fg. 3, p.lla 341, sub. 1, cat. F/2;
H) appezzamento di terreno agricolo, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Lacedonia al fg. 3,
p.lle 1-2-3-4-5-7-80-82-86-91(tutte porz. AA e AB), 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 120, 121, 220(porz.
AA e AB), 221, 319, 340, 103, 222; 7) in atto le parti dichiaravano che il valore nominale dei beni trasferiti da a era pari ad € 1.220.583,00. CP_1 CP_2
Con la presente azione giudiziaria la curatela impugnava ex art. 2901 c.c. il predetto atto di trasferimento considerandolo pregiudizievole per le sue ragioni creditorie, rilevando che effettuava Controparte_1 il trasferimento in data 16.11.2023 e, dunque, in seguito alla notifica nei suoi confronti dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.f.. Evidenziava, pertanto, come lo scopo perseguito dal convenuto CP_1 con la suddetta cessione fosse stato chiaramente quello di sottrarre al proprio patrimonio i
[...] beni oggetto di trasferimento in favore della sorella con pregiudizio per le ragioni creditorie del CP_2 fallimento in assenza di altri beni mobili ed immobili su cui il fallimento potesse soddisfare la propria pretesa.
Si costituiva il quale, premettendo di essere cointestatario insieme alle sorelle Controparte_1 CP_2 ed di conti correnti accesi presso diversi istituti bancari (c/c n. 69250 presso Monte dei Paschi di Per_2
Siena; c/c n. 71304 presso Monte dei Paschi di Siena;
c/c n. 71463 presso Monte dei Paschi di Siena;
c/c n. 000001355226 presso ) su cui erano confluite somme che aveva incassato in CP_8 CP_2 seguito alla definizione di una controversia pendente con la Presidenza del Consiglio dei ministri, deduceva che l'atto di trasferimento era stato effettuato in ragione della necessità di restituire alla sorella le somme giacenti sui predetti conti correnti, di esclusiva titolarità della sorella e che lo stesso CP_2 CP_2 aveva prelevato e utilizzato nel corso degli anni.
Chiedeva il rigetto della domanda attorea di revoca dell'atto di trasferimento in quanto stipulato in adempimento di debiti scaduti verso la sorella, e quindi ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. non revocabile.
Inoltre, evidenziava l'onerosità dell'atto transattivo con la conseguenza, in termini di onere probatorio in capo alla parte attrice, di fornire la prova dell'elemento soggettivo della scientia fraudis del terzo, ovvero di del tutto ignara delle vicende personali del fratello perchè lontana per danni dalla città di CP_2
Napoli.
Si costituiva che, nel ripercorrere quanto già dichiarato dal germano in merito CP_2 CP_1 alle vicende familiari, rappresentava di aver ricevuto, nel settembre 2002, la somma di € 5.227.098,18 e successivamente, nel febbraio 2018, l'importo di € 1.795.437,60, per un totale di € 7.022.535,78.
Specificava che la somma di € 5.227.098,18 veniva depositata, in data 12.9.2002, sul conto corrente n.
0000117002/61 aperto presso Banca Intesa di cui erano cointestatari , Controparte_1 CP_9
e e trasferita, in data 24.9.2002, presso il Banco di Napoli sul c.c. n.001002738444,
[...] CP_2 sempre cointestato ai predetti tre germani, mentre quella di € 1.795.437,60 era depositata, in data
15.2.2018, presso la , sul c.c. n.000001355226. CP_10
L'indicato importo di € 5.227.098,18, poi, confluiva anche su altri conti correnti, sempre cointestati a
, e tra cui pure i seguenti: Controparte_1 Per_2 CP_2
n.000001355226 CP_10
Banca Monte dei Paschi di Siena n. 71304.19
Monte dei Paschi di Siena n. 69250.41
Monte dei Paschi di Siena n. 71463.70. rappresentava che il fratello nel corso degli anni aveva prelevato somme per CP_2 CP_1 utilizzo personale superiore al valore della quota dei beni ceduta con l'atto di cui si chiede l'inefficacia, sostenendo che il credito vantato dalla stessa fosse certo e antecedente rispetto a quello del Parte_1 istante.
Nel merito condivideva le conclusioni rassegnate dal fratello, chiedendo il rigetto della domanda per l'irrevocabilità dell'atto ai sensi dell'art. 2901 comma 3 c.c. e inoltre per il difetto dell'elemento soggettivo in capo alla stessa, necessario trattandosi di atto a titolo oneroso.
Spiegavano intervento nel presente giudizio , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
sindaci della società fallita nei cui confronti, unitamente agli amministratori, è stata esperita
[...] dalla curatela fallimentare azione di responsabilità ex art. 146 l.f. (giudizio iscritto al NRG. 21528/2023 del Tribunale di Napoli ed assegnata alla Sezione Specializzata per le Imprese) chiedendo dichiararsi “la responsabilità solidale e/o, singolarmente, per quanto di ragione dei convenuti quali amm.re/liquidatore nonché dei sindaci
e, per l'effetto, condannarli in favore del attore al risarcimento del danno patito dalla Società fallita e dai Parte_1 creditori”.
Nel giudizio di responsabilità i sindaci chiedevano dichiararsi la prescrizione di ogni diritto ed azione nei loro confronti, il rigetto nel merito della domanda e, in subordine, nell'ipotesi di condanna dei sindaci o di alcuno di essi, “in accoglimento dell'azione di regresso, accertare e dichiarare, ex artt. 1298, 1299, 2407 e 2055 cod. civ., che gli amministratori sono tenuti a rifondere ai sindaci che abbiano pagato la loro parte che, nei rapporti interni fra i convenuti coobbligati solidali, non caso di specie non può superare 1/10 o nel diverso grado che il Tribunale vorrà accertare
e, per l'effetto, condannare (1947), (1959) e (1948) in solido Controparte_1 Controparte_6 Controparte_1
o per quanto di ragione a rimborsare ai dott.ri e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 subordinatamente al pagamento, le somme che, in conseguenza dell'accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, essi fossero costretti a versare al . Parte_1
Gli ex sindaci, ritenendosi titolari di una ragione di credito nei confronti di 1947, in Controparte_1 virtù dell'azione di regresso esercitata nel giudizio di responsabilità iscritto al NRG 21528/2023 pendente innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata per le Imprese, e ritenendo che l'atto transattivo stipulato in data 16.11.2023 pregiudicasse il loro credito di regresso, intervenivano nel presente giudizio chiedendo “Accertare e dichiarare che l'atto del 16.11.2023 per notar Repertorio n. 149481/Raccolta Persona_1
n. 35686, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Avellino in data 13.12.2023 ai nn. 18409/21861, e di
Foggia ai nn. 23091/29054, è simulato e dissimula una cessione a titolo gratuito da a Controparte_1 CP_2
Accertare e dichiarare che l'atto dissimulato è revocabile ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. e, pertanto, revocarlo dichiarandone
l'inefficacia anche nei confronti dei dott.ri e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
In ogni caso, accertare e dichiarare che l'atto del 16.11.2023 per notar , Repertorio n. 149481/Raccolta n. Persona_1
35686, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Avellino in data 13.12.2023 ai nn. 18409/21861, e di Foggia ai nn. 23091/29054, è revocabile ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. e, pertanto, revocarlo anche nei confronti dei dott.ri e in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità dei Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 sig.ri (1947) e in solido tra loro, per aver pregiudicato le ragioni creditorie degli Controparte_1 CP_2 intervenienti e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno in misura che sarà accertata durante il presente giudizio”.
Gli interventori affermavano la natura simulata dell'atto transattivo in ragione di una serie di indici:
“l'assenza di vertenze giudiziarie tra le parti o solo di una manifestazione stragiudiziale della pretesa creditoria della sig.ra
la mancata esplicitazione, neanche nell'atto transattivo, dell'entità della pretesa di CP_2 CP_2 dall'origine e della causa di essa;
l'assenza di concessioni da parte di che non ha rinunciato al proprio CP_2 preteso diritto;
la prolungata gestione e godimento in comunione degli immobili da parte dei presunti paciscienti che, a far data dall'apertura della successione nel 1999, hanno mostrato una diffusa concordia nella stipulazione di numerosi atti per la cessione della superficie, la locazione, la costituzione di servitù di elettrodotto e passaggio (art. 4); la vicinanza temporale tra la notificazione della citazione ai sensi dell'art. 146 legge fall. notificata in data 2.10.2023 da parte del curatore fallimentare della società gestita per alcuni decenni e l'atto impugnato del 16.11.2023; la consanguineità tra i presunti paciscienti” (cfr. pagg. 8 9 della comparsa di intrvento).
Depositate le memorie ex art. 171 ter la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dei convenuti e, ritenuta l'irrilevanza della prova testimoniale articolata da e della ctu richiesta dalla CP_2 curatela per determinare il valore reale /valore di mercato degli immobili oggetto dell'atto di transazione impugnato, veniva riservata in decisione all'udienza del 16.9.205.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che, in accoglimento della domanda proposta dagli intervenuti ex art. 1414, comma II, c.c deve essere dichiara la simulazione relativa del trasferimento a titolo transattivo dissimulante una donazione e, per l'effetto, deve esserne dichiarata l'inefficacia nei confronti della curatela attrice e degli interventori sussistendo i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
Si tratta, infatti, di un'ipotesi di simulazione relativa che implica sì la conclusione di un contratto, ma previo accertamento della reale volontà delle parti di concludere un negozio diverso da quello apparente e del quale si invocano gli effetti, purché munito dei medesimi requisiti di sostanza e di forma (art. 1414 co. 2 c.c.).
L'art. 1417 c.c. ammette i terzi - ma non le parti - alla prova della simulazione con ogni mezzo, anche con testi e presunzioni, le cui risultanze sono sottoposte al prudente apprezzamento del giudicante, con un sindacato di merito non censurabile in sede di legittimità. Tra i terzi è pacificamente ricompreso anche il
Curatore fallimentare, perché questi non agisce in simulazione come successore del fallito ma come gestore del patrimonio spossessato, con le naturali conseguenze in termini di regime probatorio
(Cassazione civile, 19/11/1994, n.9835; Cassazione civile, 16/06/1978, n.2995; recentemente Tribunale
Livorno, 15/11/2021 n. 897; in questi termini Tribunale Napoli, 08/04/2021 n. 3261).
L'azione di simulazione relativa e l'azione revocatoria appaiono complementari anziché alternative, come generalmente affermato in giurisprudenza, quando l'eventus damni, ossia il pregiudizio alle ragioni creditorie, affonda le sue radici proprio nel contratto dissimulato. Il negozio simulato è solo apparente e, nell'ipotesi di simulazione relativa, la simulazione relativa potrebbe avere come causa concreta un tentativo di frode ai creditori: attraverso il negozio dissimulato si può realizzare una frode a danno del creditore.
Pertanto, la complementarietà fa sì che l'azione di simulazione sia esperibile in chiave strumentale e funzionale rispetto a quella revocatoria.
Come evidenziato dalla giurisprudenza “Affinchè una transazione possa dirsi validamente conclusa è necessario che essa contenga al suo interno la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o potenziale, la "res dubia", nonché un nuovo regolamento di interessi, che attraverso reciproche concessioni si sostituisca a quello originario. Pertanto è necessario che la transazione abbia ad oggetto un rapporto giuridico controverso e che le parti, attraverso reciproche concessioni, pongano fine alla situazione di incertezza” (Corte appello Roma sez. V, 26/01/2023, n.60).
Dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio. Essi consistono, da un lato, nella comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la “res dubia”, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti nonché, dall'altro, il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (cfr. Cass. 8917/2016).
Nella fattispecie concreta che ci occupa non è dato rinvenire nell'atto notarile del 16.11.2023 gli elementi necessari ai sensi dell'art. 1965, comma 1, c.c. per validamente configurare una transazione.
Manca la res dubia, posto che, sulla base del testo letterale della transazione, che richiama una presunta
“controversia relativa a somme di denaro che deve restituire a ” senza tuttavia Controparte_1 CP_2 specificare alcun elemento in cui la stessa si sarebbero concretata, non è dato rinvenire con sufficiente determinatezza l'oggetto della lite. Non viene cioè esplicitato la situazione giuridica di incertezza che i contraenti intendono far cessare facendosi concessioni reciproche.
Non emerge dal testo della transazione la lite tra le parti, il conflitto giuridico tra le stesse, ovvero che una parte avanzi una o più pretese giuridiche che vengono contestate dall'altra.
La controversia relativa a somme di denaro viene indicata in modo del tutto generico ed indeterminato all'interno dell'atto; pertanto, è necessario dedurre aliunde l'esistenza della poi dedotta esposizione debitoria nei confronti di verso la sorella Controparte_1 CP_2
Mancano le reciproche concessioni atteso che requisito essenziale della transazione è che la definizione della controversia avvenga tramite un parziale sacrificio commisurato alle posizioni assunte dalle parti.
Le parti, cioè, devono rinunciare a qualcosa delle loro reciproche pretese. Nulla viene al riguardo precisato.
La transazione deve esprimere con chiarezza la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista ed al contempo individuare specificamente la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (Tribunale Torino sez. VIII, 14/09/2022, n.3578). La carenza degli elementi propri della transazione induce, sulla base delle valutazioni che seguono, a ritenere quel contratto simulato, ovvero che le parti hanno simulato di concludere un determinato negozio, ma in realtà ne volevano un altro.
La prova della simulazione da parte del terzo creditore e del curatore, ovvero di un soggetto estraneo all'accordo simulatorio, può essere data a mezzo di presunzioni purché queste siano gravi, precise e concordanti.
L'onere di provare la simulazione di un contratto, del negozio, in conformità al principio generale dell'art. 2697 c.c., incombe su colui che la afferma. A tal fine, è necessario addurre elementi indiziari che, pur non costituendo una prova diretta, consentano di inferire ragionevolmente l'esistenza di un accordo simulatorio tra le parti.
La simulazione di un negozio giuridico, in particolare di un trasferimento a titolo transattivo, deve essere provata da chi la allega, mediante la produzione di elementi indiziari che, valutati nel loro complesso, consentano di dubitare della reale natura onerosa del contratto.
Quanto alla prova della simulazione, va rilevato che la reale natura della regolamentazione contrattuale voluta e posta in essere dalle parti può essere svelata all'esterno dalla presenza, nella fattispecie concreta, di alcuni elementi che possono mettere in dubbio la natura onerosa del contratto di fatto stipulato.
La carenza, per quanto detto, degli elementi essenziali della transazione, da una parte, la presenza di elementi quali lo stretto legame di parentela, la presenza di testimoni non richiesti dalla legge, la collocazione temporale dell'atto di trasferimento dall'altro, inducono ad affermare il carattere simulato del trasferimento.
Occorre infatti evidenziare come né dall'atto transattivo, nè dagli atti prodotti e dalla istruttoria, sia emersa la sussistenza tra le parti, al momento della transazione, di un contrasto relativo alla restituzione delle somme ed al loro preciso ammontare. Al contrario, dall'analisi degli estratti conto e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, emerge che le risorse economiche giacenti sui conti correnti cointestati tra le parti del presente giudizio, e la loro sorella fossero Controparte_11 CP_2 Controparte_9 liberamente e pacificamente gestite ed utilizzate da tutti e tre i germani né è stata fornita la prova che la provvista derivasse unicamente da denaro di esclusiva pertinenza di CP_2
La presunta lite inerente la restituzione di somme, di cui non risulta provata alcuna precedenza richiesta nonostante i dedotti prelievi fossero assai risalenti nel tempo, avrebbe poi trovato la sua composizione in un atto transattivo posto in essere subito dopo la notifica da parte della curatela nei confronti di dell'atto di citazione contenente l'azione di responsabilità ed attraverso cui lo stesso Controparte_11 trasferisce tutti i suoi restanti beni immobili.
L'atto transattivo, poi, è intervenuto alla presenza di due testimoni e, dunque, in presenza di un requisito formale della donazione. E' possibile, in definitiva, affermare che l'atto transattivo dissimuli in realtà una donazione, di cui vanta i requisiti di forma e sostanza, essendo stato stipulato per atto pubblico e alla presenza di due testimoni ex art. 769 c.c.
Affermata la natura di atto a titolo gratuito del trasferimento operato con atto a rogito del notaio
[...] del 16.11.2025, e passando ad analizzare la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'azione Per_1 revocatoria, è noto che l'art. 2901 c.c., per il concreto esperimento della tutela revocatoria, richiede: 1)
l'esistenza, in capo al soggetto revocante, di una situazione di credito anche solo in forma di aspettativa dello stesso;
2) il materiale perfezionamento, da parte del debitore, di un atto di disposizione antecedente o successivo alla nascita del credito stesso;
3) la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio recato alle ragioni creditorie in forza del compimento dell'atto di disposizione medesimo, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
4) se l'atto è a titolo oneroso, la consapevolezza di cui sopra deve riguardare anche il terzo e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, quest'ultimo deve essere partecipe della dolosa preordinazione.
Per ciò che concerne la sussistenza del credito vantato dalla Curatela, va ricordato che la giurisprudenza della Suprema Corte da tempo, con orientamento consolidato, che l'art. 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 17 ottobre 2001, n. 12678; Cass., sez. un., 18 maggio 2004, n. 9440; Cass., 9 febbraio 2012, n. 1893; Cass., 14 maggio 2013, n. 11573; Cass., 7 maggio
2014, n. 9855; Cass., 15 novembre 2016, n. 23208).
Passando ora alla fattispecie concreta, va osservato come l'esistenza del "credito" (secondo la nozione
"lata" assunta dalla giurisprudenza) tutelabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., non possa essere messa in dubbio.
Invero va osservato - pur nei limiti di un accertamento incidentale e circoscritto al vaglio di una non manifesta pretestuosità della pretesa - che il credito per la cui tutela revocatoria si agisce nel presente processo è un diritto di credito risarcitorio, oggetto di accertamento nella pendente azione di responsabilità per inadempimento a carico di nella qualità di amministratore della Controparte_1 società fallita, causa iscritta al NRG. 21528/2023 del Tribunale di Napoli ed assegnata alla Sezione
Specializzata per le Imprese (cfr. Cass., ord. n. 39248 del 10 dicembre 2021, “L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è esperibile anche a tutela di un credito litigioso e sub iudice, non essendo necessari i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso. La nozione di credito accolta dall'art. 2901 c.c. è infatti ampia e comprende anche la mera ragione o aspettativa di credito, incluso il credito eventuale nella forma del credito litigioso. Per l'ammissibilità dell'azione revocatoria è sufficiente che il credito, anche se non definitivamente accertato, sia preesistente rispetto agli atti dispositivi del patrimonio che si intendono impugnare. La pendenza di un giudizio sull'accertamento del credito non impone la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del processo relativo all'azione revocatoria, potendo il giudice procedere alla valutazione incidentale della sussistenza del credito ai fini della revocatoria stessa. Quanto agli elementi costitutivi dell'azione, spetta al creditore provare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c., mentre
è irrilevante la congruità dell'eventuale controprestazione ricevuta dal debitore per gli atti dispositivi impugnati, quando questi siano successivi al sorgere del credito (anche litigioso). Il giudice di merito, nell'accertare tali presupposti, esercita un potere discrezionale di valutazione delle prove che, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione omessa o apparente su fatti decisivi”).
Il diritto di credito azionato dalla curatela, poi, è anteriore al perfezionamento dell'atto di cui si pretende la revoca.
Il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la già menzionata azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale.
Per costante orientamento giurisprudenziale, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. La Corte di cassazione ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nell'ipotesi di credito contestato o litigioso, quand'anche l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, quest'ultimo per ottenere l'accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia damni del debitore (Cass. n. 240/2017 e Cass. n.
2477/2015), dovendo, per stabilire se il credito in questione sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, fare riferimento solo alla data dell'illecito se si tratti di credito risarcitorio.
Applicando i citati principi al caso di specie deve ritenersi che l'atto di cui si chiede la revoca (atto per
NO Repertorio n. 149481 e Raccolta n. 35686 del 16.11.2023) è successivo al sorgere del Persona_1 credito posto in tutela, che trova fondamento negli accertandi atti di mala gestio compiuti sin dal 2017.
Anche gli ex sindaci intervenuti nel presente giudizio vantano un credito eventuale collegato all'azione di rivalsa esercitata nei confronti degli amministratori della società fallita nell'ambito del giudizio di responsabilità e scaturito geneticamente proprio dai fatti illeciti oggetto dell'azione risarcitoria esercitata dal fallimento, posto che la previsione normativa di cui all'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Credito anteriore, quanto al momento genetico, all'atto di disposizione.
Venendo all'esame del presupposto inerente all'eventus damni, e cioè al nocumento arrecato alla garanzia patrimoniale del credito, esso ricorre quando vi sia un pregiudizio alle ragioni del creditore che rende la realizzazione del credito più incerta, più difficoltosa o più dispendiosa. Infatti, posta la finalità cautelare e conservativa dell'azione revocatoria, il pregiudizio alle ragioni del creditore si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma anche di un pericolo di danno che abbia comportato una modifica nella situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o comprometterne la fruttuosità. Esso va valutato sotto due distinti aspetti: 1) l'attitudine lesiva degli atti di disposizione oggetto di causa;
2) la residua capacità patrimoniale del debitore successiva al compimento dei suddetti atti in relazione all'entità del credito vantato.
Sotto il primo profilo, il debitore, con l'atto di trasferimento per cui è causa, ha disposto contemporaneamente di molteplici immobili cosicchè l'atto ha integrato un obiettivo pregiudizio per i creditori, in quanto ha determinato una diminuzione quantitativa del patrimonio del suo patrimonio.
Sotto il secondo profilo, con riferimento dunque alla residua capacità patrimoniale del debitore, è sufficiente considerare come “è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cassazione Civile, sez. III, 29 marzo 2007, n.
7767; Cass., sez II, sent. n. 1902 del 3.2.2015). Onere probatorio nella specie non assolto dalle parti convenute non costituitesi nel presente giudizio.
Con riferimento all'elemento psichico del disponente è sufficiente la consapevolezza da parte del debitore che l'atto si traducesse in una limitazione delle ragioni dei creditori e ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma primo n. 1, c.c.., secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore (e non anche del terzo beneficiario, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17867 del 22/08/2007) di pregiudicare le ragioni del creditore. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni.
Ebbene, militano in tal senso, l'avvenuta notifica nei confronti di dell'atto di citazione Controparte_11 per l'azione di responsabilità ex art. 146 l.f nell'ottobre del 2023 e, quindi, la piena consapevolezza di una richiesta risarcitoria nei propri confronti.
La gratuità dell'atto, come visto, ha come conseguenza principale quella della irrilevanza del requisito della consapevolezza da parte del terzo circa il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria.
Per tutti i suesposti motivi va dichiarata la inefficacia dell'atto del 16.11.2023 per NO . Persona_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) previsti per le cause di valore indeterminabile complessità media tenuto conto dei valori medi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda di simulazione relativa ex art. 1414 comma II c.c. e per l'effetto accerta che l'atto del 16.11.2023 per NO Repertorio n. 149481 e Raccolta n. 35686 trascritto Persona_1 presso la Conservatoria dei RR.II. di Avellino in data 13.12.2023 ai nn. 18409/21861, e di Foggia ai nn. 23091/29054, formalmente a titolo transattivo, dissimula in realtà una donazione;
- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto per NO Repertorio n. 149481 e Persona_1
Raccolta n. 35686 nei confronti della Parte_1
n.26/2020, in persona del legale rappresentante p.t. e dei terzi interventori
[...] CP_3
di , ;
[...] Controparte_4 Controparte_5
- condanna e in solido alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 CP_2 della , in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., che si liquidano in € 10.860,00 a titolo di compensi professionali, più rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso professionale, oltre rimborso iva e cpa come per legge, se dovuti, ed euro 1.713,00 per spese vive;
- condanna e in solido alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 CP_2 di , di , che si liquidano in € 10.860,00 a titolo Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 di compensi professionali, più rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso professionale, oltre iva e cpa come per legge, se dovuti e € 518,00 per spese vive.
- ordina al competente conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Napoli, 14.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa OR Ferrara