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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 15/12/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 53 del Ruolo 2025, promossa in que- sta sede di appello con ricorso depositato il 23/4/2025 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.Ezio Parte_1 CodiceFiscale_1
Bonanni in forza di procura trasmessa per via telematica, unitamente al ricorso d'ap- pello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante - contro
(C.F. ), rappresentato ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Trieste
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.122/2025 del Tribunale di Udine - riconoscimento della qualità di vittima del dovere e dei conseguenti benefi- ci.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 9/10/2025.
Conclusioni Per l'appellante: - “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste - Sez. lavoro, con- trariis reiectis, in accoglimento del gravame, dichiarare la nullità, ovvero illegittimità della sentenza impugnata (Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, sent. n. 122/2025, pubblicata in data 18.03.2025, con cui è stato definito in primo grado il giudizio RG
n. 113/2022, non notificata – doc. 1), e per gli effetti, volere: ➢ In via istruttoria: dichiarare nulla la CTU medico legale, per le ragioni di cui alla contestazione all'u- dienza del 08.10.2024 (doc. 8) e ancora nelle note conclusive del 14.02.2025 (doc.
8/a) e in occasione dell'ultima udienza del 18.03.2025, di cui si allega il verbale di causa (doc. 8/b) e/o con rinnovazione della medico legale, previa ammissione della
CTU tecnico-ambientale, ai sensi dell'art. 445 c.p.c., anche previo sopralluogo presso la terra dei fuochi, ovvero che nel quesito sia stabilito che il CTU, sia quello tecnico che quello medico legale, e tenendo conto anche della sentenza della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (CEDU) ECHR 028/2025 del 30.01.2025 (doc. 9, già doc. 1 del doc. 8/a), ed in ogni caso ex artt. 421 e 437 c.p.c.; ➢ nel merito: previa decla- ratoria di nullità, ovvero di illegittimità della sentenza impugnata [Tribunale di Udi- ne, Sezione Lavoro, sent. n. 122/2025, pubblicata in data 18.03.2025, con cui è stato definito in primo grado il giudizio RG n. 113/2022, non notificata (doc. 1)], accolga i singoli mezzi di impugnazione, previa rinnovazione della CTU medico legale impu- gnata, e ammissione della CTU tecnica, ed in riforma della impugnata sentenza (doc.
1), condanni il a riconoscere il Brig. , rispetti- Controparte_1 Parte_2
vamente: ➢ vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, co. 563 della L. 266/05 [così con accoglimento dei mezzi di impugnazione, in particolare da a. fino a 2.3 e per tutti gli altri capi, in modo specifico il 3.6, del presente atto di appello]; ➢ equiparato a vitti- ma del dovere, prima di tutto ex art. artt. 1078 e 1079 del DPR 90/2010 e art. 603 del
D.Lgs 66/2010, in combinato disposto con gli artt. 1 e 6 del DPR 243/06; e comun- que, sempre per effetto dell'art. 1, comma 564, L. 266/2005, in relazione agli artt. 1
e 6 del DPR 243/06; ➢ in ogni caso, ritenere sussistenti le missioni di cui all'art. 1, lettera b., del DPR 243/06, e/o le particolari condizioni ambientali ed operative di cui all'art. 1, lettera c. del DPR 243/06, essendo necessario o l'uno o l'altro del requisito,
Pag.2 e perciò stesso, anche alla luce delle cause di servizio già riconosciute (doc.ti da 7/a a 7/h del doc. 2), oltre al mesotelioma, di cui ai doc.ti da 4/a a 4/h del doc. 2 e/o 3/a e 3/c del doc. 2, comunque accogliere la domanda di parte appellante con le relative statuizioni;
in subordine, anche nella non creduta ipotesi sia esclusa la causa di servi- zio in ordine al mesotelioma, si chiede che la Corte, alla luce di quanto già oggetto di riconoscimento in vita e/o per tutto quanto allegato in atti, ritenga comunque sussi- stente l'evento morte, anche a titolo di concausa e per anticipazione, alla luce delle infermità già riconosciute per causa di servizio e per gli effetti con accoglimento di tutte le domande, come formulate in sede amministrativa, e ancora reiterate nel ricor- so introduttivo del giudizio e nel presente atto di appello;
perciò, condannare il
[...]
a costituire in favore dell'appellante, Sig. orfano, Controparte_2 Parte_1
superstite, nel carico fiscale al momento del decesso del Brig. , tutte Parte_2
le prestazioni maturate, come indicate in atti, rispettivamente, la speciale elargizione, di €200.000,00 oltre perequazioni, pro quota, lo speciale assegno vitalizio e l'assegno vitalizio mensile (di €500,00, giusta SS.UU. 7761/2017), oltre perequazioni, con tutti ratei arretrati medio tempore maturati dal dì della morte del congiunto (01.09.2007) fino al dì della costituzione degli assegni vitalizi, e con tutti gli ulteriori importi e pre- stazioni, tra cui l'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi, come da sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 434/2021 (doc. 31 del doc. 2),
e ogni altra spettanza, di cui allo “Specchio Riassuntivo” (doc. 13 del doc. 2), oltre interessi e rivalutazioni;
in subordine, e per mero tuziorismo, nella non creduta ipotesi si ritenesse il Sig. non nel carico fiscale al momento della morte Parte_1
(01.09.2007), si richiamano i principi di diritto di cui a Cassazione, Sez. Lav., ord. n.
8628/2024 (doc. 26), che si intende qui integralmente riportata e riscritta e parte inte- grante delle presenti conclusioni;
➢ e condannare, altresì, il , Controparte_1
in persona del p.t., all'aggiornamento della graduatoria unica ex art. 3 co. 3 CP_3
D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del Brig. , nella sua Parte_2
qualità di vittima del dovere, con accoglimento di tutte le domande di cui al ricorso di I° grado. ➢ accogliere le domande tutte così come già formulate dall'appellante in
Pag.3 sede amministrativa, e con il ricorso introduttivo del giudizio (doc. 2), che si intendo- no riportate reiterate e riscritte al presente atto di appello e parti integranti delle pre- senti conclusioni. Il tutto con il favore delle spese, competenze professionali e spese forfettarie del doppio grado di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. Nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, si chiede compensazione delle spese ex art. 91 e 92
c.p.c., e in ogni caso la irripetibilità ex art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione allegata”.
Per l'appellato: voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare infondato in fatto e in diritto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Udine n.
122/25 gravata e respingere quindi la pretesa in quanto infondata e/o prescritta., col favore delle spese. In via istruttoria, ci si oppone come argomentato supra alle istanze istruttorie avversarie, che appaiono irrilevanti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 9/2/2022 il sig. figlio ed erede di Parte_1 Pt_2
esponeva che il suo defunto padre si era arruolato nel Corpo di Polizia Peni-
[...]
tenziaria (già Corpo degli Agenti di Custodia) il 7/11/1970 e, dopo aver frequentato la Scuola di Preparazione degli Agenti di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte fino al 6/9/1971, era stato destinato prima (come "Allievo") alla Casa Circondariale di Novara, poi (come "guardia") alla Casa di Reclusione Ex Fortezza “La Castiglia” di Saluzzo, di seguito al Carcere di "Regina Coeli" di Roma, e ancora aveva prestato servizio presso la Scuola di Agenti di Polizia Penitenziaria di Parma - Certosa, presso la Casa di reclusione di San Gimignano (come "Vice Brigadiere") e infine (divenuto
"Brigadiere") presso il Carcere di Carinola fino al congedo avvenuto l'1 aprile 1999; che agli inizi del 2005 aveva iniziato ad accusare problemi respiratori Parte_2
e, a seguito dei controlli medici effettuati, il 18/1/2005 aveva ricevuto dall'Azienda ospedaliera San Sebastiano di Caserta la diagnosi di adenocarcinoma, poi ribadita il
25/1/2005; che nel corso di un successivo ricovero presso la era Controparte_4
stata formulata, sulla base di un esame cito-patologico del 4/3/2005, una diagnosi di
Pag.4 mesotelioma pleurico, poi ulteriormente confermata all'esito di successivi esami cli- nici;
che altri esami avevano confermato anche la presenza di placche pleuriche;
che infine il sig. a causa dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, Parte_2
era deceduto l'1/9/2007.
Esponeva ancora il ricorrente che la Commissione Medica Ospedaliera milita- re di Caserta aveva riconosciuto al padre come dipendente da causa di servizio l'infer- mità “bronchite cronica”, nel 1989, e l'infermità “sinusite frontale cronica e duodenite bulbare ulcerativa insieme alle già riconosciute note di bronchite cronica”, nel 1994; che per le infermità “sinusite frontale cronica e duodenite bulbare ulcerativa” al sig. era stata riconosciuta la pensione privilegiata, trattandosi di patologie Parte_2
dipendenti da causa di servizio;
che il 30/9/1998 la CMO militare di Casertaaveva riconosciuto al sig. il diritto alla pensione privilegiata anche per le in- Parte_2
fermità “spondiloartrosi con modesto stringimento dello spazio intersomatico L5/S1; che nel 2002 e nel 2005 la CMO militare di Caserta gli aveva riconosciuto il diritto a pensione privilegiata anche per la patologia 'menomazioni dell'integrità psicofisica' in quanto dipendente da causa di servizio;
che a seguito della Relazione finale della
Commissione Parlamentare d'Inchiesta della Camera dei Deputati del 7/2/2018, delle notizie di stampa sul rischio amianto per le guardie carcerarie delle numerose segna- lazioni provenienti dal SE.P.PE (Sindacato della Polizia Penitenziaria), egli aveva sa- puto dell'esposizione ad amianto del suo defunto padre e quindi il 14/1/2019 aveva chiesto al il riconoscimento della dipendenza da causa di servi- Controparte_1
zio del mesotelioma che ne aveva causato la morte, anche ai fini del riconosci-mento dello status di equiparato a vittima del dovere;
che l'istanza era stata respinta dal Mini- stero in quanto presentata oltre il termine di prescrizione decennale;
che numerosi elementi di prova dimostravano l'avvenuta esposizione all'amianto del sig. Pt_2
nei penitenziari presso cui aveva prestato servizio e nell'ambiente circostante,
[...]
in particolare nel tragitto da lui percorso tra la sua residenza in Pignataro Maggiore e
CP_ il carcere di Carinola;
che dal 1970 al 1999 l' era stato esposto in Parte_2
modo diretto e indiretto a polveri e fibre di amianto, innanzitutto per la presenza di
Pag.5 questo minerale nelle strutture e negli impianti delle carceri dove aveva prestato ser- vizio e ancora per l'utilizzo della pistola Beretta, fucile e altro, per cui aveva in dota- zione panno e guanti in amianto;
che inoltre l'amianto era presente anche nelle zone
CP_ in cui erano collocati i carceri presso cui l' aveva prestato servizio e in par- Pt_2
ticolare quello di Carinola;
che il defunto aveva anche avuto in dota- Parte_2
zione una tuta antincendio, indossata nel corso delle esercitazioni antincendio, ed a- veva altresì utilizzato guanti di amianto per proteggersi dal calore in occasione della fornitura di pasti caldi ai detenuti;
che applicando l'algoritmo: E= Σ (cᵢ * hᵢ)/hanno ri- cavato dall'Ente Hauptverband der Berufsgenossenschaften, e facendo riferimento al- la banca dati Amyant, il livello di esposizione all'amianto indiretta e per contamina- zione dell'ambiente di servizio cui era stato sottoposto il sig. dal Parte_2
1970 al 1999 poteva essere calcolato in 0,571 ff/ll; che il sig. doveva quindi Pt_2
essere qualificato come vittima del dovere o almeno equiparato a vittima del dovere per aver svolto servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art.1 c.564 della 266/2005 e dell'art. 1 del D.P.R. 243/2006, date le condizioni di vetustà e degrado delle carceri italiane, delle conseguenti e continue attività manutentive, dell'assenza di ricambio d'aria e sistemi di aspirazione delle polveri nonchè di mascherine protettive di grado P3; che la pericolosità dell'a- mianto era nota sin dagli inizi del '900; che il rischio amianto nelle carceri non era stato nè valutato nè rimosso, in violazione dell'art.2087 c.c.; che il mesotelioma pleu- rico è patologia asbesto correlata, monofattoriale e dose dipendente, pur non esisten- do una dose minima al di sotto della quale il rischio di annulla;
che quindi, anche applicando la regola del più probabile che non, doveva ritenersi confermato il nesso causale fra l'esposizione lavorativa all'amianto e il mesotelioma da cui era derivata la morte di che pertanto a lui ed agli altri congiunti superstiti erano Parte_2
dovute le prestazioni previste dalla normativa vigente a favore delle vittime del dove- re e del terrorismo;
che la legittimazione passiva rispetto a tale domanda competeva al;
che sussisteva la giurisdizione del Giudice Ordinario;
che, CP_1 CP_1
in via incidentale, doveva essere accertata la sussistenza della causa di servizio;
che
Pag.6 lo status di vittima del dovere non era soggetto a prescrizione;
e che al momento della morte egli era convivente ed a carico fiscale del padre.
Si costituiva in giudizio il eccependo in via preliminare Controparte_1
il suo difetto di legittimazione passiva poichè il ricorrente contestava una determina- zione del Ministero della Giustizia di cui peraltro il defunto era stato Parte_2
dipendente; nonchè il difetto di giurisdizione del Giudice adito riguardo al tema della dipendenza da causa di servizio;
e infine l'inammissibilità della domanda relativa all'accertamento della dipendenza da causa di servizio.
Nel merito il deduceva che il Comitato di Verifica per le Cause di CP_1
Servizio aveva ritenuto la documentazione fornita dal ricorrente inidonea a dimostrare la sussistenza di uno specifico nesso eziologico tra il servizio prestato dal sig. e l'insorgenza della patologia;
che il riconoscimento della qualità Parte_2
di vittima del dovere implica la riconducibilità della patologia allo svolgimento diret- to di un'attività comportante un rischio aggravato come indicato dall'art.1, comma
563, della legge 266/2005; che ai fini del diritto alla speciale elargizione, prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l'evento lesivo sia genericamente collegato all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre che questo derivi da un rischio attinente all'espletamento di un'attività connessa a determinate circostanze ec- cezionali riferite alla specifica prestazione di servizio svolta al momento dell'evento;
e che tale requisito non sussisteva nel caso concreto.
Il Tribunale, all'esito della prova testimoniale e dell'espletata consulenza tec- nica medico-legale, e dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di ricono- scimento dell'equo indennizzo, respingeva per il resto le domande proposte dal ricor- rente osservando che l'esposizione all'amianto non comporta di per sè il riconosci- mento della qualità di vittima del dovere poichè la nocività dell'ambiente di lavoro non configura la particolare condizione richiesta a questo fine dalla legge;
che nel ca- so concreto era emerso che il sig. era stato un forte fumatore e quindi Parte_2
esposto a un fattore causale del tumore polmonare molto più rilevante dell'amianto; che è difficile, se non impossibile, riscontrare una correlazione significativa fra espo-
Pag.7 sizioni ambientali e tumori;
che il sig. aveva risieduto per molti anni Parte_2
in case di civile abitazione edificate prima del 1992 e quindi con il probabile impiego di amianto;
che non vi era conferma certa della diagnosi di mesotelioma;
che comun- que i consulenti medici non avevano potuto identificare, per la scarsità degli elementi a disposizione, le specifiche modalità di esposizione professionale e/o extralavorativa all'amianto; che il sig. aveva svolto mansioni riconducibili alle attivi- Parte_2
tà tipiche del suo profilo professionale e non erano stati evidenziati nel ricorso ele- menti idonei a dimostrare l'esistenza, nell'ambito di queste mansioni, di “particolari condizioni” implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio tali da esporre il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
1. La decisione del Tribunale di Udine è stata impugnata dal sig. Parte_1
che ha proposto contro di essa numerose censure.
Cercando di riassumere e sintetizzare gli argomenti svolti nel ricorso d'appello
- a volte un po' ripetitivo e ridondante, come del resto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado - il sig. ha affermato: a) che il Tribunale ha de- Pt_2
ciso la causa utilizzando solo la relazione dei consulenti tecnici, mentre l'ac- certamento della causa di servizio deve essere effettuato sulla base di tutte le prove (orali e documentali) acquisite e applicando le leggi scientifiche, nel caso concreto neppure enunciate, e soprattutto il principio di equivalenza cau- sale;
b) che i consulenti tecnici, e di conseguenza anche il Giudice che alle lo- ro valutazioni si è affidato, hanno erroneamente disconosciuto la diagnosi di mesotelioma, contenuta in vari documenti sanitari anche pubblici;
c) che il
Tribunale avrebbe dovuto rinnovare la consulenza medico-legale, stante la nullità di quella espletata, e disporre altresì una consulenza tecnica ambienta- le;
d) che il suo defunto padre ha prestato servizio nell'ambito di missioni nel- la c.d. Terra dei fuochi e nel carcere di Carinola, ovvero in una zona nella qua- le vi era stato lo sversamento di rifiuti di ogni genere, subendo così l'esposi-
Pag.8 zione a elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità
(indicativamente 4000 Kg/m3), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arse- nico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco
(Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra cui uranio e plutonio); e) che quindi nel caso di specie deve essere applicata la re- gola di giudizio sancita dagli artt. 1078 e 1079 del D.P.R. 90/2010 e dall'art. 603 del D.Lgs 66/2010; f) che in ogni caso essendo stato Parte_2
esposto alle suddette sostanze ed all'amianto, ha subito un maggior rischio ri- spetto alle condizioni ordinarie di servizio, sussistendo perciò i presupposti richiesti dall'art. 6, comma 3, del D.P.R. 243/2006; g) che il Tribunale ha va- lutato solo la domanda di equiparazione a vittima del dovere e non anche quel- la di riconoscimento della qualità di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, della legge 266/2005, per effetto della quale la lesività del servi- zio, e cioè il quid pluris, è insito nella tipizzazione delle fattispecie prevista dalla norma.
1.1. In via preliminare è necessario delimitare esattamente la materia del conten- dere.
1.1.1. In primo luogo si deve tenere presente che il Tribunale di Udine ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione riguardo alla domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio della malattia contratta dal sig. Persona_1
finalizzata al riconoscimento dell'equo indennizzo;
e su questo specifico
[...]
punto la decisione non è stata oggetto di alcuna censura, per cui si deve rite- nere ormai non più modificabile.
Ne deriva che le considerazioni svolte dall'appellante a proposito dei criteri di giudizio da adottare per la valutazione della sussistenza della causa di servizio
- criteri che il Tribunale non avrebbe rispettato - sono irrilevanti ed inutili ai fini della decisione.
1.1.2. L'appellante ha poi affermato che il Giudice di primo grado non ha applicato la disciplina dettata dall'art.603 del d.lgs. 66/2010 e dagli artt.1078 e 1079 del
Pag.9 D.P.R. 90/2010.
Nel ricorso di primo grado il sig. non ha però fatto riferimento Parte_1
alle norme sopra citate come fonte del diritto del suo defunto padre ad essere qualificato come (o equiparato a) vittima del dovere ai sensi dell'art.1 commi
563 e 564 della legge 266/2005 e neppure ha allegato che sia Parte_2
stato esposto - come dedotto per la prima volta in appello - a elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità, quali il mercurio, il cad- mio, l'arsenico, il cromo, il tallio, il piombo, il rame e lo zinco, nonchè a me- talli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (fra cui uranio e plutonio)
o a radiazioni ionizzanti.
La censura sollevata dall'appellante configura perciò una inammissibile modi- fica della causa petendi azionata in primo grado.
1.1.3. Si deve poi osservare che le suddette norme sono state richiamate dall'appel- lante perchè da esse deriverebbe una presunzione (iuris tantum) di esistenza del nesso di causalità fra l'esposizione a determinate sostanze e l'insorgenza di una patologia tumorale;
si tratta perciò di un argomento non del tutto coe- rente con la pronuncia impugnata: il Tribunale di Udine infatti - pur avendo preso in esame anche il tema del rapporto fra esposizione ambientale (non alle sostanze sopra elencate ma solo all'amianto) e la malattia contratta dal sig.
[...]
- ha respinto la domanda prima di tutto perchè ha ritenuto non Parte_3
sussistente il necessario quid pluris rispetto all'esecuzione dei normali compiti di servizio, consistente in particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello insito nelle mansioni del lavoratore.
1.1.4. Si deve infine rilevare che l'appellante, pur avendo citato (sia nel ricorso di primo grado che nell'atto di appello) l'art.1 comma 563 della legge 266/2005, non ha mai allegato in modo specifico che si sia verificata, in concreto, una delle fattispecie previste dalla norma.
Part
Manca negli atti una descrizione di come, e in quali occasioni, il defunto
Pag.10 - nell'esecuzione delle mansioni proprie dell'appartenente al cor- Parte_3
po degli Agenti di custodia - avrebbe partecipato ad attività di contrasto alla criminalità oppure ad operazioni di soccorso o di tutela della pubblica incolu- mità o avrebbe svolto servizi di ordine pubblico o vigilato su infrastrutture ci- vili e militari o sarebbe stato impiegato in contesti internazionali;
nè ha dedot- to quali eventi, accaduti durante l'espletamento di queste particolari funzioni, avrebbero causato (o concorso a causare) l'insorgenza della patologia tumo- rale.
1.2. Da quanto sopra detto si ricava che la controversia riguarda esclusivamente la possibilità di attribuire al sig. la qualità di soggetto equiparato Parte_2
alle vittime del dovere per avere contratto una infermità "in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le parti- colari condizioni ambientali od operative", come testualmente dispone l'art.1 comma 563 della legge 266/2005.
1.2.1. In linea di diritto si deve osservare che la giurisprudenza di legittimità più re- cente si è orientata nel senso di distinguere in modo netto "tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quel- lo proprio dei compiti di istituto".
Ha affermato in particolare la Corte di Cassazione che per riconoscere ad un soggetto la qualità di vittima del dovere "non è sufficiente la semplice dipen- denza da causa di servizio" ma occorre che l'infermità "sia legata a partico- lari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario iden- tificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto acca- duto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il
Pag.11 sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito"; fattore di rischio che non può essere ravvisato nella
"mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro" poichè in questo mo- do si giungerebbe "ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art.
2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la di- pendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzan- te, il quid pluris che con tutta evidenza...la legge richiede attraverso l'indi- viduazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni am- bientali ed operative";
Su questa base la Suprema Corte ha quindi chiarito che "le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa"; e parti- colare si può ritenere la causa di danno "che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico con- nesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare ri- schio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario" (così, in motivazione, Cassazione Sez. L, Sentenza n. 29819 del
12/10/2022)1. 1.2.2. Si tratta di principi giuridici pienamente condivisibili, da cui non vi è ragione di discostarsi.
Applicando queste regole al caso in esame, si deve osservare che l'appellante non ha mai specificato quale sarebbe stato il quid pluris caratterizzante l'atti- vità lavorativa del sig. nei vari penitenziari in cui ha prestato Parte_2
servizio e cioè cosa lo avrebbe differenziato rispetto "alla platea degli occu- pati che svolgano il medesimo servizio" (come richiesto dalle citate sentenze della Corte di Cassazione).
O meglio questo quid pluris sarebbe consistito, secondo l'appellante, nell'ave- re il suo defunto padre prestato servizio in edifici e/o in un territorio (vicino alla o compreso nella c.d. Terra dei fuochi) fortemente inquinati dall'amianto;
è evidente però che questa condizione è stata comune a tutti gli altri agenti di custodia impiegati nelle medesime carceri e residenti nella stessa zona del sig.
per cui si deve ritenere che quest'ultimo sia stato soggetto ad Parte_2
un "rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale" ovvero ad un ri- schio che, secondo la giurisprudenza sopra citata, non giustifica l'attribuzione della qualità di vittima del dovere.
1.3. Si deve quindi ritenere corretta la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui, rilevata l'insussistenza (o meglio la mancata allegazione e prova) delle particolari condizioni ambientali od operative che costituiscono presup- posto necessario per l'attribuzione al sig. della qualità di equi- Parte_2
parato a vittima del dovere, ha respinto la domanda proposta dal sig. Pt_1
[...]
La conclusione cui si è giunti rende inutile esaminare le altre questioni solle- vate dall'appellante per censurare la decisione del Tribunale di Udine e cioè verificare (anche mediante ulteriore attività istruttoria) in che misura il sig. sia stato esposto all'amianto, se questa esposizione abbia cau- Parte_2
sato o concorso a causare la patologia tumorale che lo ha portato alla morte e
L, Or-dinanza n.16194 del 16/06/2025; Sez. L, Ordinanza n.17376 del 22/06/2025; Sez. 4, Ordinanze n. 17442 e 17449 del 29/06/2025.
Pag.13 se la suddetta patologia sia o no qualificabile come mesotelioma.
1.3.1. L'appello va quindi integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Parte_1
Udine n.122/2025 di data 18/3/2025, che per l'effetto integralmente conferma;
con- danna l'appellante a rifondere al appellato le spese di questo grado di giudi- CP_1
zio, che liquida in complessivi Euro 6.580,00 otre spese generali nella misura massi- ma di tariffa;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui al-
l'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Trieste, 9/10/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 nello stesso senso anche Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 6434 del 03/03/2023; Sez. L, Ordinanza n. 10954 del 26/04/2023; Sez.4, Ordinanza n.15824 del 06/06/2023, che ha cassato con rinvio una pro- nuncia di questa Corte d'Appello, Sez. L, Ordinanza n. 15824 del 06/06/2023; Sez. L, Ordinanza n.599 del 08/01/2024; Sez. 4, Sentenza n.17589 del 26/06/2024; Sez. L, Ordinanza n.29618 del 18/11/2024; Sez. L, Ordinanza n.34481 del 26/12/2024; Sez. L, Ordinanza n.15977 e 15978 del 15/06/2025; Sez.
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