Art. 40.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente nazionale per le Tre Venezie cessa la propria attivita' nel territorio della regione Trentino-Alto Adige. Dalla stessa data e' fatto divieto all'ente di compiere nuove operazioni nella suddetta regione, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti del presente titolo.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente nazionale per le Tre Venezie cessa la propria attivita' nel territorio della regione Trentino-Alto Adige. Dalla stessa data e' fatto divieto all'ente di compiere nuove operazioni nella suddetta regione, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti del presente titolo.