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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4557 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo - presidente rel.
dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 3259 del ruolo generale dell'anno 2021
tra
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 , P. I.
con l'avv. Sabrina BianconeP.IVA_1
- appellante contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2, C. F.
P.IVA_2 con l'avv. Claudio Marrapese '
- appellata avverso
sentenza Tribunale di Latina n. 2114/2020
oggetto inadempimento contrattuale conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, Con atto di citazione per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 71.510,67 a Controparte_1
titolo di provvigioni non corrisposte dall'1 ottobre 2013 all'1 ottobre 2014, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo, oltre a euro 3.286,00 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c. e oltre euro
30.000,00 a titolo di risarcimento del danno causato dall'inadempimento contrattuale o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 che eccepiva la mancata iscrizione all'albo dei mediatori, con conseguente perdita del diritto alle commissioni. Contestava, comunque, il merito della domanda.
Controparte_1 ) alla Pt_1 La vicenda traeva origine dal conferimento (da parte della
[...] del diritto di agire in qualità di procacciatore d'affari.
Il rapporto contrattuale, quindi, prevedeva per la Parte_1 il diritto di agire quale procacciatore di affari, a proprie spese e senza vincolo di esclusiva né obbligo di stabile promozione,
con riconoscimento di una percentuale del 10% a titolo di provvigioni.
Percentuale che andava calcolata sulle somme pagate dai clienti a seguito di ordini derivanti da segnalazioni effettuate dal procacciatore Pt_1 e confermate dalla CP_1
Il Tribunale rigettava la domanda dell'attrice Parte_1 e la condannava alle spese di lite.
Il Giudice di primo grado esaminava preliminarmente l'eccezione relativa alla mancata iscrizione nell'albo degli agenti di affari di mediazione o dell'obbligo di dichiarare l'inizio di attività alla camera di commercio.
Sul punto, esaminata la visura della Pt 1 dell'iscrizione alla camera di commercio, non ravvisava l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione e - richiamando la Cass. civ., Sez. Un.,
2 agosto 2017, n. 19161 - concludeva che anche per il procacciatore d'affari sussisteva la necessità di tale iscrizione;
con la conseguenza che, in mancanza (così come nel caso di specie), non poteva riconoscersi il diritto alla provvigione.
Avverso la sentenza in epigrafe proponeva appello Pt_1 Pt_1 Si costituiva nel giudizio di impugnazione Controparte_1 che chiedeva il rigetto del gravame.
La causa passava in decisione all'udienza del 24 marzo 2025 con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'"omesso esame del fatto decisivo"
sostenendo che il Giudice di prime cure, nell'esame dell'eccezione preliminare della [...]
Controparte 1 relativa alla "mancata iscrizione all'albo dei procacciatori/mediatori", non ha valutato il codice ATECORI 46.18.31 che classifica e registra la Parte_1 quale "Agente e rappresentante di prodotti farmaceutici;
prodotti di erboristerie per uso medico".
Pertanto, per la Pt_1 la provata iscrizione nel ruolo degli agenti di commercio comporta la legittimazione ad assumere anche un incarico ad agire per il procacciamento di affari e, quindi, il diritto alla corresponsione delle provvigioni.
Il primo motivo è infondato.
In primo luogo, occorre rilevare che la classificazione ATECORI non è di per sé sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione.
Tale diritto, infatti, è ricollegabile solo all'iscrizione al ruolo che, nel caso di specie, è quello degli agenti di affari in mediazione.
Infatti, anche il procacciatore d'affari resta soggetto all'obbligo di iscrizione all'albo previsto dall'art. 2 della 1. n. 39 del 1989, ragion per cui, suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n.
19161/2017).
L'appellante non ha dimostrato l'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 2 della 1. n. 39 del 1989, pertanto, non ha diritto alla provvigione per l'attività svolta in virtù del conferimento d'incarico del 2 febbraio 2012 con il quale la conferiva alla Pt 1 il diritto di agire quale Controparte_1 procacciatore di affari.
Con il secondo motivo, l'appellante rileva la "falsa applicazione di legge" censurando la sentenza nella parte in cui - non tenendo in conto gli elementi soggettivi e oggettivi che caratterizzano,
di fatto, la vicenda giuridica tra la Parte 1 e la
- non ha qualificato Controparte_1 come contratto di agenzia il rapporto intercorrente tra le parti. L'appellante sostiene che, non applicandosi l'art. 6 della 1. n. 39 del 1989 nel caso del contratto di agenzia e, quindi, non incorrendo con tale nuova qualificazione nell'obbligo dell'iscrizione al ruolo degli agenti di affari di mediazione, deve esserle riconosciuto il diritto alla provvigione.
Il secondo motivo è infondato.
Dal conferimento d'incarico sottoscritto tra le parti, in data 2.2.2012, si evince chiaramente che l'oggetto è "il diritto di agire in qualità di procacciatore d'affari" e che le stesse parti riconoscono che
"il Procacciatore non è un agente".
Peraltro, le parti hanno escluso la configurabilità di un rapporto di agenzia prevedendo che il conferimento dell'incarico non comportava alcun obbligo di stabile promozione ("senza vincolo di esclusiva né obbligo di stabile promozione") facendo, quindi, venire meno uno dei requisiti essenziali del contratto di agenzia ossia l'attività promozionale in via continuativa.
Tale circostanza non può essere superata sic et simpliciter dalla seppur ammissibile prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica diversa da quella effettuata in primo grado;
soprattutto in assenza di prova dello svolgimento di quelle attività proprie dell'agente.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo a Parte_1 di somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2114/2020, così decide: Parte_1
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante Parte 1 alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 9.991,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di somma pari al contributo unificato versato.
Roma, 9 luglio 2025 Il Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo - presidente rel.
dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 3259 del ruolo generale dell'anno 2021
tra
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 , P. I.
con l'avv. Sabrina BianconeP.IVA_1
- appellante contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2, C. F.
P.IVA_2 con l'avv. Claudio Marrapese '
- appellata avverso
sentenza Tribunale di Latina n. 2114/2020
oggetto inadempimento contrattuale conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, Con atto di citazione per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 71.510,67 a Controparte_1
titolo di provvigioni non corrisposte dall'1 ottobre 2013 all'1 ottobre 2014, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo, oltre a euro 3.286,00 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c. e oltre euro
30.000,00 a titolo di risarcimento del danno causato dall'inadempimento contrattuale o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 che eccepiva la mancata iscrizione all'albo dei mediatori, con conseguente perdita del diritto alle commissioni. Contestava, comunque, il merito della domanda.
Controparte_1 ) alla Pt_1 La vicenda traeva origine dal conferimento (da parte della
[...] del diritto di agire in qualità di procacciatore d'affari.
Il rapporto contrattuale, quindi, prevedeva per la Parte_1 il diritto di agire quale procacciatore di affari, a proprie spese e senza vincolo di esclusiva né obbligo di stabile promozione,
con riconoscimento di una percentuale del 10% a titolo di provvigioni.
Percentuale che andava calcolata sulle somme pagate dai clienti a seguito di ordini derivanti da segnalazioni effettuate dal procacciatore Pt_1 e confermate dalla CP_1
Il Tribunale rigettava la domanda dell'attrice Parte_1 e la condannava alle spese di lite.
Il Giudice di primo grado esaminava preliminarmente l'eccezione relativa alla mancata iscrizione nell'albo degli agenti di affari di mediazione o dell'obbligo di dichiarare l'inizio di attività alla camera di commercio.
Sul punto, esaminata la visura della Pt 1 dell'iscrizione alla camera di commercio, non ravvisava l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione e - richiamando la Cass. civ., Sez. Un.,
2 agosto 2017, n. 19161 - concludeva che anche per il procacciatore d'affari sussisteva la necessità di tale iscrizione;
con la conseguenza che, in mancanza (così come nel caso di specie), non poteva riconoscersi il diritto alla provvigione.
Avverso la sentenza in epigrafe proponeva appello Pt_1 Pt_1 Si costituiva nel giudizio di impugnazione Controparte_1 che chiedeva il rigetto del gravame.
La causa passava in decisione all'udienza del 24 marzo 2025 con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'"omesso esame del fatto decisivo"
sostenendo che il Giudice di prime cure, nell'esame dell'eccezione preliminare della [...]
Controparte 1 relativa alla "mancata iscrizione all'albo dei procacciatori/mediatori", non ha valutato il codice ATECORI 46.18.31 che classifica e registra la Parte_1 quale "Agente e rappresentante di prodotti farmaceutici;
prodotti di erboristerie per uso medico".
Pertanto, per la Pt_1 la provata iscrizione nel ruolo degli agenti di commercio comporta la legittimazione ad assumere anche un incarico ad agire per il procacciamento di affari e, quindi, il diritto alla corresponsione delle provvigioni.
Il primo motivo è infondato.
In primo luogo, occorre rilevare che la classificazione ATECORI non è di per sé sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione.
Tale diritto, infatti, è ricollegabile solo all'iscrizione al ruolo che, nel caso di specie, è quello degli agenti di affari in mediazione.
Infatti, anche il procacciatore d'affari resta soggetto all'obbligo di iscrizione all'albo previsto dall'art. 2 della 1. n. 39 del 1989, ragion per cui, suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n.
19161/2017).
L'appellante non ha dimostrato l'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 2 della 1. n. 39 del 1989, pertanto, non ha diritto alla provvigione per l'attività svolta in virtù del conferimento d'incarico del 2 febbraio 2012 con il quale la conferiva alla Pt 1 il diritto di agire quale Controparte_1 procacciatore di affari.
Con il secondo motivo, l'appellante rileva la "falsa applicazione di legge" censurando la sentenza nella parte in cui - non tenendo in conto gli elementi soggettivi e oggettivi che caratterizzano,
di fatto, la vicenda giuridica tra la Parte 1 e la
- non ha qualificato Controparte_1 come contratto di agenzia il rapporto intercorrente tra le parti. L'appellante sostiene che, non applicandosi l'art. 6 della 1. n. 39 del 1989 nel caso del contratto di agenzia e, quindi, non incorrendo con tale nuova qualificazione nell'obbligo dell'iscrizione al ruolo degli agenti di affari di mediazione, deve esserle riconosciuto il diritto alla provvigione.
Il secondo motivo è infondato.
Dal conferimento d'incarico sottoscritto tra le parti, in data 2.2.2012, si evince chiaramente che l'oggetto è "il diritto di agire in qualità di procacciatore d'affari" e che le stesse parti riconoscono che
"il Procacciatore non è un agente".
Peraltro, le parti hanno escluso la configurabilità di un rapporto di agenzia prevedendo che il conferimento dell'incarico non comportava alcun obbligo di stabile promozione ("senza vincolo di esclusiva né obbligo di stabile promozione") facendo, quindi, venire meno uno dei requisiti essenziali del contratto di agenzia ossia l'attività promozionale in via continuativa.
Tale circostanza non può essere superata sic et simpliciter dalla seppur ammissibile prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica diversa da quella effettuata in primo grado;
soprattutto in assenza di prova dello svolgimento di quelle attività proprie dell'agente.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo a Parte_1 di somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2114/2020, così decide: Parte_1
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante Parte 1 alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 9.991,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di somma pari al contributo unificato versato.
Roma, 9 luglio 2025 Il Presidente est.