Articolo 22 della Legge 14 maggio 1981, n. 219
Articolo 21Articolo 23
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19 maggio 1981
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26 aprile 1986
Art. 22. Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo).

A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attivita' ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonche' dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128 , e' concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.
Il contributo di cui al comma precedente e' esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere, nonche' a quelle relative all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento dell'impresa.
Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo devono essere presentate alle aziende o agli istituti di credito entro il 31 dicembre 1982, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall' articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 , e da una specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al successivo comma.(4)
Il contributo di cui al primo comma e' concesso dalla regione. Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplinera' le modalita' di erogazione del contributo, il contributo stesso viene erogato dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonche' dall'intendente di finanza.
Ai fini della concessione dell'erogazione agli aventi diritto del contributo previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 21.
Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilita' da destinare agli interventi di cui al presente articolo. (6) ((12)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 4 maggio 1983, n. 164 ha disposto (con l'art. 1) che "i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 14 , dal secondo comma dell'articolo 22 e dal terzo comma dell'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , come modificati dall' articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 , sono ulteriormente al 31 dicembre 1983". ----------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 28 febbraio 1984, n. 19 , convertito con modificazioni dalla L. 19 aprile 1984, n. 850 , ha disposto (con l'art. 1 comma 4) che il termine di cui all' articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e' prorogato al 31 dicembre 1984. --------------- AGGIORNAMENTO (12) Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 48 , convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986, n. 119 , ha disposto (con l'art. 1 comma 6) che "le domande corredate della relativa documentazione per accedere ai benefici di cui all' articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, possono essere presentate entro il 31 dicembre 1986".
Entrata in vigore il 26 aprile 1986
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