Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LE
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, a segui-
to dell'udienza del 20.5.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9601 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
CF , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
ER, V. BRUNETTO LATINI n.11 presso lo studio dell'Avv. MIRAGLIA
ALFREDO che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di ci-
tazione;
– attrice –
CONTRO
cf , cf CP_1 C.F._1 CP_2
, cf , e C.F._2 Controparte_3 C.F._3
, cf elettivamente domiciliati Controparte_4 C.F._4
in ER, V. N. GALLO n.2/E, presso lo studio dell'Avv. BRUNO BIAGIO
che li rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costitu-
zione;
– convenuti –
****
Tribunale di ER
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 primo com-
ma cpc la conveniva in giudizio dinanzi al Tri- Parte_1
bunale di ER , , CP_1 CP_2 Parte_2
E formulando, nel merito, le seguenti domande:
[...] Controparte_4
“Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al punto 2., la nullità del precetto
del 16.07.2024 - e, in ogni caso, l'illegittimità dell'esecuzione preannuncia-
ta con la sua notifica - per insussistenza di un titolo esecutivo idoneo a le-
gittimare il chiesto rilascio.
Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al punto 1., l'illegittimità
dell'esecuzione preannunciata con la notifica dell'atto di precetto del
16.07.2024 in quanto le somme di cui si lamenta il mancato pagamento so-
no state corrisposte.
VI. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al punto 3., l'irresolubilità,
ex art. 1976 c.c., per inadempimento dell'accordo di mediazione raggiunto
tra le parti in quanto avente natura di transazione novativa”.
Esponeva, in sintesi, che:
1) non vi era un titolo esecutivo idoneo a fondare la paventata esecu-
zione, in particolare, per il difetto di certezza;
2) non vi era stato alcun inadempimento dell'accordo sancito nel ver-
bale di mediazione;
3) la natura novativa dell'accordo di mediazione e, quindi, la inam-
missibilità dell'affermata risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c. con conseguente illegittimità dell'esecuzione.
Ritualmente costituitisi, i resistenti, contestando le allegazioni di parte
Tribunale di ER
- 2 - Sezione II Civile attrice, chiedevano il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese.
Deducevano, al riguardo, che il credito era certo liquido ed esigibile e munito di valido titolo esecutivo (il verbale di mediazione e l'accordo ivi consacrato).
Provato anche per tabulas l'inadempimento (tardivo pagamento).
Inesistente alcun accordo novativo.
Concludevano, quindi, come segue: “Rigettare sempre e comunque e
con ogni e qualsiasi statuizione l'opposizione e le domande tutte in essa
formulate dalla avverso l'atto di precetto notificato su Parte_1
istanza dei Sigg.ri , , e CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
alla ai 11-16.7.2024, per i motivi tutti e CP_4 Parte_1
per ciascuno di essi esposti nella narrativa che precede, che in questa sede
devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti e nei quali ad ogni effet-
to si insiste, e, per l'effetto, confermare integralmente il precetto opposto,
condannando la al rilascio degli immobili siti in Pa- Parte_1
lermo nella Via Libertà n. 37/I, piano 4°, identificati al N.C.E.U. del suddet-
to Comune al foglio 118, p.lla 31, sub. 16, 17, 33 e 34.
Con vittoria di spese”.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale.
Mutato il giudicante, in esito all'udienza del 20.5.25, sostituita dal de-
posito di note scritte di udienza, la causa, viste le note conclusive, veniva decisa.
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Con precetto del 16 luglio 2024 i convenuti hanno preannunciato
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- 3 - Sezione II Civile all'attrice l'esercizio di una azione esecutiva per ottenere il rilascio del compendio immobiliare di loro proprietà (sito in ER nella Via Libertà
n. 37/I, piano quarto, identificato al catasto del Comune di ER, al foglio 118, part. 31, sub. 16, 17, 33 e 34), a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni assunte nell'accordo concluso in data 7.7.2023 innanzi all'organismo di mediazione “Concordia Mediazioni”, verbale che è espres-
samente qualificato dall'art. 12 del D.lgs. n. 28/2010 come titolo esecuti-
vo.
Ciò posto, quanto alle doglianze di parte attrice, va fatto rinvio alle mo-
tivazioni già svolte nella fase incidentale di reclamo in corso di causa,
quanto all'eccezione di nullità dell'accordo per il difetto di registrazione,
condividendole, alla luce della sopravvenuta registrazione.
Quanto al difetto di titolo esecutivo, invece, va rilevato che, per espres-
sa previsione normativa, come sopra rammentato, l'atto azionato è titolo esecutivo anche per il rilascio di un immobile come nel caso in parola.
La contestazione sorta tra le parti in merito all'accertamento dell'inadempimento ed anche degli effetti del predetto inadempimento, ove accertato, sono questioni che possono ben essere proposte dall'opponente nell'opposizione ex primo comma dell'art. 615 c.p.c. (come del resto av-
viene more solito allorquando viene azionato in via esecutiva un mutuo bancario a fronte dell'inadempimento del mutuatario) e non incidono sul-
la natura del titolo esecutivo che tale rimane.
Del resto, anche la giurisprudenza del 2023 citata sul punto dall'opponente, è stata di recente superata dalle SU con la sentenza n.
5968 del 06/03/2025 per il caso, ricorrente anche nella fattispecie in
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- 4 - Sezione II Civile esame, di una incondizionata obbligazione di rilascio presente nel titolo.
Eventuali fatti impeditivi (inadempimento del convenuto/opposto) o estintivi (adempimento dell'opponente), invece, ben possono essere fatti valere col presente mezzo (e cioè in sede di opposizione ex art.165 primo comma cc), contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva sulla scorta dei predetti fatti, ma ciò non muta la natura del titolo.
Quanto al dedotto inadempimento dell'opponente/debitore va rilevato che quest'ultimo non ha provato il tempestivo pagamento dei due canoni indicati nel precetto -aprile e maggio 2024, ed anzi in atti i convenuti hanno depositato la documentazione bancaria dalla quale si evince il tar-
divo pagamento, anche oltre il termine di tolleranza previsto dall'accordo.
A fronte di tale inadempimento, poi la notifica del precetto è (è stata) la
– valida – manifestazione di volontà del creditore di avvalersi della clauso-
la risolutiva espressa dedotta in contratto (Cass.Civ., Sez. 3, Sentenza n.
37734 del 23/12/2022).
Che tale fosse la natura della clausola si evince agevolmente non solo dal tenore della stessa, ma anche da una lettura sistematica dell'accordo che prevedeva, seppur con tempi e modalità diverse, la facoltà dell'odierna opponente di fruire dei beni fino al 31.12.24; facoltà che, come esposto,
viene meno per effetto dell'accertato inadempimento e del rimedio espres-
samente dedotto in contratto.
Al contempo non coglie nel segno la deduzione di parte opponente cir-
ca l'applicabilità alla fattispecie in esame delle previsioni dell'art. 1976 cc poiché l'accordo consacrato nel verbale di mediazione aveva natura mista.
Si combinavano, infatti, tanto gli elementi della transazione, quanto
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- 5 - Sezione II Civile quelli della locazione.
In tal caso, come noto, il contratto trova la sua disciplina giuridica in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono ri-
conducibili gli elementi prevalenti, e cioè nel caso in esame della locazione
(da ciò anche la registrazione del predetto verbale per la sua validità ed efficacia).
Tale seconda parte è di gran lunga quella prevalente nell'assetto com-
plessivo delle parti quanto alla regolamentazione degli interessi effettiva-
mente sottostanti rispetto all'operazione posta in essere, in particolare quelli pro futuro volti a disciplinare un periodo comunque non breve.
Da ciò, dunque, l'inapplicabilità delle citate previsioni dell'art. 1976 cc.
Quanto alla eccezione di nullità da ultimo proposta da parte opponente nel corso del giudizio, pur essendo ammissibile, ne va rilevata la infonda-
tezza.
Le parti del presente giudizio hanno validamente sottoscritto un accor-
do, posto a base del precetto per cui è lite, e, peraltro, in parte ne hanno dato reciprocamente esecuzione. Già la condotta nella fase esecutiva dell'accordo è sintomatico della infondatezza dell'assunto attoreo.
La circostanza che nel medesimo verbale vi fosse un altro accordo con altra parte e che la validità di tale accordo fosse oggetto di presupposizio-
ne - in relazione all'accordo oggi in esame-, non è stato compiutamente provato e, peraltro, non emerge neanche dal tenore letterale dell'atto.
In particolare difetta l'elemento della “comunanza”, e cioè che la circo- stanza o la condizione non sviluppata fosse stata elevata da entrambi i contraenti a presupposto condizionante il negozio oggetto della presente
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- 6 - Sezione II Civile controversia o che, comunque “se assunta da uno solo, perché riflettente il
suo esclusivo interesse, quantomeno deve essere nota all'altro, ed intesa
dagli stessi (o da una parte e nella consapevolezza dell'altra) come dotata
di valore determinante per la costituzione o la permanenza del vincolo con-
trattuale” (in tal senso Cass.Civ., Sez. 3, Ord. n. 1995 del 28/01/2025).
Le domande proposte dall'opponente, dunque, devono essere rigettate.
Infine non si provvede sulla domanda di parte opposta di condanna dell'opponente al rilascio, alla luce di quanto esposto in merito alla natu-
ra del verbale di mediazione quale titolo esecutivo ed in assenza di speci-
fica e concreta allegazione circa la sussistenza di un ulteriore interesse alla formazione di un titolo giudiziale – coincidente con quello stragiudi-
ziale quanto alla statuizione richiesta.
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno po-
ste a carico di parte opponente e si liquidano, anche per le fasi incidenta-
li, nella misura complessivamente indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, con istruttoria solo documentale, alla luce dei parametri di cui al
DMG 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
rigetta le domande proposte dalla nei confronti Parte_1
di , , e CP_1 CP_2 Controparte_4 CP_5
con l'atto di citazione in opposizione del 24 luglio 2024;
[...]
condanna la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
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- 7 - Sezione II Civile , , e CP_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_3
in solido delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 7500,00,
oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente do-
vuta.
− Così deciso in ER in data 26/05/2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
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- 8 - Sezione II Civile