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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 4645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4645 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 13436/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
GI AL, nel procedimento civile iscritto al n. 13436 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Controparte_1
4 Controparte_2
5 Controparte_3
6 Controparte_4
7 Controparte_5
8 Controparte_6 Controparte_5
9 Controparte_7
10 Controparte_8
11 Controparte_9
12 Controparte_10
13 Controparte_11
14 Controparte_12
15 Controparte_13
16 Controparte_14
17 Controparte_15
18 Controparte_16
19 Controparte_17
20 Controparte_18
21 Controparte_19
NEI CONFRONTI DI
Dott. GI AL 1
Resistente Difensore
Controparte_20
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 25.09.2023
1. nata a [...] – Sp, Parte_1 Brasile il 09.05.1995, C.F. , residente in [...] – App. 243 C.F._1 T4 – Vila Lusitania – Sao Bernardo do Campo - SP – CAP 09725- 160 – Brasile;
2. nato a [...]/SP – Parte_2 Brasile il 11.07.1951, C.F. , residente in [...] – APP. C.F._2 42 – Santa RI – Sao Caetano do Sul – SP – CAP 09560-130 – Brasile;
3. nata a [...]é/SP – Controparte_1 Brasile il 24.01.1981, C.F. , residente in [...] – C.F._3 Residencial Manhattan – AR Nogueira – SP – CAP 13162-088 – Brasile;
4. nata a [...]é/SP – Brasile Controparte_1 il 24.01.1981, C.F. , residente in [...] – Residencial C.F._3
Manhattan – AR Nogueira – SP – CAP 13162-088 – Brasile, per sé e unitamente a nato a [...]é/SP – Brasile il 01.05.1979, C.F. Controparte_21
, residente in [...] – Residencial Manhattan – AR C.F._4
Nogueira – SP – CAP 13162-088 – Brasile, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1 nata a [...]é/SP – Brasile il 19.12.2007, C.F. , residente in [...]
Juberti Sia n. 37 – Residencial Manhattan – AR Nogueira – SP – CAP 13162-088 – Brasile;
5. nata a [...]é/SP – Brasile Controparte_1 il 24.01.1981, C.F. , residente in [...] – Residencial C.F._3
Manhattan – AR Nogueira – SP – CAP 13162-088 – Brasile, per sé e unitamente a nato a [...]é/SP – Brasile il 01.05.1979, C.F. Controparte_21
, residente in [...] – Residencial Manhattan – AR C.F._4
Nogueira – SP – CAP 13162-088 – Brasile, in qualità di genitori esercenti la
Dott. GI AL 2
responsabilità genitoriale sul figlio minore nato Persona_2
a Campinas/SP – Brasile il 05.01.2011, C.F. , residente in [...]
Sia n. 37 – Residencial Manhattan – AR Nogueira – SP – CAP 13162-088 – Brasile;
6. nato a [...]/ SP – Brasile il Controparte_4
11.11.1980, C.F. , residente in [...] – Parque Sao C.F._7
Vicente – Mauá – SP – CAP 09371-225 – Brasile;
7. nato a [...]/ SP – Brasile il Controparte_4
11.11.1980, C.F. , residente in [...] – Parque Sao C.F._7
Vicente – Mauá – SP – CAP 09371-225 – Brasile, per sé e unitamente a
[...] nata a [...]é/SP – Brasile il 21.09.1978, C.F. Controparte_22
, residente in [...] – Parque Sao Vicente – Mauá C.F._8
– SP – CAP 09371-225 – Brasile, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata Persona_3
a Santo André/SP – Brasile il 09.01.2015, C.F. , residente in [...]
Valter Ancilloto n. 68 – Parque Sao Vicente – Mauá – SP – CAP 09371-225 – Brasile;
8. nato a [...]/ SP – Brasile il Controparte_4
11.11.1980, C.F. , residente in [...] – Parque Sao C.F._7
Vicente – Mauá – SP – CAP 09371-225 – Brasile, identificato con documento n.
rilasciato il rilasciato il 25.08.2018, per sé e unitamente a NumeroDiC_1 [...] nata a [...]é/SP – Brasile il 21.09.1978, Controparte_22
C.F. , residente in [...] – Parque Sao Vicente – C.F._8
Mauá – SP – CAP 09371-225 – Brasile, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_4 nato a [...]é/SP – Brasile il 23.08.2007, C.F. ,
[...] C.F._10 residente in [...] – Parque Sao Vicente – Mauá – SP – CAP 09371-225 – Brasile;
9. nato a [...] – SP – Controparte_7
Brasile il 14.08.2000, C.F. , residente in [...] – C.F._11
Residencial Manhattan – AR Nogueira – SP – CAP 13162-088 – Brasile;
10. nata a [...]/SP – Controparte_8
Brasile il 08.11.1991, C.F. , residente in [...] – App. 235 C.F._12
T1 – Vila Lusitania – Sao Bernardo do Campo - SP – CAP 09725- 160 – Brasile;
11. nato a [...] – Controparte_9
SP – Brasile il 11.09.1961, C.F. , residente in [...] – C.F._13
App. 112 – Campestre – Santo André – Sao Paolo – CAP 09070-310, Brasile;
Dott. GI AL 3
12. nata a [...]/SP – Brasile Controparte_10 il 27.06.1988, C.F. , residente in [...] – APP. 52 – C.F._14
Barcelona – Sao Caetano do Sul/SP – CAP 09551-030 Brasile;
13. nata a [...]/SP – Brasile il Controparte_10
27.06.1988, C.F. , residente in [...] – APP. 52 – C.F._14
Barcelona – Sao Caetano do Sul/SP – CAP 09551-030 Brasile, , per sé e unitamente a ato a Sao Caetano do SUL/SP – Brasile il 07.08.1987, Controparte_23
C.F. , residente in [...] – APP. 52 – Barcelona – Sao C.F._15
Caetano do Sul/SP – CAP 09551-030 Brasile, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a Persona_5
Sao Caetano do Sul/SP – Brasile il 13.10.2021, C.F. , residente in [...]
Maceio n. 319 – APP. 52 – Barcelona – Sao Caetano do Sul/SP – CAP 09551-030 Brasile;
14. nato a [...]/SP – Brasile Controparte_12 il 03.08.1984, C.F. , residente in [...] – Jardim Cambuì C.F._17
– Santo André – SP – CAP 09185-530 Brasile, identificato con documento n.
rilasciato il 29.08.2012; NumeroDiC_2
15. ato a Sao Bernando do Campo/SP – Brasile il Controparte_12
03.08.1984, C.F. , residente in [...] – Jardim Cambuì – C.F._17
Santo André – SP – CAP 09185-530 Brasile, per sé e unitamente a
[...] nata a [...]é/SP – Brasile il 16.11.1985, C.F. Controparte_24
residente in [...] – Jardim Cambuì – Santo André – SP C.F._18
– CAP 09185-530 Brasile, , in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] Persona_6
André/SP – Brasile il 01.10.2013, C.F. , residente in [...]
533 – Jardim Cambuì – Santo André – SP – CAP 09185-530 Brasile;
16. ato a Sao Bernando do Campo/SP – Brasile il Controparte_12
03.08.1984, C.F. , residente in [...] – Jardim Cambuì – C.F._17
Santo André – SP – CAP 09185-530 Brasile, per sé e unitamente a
[...] nata a [...]é/SP – Brasile il 16.11.1985, C.F. Controparte_24
, residente in [...] – Jardim Cambuì – Santo André – SP C.F._18
– CAP 09185-530 Brasile, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...]é/SP – Persona_7
Brasile il 13.05.2018, C.F. , residente in [...] – Jardim C.F._20
Cambuì – Santo André – SP – CAP 09185-530 Brasile;
17. nata a [...]/SP – Brasile il Controparte_15
Dott. GI AL 4
16.02.1977, C.F. , residente in [...] – App 03 – Sao C.F._21
Caetano do Sul – – SP – CAP 09580-130 Brasile, per sé e in qualità di Parte_3 legale rappresentante e tutore della figlia minorenne
18. nata a [...] – SP – Controparte_16
Brasile, il 01.12.2006, C.F. , residente in [...] – App 03 C.F._22
– Sao Caetano do Sul – Sao Paulo – SP – CAP 09580-130 Brasile;
19. nata a [...] – SP – Controparte_17
Brasile il 27.09.1989, C.F. , residente in [...]
Campos, n. 140 – App 1403 – Vila Ema – Sao Paulo – SP – CAP 03283-060 Brasile;
20. nato a [...]é/SP – Brasile il 01.08.1978, C.F. Controparte_18
, residente in [...], APP. 31 BL B – Vila Lutecia – C.F._24
Santo André/SP – CAP 09130-220 – Brasile;
21. nato a [...]é/SP – Brasile il 01.08.1978, C.F. Controparte_18
, residente in [...], APP. 31 BL B – Vila Lutecia – C.F._24
Santo André/SP – CAP 09130-220 – Brasile, per sé e unitamente a
[...]
nata a [...]é/SP – Brasile il 15.05.1976, C.F. Parte_4
, residente in [...], APP. 31 BL B – Vila Lutecia – C.F._25
Santo André/SP – CAP 09130-220 – Brasile, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_8 nato a [...]é/SP – Brasile il 03.06.2017, C.F. , residente in C.F._26
Viale Sara Zirlis n. 134, APP. 31 BL B – Vila Lutecia – Santo André/SP – CAP 09130-220 – Brasile,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_20 formulando le seguenti conclusioni:
Accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i Ricorrenti cittadini italiani “iure sanguinis“ dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle CP_20 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con totale compensazione delle spese in giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato nel Persona_9
1864 a Onigo, Frazione del Comune di Pederobba, Provincia di Treviso (TV) figlio di
Dott. GI AL 5
e , il quale in data 05.01.1888, si univa in matrimonio Parte_5 Parte_6 con e dalla loro unione nasceva in Brasile: Controparte_25
• in data 02.01.1899, il quale, in data 07.02.1920, si univa Persona_10 in matrimonio con o e dalla Controparte_26 Controparte_27 loro unione nascevano in Brasile tre figli: A) in data 19.11.1922 che, in data 04.09.1941, Parte_7 si univa in matrimonio con e dalla loro Controparte_28 unione nascevano in Brasile tre figli: I) in data 06.07.1944, che, in data Parte_8
16.12.1966, si univa in matrimonio con e Controparte_29 dalla loro unione nasceva in Brasile:
➢ in data 02.04.1969, il quale, Persona_11 in data 15.05.2004, si univa in matrimonio con CP_15
e dalla loro unione nasceva in Brasile:
[...]
✓ in data 01.12.2006, Controparte_16
odierna ricorrente;
[...]
II) in data 11.07.1951, , Parte_2 odierno ricorrente, il quale, in data 01.03.1979, si univa in matrimonio con Persona_12
III) in data 11.09.1961, Parte_9
odierno ricorrente che, in data 26.10.1989, si
[...] univa in matrimonio con che Parte_10 prendeva il nome di Parte_11
B) in data 24.07.1928 che, in data 07.01.1950, si Parte_12 univa in matrimonio con e prendeva il nome di Controparte_30 [...]
e dalla loro unione nascevano in Brasile tre figli: Parte_12
I) in data 24.11.1950 che in data Persona_13
22.05.1976, si univa in matrimonio con Controparte_31
e dalla loro unione nascevano in Brasile due figli:
[...]
➢ in data 11.11.1980 odierno ricorrente Controparte_4 che, in data 26.04.2007, si univa in matrimonio con e dalla loro unione nascevano in Controparte_22
Brasile due figli:
✓ in data 23.08.2007 Persona_4
odierno ricorrente;
[...]
✓ in data 09.01.2015 RI UI NI
Dott. GI AL 6
odierna ricorrente;
CP_4
➢ in data 03.08.1984 odierno Controparte_12 ricorrente il quale, in data 18.11.2010, si univa in matrimonio con che prendeva il Controparte_32 nome di e dalla loro unione nascevano Controparte_24 in Brasile due figli:
✓ in data 01.10.2013 Persona_6
odierno ricorrente;
[...]
✓ in data 13.05.2018 Persona_7 odierno ricorrente;
II) in data 19.09.1960 che, in data 30.06.1984, si Persona_14 univa in matrimonio con e dalla loro unione Controparte_33 nascevano in Brasile tre figli:
➢ in data 27.09.1989 odierno Controparte_17 ricorrente che, in data 21.12.2022, si univa in matrimonio con;
Persona_15
➢ in data 08.11.1991 odierna Controparte_8 ricorrente che, in data 17.01.2022, si univa in matrimonio con;
Persona_16
➢ in data 09.05.1995 odierna Parte_1 ricorrente che in data 10.11.2018, si univa in matrimonio con Persona_17
III) in data 11.08.1962 che, in data 10.01.1985, Persona_18 si univa in matrimonio con e prendeva il Persona_19 nome di e dalla loro unione Persona_18 Pt_4 nasceva in Brasile:
➢ in data 27.06.1988, , odierna Controparte_10 ricorrente che, in data 04.03.2020, si univa in matrimonio con e dalla loro unione nasceva in Controparte_23
Brasile:
✓ in data 13.10.2021, Persona_5 odierno ricorrente;
C) in data 29.10.1929 che, in data 25.02.1954, si univa in Persona_20 matrimonio con e dalla loro unione nasceva Controparte_34 in Brasile: I) in data 26.02.1959, che, in data 11.02.1978, Persona_21
Dott. GI AL 7
si univa in matrimonio con e dalla loro unione CP_35 nascevano in Brasile due figli:
➢ in data 01.08.1978 odierno ricorrente Controparte_18 che, in data 25.01.2001, si univa civilmente con
[...]
e dalla loro unione nasceva in Brasile: Parte_4
✓ in data 03.06.2017, Persona_8 odierno ricorrente;
➢ in data 24.01.1981 che, in data Controparte_1
25.03.2000, si univa in matrimonio con Parte_13
e prendeva il nome di
[...] Controparte_1
, odierna ricorrente, e dalla loro unione nascevano
[...] in Brasile tre figli:
✓ in data 14.08.2000 , Controparte_7 odierno ricorrente;
✓ in data 19.12.2007 Persona_1 odierno ricorrente;
✓ in data 05.01.2011 Persona_2 odierno ricorrente
-Con specifico riferimento alla situazione della sig.ra Controparte_16
la l. n. 555 del 1912, vigente al momento della nascita della sig.ra
[...] [...] (1944), non prevedeva la trasmissibilità iure sanguinis ai Parte_8 discendenti della cittadinanza italiana per linea materna e che, pertanto la richiesta veniva formula in forza della la sentenza n. 30/1983 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina;
− da ultimo, la sentenza n. 4466/2009 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione aveva riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione italiana, il diritto di cittadinanza costituiva uno status permanente ed imprescrittibile e pertanto tutelabile in sede giurisdizionale in ogni tempo.
-Tutti gli altri ricorrenti, ai fini del riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, hanno presentato apposita istanza al Consolato Generale d'Italia competente per territorio. Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi effettuati, i ricorrenti non sono riusciti ad ottenere un appuntamento, a causa dell'elevatissimo numero di richieste e dell'oggettiva saturazione del sistema di prenotazione
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
Dott. GI AL 8
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che
[...]
, nato in Italia, a [...], Frazione del Comune di Pederobba, Persona_9
Provincia di Treviso (TV), nel 1864, prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio). Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata per tutti i ricorrenti, tranne che per la sig.ra Controparte_16
la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di
[...] principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_20 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un
Dott. GI AL 9
giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_9
, nato in Italia, a [...], Frazione del Comune di Pederobba, Provincia
[...] di Treviso (TV).
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Con riferimento alla posizione della sig.ra è Controparte_16 discendente del sig. , nato a [...], Frazione del Persona_9
Comune di Pederobba, Provincia di Treviso (TV), nel 1864, che ha trasmesso la cittadinanza al figlio che, a sua volta, l'ha trasmessa alla figlia Persona_10
nata il [...], in [...] che contraendo Parte_7 matrimonio con il sig. cittadino brasiliano, e Controparte_28 procreando prima dell'anno 1948 (per detta linea di discendenza) non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino alla odierna ricorrente. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza.
Dott. GI AL 10
La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_20 provvedimenti conseguenti.
Dott. GI AL 11
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_20 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_20 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_20 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 30.09.2025.
IL GOP
Dott. GI AL
Dott. GI AL 12
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
GI AL, nel procedimento civile iscritto al n. 13436 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Controparte_1
4 Controparte_2
5 Controparte_3
6 Controparte_4
7 Controparte_5
8 Controparte_6 Controparte_5
9 Controparte_7
10 Controparte_8
11 Controparte_9
12 Controparte_10
13 Controparte_11
14 Controparte_12
15 Controparte_13
16 Controparte_14
17 Controparte_15
18 Controparte_16
19 Controparte_17
20 Controparte_18
21 Controparte_19
NEI CONFRONTI DI
Dott. GI AL 1
Resistente Difensore
Controparte_20
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 25.09.2023
1. nata a [...] – Sp, Parte_1 Brasile il 09.05.1995, C.F. , residente in [...] – App. 243 C.F._1 T4 – Vila Lusitania – Sao Bernardo do Campo - SP – CAP 09725- 160 – Brasile;
2. nato a [...]/SP – Parte_2 Brasile il 11.07.1951, C.F. , residente in [...] – APP. C.F._2 42 – Santa RI – Sao Caetano do Sul – SP – CAP 09560-130 – Brasile;
3. nata a [...]é/SP – Controparte_1 Brasile il 24.01.1981, C.F. , residente in [...] – C.F._3 Residencial Manhattan – AR Nogueira – SP – CAP 13162-088 – Brasile;
4. nata a [...]é/SP – Brasile Controparte_1 il 24.01.1981, C.F. , residente in [...] – Residencial C.F._3
Manhattan – AR Nogueira – SP – CAP 13162-088 – Brasile, per sé e unitamente a nato a [...]é/SP – Brasile il 01.05.1979, C.F. Controparte_21
, residente in [...] – Residencial Manhattan – AR C.F._4
Nogueira – SP – CAP 13162-088 – Brasile, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1 nata a [...]é/SP – Brasile il 19.12.2007, C.F. , residente in [...]
Juberti Sia n. 37 – Residencial Manhattan – AR Nogueira – SP – CAP 13162-088 – Brasile;
5. nata a [...]é/SP – Brasile Controparte_1 il 24.01.1981, C.F. , residente in [...] – Residencial C.F._3
Manhattan – AR Nogueira – SP – CAP 13162-088 – Brasile, per sé e unitamente a nato a [...]é/SP – Brasile il 01.05.1979, C.F. Controparte_21
, residente in [...] – Residencial Manhattan – AR C.F._4
Nogueira – SP – CAP 13162-088 – Brasile, in qualità di genitori esercenti la
Dott. GI AL 2
responsabilità genitoriale sul figlio minore nato Persona_2
a Campinas/SP – Brasile il 05.01.2011, C.F. , residente in [...]
Sia n. 37 – Residencial Manhattan – AR Nogueira – SP – CAP 13162-088 – Brasile;
6. nato a [...]/ SP – Brasile il Controparte_4
11.11.1980, C.F. , residente in [...] – Parque Sao C.F._7
Vicente – Mauá – SP – CAP 09371-225 – Brasile;
7. nato a [...]/ SP – Brasile il Controparte_4
11.11.1980, C.F. , residente in [...] – Parque Sao C.F._7
Vicente – Mauá – SP – CAP 09371-225 – Brasile, per sé e unitamente a
[...] nata a [...]é/SP – Brasile il 21.09.1978, C.F. Controparte_22
, residente in [...] – Parque Sao Vicente – Mauá C.F._8
– SP – CAP 09371-225 – Brasile, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata Persona_3
a Santo André/SP – Brasile il 09.01.2015, C.F. , residente in [...]
Valter Ancilloto n. 68 – Parque Sao Vicente – Mauá – SP – CAP 09371-225 – Brasile;
8. nato a [...]/ SP – Brasile il Controparte_4
11.11.1980, C.F. , residente in [...] – Parque Sao C.F._7
Vicente – Mauá – SP – CAP 09371-225 – Brasile, identificato con documento n.
rilasciato il rilasciato il 25.08.2018, per sé e unitamente a NumeroDiC_1 [...] nata a [...]é/SP – Brasile il 21.09.1978, Controparte_22
C.F. , residente in [...] – Parque Sao Vicente – C.F._8
Mauá – SP – CAP 09371-225 – Brasile, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_4 nato a [...]é/SP – Brasile il 23.08.2007, C.F. ,
[...] C.F._10 residente in [...] – Parque Sao Vicente – Mauá – SP – CAP 09371-225 – Brasile;
9. nato a [...] – SP – Controparte_7
Brasile il 14.08.2000, C.F. , residente in [...] – C.F._11
Residencial Manhattan – AR Nogueira – SP – CAP 13162-088 – Brasile;
10. nata a [...]/SP – Controparte_8
Brasile il 08.11.1991, C.F. , residente in [...] – App. 235 C.F._12
T1 – Vila Lusitania – Sao Bernardo do Campo - SP – CAP 09725- 160 – Brasile;
11. nato a [...] – Controparte_9
SP – Brasile il 11.09.1961, C.F. , residente in [...] – C.F._13
App. 112 – Campestre – Santo André – Sao Paolo – CAP 09070-310, Brasile;
Dott. GI AL 3
12. nata a [...]/SP – Brasile Controparte_10 il 27.06.1988, C.F. , residente in [...] – APP. 52 – C.F._14
Barcelona – Sao Caetano do Sul/SP – CAP 09551-030 Brasile;
13. nata a [...]/SP – Brasile il Controparte_10
27.06.1988, C.F. , residente in [...] – APP. 52 – C.F._14
Barcelona – Sao Caetano do Sul/SP – CAP 09551-030 Brasile, , per sé e unitamente a ato a Sao Caetano do SUL/SP – Brasile il 07.08.1987, Controparte_23
C.F. , residente in [...] – APP. 52 – Barcelona – Sao C.F._15
Caetano do Sul/SP – CAP 09551-030 Brasile, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a Persona_5
Sao Caetano do Sul/SP – Brasile il 13.10.2021, C.F. , residente in [...]
Maceio n. 319 – APP. 52 – Barcelona – Sao Caetano do Sul/SP – CAP 09551-030 Brasile;
14. nato a [...]/SP – Brasile Controparte_12 il 03.08.1984, C.F. , residente in [...] – Jardim Cambuì C.F._17
– Santo André – SP – CAP 09185-530 Brasile, identificato con documento n.
rilasciato il 29.08.2012; NumeroDiC_2
15. ato a Sao Bernando do Campo/SP – Brasile il Controparte_12
03.08.1984, C.F. , residente in [...] – Jardim Cambuì – C.F._17
Santo André – SP – CAP 09185-530 Brasile, per sé e unitamente a
[...] nata a [...]é/SP – Brasile il 16.11.1985, C.F. Controparte_24
residente in [...] – Jardim Cambuì – Santo André – SP C.F._18
– CAP 09185-530 Brasile, , in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] Persona_6
André/SP – Brasile il 01.10.2013, C.F. , residente in [...]
533 – Jardim Cambuì – Santo André – SP – CAP 09185-530 Brasile;
16. ato a Sao Bernando do Campo/SP – Brasile il Controparte_12
03.08.1984, C.F. , residente in [...] – Jardim Cambuì – C.F._17
Santo André – SP – CAP 09185-530 Brasile, per sé e unitamente a
[...] nata a [...]é/SP – Brasile il 16.11.1985, C.F. Controparte_24
, residente in [...] – Jardim Cambuì – Santo André – SP C.F._18
– CAP 09185-530 Brasile, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...]é/SP – Persona_7
Brasile il 13.05.2018, C.F. , residente in [...] – Jardim C.F._20
Cambuì – Santo André – SP – CAP 09185-530 Brasile;
17. nata a [...]/SP – Brasile il Controparte_15
Dott. GI AL 4
16.02.1977, C.F. , residente in [...] – App 03 – Sao C.F._21
Caetano do Sul – – SP – CAP 09580-130 Brasile, per sé e in qualità di Parte_3 legale rappresentante e tutore della figlia minorenne
18. nata a [...] – SP – Controparte_16
Brasile, il 01.12.2006, C.F. , residente in [...] – App 03 C.F._22
– Sao Caetano do Sul – Sao Paulo – SP – CAP 09580-130 Brasile;
19. nata a [...] – SP – Controparte_17
Brasile il 27.09.1989, C.F. , residente in [...]
Campos, n. 140 – App 1403 – Vila Ema – Sao Paulo – SP – CAP 03283-060 Brasile;
20. nato a [...]é/SP – Brasile il 01.08.1978, C.F. Controparte_18
, residente in [...], APP. 31 BL B – Vila Lutecia – C.F._24
Santo André/SP – CAP 09130-220 – Brasile;
21. nato a [...]é/SP – Brasile il 01.08.1978, C.F. Controparte_18
, residente in [...], APP. 31 BL B – Vila Lutecia – C.F._24
Santo André/SP – CAP 09130-220 – Brasile, per sé e unitamente a
[...]
nata a [...]é/SP – Brasile il 15.05.1976, C.F. Parte_4
, residente in [...], APP. 31 BL B – Vila Lutecia – C.F._25
Santo André/SP – CAP 09130-220 – Brasile, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_8 nato a [...]é/SP – Brasile il 03.06.2017, C.F. , residente in C.F._26
Viale Sara Zirlis n. 134, APP. 31 BL B – Vila Lutecia – Santo André/SP – CAP 09130-220 – Brasile,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_20 formulando le seguenti conclusioni:
Accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i Ricorrenti cittadini italiani “iure sanguinis“ dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle CP_20 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con totale compensazione delle spese in giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato nel Persona_9
1864 a Onigo, Frazione del Comune di Pederobba, Provincia di Treviso (TV) figlio di
Dott. GI AL 5
e , il quale in data 05.01.1888, si univa in matrimonio Parte_5 Parte_6 con e dalla loro unione nasceva in Brasile: Controparte_25
• in data 02.01.1899, il quale, in data 07.02.1920, si univa Persona_10 in matrimonio con o e dalla Controparte_26 Controparte_27 loro unione nascevano in Brasile tre figli: A) in data 19.11.1922 che, in data 04.09.1941, Parte_7 si univa in matrimonio con e dalla loro Controparte_28 unione nascevano in Brasile tre figli: I) in data 06.07.1944, che, in data Parte_8
16.12.1966, si univa in matrimonio con e Controparte_29 dalla loro unione nasceva in Brasile:
➢ in data 02.04.1969, il quale, Persona_11 in data 15.05.2004, si univa in matrimonio con CP_15
e dalla loro unione nasceva in Brasile:
[...]
✓ in data 01.12.2006, Controparte_16
odierna ricorrente;
[...]
II) in data 11.07.1951, , Parte_2 odierno ricorrente, il quale, in data 01.03.1979, si univa in matrimonio con Persona_12
III) in data 11.09.1961, Parte_9
odierno ricorrente che, in data 26.10.1989, si
[...] univa in matrimonio con che Parte_10 prendeva il nome di Parte_11
B) in data 24.07.1928 che, in data 07.01.1950, si Parte_12 univa in matrimonio con e prendeva il nome di Controparte_30 [...]
e dalla loro unione nascevano in Brasile tre figli: Parte_12
I) in data 24.11.1950 che in data Persona_13
22.05.1976, si univa in matrimonio con Controparte_31
e dalla loro unione nascevano in Brasile due figli:
[...]
➢ in data 11.11.1980 odierno ricorrente Controparte_4 che, in data 26.04.2007, si univa in matrimonio con e dalla loro unione nascevano in Controparte_22
Brasile due figli:
✓ in data 23.08.2007 Persona_4
odierno ricorrente;
[...]
✓ in data 09.01.2015 RI UI NI
Dott. GI AL 6
odierna ricorrente;
CP_4
➢ in data 03.08.1984 odierno Controparte_12 ricorrente il quale, in data 18.11.2010, si univa in matrimonio con che prendeva il Controparte_32 nome di e dalla loro unione nascevano Controparte_24 in Brasile due figli:
✓ in data 01.10.2013 Persona_6
odierno ricorrente;
[...]
✓ in data 13.05.2018 Persona_7 odierno ricorrente;
II) in data 19.09.1960 che, in data 30.06.1984, si Persona_14 univa in matrimonio con e dalla loro unione Controparte_33 nascevano in Brasile tre figli:
➢ in data 27.09.1989 odierno Controparte_17 ricorrente che, in data 21.12.2022, si univa in matrimonio con;
Persona_15
➢ in data 08.11.1991 odierna Controparte_8 ricorrente che, in data 17.01.2022, si univa in matrimonio con;
Persona_16
➢ in data 09.05.1995 odierna Parte_1 ricorrente che in data 10.11.2018, si univa in matrimonio con Persona_17
III) in data 11.08.1962 che, in data 10.01.1985, Persona_18 si univa in matrimonio con e prendeva il Persona_19 nome di e dalla loro unione Persona_18 Pt_4 nasceva in Brasile:
➢ in data 27.06.1988, , odierna Controparte_10 ricorrente che, in data 04.03.2020, si univa in matrimonio con e dalla loro unione nasceva in Controparte_23
Brasile:
✓ in data 13.10.2021, Persona_5 odierno ricorrente;
C) in data 29.10.1929 che, in data 25.02.1954, si univa in Persona_20 matrimonio con e dalla loro unione nasceva Controparte_34 in Brasile: I) in data 26.02.1959, che, in data 11.02.1978, Persona_21
Dott. GI AL 7
si univa in matrimonio con e dalla loro unione CP_35 nascevano in Brasile due figli:
➢ in data 01.08.1978 odierno ricorrente Controparte_18 che, in data 25.01.2001, si univa civilmente con
[...]
e dalla loro unione nasceva in Brasile: Parte_4
✓ in data 03.06.2017, Persona_8 odierno ricorrente;
➢ in data 24.01.1981 che, in data Controparte_1
25.03.2000, si univa in matrimonio con Parte_13
e prendeva il nome di
[...] Controparte_1
, odierna ricorrente, e dalla loro unione nascevano
[...] in Brasile tre figli:
✓ in data 14.08.2000 , Controparte_7 odierno ricorrente;
✓ in data 19.12.2007 Persona_1 odierno ricorrente;
✓ in data 05.01.2011 Persona_2 odierno ricorrente
-Con specifico riferimento alla situazione della sig.ra Controparte_16
la l. n. 555 del 1912, vigente al momento della nascita della sig.ra
[...] [...] (1944), non prevedeva la trasmissibilità iure sanguinis ai Parte_8 discendenti della cittadinanza italiana per linea materna e che, pertanto la richiesta veniva formula in forza della la sentenza n. 30/1983 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina;
− da ultimo, la sentenza n. 4466/2009 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione aveva riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione italiana, il diritto di cittadinanza costituiva uno status permanente ed imprescrittibile e pertanto tutelabile in sede giurisdizionale in ogni tempo.
-Tutti gli altri ricorrenti, ai fini del riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, hanno presentato apposita istanza al Consolato Generale d'Italia competente per territorio. Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi effettuati, i ricorrenti non sono riusciti ad ottenere un appuntamento, a causa dell'elevatissimo numero di richieste e dell'oggettiva saturazione del sistema di prenotazione
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
Dott. GI AL 8
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che
[...]
, nato in Italia, a [...], Frazione del Comune di Pederobba, Persona_9
Provincia di Treviso (TV), nel 1864, prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio). Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata per tutti i ricorrenti, tranne che per la sig.ra Controparte_16
la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di
[...] principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_20 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un
Dott. GI AL 9
giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_9
, nato in Italia, a [...], Frazione del Comune di Pederobba, Provincia
[...] di Treviso (TV).
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Con riferimento alla posizione della sig.ra è Controparte_16 discendente del sig. , nato a [...], Frazione del Persona_9
Comune di Pederobba, Provincia di Treviso (TV), nel 1864, che ha trasmesso la cittadinanza al figlio che, a sua volta, l'ha trasmessa alla figlia Persona_10
nata il [...], in [...] che contraendo Parte_7 matrimonio con il sig. cittadino brasiliano, e Controparte_28 procreando prima dell'anno 1948 (per detta linea di discendenza) non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino alla odierna ricorrente. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza.
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La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_20 provvedimenti conseguenti.
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Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_20 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_20 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_20 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 30.09.2025.
IL GOP
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