Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 24/06/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01106/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00911/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2024, proposto da
SC LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Colotta e Francesco Durso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Cosenza, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
Delle sentenze n. 38/2014 emessa in data 17.06.2014 dal Giudice di Pace Oriolo - 21/C/2013 R.G.A.C., - e della sentenza n. 57/2014 emessa in data 31/07/2014 dal Giudice di Pace Oriolo – 69/C/2013 R.G.A.C.,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Federico Baffa e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con sentenza del 17 giugno 2014 n. 38, il Giudice di Pace di Oriolo ha condannato la provincia di Cosenza al pagamento della somma di € 1.050,00 “ oltre interessi e rivalutazione ;”
- con sentenza del 31 luglio 2014 n. 57, il Giudice di Pace di Oriolo ha condannato la provincia di Cosenza al pagamento della somma di € 1.231,05 “ oltre gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo ”;
- le suddette sentenze non sono state impugnate, sono passate in giudicato, come da attestazioni della Cancelleria, e i titoli esecutivi sono stati notificati in data 22 giugno 2015;
- con ricorso notificato in data 28 maggio 2024 depositato nella Segreteria il medesimo giorno, il creditore ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dai titoli, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di rivalutazione ed interessi, nonché di pagamento di € 217,50 per spese di registrazione della sentenza;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulle decisioni giurisdizionali di cui sopra, che risultano passate in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- la domanda di rivalutazione può essere accolta solo rispetto alla somma di cui alla sentenza del 17 giugno 2014 n. 38; non può essere invece accolta rispetto alla somma di cui alla sentenza del 31 luglio 2014 n. 57 in quanto, in mancanza di espressa indicazione nel dispositivo, deve intendersi quel risarcimento riconosciuto alla attualità;
- non può essere liquidata la somma di € 217,50 richiesta a titolo di rimborso delle spese di registrazione della sentenza, in quanto manca la prova dell’avvenuto pagamento;
- in ordine alla domanda sugli interessi, posto che nulla hanno previsto i titoli, devono dirsi dovuti gli interessi corrispettivi da computarsi al saggio legale ai sensi dell’art. 1282 c.c. con decorrenza dalla data di pubblicazione dei provvedimenti azionati (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21 aprile 1999, n. 3944; Cass. Civ., Sez. I, 11 dicembre 1990 , n. 11786).
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente provvedimenti in epigrafe indicati, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Segretario Generale della Provincia di Catanzaro, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo della Provincia di Cosenza di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dalle sentenze di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in esse indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Segretario Generale della Provincia di Catanzaro, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
d) condanna la Provincia di Cosenza al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 850,00 oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Vittorio Carchedi, Referendario
Federico Baffa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Baffa | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO