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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 3808 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere numero 2538 pubblicata il 13 luglio 2021 e notificata il 14 luglio 2021, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(cf ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore, rapp.to e difeso dall'Avv. Piero Gaetani Parte_2
(cf ), elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Nolana, C.F._1
13, nello studio del difensore giusta mandato alle liti a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1687/2010, nonché dagli Avv.ti Fernando
Passiante (cf ) e Carmela Russo (cf ), C.F._2 C.F._3 giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello del 20 novembre 2024 (per le comunicazioni: pec
- Email_1
- ); Email_2 Email_3
appellante
e
(cf ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. Anna Battaglia (cf ), elettivamente domiciliato C.F._5
1 nello studio del difensore in Napoli, Corso Umberto, 237, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_4 appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 giugno 2024, svolta a trattazione scritta, il solo appellato concludeva come da note telematiche, insistendo per il rigetto dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, richiesto e ottenuto da nei confronti Controparte_1 del , a oggetto il pagamento della somma Parte_1 di € 24.360,48 per il saldo di lavori edili, così statuiva: “Circa l'eccezione di “ne bis in idem” si osserva che il condominio ha prodotto sentenza (Sentenza n.
519/2019 pubbl. il 21/02/2019 RG n. 4125/2011) di rigetto dell'azione revocatoria avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n.1987/2003 del
10.09.2003 emessa nel giudizio R.G.n.3435/1991 avente ad oggetto opposizione
a decreto ingiuntivo dei condomini al decreto Parte_3 Parte_4 ingiuntivo n.1414 /1991 ottenuto da esso contro il Controparte_1
in corso Trieste n.36. Controparte_2 Pt_1
Nonché sentenza del n. 1987 del 2003 del Tribunale di S. Maria C.V. nel procedimento n. 3435/91 procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo tra
l'odierno opponente ed i condomini nonché amministratore pt relativo a d.i. n.
1424/91 dell'importo di lire 22.889.320 oltre interessi relativo a transazione sottoscritta unicamente all'amministratore pt ritenuta non opponile rispetto ai condomini che non l'avevamo né deliberata né ratificata concernente dei lavori eseguiti dal su incarico dell'amministratore, non deliberati CP_1 dall'assemblea. Invero, non è dato comprendere di quali lavori si tratti ed in mancanza di qualsiasi elemento temporale non è possibile ritenere che si tratti degli stessi lavori di cui al decreto ingiuntivo per cui è procedimento.
Né d'altra parte gli ulteriori procedimenti civili, cui fanno menzione diffusamente, le parti sono stati in alcun modo documentati.
Pertanto, l'eccezione dell'opponente di ne bis in idem va rigettata in quanto
2 non provata.
Va ora esaminata la prova documentale offerta dall'opposta per vagliare la fondatezza della sua pretesa creditoria nonché l'eccezione di prescrizione sollevata dal condominio.
L'opposto fonda il proprio credito su lavori eseguito su incarico condominiale nel fabbricato in Corso Trieste 36 (oggi 28) per cui aveva ricevuto solo Pt_1 vari acconti e per i quali, solo dopo che erano stati completati senza contestazione, erano stati approvati con delibera dell'assemblea condominiale del 30/03/1991; con successivo verbale del 23/06/1991, l'assemblea approvava definitivamente i lavori straordinari commissionati nel fabbricato condominiale, eseguiti e completati dalle varie ditte e, quindi utilizzati dai condomini, riconoscendo ai singoli appaltatori i seguenti crediti: a per £. 22.889.320+£. 500.000. In allegato al verbale Controparte_1 assembleare, di cui il ricorrente ha ricevuto copia, e per cui vi era la situazione patrimoniale con la posta attiva formata dai crediti vantati nei confronti dei singoli condomini e la posta passiva dei debiti verso terzi e verso amministratore.
Il ricorrente con raccomandata del 20/05/1996 ha costituito in mora il
intimando il pagamento dell'importo dovuto, ricevendo in data Parte_1
24/06/1997 una nota di riscontro dal subentrato amministratore e, nel prosieguo, la copia del verbale del 15/06/1999, con la quale i condomini riuniti in assemblea avevano deciso di “porre in discussione i documenti giustificativi di spese dal 1980 al 1991 prodotti in sede assembleare. Tali giustificativi serviranno per una revisione contabile particolareggiata che sarà redatta dall'amministratore e successivamente inviata in allegato ad una prossima convocazione assembleare.”
Il subentrato amministratore allegava alla convocazione per il giorno
27/03/2000, sia la revisione contabile che la nota con la quale chiedeva;
“i condomini che dovessero rilevare errori e/o omissioni devono contattare
l'amministratore nei giorni precedenti l'assemblea condominiale producendo, ovviamente, idonea documentazione".
Con delibera assembleare del 5 SETTEMBRE 2000 all'opposto veniva comunicato : “l'amministratore relaziona l'assemblea sul riparto e sull'importo
3 partitario da versare da ogni singolo condomino, in sintesi a CP_1 per £. 23.389.320”; con la nota di accompagnamento l'amministratore precisava che l'assemblea aveva deciso di ridurre la maggiorazione del tasso di interessi del 12% annuo e confermata con delibera dall'assemblea del
30/09/1991, di applicare quella fissata dall'art. 37 del regolamento di condominio di natura contrattuale, riconoscendo la indennità di mora al tasso del 10% annuo a decorrere dal 01/09/2000, con la promessa dei condomini di effettuare il pagamento al sig. entro il mese di febbraio Controparte_1
2003.
Pertanto, alla luce dei documenti prodotti dall'opposto sia in sede di ricorso per decreto ingiuntivo che in sede del presente giudizio di opposizione deve ritenersi fondato il credito e ciò con particolare riferimento al verbale di assemblea condominiale del 05/09/2000, nel quale i condomini, nel deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, avente a oggetto: ”Delibera del
28/03/2000, transazione delle controversie legali e definizione del contenzioso instaurato dalle ditte che hanno proposto i decreti ingiuntivi nei confronti del
: deliberazioni assembleari e approvazione piano di riparto delle Parte_1 spese relative ai lavori straordinari nell'edificio afferenti le gestioni dal 1980 al
1991”, hanno così deciso: “Si delibera all'unanimità quanto segue: si riconoscono le seguenti somme dovute per i lavori straordinarie eseguiti dai signori: …..
per £. 23.389.320. …È fatto obbligo ai condomini che hanno CP_1 proposto opposizione ai decreti ingiuntivi contro le suddette ditte di informare i propri legali affinché siano abbandonati i giudizi promossi nel 1991 e di confermare l'importo delle spettanze professionali deliberate.
Trattasi di un riconoscimento di debito da parte dell'assemblea condominiale in particolare del credito vantato dal sig. per i lavori eseguiti. CP_1
La delibera autorizzativa, ultima del 05/09/2000, non risulta impugnata, né annullata e neppure sospesa, per cui, deve ritenersi valida ed efficace.
In proposito è fondamentale esaminare il principio dell' onere probatorio (art.
2697 c.c.) che impone a chi agisce in giudizio per far valere un diritto, l' onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'art. 1988 c.c. prevede, però, che la ricognizione di un debito, dispensa colui
a favore del quale è fatto, dall' onere di provare il rapporto fondamentale.
4 È, ben chiara la portata tale norma che produce nel caso di esistenza di un riconoscimento di un debito, come è avvenuto nel caso in specie, una inversione dell' onere della prova che nel nostro caso, avrebbe dovuto indurre il convenuto
a provare che tale somma sebbene riconosciuta, non fosse però in realtà dovuta.
...
A quanto sopra premesso consegue che anche l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
Con la predetta delibera il condominio riconosce il debito verso l'opposto in data 5.9.2000; il ricorso per decreto ingiuntivo è depositato in data 15.11.2010; risultano prodotte dall'opposto i una pluralità di missive ( richiesta pagamento
20.5.96, intimazione 5.3.99, sollecito del 27.10.2004, richiesta pagamento
25.3.2009, 17.6.2009, 7.8.2010, 3.10.2007, 3110.2007) con cui è stato sollecitato il pagamento nei confronti dei vari amministratori sia per la sorta che per maggiorazione al tasso del 10% annuo con la decorrenza dal 01/09/2000, tali da potersi considerare atti interruttivi della prescrizione.
L'opposizione va, dunque, rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
Avverso la sentenza proponeva appello il Parte_1
, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 12 settembre 2021,
[...] invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “sentire preliminarmente disposta la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado nella prima udienza di trattazione del gravame e nel merito accolto il presente appello come proposto in conformità dei motivi interposti disponendosi i provvedimenti reclamati con il favore delle spese e competenze onorarie dei due gradi di giudizio con attribuzione”.
Con comparsa depositata il 6 gennaio 2022, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e Controparte_1 dell'appello, del quale eccepiva, altresì, in via preliminare, l'inammissibilità per carenza di puntuali critiche alla ratio decidendi, con vittoria di spese del grado.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il fascicolo veniva riassegnato a diversa sezione della Corte, la quale, con ordinanza del 13 maggio 2022, ritenuta l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 283 cpc, respingeva l'istanza di
5 sospensione dell'efficacia esecutiva del gravato provvedimento, rinviando il processo per la precisazione delle conclusioni.
La causa, già trattenuta in decisione, veniva rimessa sul ruolo per la necessità di consentire diversa composizione del collegio giudicante e all'udienza del 25 giugno 2024, per la quale le parti ricevevano avviso dalla Cancelleria in data 9 aprile 2024 e, quanto alle modalità di trattazione, in data 4 giugno 2024, la Corte tratteneva il processo in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle conclusione del solo appellato, come da note di trattazione scritta, il quale insisteva per il rigetto dell'appello.
L'appellante e l'appellata depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
Dopo il decorso dei termini di cui all'art. 190 cpc e la remissione del fascicolo al Collegio per la decisione, si costituivano in giudizio per il con Parte_1 comparsa depositata il 20 novembre 2024, gli Avv.ti Passiante e Russo, il cui mandato alle liti non contiene revoca del precedente difensore, senza svolgere ulteriore attività.
L'appello presenta profili di inammissibilità ma non è, in ogni caso, fondato.
L'appellante formula tre motivi di gravame, non rubricati, con quali lamenta:
- che la sentenza impugnata si limita ad affermare che non vi sarebbe prova della circostanza dedotta dal dell'esistenza di precedente giudicato. Il Parte_1 primo giudice non avrebbe correttamente esaminato la documentazione prodotta né valorizzato la circostanza che l'allora opposto non aveva contestato che oggetto del precedente contenzioso era il medesimo credito, senza dedurre l'esistenza di una pluralità di rapporti tra le parti. La domanda di ingiunzione avrebbe, dunque, dovuto essere dichiarata inammissibile;
- il primo giudice avrebbe, poi, omesso di pronunciare sull'eccezione di prescrizione, pacificamente compiutasi poiché i lavori oggetto di domanda di pagamento erano stati effettuati, come dedotto da tra il 1988 e il CP_1
1991. La pretesa creditoria si fonderebbe sulla delibera assembleare del 5 settembre 2000, dunque, il credito sarebbe prescritto. Anche ove si potesse conferire efficacia interruttiva della prescrizione alla delibera del settembre 2000 la prescrizione sarebbe comunque maturata nel lasso di tempo intercorso sino alla notifica del decreto ingiuntivo;
6 - il provvedimento sarebbe, infine, erroneo, per aver ritenuto sussistente la prova del credito sulla base delle delibere assembleari. In particolare, la delibera del settembre 2000 non sarebbe mai stata prodotta in giudizio e riportata solo nel suo asserito contenuto. Essa, comunque, non costituirebbe riconoscimento di debito giacché la mera convinzione soggettiva della ricorrenza del debito risulterebbe superata dal giudicato formatosi successivamente;
dunque, il non Parte_1 potrebbe essere condannato sulla base di una dichiarazione resa su presupposti errati e nel falso convincimento della ricorrenza del debito.
Con il primo motivo di doglianza l'appellante omette di censurare specificatamente il passaggio motivazionale con il quale il primo giudice, puntualmente esaminata la documentazione prodotta, ha statuito che il precedente giudizio, intercorso tra le parti, di cui alle sentenze 519/2019, di rigetto dell'azione revocatoria, e 1987/2003, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo 1424/1991, era “... relativo a transazione sottoscritta unicamente all'amministratore pt ritenuta non opponile rispetto ai condomini che non
l'avevano né deliberata né ratificata concernente dei lavori eseguiti dal
su incarico dell'amministratore, non deliberati dall'assemblea. CP_1
Invero, non è dato comprendere di quali lavori si tratti ed in mancanza di qualsiasi elemento temporale non è possibile ritenere che si tratti degli stessi lavori di cui al decreto ingiuntivo per cui è procedimento”.
Dalla lettura della menzionata sentenza, il procedimento intercorso tra alcuni condomini, il precedente amministratore e come rilevato dal primo CP_1 giudice, ha avuto a oggetto la mancanza di rituale delibera assembleare di esecuzione dei lavori edilizi effettuati nonché la validità della transazione sottoscritta dall'allora amministratore senza mandato dell'assemblea dei condomini.
Risulta dagli atti processuali che i lavori, affidati anche a ditte diverse da sono stati, successivamente, approvati, con delibere del 30 marzo e CP_1
26 giugno 1991, ulteriormente ratificate con verbale di assemblea dell'8 novembre
1997, lavori non contestati da parte dell'assemblea condominiale, la quale dava atto dell'esecuzione a regola d'arte, con determinazione degli importi dovuti alle singole imprese. La situazione debitoria del è stata, poi, soggetta a Parte_1 una ulteriore generale revisione della contabilità, dall'anno 1980 al 1991, e
7 definitivamente approvata dall'assemblea condominiale con delibera del 5 settembre 2000, integralmente prodotta in atti, a differenza di quanto dedotto dall'appellante, con la quale espressamente il Condominio riconosceva in favore di l'importo di L 23.389.320, oltre interessi di mora al 10%, verbale CP_1 comunicato alla ditta il 14 settembre 2000, come risulta dalla nota inviata da all'amministratore in data 27 ottobre 2004, non contestata dal CP_1
Parte_1
E', pertanto, evidente che i presupposti di fatto allegati nel precedente giudizio siano totalmente differenti da quelli posti a fondamento della presente controversia, nella quale sono state allegate circostanze successivamente sopravvenute (approvazione dei lavori con ratifica dell'operato dell'amministratore e riconoscimento del debito), che non sono stati oggetto del precedente giudizio di opposizione, instaurato da singoli condomini nell'anno
1991 e limitato all'assenza di delibera di affidamento dei lavori e alla validità della transazione sottoscritta dall'amministratore privo di poteri.
Il motivo va, dunque, respinto.
Anche il secondo motivo di gravame, afferente alla prescrizione del credito, è palesemente infondato poiché, come già rilevato dal primo giudice, la prima messa in mora inoltrata da al è del 20 maggio 1996, CP_1 Parte_1 dunque validamente interruttiva del termine prescrizionale. La stessa è stata, poi, seguita, da numerose altre missive tra le quali, tutte menzionate in sentenza dal
Tribunale (pag. 5), quelle del 27 ottobre 2004 e del 25 marzo 2009, con le quali si intimava il pagamento dell'importo dovuto.
Parimenti va respinto il terzo e ultimo motivo di censura.
La delibera del 5 settembre 2000 (preceduta da quelle del 1991 e del 1997), come già rilevato dal primo giudice, non è stata impugnata né annullata ed è stata comunicata alla ditta, con riconoscimento del debito in favore di CP_1 dispensandolo dall'onere di provare l'esistenza del rapporto che, in ogni caso, non risulta contestato dal con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1 incentrato, piuttosto, sull'intervenuta prescrizione del credito e sull'esistenza – che va esclusa - di un precedente giudicato, senza che sia mai stata negata l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
In conclusione, l'appello va respinto e l'impugnata sentenza confermata.
8 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 24.000,00 circa, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dei valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 5.201,00
a € 26.000,00, in € 1.752,00 per la fase cautelare ed € 2.906,00 per il giudizio di merito oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv. Anna Battaglia, dichiaratasi antistataria.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico Spese di
Giustizia.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere numero 2538 pubblicata il 13 luglio 2021, proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna in persona Parte_1 dell'Amministratore pro tempore, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di liquidate in € 1.752,00 per Controparte_1 la fase cautelare ed € 2.906,00 per il giudizio di merito, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore del difensore, Avv. Anna Battaglia, dichiaratasi antistataria;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
I quater, Testo Unico Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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