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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 926/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. FUSCA' ANTONIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. DE TOMMASI MARIO
Resistente
Nonché
rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANCESCO GIAMMARIA e CP_2
IOLANDA GENTILE
RAGIONIO DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.3.2016, il sig. l'Arch. si Parte_1
rivolgeva al Tribunale di Vibo Valentia avverso cartella di pagamento n.
13920180000337940000, emessa da per Controparte_1
conto di;
conveniva CP_2 [...]
ed Controparte_3 [...]
dinanzi al Tribunale Civile di Vibo Valentia, Sezione Controparte_1
1 lavoro, nonché l' affinché dichiarasse nulla e/o inefficace e quindi CP_4
revocare la cartella n.13920180000337940000 portante intimazione di pagamento della complessiva somma di € 3.192,65 per lesione del diritto di difesa del contribuente, costituzionalmente garantito, in quanto non contiene al suo interno lo schema di calcolo degli interessi sull'ammontare del debito ovvero per indeterminatezza delle somme relative agli interessi di mora che sono stati indistintamente conglobati con le sanzioni;
accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento impugnata con conseguente dichiarazione di inesigibilità dello stesso ed ogni consequenziale provvedimento. Contr
2. Si costituivano in giudizio l' e l' contestando la fondatezza CP_2
del ricorso e chiedendone il rigetto.
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'11.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
4. Il ricorso merita di essere accolto
5. L' , in data 6.4.2018 notificava all'Arch. Controparte_1
la cartella di pagamento n.13920180000337940000 per la Parte_1
complessiva somma di € 3.192,65 afferente ad un mancato versamento di contributi per il periodo comprensivo dal 2003 al 2012.
6. In ordine all'eccezione di prescrizione del credito si osserva quanto segue:
6.1 La cartella di pagamento notificata al ricorrente in data 6.4.2018 aveva ad oggetto un debito previdenziale e, in particolare, il mancato versamento dei contributi per gli anni dal 2003 al 2012.
6.2 Essendo questa in esame una cartella avente ad oggetto contributi dovuti alla Parte_2
è applicabile la L. 335/95 di riforma del
[...]
sistema pensionistico obbligatorio e complementare la quale, all'art. 3
(commi 9 e 10), ha previsto che tutti i contributi di previdenza e
2 assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e, di conseguenza, non possono più essere versati con il decorso di 5 anni.
6.3 In ogni caso, già il regolamento Inarcassa del 2012, all'art. 11
(prescrizione dei contributi) prevede che la prescrizione dei contributi dovuti ad e di ogni relativo accessorio, ivi comprese le CP_2
sanzioni per ritardi e inadempimenti, si compie con il decorso di cinque anni. Analogamente, l'art. 38 dello Statuto prevede la prescrizione quinquennale di tali contributi.
6.4 La Corte di Cassazione, in diverse occasioni ha affrontato il problema della prescrizione, fino ad affermare che il termine di prescrizione è divenuto quinquennale anche per le gestioni dei liberi professionisti
(Cass.
9.4.2003 n. 5522; Cass. 13.12.2006 n. 2662) e, con riferimento ai crediti contributivi dell' , con la sentenza n. 4050/2014 ha CP_2
condiviso il principio della prescrizione quinquennale di tali contributi
(già espresso da altre pronunce).
6.5 Inoltre, con la sentenza n. 20343 del 2006, ha affermato in modo chiaro che “la prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, L. 8 agosto 1995 n. 335, riguarda anche i crediti contributivi degli enti previdenziali privatizzati (…) e si estende agli accessori e alle sanzioni per le omissioni contributive”.
6.6 Sempre in merito a tale argomento, la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con la recentissima sentenza n. 23397 depositata in data
17.11.2016, ha definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica
Amministrazione ( , Inps, Inail, Comuni, Regioni Controparte_1
etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
6.7 In ogni caso, la Corte di Cassazione, in più occasioni ha avuto modi di osservare che, sotto il profilo del principio di difesa, non è “consentito lasciare il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione”; inoltre, l'arco temporale di potenziale riscossione del
3 credito erariale non può e non deve apparire “certamente eccessivo e irragionevole”.
7 Tanto per quanto riguarda il termine prescrizionale.
7.1 Per quanto riguarda la decorrenza del termine, l'art. 36.1 dello Statuto prevede il 31 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento (in caso di invio tramite raccomandata) ovvero il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento (nel caso di trasmissione telematica) il termine entro il quale comunicare l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 22 dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente nonché il volume d'affari complessivo di cui all'art. 23 ai fini dell'IVA per il medesimo anno.
7.2 L'art. 38, dopo aver stabilito la prescrizione quinquennale dei contributi dovuti ad , precisa che la prescrizione per i contributi, gli CP_2 accessori, le sanzioni e la comunicazione di cui all'art. 36 decorre dal momento in cui nascono le rispettive obbligazioni.
8 Nel caso che ci riguarda, l'importo richiesto afferisce a contributi previdenziali dovuti, dall'anno 2003 all'anno 2011.
9 Dunque, per l'omesso versamento del contributo dovuto per gli anni contestati, risulta essere ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, non essendo intervenuto, fino alla notifica delle cartelle (avvenuta 06.04.2018), alcun atto interruttivo della prescrizione. Contr
10 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del
13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (
23.10.2022)
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Vibo Valentia, in persona del Giudice del Lavoro il gop
Susanna Cirianni, all'esito della trattazione scritta della causa definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso;
2. Dichiara la prescrizione per i contributi dovuti;
Contr
3. Condanna l' al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € 894,60 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Lì, 12/02/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
5
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 926/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. FUSCA' ANTONIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. DE TOMMASI MARIO
Resistente
Nonché
rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANCESCO GIAMMARIA e CP_2
IOLANDA GENTILE
RAGIONIO DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.3.2016, il sig. l'Arch. si Parte_1
rivolgeva al Tribunale di Vibo Valentia avverso cartella di pagamento n.
13920180000337940000, emessa da per Controparte_1
conto di;
conveniva CP_2 [...]
ed Controparte_3 [...]
dinanzi al Tribunale Civile di Vibo Valentia, Sezione Controparte_1
1 lavoro, nonché l' affinché dichiarasse nulla e/o inefficace e quindi CP_4
revocare la cartella n.13920180000337940000 portante intimazione di pagamento della complessiva somma di € 3.192,65 per lesione del diritto di difesa del contribuente, costituzionalmente garantito, in quanto non contiene al suo interno lo schema di calcolo degli interessi sull'ammontare del debito ovvero per indeterminatezza delle somme relative agli interessi di mora che sono stati indistintamente conglobati con le sanzioni;
accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento impugnata con conseguente dichiarazione di inesigibilità dello stesso ed ogni consequenziale provvedimento. Contr
2. Si costituivano in giudizio l' e l' contestando la fondatezza CP_2
del ricorso e chiedendone il rigetto.
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'11.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
4. Il ricorso merita di essere accolto
5. L' , in data 6.4.2018 notificava all'Arch. Controparte_1
la cartella di pagamento n.13920180000337940000 per la Parte_1
complessiva somma di € 3.192,65 afferente ad un mancato versamento di contributi per il periodo comprensivo dal 2003 al 2012.
6. In ordine all'eccezione di prescrizione del credito si osserva quanto segue:
6.1 La cartella di pagamento notificata al ricorrente in data 6.4.2018 aveva ad oggetto un debito previdenziale e, in particolare, il mancato versamento dei contributi per gli anni dal 2003 al 2012.
6.2 Essendo questa in esame una cartella avente ad oggetto contributi dovuti alla Parte_2
è applicabile la L. 335/95 di riforma del
[...]
sistema pensionistico obbligatorio e complementare la quale, all'art. 3
(commi 9 e 10), ha previsto che tutti i contributi di previdenza e
2 assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e, di conseguenza, non possono più essere versati con il decorso di 5 anni.
6.3 In ogni caso, già il regolamento Inarcassa del 2012, all'art. 11
(prescrizione dei contributi) prevede che la prescrizione dei contributi dovuti ad e di ogni relativo accessorio, ivi comprese le CP_2
sanzioni per ritardi e inadempimenti, si compie con il decorso di cinque anni. Analogamente, l'art. 38 dello Statuto prevede la prescrizione quinquennale di tali contributi.
6.4 La Corte di Cassazione, in diverse occasioni ha affrontato il problema della prescrizione, fino ad affermare che il termine di prescrizione è divenuto quinquennale anche per le gestioni dei liberi professionisti
(Cass.
9.4.2003 n. 5522; Cass. 13.12.2006 n. 2662) e, con riferimento ai crediti contributivi dell' , con la sentenza n. 4050/2014 ha CP_2
condiviso il principio della prescrizione quinquennale di tali contributi
(già espresso da altre pronunce).
6.5 Inoltre, con la sentenza n. 20343 del 2006, ha affermato in modo chiaro che “la prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, L. 8 agosto 1995 n. 335, riguarda anche i crediti contributivi degli enti previdenziali privatizzati (…) e si estende agli accessori e alle sanzioni per le omissioni contributive”.
6.6 Sempre in merito a tale argomento, la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con la recentissima sentenza n. 23397 depositata in data
17.11.2016, ha definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica
Amministrazione ( , Inps, Inail, Comuni, Regioni Controparte_1
etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
6.7 In ogni caso, la Corte di Cassazione, in più occasioni ha avuto modi di osservare che, sotto il profilo del principio di difesa, non è “consentito lasciare il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione”; inoltre, l'arco temporale di potenziale riscossione del
3 credito erariale non può e non deve apparire “certamente eccessivo e irragionevole”.
7 Tanto per quanto riguarda il termine prescrizionale.
7.1 Per quanto riguarda la decorrenza del termine, l'art. 36.1 dello Statuto prevede il 31 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento (in caso di invio tramite raccomandata) ovvero il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento (nel caso di trasmissione telematica) il termine entro il quale comunicare l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 22 dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente nonché il volume d'affari complessivo di cui all'art. 23 ai fini dell'IVA per il medesimo anno.
7.2 L'art. 38, dopo aver stabilito la prescrizione quinquennale dei contributi dovuti ad , precisa che la prescrizione per i contributi, gli CP_2 accessori, le sanzioni e la comunicazione di cui all'art. 36 decorre dal momento in cui nascono le rispettive obbligazioni.
8 Nel caso che ci riguarda, l'importo richiesto afferisce a contributi previdenziali dovuti, dall'anno 2003 all'anno 2011.
9 Dunque, per l'omesso versamento del contributo dovuto per gli anni contestati, risulta essere ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, non essendo intervenuto, fino alla notifica delle cartelle (avvenuta 06.04.2018), alcun atto interruttivo della prescrizione. Contr
10 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del
13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (
23.10.2022)
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Vibo Valentia, in persona del Giudice del Lavoro il gop
Susanna Cirianni, all'esito della trattazione scritta della causa definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso;
2. Dichiara la prescrizione per i contributi dovuti;
Contr
3. Condanna l' al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € 894,60 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Lì, 12/02/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
5