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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2641/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1 C.F._1 res.te in Boscoreale (NA) alla Via Canalone Delle Mura, elett.te dom.ta in Pomigliano d'Arco, al Viale Alfa Romeo, n.35, nello studio dell'avv. Roberto Oratino ( ) - pec: C.F._2 Email_1 fax. che la difende e la rapp.ta in virtù di mandato in atti P.IVA_1
appellante
C O N T R O
, con sede legale in Roma, via Controparte_1
Ciro il Grande, 24, c.f. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni del Foro di Padova, c.f. , in forza di procura ad lites del C.F._3
Presidente dell' rilasciata con il ministero del Notaio in CP_1 Persona_1
Fiumicino, rep. n. 37875, racc. n. 7313, del 22.03.2024, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Treviso, viale Trento e Trieste, 6, cap. 31100, dichiarando, per le comunicazioni di Cancelleria, il numero di fax dello studio del difensore 0422 581541 e l'indirizzo di p.e.c. E
, nonché l'indirizzo di p.e. Email_2
Email_4
Appellato
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 1288/22 emessa dal Tribunale di TO UN, Sez. Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 29.09.2023 e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc , depositato presso il Tribunale di TO UN , in funzione di giudice del lavoro, esponeva di aver ricevuto Parte_1 comunicazione in data 16.3.2018 in forza della quale, avendo ella percepito somme pari ad € 15.413,16 nel periodo dal 01.11.2015 al 30.4.2018 non spettanti, le richiedeva la restituzione di dette somme indebitamente CP_1 percepite;
che la richiesta restitutoria derivava dal fatto-- come si leggeva nella comunicazione medesima --che l'indennità di accompagnamento le era stata revocata dal mese di novembre 2015, come da verbale di revisione sanitaria definito il 5.10.2015 e successivo verbale definito 11.1.2018 , con conferma anche del superamento dei limiti reddituali DE , con varie argomentazioni, l'infondatezza della pretesa restitutoria dell' in particolare per la mancanza di dolo e la sussistenza di un errore CP_1 imputabile esclusivamente all' chiedeva, di accertare l'insussistenza del CP_1 diritto dell' alla ripetizione di quanto versato all'assistita a Controparte_2 titolo di indennità di accompagnamento.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto CP_1 della domanda. Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata rigettava il ricorso , con compensazione delle spese di lite . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 31.10.2023 , deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art 112 c.pc.per avere il primo giudice omesso di valutare e pronunciarsi sul primo profilo della causa petendi ossia sul fatto che con il verbale del 5.10.2015 era stata accertata la sussistenza delle condizioni sanitarie per il diritto all'indennità di accompagnamento e che solo con il verbale di revisione dell'11.1.2018 era stata accertata la loro insussistenza;
che , pertanto , solo a partire dall'indicata data del 11.01.18 alla nulla doveva essere corrisposto a titolo di Pt_1 indennità, mentre per il periodo precedente, in considerazione degli esiti del verbale del 05.10.2015, la stessa aveva diritto alla corresponsione di tale indennità ed era , pertanto , legittimata ad incassare le somme a tal titolo versate. Con altro motivo deduceva l'errata valutazione circa la sussistenza della buona fede dal momento che i fatti accertati e documentati escludevano qualsiasi forma di dolo da parte della ricorrente. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere di accogliere la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio l' si costituiva che ,sulla base di CP_1 plurime argomentazioni , resisteva all'impugnazione , chiedendone il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Vanno ricostruiti i fatti storici come documentati in atti .
L' ha dapprima liquidato l'indennità di accompagnamento (e l'invalidità CP_1 civile) a parte ricorrente, a decorrere dalla domanda amministrativa del 11.02.2015 (decorrenza 01.03.2015) ( v. doc. 01 in prod. ). CP_1
In data 15.10.2015, , a seguito di verbale negativo del 05.10.2015 ( v. doc. CP_1
20 in prod. ), comunicava la revoca dell'indennità di accompagnamento a CP_1 seguito di riesame sanitario della posizione ( v. doc. 02 – 05); infatti nel predetto verbale si legge: “La Commissione Medica riconosce l'interessato: INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”, senza alcun riconoscimento dell'impossibilità di deambulazione autonoma ,a differenza del precedente verbale del 10.03.2015 in cui si legge: “La Commissione Medica riconosce l'interessato: INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)”. Il predetto verbale del 05.10.2015 è stato ricevuto da parte ricorrente in data 15.10.2015 (v. avviso di ricevimento sottoscritto dalla ricorrente ,doc. 02, 03). L 'indennità di accompagnamento è stata pagata alla ricorrente fino al 30.04.2018 ( v.doc. 06 – 13) determinandosi così un'indebita percezione da parte dell'assistita per il periodo dalla revoca alla cessazione del pagamento (ossia da novembre 2015 a aprile 2018),di somme per complessivi € 15.413,62 ,di cui veniva richiesta la restituzione con nota del 16.03.2018 ricevuta il 12.04.2018 ( v.doc. 14, 15 e 16) mentre venivano riconosciuti come irripetibili i ratei medio tempore percepiti (da marzo 2015 a ottobre 2015).
Va precisato che l' con lettera del 03/11/2017 comunicava alla ricorrente CP_1 anche la revoca della pensione di invalidità concessa in quanto la stessa risultava titolare di un reddito da lavoro superiore a quello minimo previsto dalla legge ( ma ciò esula dall'oggetto del presente giudizio) Ora parte appellante, pur affermando che non è oggetto di causa quanto chiesto dall' a titolo di prestazioni di invalidità civile ,diverse dall'indennità di CP_1 accompagnamento per insussistenza dei requisiti reddituali ( pure oggetto di recupero rateale ) e di non voler contestare l'esito dell'accertamento sanitario che ha portato alla perdita dell'indennità di accompagnamento (v. appello, pag. 4:
“non possono essere proposte nel presente giudizio contestazioni e doglianze relativa alla valutazione del requisito sanitario da parte dell' ”),afferma tuttavia CP_1 che l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sarebbe avvenuto solo con la visita dell'11.01.2018.
L'assunto è infondato.
Innanzitutto agli atti di causa non risulta prodotto alcun verbale sanitario dell'11.1.2018 che in tal senso abbia disposto la revoca dell'indennità di accompagnamento . A ben vedere il verbale dell'11.1.2018 cui fa riferimento l'appellante si riferisce allo stato di portatore di handicap, del tutto estraneo al presente giudizio.( In particolare alla predetta visita dell'11.1.2018 l'assistita veniva giudicata portatrice di handicap solo ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/1992 , con la precisazione che l'interessata non presentava alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 5/12 (..), rispetto invece al precedente verbale di visita , pure comunicato in data 5.10.2015 ( v. doc. n 4 e 5 in prod.
) che riconosceva la connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 , comma 3 CP_1 della L. 104/92) Come è noto i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento sono altri, e precisamente l'essere impossibilitato a deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua. Pertanto, si può essere portatori di handicap, titolari di trattamento di invalidità o inabilità civile (salvo il requisito reddituale), senza trovarsi nelle condizioni di percepire l'indennità di accompagnamento.
Dunque,non coglie nel segno l'obiezione di parte appellante ( v. note TS) secondo cui la copia del verbale del 05.10.15 sarebbe di contenuto diverso da quello depositato dall' poiché in esso si legge “Portatore di handicap in situazione di CP_1 gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104.
Trascura di considerare parte appellante che i verbali sanitari emessi in data 5.10.2015 sono in realtà due, regolarmente comunicati : uno che riconosceva la ricorrente : “: INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”, senza alcun riconoscimento dell'impossibilità di deambulazione autonoma e l'altro relativo all' accertamento dello stato di portatore di handicap ex L. 104/1992, Ne consegue , come correttamente ritenuto dal primo giudice, che il verbale sanitario che ha disposto la revoca dell'indennità di accompagnamento è solo quello del 5.10.2015 ( v. doc. 20), in cui espressamente si riconosceva la ricorrente : “: INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”, senza alcun riconoscimento dell'impossibilità di deambulazione autonoma (a differenza del precedente verbale del 10.03.2015 in cui la Commissione Medica riconosceva l'interessato: INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)”. Mette conto osservare che il predetto verbale sanitario del 05.10.2015 è riferito alla domanda n. 6108678400116 che corrisponde a quello di cui alla nota CP_1 ricevuta da parte appellante in data 15.10.2015 ( v. doc. 02, 03), che infatti menziona in calce il medesimo predetto numero di domanda n.6108678400116.
Alla luce di quanto sin qui esposto non v' dubbio alcuno sulla piena legittimità dell'azione di recupero dell'indebito effettuata dall' per il periodo dal CP_1 novembre 2015 all'aprile 2018 . In relazione al suddetto periodo, pertanto, la ricorrente non può invocare la buona fede, in quanto era stata già resa edotta della revoca del beneficio. Trova pertanto applicazione il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, (Cass. 34013/2019; Cass. 26162/2016; Cass. 26096/2010). Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 24180 del 4 agosto 2022 e , più di recente Cass. 248/2023), in base al quale l'indebito assistenziale che si determina per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione abilita l' a CP_1 chiedere la restituzione solo a far data dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente.
Per tutto quanto sin qui esposto l'appello va , dunque , rigettato . Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell'appellante e si liquidano , ratione temporis ,come da successivo dispositivo, non sussistendo quelle particolari quelle “gravi ed eccezionali ragioni” solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione- è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante alla refusione , in favore dell' , delle spese del CP_1 grado che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre Iva e Cpa se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 14.4.2025
Il Presidente est.rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2641/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1 C.F._1 res.te in Boscoreale (NA) alla Via Canalone Delle Mura, elett.te dom.ta in Pomigliano d'Arco, al Viale Alfa Romeo, n.35, nello studio dell'avv. Roberto Oratino ( ) - pec: C.F._2 Email_1 fax. che la difende e la rapp.ta in virtù di mandato in atti P.IVA_1
appellante
C O N T R O
, con sede legale in Roma, via Controparte_1
Ciro il Grande, 24, c.f. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni del Foro di Padova, c.f. , in forza di procura ad lites del C.F._3
Presidente dell' rilasciata con il ministero del Notaio in CP_1 Persona_1
Fiumicino, rep. n. 37875, racc. n. 7313, del 22.03.2024, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Treviso, viale Trento e Trieste, 6, cap. 31100, dichiarando, per le comunicazioni di Cancelleria, il numero di fax dello studio del difensore 0422 581541 e l'indirizzo di p.e.c. E
, nonché l'indirizzo di p.e. Email_2
Email_4
Appellato
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 1288/22 emessa dal Tribunale di TO UN, Sez. Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 29.09.2023 e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc , depositato presso il Tribunale di TO UN , in funzione di giudice del lavoro, esponeva di aver ricevuto Parte_1 comunicazione in data 16.3.2018 in forza della quale, avendo ella percepito somme pari ad € 15.413,16 nel periodo dal 01.11.2015 al 30.4.2018 non spettanti, le richiedeva la restituzione di dette somme indebitamente CP_1 percepite;
che la richiesta restitutoria derivava dal fatto-- come si leggeva nella comunicazione medesima --che l'indennità di accompagnamento le era stata revocata dal mese di novembre 2015, come da verbale di revisione sanitaria definito il 5.10.2015 e successivo verbale definito 11.1.2018 , con conferma anche del superamento dei limiti reddituali DE , con varie argomentazioni, l'infondatezza della pretesa restitutoria dell' in particolare per la mancanza di dolo e la sussistenza di un errore CP_1 imputabile esclusivamente all' chiedeva, di accertare l'insussistenza del CP_1 diritto dell' alla ripetizione di quanto versato all'assistita a Controparte_2 titolo di indennità di accompagnamento.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto CP_1 della domanda. Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata rigettava il ricorso , con compensazione delle spese di lite . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 31.10.2023 , deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art 112 c.pc.per avere il primo giudice omesso di valutare e pronunciarsi sul primo profilo della causa petendi ossia sul fatto che con il verbale del 5.10.2015 era stata accertata la sussistenza delle condizioni sanitarie per il diritto all'indennità di accompagnamento e che solo con il verbale di revisione dell'11.1.2018 era stata accertata la loro insussistenza;
che , pertanto , solo a partire dall'indicata data del 11.01.18 alla nulla doveva essere corrisposto a titolo di Pt_1 indennità, mentre per il periodo precedente, in considerazione degli esiti del verbale del 05.10.2015, la stessa aveva diritto alla corresponsione di tale indennità ed era , pertanto , legittimata ad incassare le somme a tal titolo versate. Con altro motivo deduceva l'errata valutazione circa la sussistenza della buona fede dal momento che i fatti accertati e documentati escludevano qualsiasi forma di dolo da parte della ricorrente. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere di accogliere la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio l' si costituiva che ,sulla base di CP_1 plurime argomentazioni , resisteva all'impugnazione , chiedendone il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Vanno ricostruiti i fatti storici come documentati in atti .
L' ha dapprima liquidato l'indennità di accompagnamento (e l'invalidità CP_1 civile) a parte ricorrente, a decorrere dalla domanda amministrativa del 11.02.2015 (decorrenza 01.03.2015) ( v. doc. 01 in prod. ). CP_1
In data 15.10.2015, , a seguito di verbale negativo del 05.10.2015 ( v. doc. CP_1
20 in prod. ), comunicava la revoca dell'indennità di accompagnamento a CP_1 seguito di riesame sanitario della posizione ( v. doc. 02 – 05); infatti nel predetto verbale si legge: “La Commissione Medica riconosce l'interessato: INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”, senza alcun riconoscimento dell'impossibilità di deambulazione autonoma ,a differenza del precedente verbale del 10.03.2015 in cui si legge: “La Commissione Medica riconosce l'interessato: INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)”. Il predetto verbale del 05.10.2015 è stato ricevuto da parte ricorrente in data 15.10.2015 (v. avviso di ricevimento sottoscritto dalla ricorrente ,doc. 02, 03). L 'indennità di accompagnamento è stata pagata alla ricorrente fino al 30.04.2018 ( v.doc. 06 – 13) determinandosi così un'indebita percezione da parte dell'assistita per il periodo dalla revoca alla cessazione del pagamento (ossia da novembre 2015 a aprile 2018),di somme per complessivi € 15.413,62 ,di cui veniva richiesta la restituzione con nota del 16.03.2018 ricevuta il 12.04.2018 ( v.doc. 14, 15 e 16) mentre venivano riconosciuti come irripetibili i ratei medio tempore percepiti (da marzo 2015 a ottobre 2015).
Va precisato che l' con lettera del 03/11/2017 comunicava alla ricorrente CP_1 anche la revoca della pensione di invalidità concessa in quanto la stessa risultava titolare di un reddito da lavoro superiore a quello minimo previsto dalla legge ( ma ciò esula dall'oggetto del presente giudizio) Ora parte appellante, pur affermando che non è oggetto di causa quanto chiesto dall' a titolo di prestazioni di invalidità civile ,diverse dall'indennità di CP_1 accompagnamento per insussistenza dei requisiti reddituali ( pure oggetto di recupero rateale ) e di non voler contestare l'esito dell'accertamento sanitario che ha portato alla perdita dell'indennità di accompagnamento (v. appello, pag. 4:
“non possono essere proposte nel presente giudizio contestazioni e doglianze relativa alla valutazione del requisito sanitario da parte dell' ”),afferma tuttavia CP_1 che l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sarebbe avvenuto solo con la visita dell'11.01.2018.
L'assunto è infondato.
Innanzitutto agli atti di causa non risulta prodotto alcun verbale sanitario dell'11.1.2018 che in tal senso abbia disposto la revoca dell'indennità di accompagnamento . A ben vedere il verbale dell'11.1.2018 cui fa riferimento l'appellante si riferisce allo stato di portatore di handicap, del tutto estraneo al presente giudizio.( In particolare alla predetta visita dell'11.1.2018 l'assistita veniva giudicata portatrice di handicap solo ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/1992 , con la precisazione che l'interessata non presentava alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 5/12 (..), rispetto invece al precedente verbale di visita , pure comunicato in data 5.10.2015 ( v. doc. n 4 e 5 in prod.
) che riconosceva la connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 , comma 3 CP_1 della L. 104/92) Come è noto i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento sono altri, e precisamente l'essere impossibilitato a deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua. Pertanto, si può essere portatori di handicap, titolari di trattamento di invalidità o inabilità civile (salvo il requisito reddituale), senza trovarsi nelle condizioni di percepire l'indennità di accompagnamento.
Dunque,non coglie nel segno l'obiezione di parte appellante ( v. note TS) secondo cui la copia del verbale del 05.10.15 sarebbe di contenuto diverso da quello depositato dall' poiché in esso si legge “Portatore di handicap in situazione di CP_1 gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104.
Trascura di considerare parte appellante che i verbali sanitari emessi in data 5.10.2015 sono in realtà due, regolarmente comunicati : uno che riconosceva la ricorrente : “: INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”, senza alcun riconoscimento dell'impossibilità di deambulazione autonoma e l'altro relativo all' accertamento dello stato di portatore di handicap ex L. 104/1992, Ne consegue , come correttamente ritenuto dal primo giudice, che il verbale sanitario che ha disposto la revoca dell'indennità di accompagnamento è solo quello del 5.10.2015 ( v. doc. 20), in cui espressamente si riconosceva la ricorrente : “: INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”, senza alcun riconoscimento dell'impossibilità di deambulazione autonoma (a differenza del precedente verbale del 10.03.2015 in cui la Commissione Medica riconosceva l'interessato: INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)”. Mette conto osservare che il predetto verbale sanitario del 05.10.2015 è riferito alla domanda n. 6108678400116 che corrisponde a quello di cui alla nota CP_1 ricevuta da parte appellante in data 15.10.2015 ( v. doc. 02, 03), che infatti menziona in calce il medesimo predetto numero di domanda n.6108678400116.
Alla luce di quanto sin qui esposto non v' dubbio alcuno sulla piena legittimità dell'azione di recupero dell'indebito effettuata dall' per il periodo dal CP_1 novembre 2015 all'aprile 2018 . In relazione al suddetto periodo, pertanto, la ricorrente non può invocare la buona fede, in quanto era stata già resa edotta della revoca del beneficio. Trova pertanto applicazione il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, (Cass. 34013/2019; Cass. 26162/2016; Cass. 26096/2010). Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 24180 del 4 agosto 2022 e , più di recente Cass. 248/2023), in base al quale l'indebito assistenziale che si determina per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione abilita l' a CP_1 chiedere la restituzione solo a far data dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente.
Per tutto quanto sin qui esposto l'appello va , dunque , rigettato . Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell'appellante e si liquidano , ratione temporis ,come da successivo dispositivo, non sussistendo quelle particolari quelle “gravi ed eccezionali ragioni” solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione- è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante alla refusione , in favore dell' , delle spese del CP_1 grado che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre Iva e Cpa se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 14.4.2025
Il Presidente est.rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche