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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 8724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8724 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 12235/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in al n. 12235/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
CF. ), rappresentata e difesa dall'avv. Armando Profili, pec: Parte_1 C.F._1
Email_1
-Opponente-
CONTRO
C. F. ), società a responsabilità limitata con socio Controparte_1 P.IVA_1 unico, e per essa, quale mandataria, , già in persona del CP_2 CP_3 procuratore in persona dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Michele Nappi;
pec: Controparte_4
Email_2
-Opposta–
Oggetto: opposizione a precetto (ex art. 615 c.p.c.)
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...] proponendo opposizione avverso il precetto a lei notificato in data Controparte_5
26.04.2021, per il pagamento di euro 1.244.265,66, che trovava origine Decreto Ingiuntivo n.
3858/2011 del Tribunale di Napoli emesso nei confronti di Controparte_6 CP_7
e
[...] Parte_1
Avverso il decreto ingiuntivo n. 3858/2011, la società e Controparte_6 CP_7 proponevano opposizione, definita con la sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
11095/2013, contro cui veniva proposto appello, definito, a sua volta, con la sentenza della Corte
d'Appello di Napoli n. 955/2019.
Contro tale ultima sentenza, la società e Controparte_6 CP_7 Parte_1 proponevano ricorso per Cassazione.
Nelle more di tali giudizi, e nel contesto di una operazione di cartolarizzazione,
[...] era succeduta alla e, con l'atto di precetto qui Controparte_1 Controparte_8 opposto, la società agisce quale mandataria della cessionaria CP_2 [...]
Controparte_1
Ciò premesso, ha proposto opposizione all'atto di precetto a lei notificato, lamentando Parte_1 che la pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti era inammissibile ed illegittima, non sussistendo il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In particolare lamentava:
- la nullità del contratto di fideiussione omnibus e del suo allegato “condizioni economiche più significative”, posti a base del decreto ingiuntivo azionato nei suoi confronti, in quanto sottoscritto in violazione della normativa antitrust, come dichiarato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.55/2005, la violazione dell'articolo 2, comma 2 lett. a) della legge n.287/1990;
- la nullità dei contratti di conto corrente e di finanziamento, poiché non redatti con la forma scritta richiesta dalla legge e caratterizzati da interessi ultralegali, da addebito di commissioni di massimo scoperto e da spese e valute non contrattate;
- l'illegittima applicazione di tassi usurari oltre soglia, la violazione delle previsioni contrattuali, degli artt. 1283 e 1284 c.c. e della legge n. 108/1996;
- la mancata prova dell'esistenza e della misura dei crediti azionati, che risultavano incerti ed indeterminati;
- la nullità del contratto per violazione degli obblighi contrattuali, visto che non fu mai dato avvio ad un investimento, che era lo scopo del contratto;
pagina 2 di 4 Pertanto, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, di accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus e il relativo allegato “condizioni economiche più significative”, la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto e, per l'effetto, la mancanza del diritto della quale mandataria della (già , a Controparte_1 CP_2 CP_3 procedere con l'esecuzione forzata.
Si costituiva la che preliminarmente deduceva l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione, in quanto le eccezioni sollevate erano già state esaminate e rigettate dal Tribunale di
Napoli che, a definizione del giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 3858/2011, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, deduceva l'infondatezza e la genericità dei motivi di opposizione, e concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con ordinanza in data 14.11.2022, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
All'udienza del 26.06.2025 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione di termini abbreviati per gli scritti conclusionali.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
È pacifico in giurisprudenza il principio per il quale con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quando l'esecuzione sia minacciata o iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, il giudice deve limitare la sua indagine all'esistenza e alla validità del titolo per stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco, al fine di invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che possono e debbono essere dedotte nel giudizio di cognizione.
Ciò in base alla consolidata regola di giudizio secondo cui “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.”
(Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015, Sez. 3 - , Sentenza n. 2785 del 04/02/2025).
Nel caso in esame tutti i motivi di opposizione a precetto alludono a questioni di merito dedotte o deducibili in quel giudizio, e che pertanto risultano precluse ed inammissibili nella presente sede. pagina 3 di 4 Risulta di conseguenza fondata la domanda di parte opposta alla condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 comma 1 cpc, essendo palese la colpa grave di detta parte, che ha instaurato la lite in assenza dei presupposti, abusando degli strumenti processuali in suo possesso, nel tentativo verosimilmente di ottenere una sospensione non dovuta, e difatti non concessa, dell'esecutività del titolo, sulla base di motivi che, per giurisprudenza granitica, sono preclusi in sede di opposizione a precetto in presenza di titolo esecutivo di formazione giudiziale.
L'importo viene quantificato in misura pari all'entità della condanna alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto dell'assenza dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'opposizione a precetto proposta come in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta, Parte_1 liquidandole in euro 12.000,00 per compensi, oltre C.P.A. ed I.V.A. se dovuta come per legge e rimborso forfetario nella misura del 15 % sui compensi;
c) condanna altresì l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di Parte_1
€ 12.000,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 comma 1 cpc.
Così deciso in Napoli il 03.10.2025.
Il Giudice dott. Federica D'Auria
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in al n. 12235/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
CF. ), rappresentata e difesa dall'avv. Armando Profili, pec: Parte_1 C.F._1
Email_1
-Opponente-
CONTRO
C. F. ), società a responsabilità limitata con socio Controparte_1 P.IVA_1 unico, e per essa, quale mandataria, , già in persona del CP_2 CP_3 procuratore in persona dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Michele Nappi;
pec: Controparte_4
Email_2
-Opposta–
Oggetto: opposizione a precetto (ex art. 615 c.p.c.)
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...] proponendo opposizione avverso il precetto a lei notificato in data Controparte_5
26.04.2021, per il pagamento di euro 1.244.265,66, che trovava origine Decreto Ingiuntivo n.
3858/2011 del Tribunale di Napoli emesso nei confronti di Controparte_6 CP_7
e
[...] Parte_1
Avverso il decreto ingiuntivo n. 3858/2011, la società e Controparte_6 CP_7 proponevano opposizione, definita con la sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
11095/2013, contro cui veniva proposto appello, definito, a sua volta, con la sentenza della Corte
d'Appello di Napoli n. 955/2019.
Contro tale ultima sentenza, la società e Controparte_6 CP_7 Parte_1 proponevano ricorso per Cassazione.
Nelle more di tali giudizi, e nel contesto di una operazione di cartolarizzazione,
[...] era succeduta alla e, con l'atto di precetto qui Controparte_1 Controparte_8 opposto, la società agisce quale mandataria della cessionaria CP_2 [...]
Controparte_1
Ciò premesso, ha proposto opposizione all'atto di precetto a lei notificato, lamentando Parte_1 che la pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti era inammissibile ed illegittima, non sussistendo il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In particolare lamentava:
- la nullità del contratto di fideiussione omnibus e del suo allegato “condizioni economiche più significative”, posti a base del decreto ingiuntivo azionato nei suoi confronti, in quanto sottoscritto in violazione della normativa antitrust, come dichiarato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.55/2005, la violazione dell'articolo 2, comma 2 lett. a) della legge n.287/1990;
- la nullità dei contratti di conto corrente e di finanziamento, poiché non redatti con la forma scritta richiesta dalla legge e caratterizzati da interessi ultralegali, da addebito di commissioni di massimo scoperto e da spese e valute non contrattate;
- l'illegittima applicazione di tassi usurari oltre soglia, la violazione delle previsioni contrattuali, degli artt. 1283 e 1284 c.c. e della legge n. 108/1996;
- la mancata prova dell'esistenza e della misura dei crediti azionati, che risultavano incerti ed indeterminati;
- la nullità del contratto per violazione degli obblighi contrattuali, visto che non fu mai dato avvio ad un investimento, che era lo scopo del contratto;
pagina 2 di 4 Pertanto, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, di accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus e il relativo allegato “condizioni economiche più significative”, la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto e, per l'effetto, la mancanza del diritto della quale mandataria della (già , a Controparte_1 CP_2 CP_3 procedere con l'esecuzione forzata.
Si costituiva la che preliminarmente deduceva l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione, in quanto le eccezioni sollevate erano già state esaminate e rigettate dal Tribunale di
Napoli che, a definizione del giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 3858/2011, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, deduceva l'infondatezza e la genericità dei motivi di opposizione, e concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con ordinanza in data 14.11.2022, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
All'udienza del 26.06.2025 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione di termini abbreviati per gli scritti conclusionali.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
È pacifico in giurisprudenza il principio per il quale con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quando l'esecuzione sia minacciata o iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, il giudice deve limitare la sua indagine all'esistenza e alla validità del titolo per stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco, al fine di invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che possono e debbono essere dedotte nel giudizio di cognizione.
Ciò in base alla consolidata regola di giudizio secondo cui “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.”
(Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015, Sez. 3 - , Sentenza n. 2785 del 04/02/2025).
Nel caso in esame tutti i motivi di opposizione a precetto alludono a questioni di merito dedotte o deducibili in quel giudizio, e che pertanto risultano precluse ed inammissibili nella presente sede. pagina 3 di 4 Risulta di conseguenza fondata la domanda di parte opposta alla condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 comma 1 cpc, essendo palese la colpa grave di detta parte, che ha instaurato la lite in assenza dei presupposti, abusando degli strumenti processuali in suo possesso, nel tentativo verosimilmente di ottenere una sospensione non dovuta, e difatti non concessa, dell'esecutività del titolo, sulla base di motivi che, per giurisprudenza granitica, sono preclusi in sede di opposizione a precetto in presenza di titolo esecutivo di formazione giudiziale.
L'importo viene quantificato in misura pari all'entità della condanna alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto dell'assenza dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'opposizione a precetto proposta come in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta, Parte_1 liquidandole in euro 12.000,00 per compensi, oltre C.P.A. ed I.V.A. se dovuta come per legge e rimborso forfetario nella misura del 15 % sui compensi;
c) condanna altresì l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di Parte_1
€ 12.000,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 comma 1 cpc.
Così deciso in Napoli il 03.10.2025.
Il Giudice dott. Federica D'Auria
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