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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
SENT.N°_______
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere R.G. N° 1636/2021
Cron. N°________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
Rep. N° ________ ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 832/2021, emessa dal
Tribunale di Foggia, resa inter partes nel giudizio iscritto al n. R.G. 825/2015, pubblicata
OGGETTO:
Promessa di pagamento il 06.04.2021 e mai notificata,
tra rappresentato e difeso in virtù di mandato rilasciato su foglio Parte_1
separato dall'avv. Giovanni Pio DE GIOVANNI;
- appellante –
e rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Controparte_1
Antonio Marseglia;
- appellata -
* * * * * *
All'udienza collegiale del 26.01.2024 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----------------------------------------
1 per l'appellante: accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n.
832/2021, pubblicata il 06.04.2021, emessa dal Tribunale di Foggia, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire/ difetto di titolarità sostanziale in capo alla sig.ra
; in via subordinata, accertare e dichiarare non dovuta la somma di € Controparte_1
5.066,00 a titolo di I.V.A. nonché la ulteriore somma di € 2.800,00, in quanto già
corrisposta. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio,
da distrarsi in favore del deducente difensore antistatario..
per l'appellata: rigettare l'appello e le domande elevate contro Controparte_1
dall'appellante perché inammissibili, infondate e non provate, e confermare in toto la
Sentenza n. 832/2021 oggetto del presente appello;
condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del giudizio di gravame, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CNAP e IVA, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 09.02.2015, , in qualità di Controparte_1
coniuge ed erede ab intestato di , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduto l'01/01/2014, evocava in giudizio chiedendo il pagamento Parte_1
della somma di € 14.190,00 così come stabilito nella scrittura privata del 22/05/2013
con il quale si era impegnato nei confronti di al pagamento del Pt_1 Parte_2
saldo della fattura in oggetto pari a euro 14.190,00, revocata con ulteriore e successiva scrittura del 22/05/2013, con cui si era convenuto il seguente piano di rateizzazione in ordine al saldo di euro 14.190,00 dovuto da : € 2.800,00 entro il Parte_1
30/12/2013; € 2.800,00 entro il 30/01/2014; € 2.800,00 entro il 28/02/2014; € 2.800,00
entro il 30/03/2014; € 2.990,00 entro il 30/04/2014.
Con nota di sollecito di pagamento del 07/07/2014, rimasta inevasa, Controparte_1
per tramite dell'avv. Antonio Marseglia chiedeva il pagamento delle somme.
Si costituiva nel giudizio di I grado il quale contestava il difetto di Parte_1
2 legittimazione di parte attrice, non avendo la stessa ottemperato all'onere ex art. 2697
c.c. di provare la propria qualità di erede di , l'irregolarità della fattura Persona_1
n. 10/2012 di il pagamento, in data 05/12/2013, nelle mani di Controparte_2
della somma di € 2.800,00 a mezzo di assegno bancario e, in subordine, Persona_1
la quantificazione del credito nella minor somma di € 6.324,00 (14.190-2.800-5.066,00).
Il giudice del Tribunale di Foggia accertava, nei limiti di quanto in parte motiva,
l'inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c. di e, per l'effetto, Parte_1
condannava lo stesso al pagamento in favore di , in Parte_1 Controparte_1
qualità di erede di , della somma di € 9.413,22, oltre gli interessi sino al Persona_1
soddisfo; compensava tra le parti processuali le spese di lite nella misura di 1/3,
condannando alla rifusione dei restanti 2/3 in favore dell'avv. Antonio Parte_1
Marseglia, procuratore antistatario di . Controparte_1
Con atto del 05.11.2021, ha proposto appello avverso la sentenza di Parte_1
primo grado con tre motivi.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 18.02.2022 la Corte ha sospeso parzialmente la esecutività della decisione del giudice di primo grado sulla controvertibilità della debenza o meno dell'iva riconosciuta dal giudice di primo grado nonostante la chiusura della ditta individuale.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 26.01.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale,
secondo la quale nell'atto introduttivo del gravame non sarebbero indicati i motivi specifici dell'impugnazione, in violazione del precetto normativo di cui all'art.342, nel testo introdotto dall'art.54 del D.L. n.83/12, convertito con modificazioni nella L.
n.134/12.
3 L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto eccepisce l'appellato, perché in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame,
è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì
da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr., Cass. n.2143/2015; sez. un., n.27199/17; n.13535/18). E nella specie l'appellante ha denunciato le anzidette lacune della sentenza impugnata, le argomentazioni non condivise e le ragioni di critica che dovrebbero, nella loro prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento alla domanda che invece il primo giudice in parte ha disatteso.
Con il primo motivo di gravame, l'appellane si duole della decisione del giudice di primo grado che ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire ritenendo dimostrata la qualità di erede di con la proposizione del giudizio, Controparte_1
costituendo tale circostanza un atto di accettazione tacita dell'eredità valorizzando,
peraltro, l'omessa contestazione della qualità di chiamata all'eredità della CP_1
Mentre, l'appellante, sostiene che non sia stata dimostrata la qualità di erede che, com'è
noto, diviene tale soltanto a seguito dell'accettazione del compendio ereditario.
Inoltre, sarebbe tardiva il deposito, unitamente alla (seconda) seconda memoria 183 VI
comma c.p.c., dello del de cuius , nonché della Controparte_3 Persona_1
copia dell'atto di rinuncia all'eredità da parte dei figli e , Parte_3 Controparte_4
in quanto dopo aver depositato in data 01.02.2016 la propria II memoria ex art. 183 VI
comma c.p.c. priva di allegati avrebbe depositato, inammissibilmente, una nuova seconda memoria il giorno successivo con i relativi allegati, dovendo ritenersi già consumata detta facoltà al momento del rituale e formale deposito della prima.
A comprova del fatto che la non sarebbe divenuta erede di Controparte_1 Per_1
ci sarebbero le risultanze catastali dei beni intestati ancora al de cuius.
[...]
Il motivo è infondato.
4 E' pacifico, così come richiamato nell'ordinanza di questa Corte del 18.02.2002 che l'accettazione tacita di eredità si configura quando il chiamato compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe compiuto, se non nella qualità
di erede.
Tal atto ben può consistere in comportamenti concludenti e significativi, tra i quali la proposizione del giudizio di pagamento e, quindi, idoneo, come in questo caso, a far considerare dimostrata la legittimazione attiva dell'appellata.
Mentre, per quanto riguarda la qualità di erede dell'appellata, quale coniuge del defunto
, lo stesso appellante nella propria comparsa nel giudizio di primo grado Parte_2
ne riconosce la sua qualità di chiamata all'eredità di “… che, pertanto, Parte_2
allo stato risulta alla stregua di semplice chiamata all'eredità” (pag. 2 comparsa di risposta).
Quindi, quand'anche la documentazione prodotta fosse tardiva, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto non contestata la qualità di erede dell'attrice del coniuge
, che in considerazione dell'azione giudiziale, quale erede legittimo del de Parte_2
cuius, unitamente alle attività stragiudiziali di tutela del credito ereditario (quali atti validi ad integrare l'accettazione tacita di eredità), si può ritenere legittimata attivamente per il recupero del credito del coniuge defunto.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la decisione del giudice di primo grado che ha riconosciuto l'importo di € 5.066,00 quale Imposta su Valore
Aggiunto sulla prestazione che sarebbe, a dire dell'appellante, inesigibile e non dovuto atteso che la Ditta Individuale risulta cancellata dal Registro delle CP_2 Controparte_2
Imprese presso la CCIAA di Foggia a far data - si noti - dall'08.08.2007, ovvero da ben cinque anni prima dell'emissione della suddetta fattura, come da visura allegata agli atti del giudizio di I grado.
Inoltre, considerando l'ulteriore versamento eseguito da nelle mani del Parte_1
della somma di € 2.800,00, in data 05.12.2013 a mezzo di assegno Persona_1
5 bancario, la somma spettante, al più, poteva essere pari ad € 6.324,00 e non già di €
14.190,00.
Il motivo è infondato.
Il giudice di primo grado ha accertato che l'odierno convenuto ha corrisposto acconti per complessivi € 17.800,00 (somma di € 15.000,00 e dell'ulteriore acconto di dicembre 2013
pari ad € 2.800,00) rispetto al maggior compenso pattuito in € 29.190,00, comprensivo di
Iva (21%). Il saldo netto del corrispettivo dovuto era pari ad € 9.413,22, liquidato decurtando dal saldo lordo pattizio di € 11.390,00, l'Iva conteggiata dalle parti al 21%.
Mentre, l'appellante, sostiene che non sarebbe esigibile l'IVA al 21%, pari a Euro €
5.066,00, conteggiata dal giudice di primo grado nella somma complessiva determinata in Euro 29.190,00, atteso che la Ditta Individuale risulta Controparte_2
cancellata dal Registro delle Imprese presso la CCIAA di Foggia a far data dal'8.8.2007,
ovvero da ben cinque anni prima dell'emissione della suddetta fattura.
Il motivo è infondato.
La Corte, in sede di decisione sommaria, ha sospeso parzialmente la esecutività della decisione di primo grado in relazione a tale importo, in quanto ha ritenuto la questione della debenza dell'Iva controvertibile per quanto riguarda le società cancellate dal registro delle imprese.
Il Collegio, esaminando definitivamente la questione, ritiene dovuta l'IVA, che dovrà
essere comunque versato all'erario dal soggetto percipiente, poiché la questione è stata chiarita dalla Suprema Corte (Cass. Sez. U., 21 aprile 2016, n. 8059 e Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 22/02/2021, dep. 24/06/2021), n.18081) che ha affermato il seguente principio di diritto: "il compenso di prestazione professionale è imponibile a fini
Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la
prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione";
La prestazione professionale è il "fatto generatore dell'imposta" ai fini dell'imponibilità,
cioè l'evento che determina l'obbligazione tributaria e dell'imponibilità ai fini Iva, cui va
6 ricollegato l'"esigibilità" dell'imposta, cioè l'attitudine attuale dell'imposta ad essere pretesa in riscossione dall'erario.
Quindi, poiché l'imposta è dovuta in relazione al fatto generatore della stessa, cioè
all'esecuzione della prestazione di servizi, e non anche al pagamento del corrispettivo,
ove successivo alla esecuzione della prestazione, in tal senso occorre ragionare, insegna la Suprema Corte, al fine di valutare quando sia sorto il presupposto impositivo e, con esso, l'insorgenza dell'imponibilità ai fini Iva.
Con il conseguimento del compenso si determina non l'evento generatore del tributo,
bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, come afferma la
Suprema Corte, solo la sua condizione di esigibilità e l'individuazione dell'estremo limite temporale entro cui deve essere adempiuto l'obbligo di fatturazione.
Per tali ragioni, con la pronuncia citata, la Suprema Corte ha quindi precisato che: "Ciò
comporta, quale indefettibile corollario, che i compensi di prestazioni da attività
imprenditoriale o professionale, conseguiti dopo la cessazione dell'attività medesima,
devono ritenersi assoggettati ad iva, risultandone lo "statuto" impositivo definito dalla
contestuale ricorrenza, all'atto del manifestarsi del fatto generatore dell'imposta (e suo
presupposto oggettivo) anche del relativo presupposto soggettivo".
Quindi, correttamente, il giudice di primo grado ha ritenuto che il professionista e, il suo erede, era comunque tenuto al versamento dell'Iva in relazione al pagamento del corrispettivo ricevuto, se pur in data successiva alla chiusura della partita Iva.
Pertanto, considerato che il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l'insorgenza della relativa imponibilità, va identificato con la materiale esecuzione della prestazione, né
consegue che qualora il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l'obbligo si trasferisce agli eredi, in forza del disposto dell'art. 35-bis d.P.R. n. 633 del 1972, i quali dovranno,
ovviamente, fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non già in nome proprio, ma in nome del de cuius.
Ne consegue che l'erede del professionista deceduto dovrà chiedere la riapertura della
7 partita IVA del de cuius e fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate sia nei confronti dei titolari di partita IVA che nei confronti dei clienti non soggetti passivi ai fini IVA.
Con un terzo motivo, l'appellante censura la statuizione delle spese auspicando la riforma della sentenza di primo grado.
Poiché i motivi di gravame vanno rigettati di conseguenza anche quello sulle spese segue la stessa sorte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura in dispositivo ex D.M.
55/2014, avuto riguardo al valore della causa (scaglione da € 5.200,00 ad E. 26.000,0),.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza . 832/2021, emessa dal Parte_1
Tribunale di Foggia, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_5
che liquida in Euro 4.835,00 per compensi oltre spese generali, Cap ed Iva da distrarsi in favore del difensore anticipatario
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 10.09.2024
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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