Articolo 9 della Legge 2 agosto 1990, n. 233
Articolo 8Articolo 10
Versione
28 agosto 1990
Art. 9. (Pensioni supplementari e supplementi
di pensione ai coltivatori diretti, mezzadri
e coloni) 1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1 luglio 1990 ai sensi dell' articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e successive mnodificaioni ed integrazioni, nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 8 per le pensioni autonome a carico della gestione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, con la decorrenza ivi prevista, anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico della gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, ai sensi dell' articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , come sostituito dall' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 7 ed i periodi relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autronoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti, dalla data di decorrenza del supplemento stesso.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell' art. 5 della legge n. 1338/1962 v. note all'art. 6.
- Per il testo degli articoli 4 della legge n. 1338/1962 e 19 del D.P.R. n. 488/1968 v. note all'art. 6.
Entrata in vigore il 28 agosto 1990
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