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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 11/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1044/2023, avente ad oggetto “opposizione all'esecuzione”, riservata per la decisione all'udienza del 10.4.2025
TRA
PE AR ( ), con l'avvocato C.F._1
DELFINO MARIA LOURDES ANNA ( C.F._2
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (13756881002) - contumace
NONCHÉ
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO – CAPITANERIA DI TARANTO -
GUARDIA COSTIERA TARANTO (97099470581) - contumace
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, parte opponente ha concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c.
All'esito, il giudice ha riservato il deposito della sentenza come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Parte opponente ha dedotto che in data 5.6.2023, gli è stata notificata la cartella esattoriale n. 06720210012181931000 - ruolo n. 2021/001937
- sanzioni amministrative anno 2019 (cfr. allegato 1), con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 5.786,50, comprensiva di spese di notifica, oneri di riscossione e interessi di mora, entro il termine di 60 giorni e che ove non avesse provveduto al pagamento entro detto termine, l'importo sarebbe stato maggiorato di ulteriori oneri di riscossione e sanzioni.
La cartella esattoriale de qua trae origine dall'ingiunzione di pagamento n. 048/2019 del 12.06.2019 (cfr. allegato 2), emessa dalla Capitaneria di Porto di Taranto e notificata in pari data, per un importo di euro
4.008,75.
Proposta opposizione ex articolo 6 d.lgs. 150/2011, il Tribunale di
Matera con sentenza n. 349/2021 ha rigettato il gravame, confermando l'ingiunzione di pagamento emessa dalla Capitaneria di Porto di Taranto.
Del procedimento d'appello interposto, non è stato fornito alcun riscontro circa gli esiti (cfr. ultime note d'udienza, ove nulla si dice in relazione ad esso).
Parte opponente si oppone alla pretesa avversaria sulla scorta delle seguenti ragioni di diritto:
a) nullità della notifica della cartella esattoriale poiché non preceduta da alcun preavviso di iscrizione a ruolo delle somme ingiunte con
2 l'ordinanza n. 048/2019 del 12.6.2021, successivamente confermata dalla sentenza del Tribunale di Matera n. 349/2021;
b) il diritto di credito non sarebbe esigibile atteso il mancato passaggio in giudicato della sentenza che ha confermato l'ingiunzione;
c) non sarebbe dovuta la maggiorazione di euro 1.700 prevista per il mancato pagamento, attesa la sua eccessiva onerosità.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
In analogia alla copiosa giurisprudenza formatasi in relazione alle opposizioni esecutive avverso titoli giudiziari - nella specie, infatti, viene in rilievo una sentenza che, rigettata l'opposizione proposta ex articolo 6
d. lgs. 150/2011, ha confermato l'ordinanza ingiunzione - si osserva come sono del tutto inammissibili i motivi che potevano o sono stati veicolati nel precipuo procedimento di opposizione.
È, infatti, tetragono principio di diritto, mai sconfessato dalla giurisprudenza di legittimità, quello per cui con l'opposizione all'esecuzione, preventiva (cd. opposizione a precetto) o successiva che sia, la pretesa fatta valere dal creditore possa essere neutralizzata solo ed esclusivamente proponendo questioni che abbiano ad oggetto fatti modificativi, estintivi o impeditivi del rapporto verificatisi successivamente alla formazione del titolo (cfr. Cass. 6605/1988; Cass.
2870/1997; Cass. 9061/1999; Cass. 12664/2000; Cass. 13872/2001;
Cass. 4505/2011; Cass. 3850/2011; Cass. 1183/2012; Cass.
3979/2012; Cass. 12811/2012; Cass. 14529/2013; Cass. 3619/2014;
Cass. 19832/2014; Cass. 10395/2017; Cass. 26285/2019; Cass.
22090/2021). È, infatti, precluso al giudice dell'opposizione conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione (cfr. Cass. 27159/2006; Cass. 8331/2001; Cass.
12664/2000). Conseguentemente, sono del tutto inammissibili nella
3 presente opposizione tutte quelle censure circa la nullità della notifica della cartella esattoriale poiché non preceduta da alcun preavviso di iscrizione a ruolo delle somme ingiunte con l'ordinanza n. 048/2019 del
12.6.2021, atteso che tali questioni costituiscono oggetto del procedimento di cui all'articolo 6 d.lgs. 150/2011, il cui primo giudizio
è culminato nella sentenza del Tribunale di Matera n. 349/2021 che ha rigettato il gravame.
Con riferimento alla seconda censura: id est quella per cui l'esecuzione sarebbe inibita dal mancato passaggio in giudicato della sentenza si osserva - in disparte il fatto che la parte in sede di discussione (cfr. note d'udienza depositate in data 8.4.2025) nulla ha dedotto sugli esiti dell'appello - che l'opposizione non sospende affatto l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione salvo che il giudice non adotti un provvedimento cautelare ex articolo 5 d.lgs 150/2011 destinato, comunque, ad essere assorbito dalla pronuncia di merito.
L'unica pronuncia di merito di cui è - al momento - a conoscenza il
Tribunale è quella di rigetto dell'opposizione. Peraltro, la pendenza del giudizio di appello non determina alcuna sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del titolo. Logico corollario è l'infondatezza del secondo motivo di gravame.
Quanto, infine, al terzo ed ultimo profilo, ovvero quello relativo all'asserita illegittimità della maggiorazione ex lege 689/1981, si osserva come lo stesso sia infondato atteso che, in materia di sanzioni amministrative, l'aumento del dieci per cento semestrale, ex articolo 27
L. n. 689 del 1981 - per il caso di ritardo del pagamento della somma dovuta - ha natura di sanzione aggiuntiva che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che
4 includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (cfr. Cass. Sez. 6-2, Sentenza
n. 1884 del 01/02/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21259 del 20/10/2016;
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27887 del 23/11/2017; Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 16767 del 23/06/2018).
Sulla scorta di quanto detto non potrà che essere disattesa l'opposizione.
2.
Nulla sulle spese non essendosi costituite le parti vittoriose.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da IU CI nei confronti di Agenzia delle
Entrate - Riscossione e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo - Capitaneria di Taranto, Guardia Costiera di
Taranto, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione nulla sulle spese.
Così deciso in Matera in data 11 aprile 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1044/2023, avente ad oggetto “opposizione all'esecuzione”, riservata per la decisione all'udienza del 10.4.2025
TRA
PE AR ( ), con l'avvocato C.F._1
DELFINO MARIA LOURDES ANNA ( C.F._2
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (13756881002) - contumace
NONCHÉ
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO – CAPITANERIA DI TARANTO -
GUARDIA COSTIERA TARANTO (97099470581) - contumace
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, parte opponente ha concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c.
All'esito, il giudice ha riservato il deposito della sentenza come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Parte opponente ha dedotto che in data 5.6.2023, gli è stata notificata la cartella esattoriale n. 06720210012181931000 - ruolo n. 2021/001937
- sanzioni amministrative anno 2019 (cfr. allegato 1), con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 5.786,50, comprensiva di spese di notifica, oneri di riscossione e interessi di mora, entro il termine di 60 giorni e che ove non avesse provveduto al pagamento entro detto termine, l'importo sarebbe stato maggiorato di ulteriori oneri di riscossione e sanzioni.
La cartella esattoriale de qua trae origine dall'ingiunzione di pagamento n. 048/2019 del 12.06.2019 (cfr. allegato 2), emessa dalla Capitaneria di Porto di Taranto e notificata in pari data, per un importo di euro
4.008,75.
Proposta opposizione ex articolo 6 d.lgs. 150/2011, il Tribunale di
Matera con sentenza n. 349/2021 ha rigettato il gravame, confermando l'ingiunzione di pagamento emessa dalla Capitaneria di Porto di Taranto.
Del procedimento d'appello interposto, non è stato fornito alcun riscontro circa gli esiti (cfr. ultime note d'udienza, ove nulla si dice in relazione ad esso).
Parte opponente si oppone alla pretesa avversaria sulla scorta delle seguenti ragioni di diritto:
a) nullità della notifica della cartella esattoriale poiché non preceduta da alcun preavviso di iscrizione a ruolo delle somme ingiunte con
2 l'ordinanza n. 048/2019 del 12.6.2021, successivamente confermata dalla sentenza del Tribunale di Matera n. 349/2021;
b) il diritto di credito non sarebbe esigibile atteso il mancato passaggio in giudicato della sentenza che ha confermato l'ingiunzione;
c) non sarebbe dovuta la maggiorazione di euro 1.700 prevista per il mancato pagamento, attesa la sua eccessiva onerosità.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
In analogia alla copiosa giurisprudenza formatasi in relazione alle opposizioni esecutive avverso titoli giudiziari - nella specie, infatti, viene in rilievo una sentenza che, rigettata l'opposizione proposta ex articolo 6
d. lgs. 150/2011, ha confermato l'ordinanza ingiunzione - si osserva come sono del tutto inammissibili i motivi che potevano o sono stati veicolati nel precipuo procedimento di opposizione.
È, infatti, tetragono principio di diritto, mai sconfessato dalla giurisprudenza di legittimità, quello per cui con l'opposizione all'esecuzione, preventiva (cd. opposizione a precetto) o successiva che sia, la pretesa fatta valere dal creditore possa essere neutralizzata solo ed esclusivamente proponendo questioni che abbiano ad oggetto fatti modificativi, estintivi o impeditivi del rapporto verificatisi successivamente alla formazione del titolo (cfr. Cass. 6605/1988; Cass.
2870/1997; Cass. 9061/1999; Cass. 12664/2000; Cass. 13872/2001;
Cass. 4505/2011; Cass. 3850/2011; Cass. 1183/2012; Cass.
3979/2012; Cass. 12811/2012; Cass. 14529/2013; Cass. 3619/2014;
Cass. 19832/2014; Cass. 10395/2017; Cass. 26285/2019; Cass.
22090/2021). È, infatti, precluso al giudice dell'opposizione conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione (cfr. Cass. 27159/2006; Cass. 8331/2001; Cass.
12664/2000). Conseguentemente, sono del tutto inammissibili nella
3 presente opposizione tutte quelle censure circa la nullità della notifica della cartella esattoriale poiché non preceduta da alcun preavviso di iscrizione a ruolo delle somme ingiunte con l'ordinanza n. 048/2019 del
12.6.2021, atteso che tali questioni costituiscono oggetto del procedimento di cui all'articolo 6 d.lgs. 150/2011, il cui primo giudizio
è culminato nella sentenza del Tribunale di Matera n. 349/2021 che ha rigettato il gravame.
Con riferimento alla seconda censura: id est quella per cui l'esecuzione sarebbe inibita dal mancato passaggio in giudicato della sentenza si osserva - in disparte il fatto che la parte in sede di discussione (cfr. note d'udienza depositate in data 8.4.2025) nulla ha dedotto sugli esiti dell'appello - che l'opposizione non sospende affatto l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione salvo che il giudice non adotti un provvedimento cautelare ex articolo 5 d.lgs 150/2011 destinato, comunque, ad essere assorbito dalla pronuncia di merito.
L'unica pronuncia di merito di cui è - al momento - a conoscenza il
Tribunale è quella di rigetto dell'opposizione. Peraltro, la pendenza del giudizio di appello non determina alcuna sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del titolo. Logico corollario è l'infondatezza del secondo motivo di gravame.
Quanto, infine, al terzo ed ultimo profilo, ovvero quello relativo all'asserita illegittimità della maggiorazione ex lege 689/1981, si osserva come lo stesso sia infondato atteso che, in materia di sanzioni amministrative, l'aumento del dieci per cento semestrale, ex articolo 27
L. n. 689 del 1981 - per il caso di ritardo del pagamento della somma dovuta - ha natura di sanzione aggiuntiva che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che
4 includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (cfr. Cass. Sez. 6-2, Sentenza
n. 1884 del 01/02/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21259 del 20/10/2016;
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27887 del 23/11/2017; Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 16767 del 23/06/2018).
Sulla scorta di quanto detto non potrà che essere disattesa l'opposizione.
2.
Nulla sulle spese non essendosi costituite le parti vittoriose.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da IU CI nei confronti di Agenzia delle
Entrate - Riscossione e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo - Capitaneria di Taranto, Guardia Costiera di
Taranto, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione nulla sulle spese.
Così deciso in Matera in data 11 aprile 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
5