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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/12/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2268/2021 R.G., avente ad oggetto altri rapporti condominiali
TRA
P. IVA ), in persona dell'amministratore unico e legale p.t., Parte_1 P.IVA_1
, nata a [...] il [...]; , nata a [...] Parte_2 Parte_3
l'8.5.1967, , nato a [...] il [...] e , Parte_4 Parte_5
nata a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi, come da procura da intendersi in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Benedetto Migliaccio, presso il cui studio in Napoli, Via del Rione
Sirignano n. 9, sono elettivamente domiciliati, attori;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1
di mandato in atti, dall'avvocato Teobaldo Amuro, presso il cui studio in Sorrento, Via Fuorimura n.
20, è elettivamente domiciliato, convenuto;
NONCHÉ
, nato a Montoro Inferiore il [...] in [...] e nella qualità di titolare della CP_2
DI CI con sede in Sorrento, Piazza Marinai d'Italia, 33, (P.IVA ) e P.IVA_2
, nata a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi, CP_3
congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione,
dall'avvocato Paoloandrea Monticelli e dal p. avvocato Fabrizia Monticelli, presso il cui studio in
Napoli, Via Crispi n. 62, sono elettivamente domiciliati , convenuti;
NONCHÉ
, nato a [...] il [...] e , nata Controparte_4 Controparte_5
a Vico Equense il 6.10.1983, entrambi rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla
1 comparsa di costituzione, dall'avvocato Teobaldo Amuro, presso il cui studio in Sorrento, Via
Fuorimura n. 20, sono elettivamente domiciliati, interventori;
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. Controparte_6
), convenuta contumace. P.IVA_3
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.7.2025 nonché comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c. ritualmente depositate.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo ma solo la motivazione.
Preliminarmente va ribadita la contumacia della convenuta in persona del Controparte_7
legale rappresentante p.t., già dichiarata con ordinanza del 22 settembre 2021, la quale, benché
regolarmente evocata in giudizio, ha scelto di non costituirsi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i germani precisavano di essere Parte_2
comproprietari, giusta divisione a stralcio per notar rep. 136639 del 25.7.2017, di due Per_1
appartamenti siti al terzo piano del e Controparte_8
identificati nel catasto di Sorrento, al fol. 11 part. 242 sub 27 ed al fol. 11 part. 242 sub 105.
Sulla base dello stesso titolo, la società precisava di essere proprietaria nel medesimo Parte_1
condominio, di tre appartamenti posti sempre al III piano e identificati nel catasto di Sorrento fol. 11
part. 242 Sub 25, fol. 11 part. 242 sub 26 e fol. 11 part. 242 sub 76.
Ciò posto, gli attori eccepivano che i convenuti, proprietari di altri immobili nello stesso condominio,
avevano provveduto ad apporre all'interno dell'edificio, facendo utilizzo esclusivo di parti comuni dello stabile ed in particolare della cassa scale, delle canne fumarie al servizio delle proprie unità
immobiliari; canne fumarie, di cui gli attori denunciavano l'impatto sull'estetica del condominio e
2 sull'uso e funzionalità del corrimano. L'installazione di tali canne fumarie, spiegavano inoltre gli istanti, era stata oggetto di discussione ed esame all'assemblea del 4 febbraio 2016, la cui favorevole deliberazione era oggetto di separata impugnazione ad opera degli attori con RG 2532/2016, decisa da codesto Tribunale.
Gli attori lamentavano che l'applicazione di dette canne fumarie impediva loro di poter fare parimenti uso delle aree e degli spazi comuni, con conseguente grave lesione dei diritti di comproprietà.
Difatti tali canne fumarie, come installate, occupavano l'intero spazio utile del trombino scale non ingombrato dall'ascensore, inibendo, di fatto, ogni possibile altro uso degli spazi (tra cui l'ipotetica installazione di altre canne fumarie) da parte degli altri condomini, compromettendo inoltre l'aereazione e l'illuminazione delle aree comuni circostanti.
Già con ricorso ex art. 700 c.p.c. la società agiva contro , Parte_1 Controparte_1
e la conduttrice soc. per la rimozione della canna fumaria Controparte_9
installata. Il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva parzialmente il ricorso, come da consulenza tecnica d'ufficio, ma ottemperava al solo pagamento delle spese di lite. Controparte_1
Gli attori, quindi, agivano nel merito, citando gli odierni convenuti, al fine di: accertare che le canne fumarie apposte dai convenuti all'interno della cassa scale, e quindi nelle parti comuni dell'edificio di Sorrento alla di Sorrento, violavano i diritti degli attori sulle cose Controparte_8
comuni ex art. 1102 c.c. e per l'effetto condannarli alla rimozione;
in subordine, dichiarata l'ammissibilità e la rilevanza del giudizio ex art. 700 c.p.c. proposto da contro Parte_1
R.G. n. 3699/2016, accertare l'intollerabilità delle immissioni di fumo Controparte_1
ed odori a carico delle proprietà degli attori, e disporre la loro eliminazione;
in ulteriore subordine,
condannare i convenuti all'esecuzione degli interventi e rimedi atti a ricondurre le immissioni entro la soglia della normale tollerabilità, con vittoria di spese e competenze professionali, spese generali ed accessori per legge.
In data 1.9.2021 si costituiva , il quale contestava la domanda attorea, Controparte_1
rilevando che la c.t.u. espletata nel giudizio RG 2532/2016 avesse già escluso qualsivoglia danno alle
3 parti comuni come situazioni di limitazione al pari uso delle stesse. Rilevava, inoltre, che l'installazione delle canne fumarie veniva effettuata all'interno del vano scale già occupato dall'impianto ascensore e che dunque la lamentata occlusione di luce e aria era dovuta appunto all'impianto di ascensore;
precisava ancora che la consulenza d'ufficio espletata nel precedente giudizio aveva escluso alcun pregiudizio di funzionamento all'ascensore o estetico al fabbricato,
riconducibile alle canne fumarie, che nemmeno impedivano l'installazione di medesime canne fumarie ad opera di altri condomini.
In merito alle domande subordinate, eccepiva che la c.t.u. non riteneva Controparte_1
necessaria la rimozione dell'impianto di esalazione, ma l'esecuzione di interventi per evitare immissioni solo potenzialmente intollerabili al solo immobile della ferma restando Parte_1
l'attività già posta in essere insieme agli altri convenuti per la riduzione e corretto deflusso delle immissioni.
Concludeva per il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili, improcedibili nonché
infondate in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite.
In data 14.9.2021 si costituivano , in proprio e nella qualità di titolare della ditta CP_2
“Ruccio”, ristorante bar in Sorrento alla Piazza Marinai d'Italia n. 33, e riportandosi CP_3
anch'essi alle conclusioni della c.t.u. espletata nel precedente giudizio.
Sollevavano, inoltre difetto di competenza del Tribunale per essere competente il giudice di Pace di
Sorrento.
Eccepivano, inoltre, l'improcedibilità della domanda per la carenza di interesse di parte attrice e per la violazione del principio del “ne bis in idem”. Richiamando, poi, le risultanze dell'antecedente contenzioso, rilevavano l'infondatezza della domanda per inesistenza della violazione dell'art 1102
c.c. e della intollerabilità delle immissioni.
Alla luce di quanto sopra, rassegnavano quali conclusioni: in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Giudice di Pace di Sorrento;
rigettare la domanda attorea per violazione del principio del ne bis in idem e per carenza di interesse;
dichiarare
4 inesistente la violazione dell'art 1102 c.c. e comunque ritenere e dichiarare insussistente il requisito della intollerabilità delle immissioni di odori e fumi e per l'effetto rigettare la domanda nei loro confronti;
con vittoria di spese diritti ed onorari, da attribuirsi al legale antistatario.
In data 11.10.2022 intervenivano in giudizio e n.q. di Controparte_4 Controparte_5
successori aventi causa di , a seguito dell'acquisto del bene immobile in Controparte_1
virtù di atto di permuta ed assegnazione (art. 5) del 30.03.2022 per Notaio , rep. Persona_2
41677 raccolta 25422 i quali si riportavano alla posizione processuale ed alle conclusioni rese da
. Controparte_1
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il Tribunale riteneva necessario l'ausilio di un c.t.u. ed affidava l'incarico all'ing. , il quale in data 17.5.2024 Persona_3
depositava l'elaborato peritale.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, il Tribunale assegnava il contenzioso in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 17.7.2025.
Con riferimento alle questioni preliminari sollevate dalle parti, devono considerarsi interamente risolte dall'ordinanza del 4.12.2023, cui integralmente si rimanda.
Nel merito, la domanda degli attori è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ciò premesso, le doglianze attoree vanno inquadrate nella violazione dell'art. 1102 c.c., secondo cui il diritto di ciascun partecipante alla cosa comune non deve alterarne la destinazione né deve impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, aggiungendo che il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Tali precetti civilistici si innestano, inoltre, su quanto in materia condominiale prescrive l'art. 1117
c.c., il quale inserisce tra le cose comuni, “le scale, le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari,
i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas”.
5 Pertanto, l'utilizzo delle parti comuni dell'edificio, di cui al dettagliato elenco fornito dal Codice
Civile, da parte del singolo condomino, deve essere tale da permanere nei limiti prescritti dall'art. 1102 c.c.
Ebbene, sul tema dell'installazione in contesto condominiale di canne fumarie al servizio della singola unità immobiliare, va chiarito che tale opera non costituisce di per sé, de plano, attività non consentita dai sopra richiamati precetti del Codice Civile. Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha ormai consolidato il principio in virtù del quale è consentito al conduttore di un'unità immobiliare ubicata in condominio, installare strutture funzionali alla propria attività commerciale, come una canna fumaria, ove ciò sia compatibile con i limiti dell'art. 1102 c.c. (Cassazione Civ., Sez. II, n.
21483/2024).
In particolare, la Suprema Corte precisa che la sostituzione della canna fumaria pertinente ad unità
immobiliare di proprietà esclusiva non reca, di per sé, danno alla cosa comune - la facciata dell'edificio - già utilizzata per l'appoggio, non dovendo alterare, tuttavia, alla luce del collegamento tra gli artt. 1102, 1120, secondo comma, e 1122 c.c., il decoro architettonico del fabbricato
(Cassazione Civ., Sez. II, n. 18350/2013).
Sul punto, ha dichiarato che l'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale, consiste in una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino, pertanto, può apportare a sue cure e spese, purchè non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico;
fenomeno, quest'ultimo, che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile (Cassazione Civ., Sez. II, sentenza n. 6341/2000).
La valutazione circa l'incidenza sulla cosa comune della canna fumaria installata su parti condominiali, tale da alterare il decoro architettonico e la fruibilità della zona comune, è affidata quindi al giudice del merito, che può pertanto ordinarne la rimozione ex art. 1120, secondo comma,
c.c. di cui(Cassazione Civ., Sez. II, sentenza n. 3256/1976).
6 L'excursus civilistico e giurisprudenziale sul tema, di cui innanzi, non definisce come non consentita l'installazione di canne fumarie su pareti, mura e parti condominiali, ma richiede una approfondita indagine, da effettuarsi caso per caso, tale da consentire di appurare se quello specifico montaggio di canne fumarie dei singoli condomini abbia ed in che misura, compromesso l'utilizzo e la natura condominiale delle parti del fabbricato interessate.
Per dare concreta attuazione all'indagine necessaria, il Tribunale ha affidato l'incarico di analisi al c.t.u. , al cui elaborato peritale può farsi integrale riferimento. Per_3
Dall'approfondimento della perizia d'ufficio si evince che le due canne fumarie qui contestate, seppur dotate delle prescrizioni previste, incidono in maniera significativa sulla natura condominiale dello stabile. In particolare, riportando le analisi del consulente si palesa che “Il condotto Per_3
(cassonetto) contenente le canne fumarie occupa l'intero spazio utile del trombino scale e inibisce
ogni possibile altro uso degli spazi da parte degli altri condomini limitandone la fruizione;
le canne
fumarie oggetto di causa, contenute nel cassonetto, che si sviluppa lungo la verticale dell'ascensore,
unitamente all'impianto ascensore, impediscono la naturale illuminazione delle aree comuni
circostanti, per cui vi è continuo bisogno di attivare illuminazione artificiale”.
Compromissione non limitata allo spazio fisicamente a disposizione di chi utilizza le scale ed all'apertura alla luce naturale, coinvolgendo, altresì, l'utilizzo del corrimano e la relativa sicurezza nella fruizione delle scale. Il c.t.u., infatti, richiamando la normativa in materia, ha specificato che “la
distanza del corrimano dalla parete piena mediamente non rispetta la normativa a riferimento per
cui ci sono tratti che sono effettivamente pericolosi in quanto non consentono l'agevole e corretto
uso del corrimano facendo venire meno così il compito di dare un appoggio/aggancio ed evitare
cadute o sbandamento a chi usa la scala”.
Ne deriva una valutazione finale che lascia pochi dubbi in quanto, secondo l'ing. , “il Per_3
posizionamento delle canne fumarie nel vano scala in aderenza all'impianto ascensore ha occupato
completamente l'intero spazio utile del trombino scala, inibendo ogni altro possibile uso dello stesso
da parte dei restanti condomini. Tale realizzazione, essendo l'impianto ascensore circondato da
7 pareti non trasparenti, impedisce in maniera incisiva l'illuminazione delle aree comuni circostanti,
tale da richiedere l'uso continuo della luce artificiale, come constatato direttamente in sede di
sopralluogo. Si precisa inoltre che, la realizzazione dell'impianto ascensore ha comportato, anche
se in maniera parziale e discontinua, la non regolare e sicura fruizione della funzione del corrimano”.
Il consulente ha, inoltre, segnalato che l'attuale conformazione ed installazione delle due canne fumarie non è “risolvibile” tramite ricorso a modifiche strutturali, non essendo detti impianti suscettibili di “soluzioni alternative in quanto il cassonetto è posto lungo l'unico lato dell'ascensore
non munito di porta avendo l'ascensore tre porte di servizio”.
All'esito degli accertamenti disposti, e ricollegandosi ai precetti normativi e di legittimità, risulta acclarato che l'installazione delle canne fumarie di specie, inglobando l'area delle scale, ne altera e compromette la destinazione d'uso, incidendo in modo concreto sull'accesso, sul transito,
sull'aerazione, sull'illuminazione e sulla sicurezza del fabbricato violando le due CP_10
condizioni poste dall'art. 1102 c.c., inerenti alla non alterazione della destinazione d'uso ed al rispetto del pari godimento da parte degli altri comproprietari/condomini.
Ne consegue l'illiceità delle canne fumarie, installate dai convenuti, in quanto anche il mancato rispetto di una sola delle prescrizioni ex art. 1102 c.c. rende illecita la condotta (Cassazione Civ., n.
14633/2012; n. 19205/2011).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM 147/2022, secondo i medi tariffari dello scaglione di riferimento, tenendo conto della vicenda nel suo complesso, e dell'evoluzione processuale.
La presente sentenza è immediatamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2268/2021 R.G., così provvede:
1. accerta che le canne fumarie installate a beneficio delle proprietà di , CP_2
, , , della CP_3 Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
8 all'interno del di ”, Controparte_6 CP_8 Controparte_8
Sorrento, violano l'art. 1102 del Codice Civile e per l'effetto
2. condanna in proprio e n.q. di titolare della Ditta Ruccio con sede in Sorrento, CP_2
Piazza Marinai d'Italia, 33, (P.IVA , P.IVA_2 CP_3 Controparte_1
, , e la società in
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., alla rimozione, a loro spese, degli impianti fumari installati in violazione dell'art. 1102 c.c.;
3. condanna , in proprio e n.q. di titolare della Ditta Ruccio con sede in Sorrento, CP_2
Piazza Marinai d'Italia, 33, (P.IVA , P.IVA_2 CP_3 Controparte_1
, , e la società in
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge, se dovute, con attribuzione all'avvocato Benedetto Migliaccio, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata, il 03 dicembre 2025.
IL G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2268/2021 R.G., avente ad oggetto altri rapporti condominiali
TRA
P. IVA ), in persona dell'amministratore unico e legale p.t., Parte_1 P.IVA_1
, nata a [...] il [...]; , nata a [...] Parte_2 Parte_3
l'8.5.1967, , nato a [...] il [...] e , Parte_4 Parte_5
nata a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi, come da procura da intendersi in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Benedetto Migliaccio, presso il cui studio in Napoli, Via del Rione
Sirignano n. 9, sono elettivamente domiciliati, attori;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1
di mandato in atti, dall'avvocato Teobaldo Amuro, presso il cui studio in Sorrento, Via Fuorimura n.
20, è elettivamente domiciliato, convenuto;
NONCHÉ
, nato a Montoro Inferiore il [...] in [...] e nella qualità di titolare della CP_2
DI CI con sede in Sorrento, Piazza Marinai d'Italia, 33, (P.IVA ) e P.IVA_2
, nata a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi, CP_3
congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione,
dall'avvocato Paoloandrea Monticelli e dal p. avvocato Fabrizia Monticelli, presso il cui studio in
Napoli, Via Crispi n. 62, sono elettivamente domiciliati , convenuti;
NONCHÉ
, nato a [...] il [...] e , nata Controparte_4 Controparte_5
a Vico Equense il 6.10.1983, entrambi rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla
1 comparsa di costituzione, dall'avvocato Teobaldo Amuro, presso il cui studio in Sorrento, Via
Fuorimura n. 20, sono elettivamente domiciliati, interventori;
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. Controparte_6
), convenuta contumace. P.IVA_3
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.7.2025 nonché comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c. ritualmente depositate.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo ma solo la motivazione.
Preliminarmente va ribadita la contumacia della convenuta in persona del Controparte_7
legale rappresentante p.t., già dichiarata con ordinanza del 22 settembre 2021, la quale, benché
regolarmente evocata in giudizio, ha scelto di non costituirsi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i germani precisavano di essere Parte_2
comproprietari, giusta divisione a stralcio per notar rep. 136639 del 25.7.2017, di due Per_1
appartamenti siti al terzo piano del e Controparte_8
identificati nel catasto di Sorrento, al fol. 11 part. 242 sub 27 ed al fol. 11 part. 242 sub 105.
Sulla base dello stesso titolo, la società precisava di essere proprietaria nel medesimo Parte_1
condominio, di tre appartamenti posti sempre al III piano e identificati nel catasto di Sorrento fol. 11
part. 242 Sub 25, fol. 11 part. 242 sub 26 e fol. 11 part. 242 sub 76.
Ciò posto, gli attori eccepivano che i convenuti, proprietari di altri immobili nello stesso condominio,
avevano provveduto ad apporre all'interno dell'edificio, facendo utilizzo esclusivo di parti comuni dello stabile ed in particolare della cassa scale, delle canne fumarie al servizio delle proprie unità
immobiliari; canne fumarie, di cui gli attori denunciavano l'impatto sull'estetica del condominio e
2 sull'uso e funzionalità del corrimano. L'installazione di tali canne fumarie, spiegavano inoltre gli istanti, era stata oggetto di discussione ed esame all'assemblea del 4 febbraio 2016, la cui favorevole deliberazione era oggetto di separata impugnazione ad opera degli attori con RG 2532/2016, decisa da codesto Tribunale.
Gli attori lamentavano che l'applicazione di dette canne fumarie impediva loro di poter fare parimenti uso delle aree e degli spazi comuni, con conseguente grave lesione dei diritti di comproprietà.
Difatti tali canne fumarie, come installate, occupavano l'intero spazio utile del trombino scale non ingombrato dall'ascensore, inibendo, di fatto, ogni possibile altro uso degli spazi (tra cui l'ipotetica installazione di altre canne fumarie) da parte degli altri condomini, compromettendo inoltre l'aereazione e l'illuminazione delle aree comuni circostanti.
Già con ricorso ex art. 700 c.p.c. la società agiva contro , Parte_1 Controparte_1
e la conduttrice soc. per la rimozione della canna fumaria Controparte_9
installata. Il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva parzialmente il ricorso, come da consulenza tecnica d'ufficio, ma ottemperava al solo pagamento delle spese di lite. Controparte_1
Gli attori, quindi, agivano nel merito, citando gli odierni convenuti, al fine di: accertare che le canne fumarie apposte dai convenuti all'interno della cassa scale, e quindi nelle parti comuni dell'edificio di Sorrento alla di Sorrento, violavano i diritti degli attori sulle cose Controparte_8
comuni ex art. 1102 c.c. e per l'effetto condannarli alla rimozione;
in subordine, dichiarata l'ammissibilità e la rilevanza del giudizio ex art. 700 c.p.c. proposto da contro Parte_1
R.G. n. 3699/2016, accertare l'intollerabilità delle immissioni di fumo Controparte_1
ed odori a carico delle proprietà degli attori, e disporre la loro eliminazione;
in ulteriore subordine,
condannare i convenuti all'esecuzione degli interventi e rimedi atti a ricondurre le immissioni entro la soglia della normale tollerabilità, con vittoria di spese e competenze professionali, spese generali ed accessori per legge.
In data 1.9.2021 si costituiva , il quale contestava la domanda attorea, Controparte_1
rilevando che la c.t.u. espletata nel giudizio RG 2532/2016 avesse già escluso qualsivoglia danno alle
3 parti comuni come situazioni di limitazione al pari uso delle stesse. Rilevava, inoltre, che l'installazione delle canne fumarie veniva effettuata all'interno del vano scale già occupato dall'impianto ascensore e che dunque la lamentata occlusione di luce e aria era dovuta appunto all'impianto di ascensore;
precisava ancora che la consulenza d'ufficio espletata nel precedente giudizio aveva escluso alcun pregiudizio di funzionamento all'ascensore o estetico al fabbricato,
riconducibile alle canne fumarie, che nemmeno impedivano l'installazione di medesime canne fumarie ad opera di altri condomini.
In merito alle domande subordinate, eccepiva che la c.t.u. non riteneva Controparte_1
necessaria la rimozione dell'impianto di esalazione, ma l'esecuzione di interventi per evitare immissioni solo potenzialmente intollerabili al solo immobile della ferma restando Parte_1
l'attività già posta in essere insieme agli altri convenuti per la riduzione e corretto deflusso delle immissioni.
Concludeva per il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili, improcedibili nonché
infondate in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite.
In data 14.9.2021 si costituivano , in proprio e nella qualità di titolare della ditta CP_2
“Ruccio”, ristorante bar in Sorrento alla Piazza Marinai d'Italia n. 33, e riportandosi CP_3
anch'essi alle conclusioni della c.t.u. espletata nel precedente giudizio.
Sollevavano, inoltre difetto di competenza del Tribunale per essere competente il giudice di Pace di
Sorrento.
Eccepivano, inoltre, l'improcedibilità della domanda per la carenza di interesse di parte attrice e per la violazione del principio del “ne bis in idem”. Richiamando, poi, le risultanze dell'antecedente contenzioso, rilevavano l'infondatezza della domanda per inesistenza della violazione dell'art 1102
c.c. e della intollerabilità delle immissioni.
Alla luce di quanto sopra, rassegnavano quali conclusioni: in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Giudice di Pace di Sorrento;
rigettare la domanda attorea per violazione del principio del ne bis in idem e per carenza di interesse;
dichiarare
4 inesistente la violazione dell'art 1102 c.c. e comunque ritenere e dichiarare insussistente il requisito della intollerabilità delle immissioni di odori e fumi e per l'effetto rigettare la domanda nei loro confronti;
con vittoria di spese diritti ed onorari, da attribuirsi al legale antistatario.
In data 11.10.2022 intervenivano in giudizio e n.q. di Controparte_4 Controparte_5
successori aventi causa di , a seguito dell'acquisto del bene immobile in Controparte_1
virtù di atto di permuta ed assegnazione (art. 5) del 30.03.2022 per Notaio , rep. Persona_2
41677 raccolta 25422 i quali si riportavano alla posizione processuale ed alle conclusioni rese da
. Controparte_1
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il Tribunale riteneva necessario l'ausilio di un c.t.u. ed affidava l'incarico all'ing. , il quale in data 17.5.2024 Persona_3
depositava l'elaborato peritale.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, il Tribunale assegnava il contenzioso in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 17.7.2025.
Con riferimento alle questioni preliminari sollevate dalle parti, devono considerarsi interamente risolte dall'ordinanza del 4.12.2023, cui integralmente si rimanda.
Nel merito, la domanda degli attori è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ciò premesso, le doglianze attoree vanno inquadrate nella violazione dell'art. 1102 c.c., secondo cui il diritto di ciascun partecipante alla cosa comune non deve alterarne la destinazione né deve impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, aggiungendo che il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Tali precetti civilistici si innestano, inoltre, su quanto in materia condominiale prescrive l'art. 1117
c.c., il quale inserisce tra le cose comuni, “le scale, le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari,
i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas”.
5 Pertanto, l'utilizzo delle parti comuni dell'edificio, di cui al dettagliato elenco fornito dal Codice
Civile, da parte del singolo condomino, deve essere tale da permanere nei limiti prescritti dall'art. 1102 c.c.
Ebbene, sul tema dell'installazione in contesto condominiale di canne fumarie al servizio della singola unità immobiliare, va chiarito che tale opera non costituisce di per sé, de plano, attività non consentita dai sopra richiamati precetti del Codice Civile. Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha ormai consolidato il principio in virtù del quale è consentito al conduttore di un'unità immobiliare ubicata in condominio, installare strutture funzionali alla propria attività commerciale, come una canna fumaria, ove ciò sia compatibile con i limiti dell'art. 1102 c.c. (Cassazione Civ., Sez. II, n.
21483/2024).
In particolare, la Suprema Corte precisa che la sostituzione della canna fumaria pertinente ad unità
immobiliare di proprietà esclusiva non reca, di per sé, danno alla cosa comune - la facciata dell'edificio - già utilizzata per l'appoggio, non dovendo alterare, tuttavia, alla luce del collegamento tra gli artt. 1102, 1120, secondo comma, e 1122 c.c., il decoro architettonico del fabbricato
(Cassazione Civ., Sez. II, n. 18350/2013).
Sul punto, ha dichiarato che l'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale, consiste in una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino, pertanto, può apportare a sue cure e spese, purchè non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico;
fenomeno, quest'ultimo, che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile (Cassazione Civ., Sez. II, sentenza n. 6341/2000).
La valutazione circa l'incidenza sulla cosa comune della canna fumaria installata su parti condominiali, tale da alterare il decoro architettonico e la fruibilità della zona comune, è affidata quindi al giudice del merito, che può pertanto ordinarne la rimozione ex art. 1120, secondo comma,
c.c. di cui(Cassazione Civ., Sez. II, sentenza n. 3256/1976).
6 L'excursus civilistico e giurisprudenziale sul tema, di cui innanzi, non definisce come non consentita l'installazione di canne fumarie su pareti, mura e parti condominiali, ma richiede una approfondita indagine, da effettuarsi caso per caso, tale da consentire di appurare se quello specifico montaggio di canne fumarie dei singoli condomini abbia ed in che misura, compromesso l'utilizzo e la natura condominiale delle parti del fabbricato interessate.
Per dare concreta attuazione all'indagine necessaria, il Tribunale ha affidato l'incarico di analisi al c.t.u. , al cui elaborato peritale può farsi integrale riferimento. Per_3
Dall'approfondimento della perizia d'ufficio si evince che le due canne fumarie qui contestate, seppur dotate delle prescrizioni previste, incidono in maniera significativa sulla natura condominiale dello stabile. In particolare, riportando le analisi del consulente si palesa che “Il condotto Per_3
(cassonetto) contenente le canne fumarie occupa l'intero spazio utile del trombino scale e inibisce
ogni possibile altro uso degli spazi da parte degli altri condomini limitandone la fruizione;
le canne
fumarie oggetto di causa, contenute nel cassonetto, che si sviluppa lungo la verticale dell'ascensore,
unitamente all'impianto ascensore, impediscono la naturale illuminazione delle aree comuni
circostanti, per cui vi è continuo bisogno di attivare illuminazione artificiale”.
Compromissione non limitata allo spazio fisicamente a disposizione di chi utilizza le scale ed all'apertura alla luce naturale, coinvolgendo, altresì, l'utilizzo del corrimano e la relativa sicurezza nella fruizione delle scale. Il c.t.u., infatti, richiamando la normativa in materia, ha specificato che “la
distanza del corrimano dalla parete piena mediamente non rispetta la normativa a riferimento per
cui ci sono tratti che sono effettivamente pericolosi in quanto non consentono l'agevole e corretto
uso del corrimano facendo venire meno così il compito di dare un appoggio/aggancio ed evitare
cadute o sbandamento a chi usa la scala”.
Ne deriva una valutazione finale che lascia pochi dubbi in quanto, secondo l'ing. , “il Per_3
posizionamento delle canne fumarie nel vano scala in aderenza all'impianto ascensore ha occupato
completamente l'intero spazio utile del trombino scala, inibendo ogni altro possibile uso dello stesso
da parte dei restanti condomini. Tale realizzazione, essendo l'impianto ascensore circondato da
7 pareti non trasparenti, impedisce in maniera incisiva l'illuminazione delle aree comuni circostanti,
tale da richiedere l'uso continuo della luce artificiale, come constatato direttamente in sede di
sopralluogo. Si precisa inoltre che, la realizzazione dell'impianto ascensore ha comportato, anche
se in maniera parziale e discontinua, la non regolare e sicura fruizione della funzione del corrimano”.
Il consulente ha, inoltre, segnalato che l'attuale conformazione ed installazione delle due canne fumarie non è “risolvibile” tramite ricorso a modifiche strutturali, non essendo detti impianti suscettibili di “soluzioni alternative in quanto il cassonetto è posto lungo l'unico lato dell'ascensore
non munito di porta avendo l'ascensore tre porte di servizio”.
All'esito degli accertamenti disposti, e ricollegandosi ai precetti normativi e di legittimità, risulta acclarato che l'installazione delle canne fumarie di specie, inglobando l'area delle scale, ne altera e compromette la destinazione d'uso, incidendo in modo concreto sull'accesso, sul transito,
sull'aerazione, sull'illuminazione e sulla sicurezza del fabbricato violando le due CP_10
condizioni poste dall'art. 1102 c.c., inerenti alla non alterazione della destinazione d'uso ed al rispetto del pari godimento da parte degli altri comproprietari/condomini.
Ne consegue l'illiceità delle canne fumarie, installate dai convenuti, in quanto anche il mancato rispetto di una sola delle prescrizioni ex art. 1102 c.c. rende illecita la condotta (Cassazione Civ., n.
14633/2012; n. 19205/2011).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM 147/2022, secondo i medi tariffari dello scaglione di riferimento, tenendo conto della vicenda nel suo complesso, e dell'evoluzione processuale.
La presente sentenza è immediatamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2268/2021 R.G., così provvede:
1. accerta che le canne fumarie installate a beneficio delle proprietà di , CP_2
, , , della CP_3 Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
8 all'interno del di ”, Controparte_6 CP_8 Controparte_8
Sorrento, violano l'art. 1102 del Codice Civile e per l'effetto
2. condanna in proprio e n.q. di titolare della Ditta Ruccio con sede in Sorrento, CP_2
Piazza Marinai d'Italia, 33, (P.IVA , P.IVA_2 CP_3 Controparte_1
, , e la società in
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., alla rimozione, a loro spese, degli impianti fumari installati in violazione dell'art. 1102 c.c.;
3. condanna , in proprio e n.q. di titolare della Ditta Ruccio con sede in Sorrento, CP_2
Piazza Marinai d'Italia, 33, (P.IVA , P.IVA_2 CP_3 Controparte_1
, , e la società in
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge, se dovute, con attribuzione all'avvocato Benedetto Migliaccio, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata, il 03 dicembre 2025.
IL G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
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