Articolo 8 della Legge 2 luglio 1929, n. 1272
Articolo 7Articolo 9
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11 agosto 1929
Art. 8.

Restano fermi gli oneri posti dalle norme vigenti a carico dei Comuni per il mantenimento dei Regi istituti magistrali.

Potra', peraltro, concedersi, con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'esonero parziale o totale dal contributo finanziario a quei Comuni che istituiscano o mantengano un Convitto maschile annesso ad un Regio istituto magistrale. Il funzionamento del Convitto comunale sara' disciplinato in tal caso da un apposito regolamento interno proposto dal Comune ed approvato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il Convitto a tale fine istituito fara' parte integrante dell'Istituto magistrale; ne sara', di regola, rettore il preside dell'Istituto medesimo.
Entrata in vigore il 11 agosto 1929