Sentenza 21 dicembre 2021
Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01836/2026REG.PROV.COLL.
N. 05118/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5118 del 2022, proposto dal signor IL TO, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Scipione e Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AT NT PO in Roma, via A. Riboty 23
contro
Comune di Formia, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, (sezione prima) n. 696/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere AR ES;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è l’ordinanza n. 398 del 31 ottobre 2012 con cui il Comune di Formia ha disposto in danno dell’odierno appellante l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive consistenti in un manufatto su due piani (di superficie lorda di 70,38 mq e volume complessivo di 420,00 mc) e in un piccolo corpo di fabbrica adibito a deposito (di superficie lorda di 25,97 mq e volume di 50,00 mc).
2. Il T.a.r. per il Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza 21 dicembre 2021 n. 696 respingeva il ricorso proposto dal proprietario, signor IL TO, evidenziando che: a) il ricorso e i motivi aggiunti r.g. 851/2011 riguardanti gli atti presupposti a quello oggetto di gravame (l’ordinanza di demolizione e l’accertamento dell’inottemperanza alla medesima) sono già stati respinti con sentenza n. 695/2021 dello stesso T.a.r.; b) le opere, per il loro rilevante impatto urbanistico ed edilizio, richiedevano il permesso di costruire, anche in virtù dell’ubicazione in zona agricola e in area sottoposta a vincolo paesaggistico; c) l’omesso frazionamento della particella catastale su cui insistono gli abusi non influisce sulla regolarità dell’acquisizione.
3. L’appellante ha interposto appello, articolando un unico motivo di gravame con cui chiede:
a) in via preliminare, la riunione del presente appello con l’appello r.g. 1855/2022, proposto dal signor TO avverso la richiamata sentenza del T.a.r. Latina n. 695/2021 che ha respinto il ricorso r.g. 851/2011 relativo all’ordinanza di demolizione n. 203 dell’8 giugno 2011 ed al verbale di accertamento dell’inottemperanza prot. 1299 del 6 settembre 2012. Evidenzia, al riguardo, che il ricorso di primo grado, respinto dal T.a.r. con la sentenza oggetto di impugnazione, era, in realtà, un ricorso per motivi aggiunti al ricorso r.g. n. 851/2011 che, per mero errore, è stato iscritto come ricorso autonomo;
b) nel merito, chiede la riforma della sentenza per “ Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della L. Reg. Lazio n. 15 dell’11/8/2008 – Eccesso di potere per difetto di motivazione – Erroneità dei presupposti ”. Ad avviso dell’appellante, il T.a.r. sarebbe incorso in errore nel respingere le censure di illegittimità dell’atto di acquisizione per omesso frazionamento della particella catastale poiché il previo frazionamento sarebbe imposto dall’art. 15, comma 3, l.r. 15 del 2008.
4. Il Comune di Formia non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza di smaltimento del 11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Osserva, in via preliminare, il Collegio che il giudizio di appello r.g. 1855/2022 proposto avverso la sentenza del T.a.r. Latina n. 695/2021 è stato dichiarato estinto per perenzione con decreto presidenziale 6 novembre 2025 n. 670.
6.1. Tale circostanza determina: a) la reiezione dell’istanza di riunione formulata dall’appellante; b) l’impossibilità di rimettere in discussione la natura abusiva delle opere oggetto di acquisizione, ormai coperta da giudicato.
7. Premesso quanto sopra l’appello è infondato.
8. L’appellante lamenta l’illegittimità dell’atto di acquisizione perché avrebbe dovuto essere preceduto dal frazionamento della particella catastale, come sancito dall’art. 15, comma 3, l.r. 15/2008.
9. Il motivo è infondato.
10. L’art. 15, comma, 3 l.r. 11 agosto 2008 n. 15 sancisce che “ l’atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire definisce la consistenza dell'area da acquisire, previo frazionamento catastale effettuato dall'ufficio tecnico comunale, ovvero, in caso di carenza di organico e/o delle necessarie strumentazioni topografiche, da tecnici esterni all'amministrazione ”.
11. Dal tenore letterale della disposizione emerge che il frazionamento della particella catastale costituisce un adempimento funzionale alla definizione della consistenza dell’area da acquisire, sicché esso non è necessario nei casi in cui, come nella fattispecie per cui è causa, il bene e l’area di sedime siano già stati puntualmente identificati sia nell’ordinanza di demolizione che nel successivo atto di acquisizione.
12. Tale soluzione ermeneutica è conforme sia all’interpretazione letterale della disposizione regionale sopra richiamata che all’interpretazione sistematica, poiché la legge statale (art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001) non subordina la legittima acquisizione del bene da parte del Comune al previo frazionamento della particella su cui insite l’abuso.
13. Secondo la giurisprudenza, l’atto di acquisizione è legittimo laddove rechi la precisa indicazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale in conseguenza dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire (Cons. Stato, sez. VI, 25 luglio 2023, n. 7250; sez. II, 01 giugno 2023, n. 5416), senza che sia necessaria alcuna operazione di previo frazionamento catastale.
14. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato individua esattamente l’area da acquisire con l’indicazione degli estremi catastali e il rinvio all’allegata planimetria, disponendone la trascrizione nei registri immobiliari “ previo frazionamento se necessario ”.
15. Lo stesso appellante riconosce che l’atto di acquisizione descrive l’area di acquisire, con la precisazione che essa interessa solo una parte della particella 399.
16. Non risulta, per altro verso, che l’amministrazione abbia proceduto all’acquisizione di un’area ulteriore rispetto a quella interessata dall’abuso.
17. In conclusione l’appello deve essere respinto.
18. L’omessa costituzione del Comune appellato esclude ogni statuizione sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
IO SS, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
AR ES, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ES | IO SS |
IL SEGRETARIO