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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/07/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8276/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dato atto che l'udienza del 16 luglio 2025 è stata sostituita dal deposito di note, dato atto che la cancelleria ha regolarmente acquisito le note depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8276/2023 promossa da:
(C.F. .IVA Parte_1 P.IVA_1
),in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_2
(C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di CP_1 C.F._1 citazione dall'Avv.to M. Barbara Perasso (C.F. ) la quale ha dichiarato di voler C.F._2 ricevere le comunicazioni ex art. 136 c.p.c. al seguente telefax 070/6093249 o via email alla seguente pec: – elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale Email_1 dell'Ente in Selargius (CA), via Piero della Francesca 1,
OPPONENTE contro
di , con sede legale a Guspini (SU), viale Libertà 46, Controparte_2 CP_3
P.I.: , in persona dell'omonimo titolare nato a [...] il P.IVA_3 CP_3
05.09.1973, C.F.: , 2, elett.me domiciliato in Cagliari nella via Paoli n. 7, presso C.F._3 lo studio legale dell'Avv. Stefano Caredda (C.F. ), che lo rappresenta e difende, C.F._4 giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione n. rg 7253/2023. L'Avv. Caredda ha dichiarato, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo e mail pec
Email_2
OPPOSTO
pagina 2 di 10 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: voglia il Tribunale, contrariis reiectis: in via preliminare
- dichiarare intervenuta la prescrizione estintiva in ordine al credito azionato dalla Società opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.1685/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Cagliari in data il 11.07.2023 e notificato in data 11.07.2023; in via principale e nel merito
- accertare e dichiarare l'insussistenza dell'asserito credito ingiunto dalla società Parte_2 nel decreto ingiuntivo n. 1685/2023, pari a euro 64.174,54 e, per l'effetto, revocare e/o
[...] annullare il predetto D.I. per tutte le ragioni già ampiamente esplicitate;
in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio (spese generali 15%, CPDEL
23,80%, 0,505% spettanti agli avvocati degli enti pubblici in luogo di IVA e CPA). CP_4
Nell'interesse dell'opposto: voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
- In via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto nella, oltre interessi di mora
- Nel merito rigettare l'opposizione proposta, confermare il decreto ingiuntivo n. 1685/2023, per l'effetto condannare la stessa Gestione Liquidatoria, in persona del suo legale rappresentate e
Liquidatore, al pagamento della somma di € 64.174,54, oltre interessi di mora, a favore della CP_2
di .
[...] CP_3
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 7 novembre 2023, la Parte_2 ha esposto che:
“1) L'azienda di è tra quelle abilitate alla fornitura di dispositivi Controparte_2 CP_3 ortopedici inseriti nell'elenco 1 (All.2) del D.M. 322/99, autorizzate con provvedimento regionale,
Determinazione n. 273, Protocollo n. 9163 del 02.04.2021 (All. 1); 2) Per le prestazioni di assistenza protesica erogabili dal è applicata la normativa di cui al D.M. n.322 del Controparte_5
27.08.1999 (All.3); 3) Al decreto su indicato è allegato l'elenco relativo al nomenclatore delle prestazioni protesiche che le aziende abilitate alla fornitura di dispositivi ortopedici, come la ricorrente, devono applicare (All.3); 4) Con Deliberazione n. 429 del 08.07.2016, del Commissario
Straordinario, la di Sanluri, aveva previsto una variazione alle tariffe applicate, secondo Pt_3
pagina 3 di 10 quanto riportato dall'elenco 1 allegato al D.M. 322/1999 (All.4); 5) Alla deliberazione su indicata, infatti era stato allegato un elenco con le variazioni tariffarie che prevedevano una riduzione percentuale dal 5% al 30% a seconda del presidio ortopedico (All.5); 6) A decorrere dal 01.01.2017, in ragione di quanto stabilito dall'art. 1, secondo comma, della Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016, era stata istituita la , che incorporava, a livello regionale, Pt_1 Controparte_6
Part tutte le preesistenti;
7) Con Delibera Regionale 60/14 del 08.11.2016 è stato stabilito che “i presìdi protesici di cui al nomenclatore allegato alla presente deliberazione, rappresentano il riferimento esclusivo, uniforme su tutto il territorio regionale, per i medici specialisti prescrittori;
per ciascuno dei presidi riportati nel nomenclatore tariffario e identificati con specifico codice ISO, il servizio sanitario regionale potrà riconoscere il rimborso esclusivamente dei rispettivi valori di prezzo riportati nell'allegato”; 8) In ragione di quanto stabilito dalla Delibera su indicata il nomenclatore tariffario regionale dei dispositivi protesici prescrivibili è quello allegato alla delibera stessa (All.7);
9) Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 65 del 12.01.2017 è stata integrata la normativa in materia di assistenza protesica;
10) Il sig. non ostante, le integrazioni normative CP_3 succedutesi alla deliberazione del commissario straordinario n. 429 del 08.07.2016, che hanno previsto una variazione nelle tariffe da applicarsi alla vendita dei dispositivi protesici, si è trovato costretto ad applicare le tariffe indicate dalla deliberazione del commissario straordinario del Pt_4
con le relative riduzioni percentuali (in difetto le fatture non sarebbero state accettata
[...] dall'ente). 11) In ragione di quanto su indicato, in applicazione delle tariffe corrette, come da nomenclatura allegata alla delibera regionale 60/14 del 2017, il sig. quale titolare dell'azienda CP_3
ha emesso le relative fatture a compensazione delle riduzioni Parte_2 applicate percentualmente in ragione della Deliberazione 429/2016, non più applicabile in ragione della successione normativa;
12) Nello specifico sono state emesse le fatture n. 19/E del 22.01.2020 riferita alla vendita di dispositivi protesici dell'anno 2018 di importo pari a € 15.596,05, la n. 20/E del
24.01.2020 riferita alla vendita di dispositivi protesici dell'anno 2019 di importo pari a € 16.178,38, la
n. 26/E del 29.01.2019 riferita alla vendita di dispositivi protesici dell'anno 2019 di importo pari a €
646,19, la n. 27/E del 29.01.2020 riferita alla vendita di dispositivi protesici dell'anno 2017 di importo pari a € 612,26, la n. 28/E del 29.01.2020 riferita alla vendita di dispositivi protesici dell'anno 2018 di importo pari a € 824,76, la n. 13/E del 20.01.2020 riferita alla vendita di dispositivi protesici dell'anno
2017 di importo pari a € 13.754,12, la n. 192/E del 27.08.2018 riferita alla vendita di dispositivi protesici dell'anno 2017 di importo pari a € 9.871,51 e la n. la n. 61/E del 23.02.2023 riferita alla vendita di dispositivi protesici dell'anno 2020 di importo pari a €6.691,30 13) L'importo complessivo delle fatture su indicate è pari a € 64.174,54 (Sessantaquattromilacentosettantaquattro/54); 14) pagina 4 di 10 l' , intimata a pagare quanto dovuto in virtù delle Controparte_7 suddetta fatture, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sottolineando, al contempo, che legittimato passivo è il Commissario Liquidatore;
15) Effettivamente, come previsto e definito nell'Allegato alla Delibera G.R. 24/20 del 29.04.2022, di tutte le posizioni debitorie precedenti la L. Part 24/2022, facenti capo alle di tutta la , sono sottoposte alla gestione del Commissario Pt_1
Liquidatore; 16) Il Commissario, nello specifico, punto 2 della delibera su indicata, “pone in essere la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause riconducibili all'Azienda per la
Tutela della Salute (ATS) e alle soppresse unità sanitarie locali”; 17) In data 23.05 2023 è stata inviata, via PEC, al Commissario Liquidatore formale diffida e messa in mora;
18) Il Commissario
Liquidatore, a tutt'oggi, non ha provveduto al pagamento delle fatture su indicate”.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto all'intestato tribunale di “ingiungere alla Gestione Regionale
Sanitaria Liquidatoria in persona del Commissario Straordinario pro tempore, con sede in Selargius via Piero della Francesca n. 1, di pagare alla Ricorrente nei termini di legge, la somma di € 64.174,54 oltre agli interessi di mora maturati dal dovuto al soddisfo, alla rivalutazione monetaria e alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Il tribunale ha accolto il ricorso con il decreto ingiuntivo n. 1685/2023 RG n.7253/2023, emesso in data
7.11.2023, notificato alla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di il 7.11.2023, con Parte_1 il quale si ingiunge alla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 64.174,54, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., spese legali del monitorio liquidate in € 2.242,00, € 406,50 per esborsi, oltre spese generali in ragione del 15% IVA e CPA.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto tempestiva opposizione la Regionale Sanitaria Pt_1
Liquidatoria di eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto di credito per il Parte_1 decorso del termine quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4), c.c.
Nel merito, l'opponente ha contestato la domanda chiedendone il rigetto.
Infine, l'opponente ha contestato la quantificazione del credito contestando il calcolo riportato nel ricorso che, per alcune fatture, comprenderebbe anche l'i.v.a., non dovuta perché l'opponente la versa direttamente all'Erario.
A seguito della regolare notifica dell'atto di citazione si è costituito l'opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
La costituzione dell'opposto è tardiva rispetto alla data dell'udienza fissata nell'atto di citazione, ma l'opposto non ha sollevato eccezioni in senso stretto e non ha proposto domande riconvenzionali, di talché non è incorso in decadenze. È l'opponente che ha formulato un'eccezione in senso stretto,
pagina 5 di 10 l'eccezione di prescrizione, e l'opposto si è limitato a esporre mere difese, non soggette al termine di decadenza.
L'opponente ha depositato la memoria 171ter n. 1.
Non sono state depositate altre memorie.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
L'eccezione di prescrizione non è fondata.
L'art. 2948, n. 4), c.c., sancisce la prescrizione in cinque anni di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente (es. bollette, canoni di locazione).
Nel caso di specie, non può ravvisarsi il requisito della periodicità.
Per meglio comprendere le modalità di esecuzione del rapporto, occorre partire dalla normativa di riferimento, contenuta nel decreto ministeriale n. 332 del 27.08.1999 (Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe).
L'art. 4 del decreto citato stabilisce che l'erogazione a carico del SSN delle prestazioni protesiche individuate nello stesso regolamento è subordinata allo svolgimento delle seguenti attività: prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo.
L'esito positivo del collaudo determina il diritto del fornitore alla fatturazione e al pagamento della fornitura.
Non sussiste alcun vincolo di periodicità né nella fornitura né nel pagamento, che può essere preteso non in ragione del decorso di determinate scansioni temporali ma soltanto all'esito positivo del collaudo.
La mancanza del requisito della periodicità (che avrebbe dovuto essere dimostrato dall'opponente) emerge con tutta evidenza anche dall'esame delle date delle fatture emesse di volta in volta dal creditore senza rispettare una precisa scansione temporale.
In definitiva, la periodicità dei pagamenti non è prevista né dalle disposizioni che regolano la fornitura dei dispositivi protesici né da convenzioni o patti tra le parti.
La mancanza del requisito della periodicità esclude che possa trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 2984, n. 4), c.c., dovendo invece trovare applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale.
Nel merito, è discusso tra le parti quale sia il regime tariffario applicabile. È incontroverso che le prestazioni sono state erogate dalla e di , che sono state emesse le CP_2 CP_2 CP_3 relative fatture in base alle tariffe stabilite nella Delibera n. 429 del 2016 e che le fatture azionate in sede monitoria sono fatture “a conguaglio” con le quali l'odierno opposto chiede il pagamento delle pagina 6 di 10 differenze tra le tariffe stabilite nella delibera n. 429 del 2016 e le tariffe stabilite dalla Deliberazione regionale n. 60/2014. È contestata, da parte dell'opponente, la debenza di queste differenze. Parte L'opponente ha esposto che la cessata di Sanluri con Delibera 429 del 2016 avente ad oggetto
“Fornitura dispositivi protesici D.M. 27/08/1999 n. 332. Revisione tariffe” aveva provveduto alla approvazione dei prezzi per i dispositivi protesici di cui al D.M. 332/99, elenchi 1 e 2, ed alla conseguente applicazione di dette tariffe a tutti i rivenditori autorizzati che fornivano detti prodotti agli utenti nel territorio di appartenenza della . Per addivenire a tale rideterminazione la Controparte_6 ex aveva provveduto alla verifica dei prezzi unitari dei dispositivi protesici in parola Pt_3 analizzando i rimborsi effettuati da altre della Regione Sardegna e di altre Regioni, Controparte_8 in cui erano in vigore dei contratti centralizzati per detta tipologia di prodotto che prevedevano tariffe di riferimento inferiori rispetto a quelle massime previste dal nomenclatore tariffario regionale.
L'azienda sanitaria aveva agito nel solco di quanto previsto dallo stesso D.M. n. 322/99 che prevedeva, all'art.
8.1 che le Regioni potessero fissare il livello massimo delle tariffe da corrispondere ai soggetti produttori, entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe individuate dal nomenclatore nazionale ed una riduzione di tale valore non superiore al 20%. Al fine di raggiungere la massima correttezza procedurale si era provveduto, precedentemente alla adozione della delibera di cui sopra, ad avviare delle interlocuzioni con i maggiori fornitori locali della al fine di Parte_4 concordare la revisione dei prezzi dei dispositivi. L'operazione di riduzione dei prezzi, inoltre, veniva effettuata nel rispetto di quanto previsto nel piano di rientro proposto dall'Assessorato Regionale alla
Sanità con Delibera n. 255 del 26.04.2016. La del Sig. , pertanto, Parte_5 CP_3 aveva provveduto ad emettere le fatture per cui è causa nel rispetto di quanto stabilito concordemente con l'Amministrazione Sanitaria nel corso dell'anno 2016. In forza di quanto previsto dalla L.R. n. 17 del 2016 veniva istituita l'Azienda per la Tutela della Salute all'interno della quale, “al fine di garantire il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza […] sono istituite le aree socio – sanitarie locali” le quali costituivano articolazioni Parte organizzative della e i cui ambiti territoriali coincidevano con quelli delle otto aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione. Pertanto, la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi facenti in precedenza capo alle cessate aziende sanitarie passava, in forza di quanto sopra detto, alle aree sociosanitarie locali, dotate di autonomia gestionale secondo gli indirizzi strategici aziendali e dotate di contabilità analitica separata all'interno del bilancio aziendale. Dunque, la Controparte_9
subentrando nella gestione di tutti i rapporti pendenti, continuava legittimamente ad
[...]
Parte Pt_ applicare ai rapporti in essere le previsioni che erano state della cessata ivi incluso quello in corso con la . Parte_6
pagina 7 di 10 Tanto premesso, l'opponente ha contestato l'emissione, da parte della di CP_2 CP_2 [...]
, delle fatture di conguaglio azionate nella procedura monitoria. CP_3
La ha esposto che, con Delibera Regionale 60/14 del 08.11.2016 è Parte_2 stato stabilito che “i presìdi protesici di cui al nomenclatore allegato alla presente deliberazione rappresentino il riferimento esclusivo, uniforme su tutto il territorio regionale, per i medici specialisti prescrittori;
per ciascuno dei presidi riportati nel nomenclatore tariffario e identificati con specifico codice ISO, il servizio sanitario regionale potrà riconoscere il rimborso esclusivamente dei rispettivi valori di prezzo riportati nell'allegato”. La Delibera in parola riferisce di un tariffario uniforme da applicarsi su tutto il territorio regionale che ha superato, in quanto fonte secondaria gerarchicamente superiore e cronologicamente successiva, la Delibera su indicata emessa dal
[...]
. Diversamente argomentando, i presidi protesici sarebbero acquistati dal fornitore tutti Parte_7 allo stesso prezzo, ma il rimborso erogato al momento della vendita al paziente sarebbe diverso a seconda del luogo di vendita del presidio protesico.
In sostanza la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria chiede di continuare ad applicare, Part limitatamente all'ambito territoriale della azienda sociosanitaria locale corrispondente alla cessata Part di Sanluri, la Delibera del Commissario straordinario della n. 429 dell'8 luglio 2016, sull'assunto che, a seguito della successione delle aziende sociosanitarie locali in tutti i rapporti giuridici della incorporate, i singoli rapporti contrattuali o di fornitura dovrebbero proseguire alle stesse CP_8 condizioni già stabilite dalle cessate Ritiene infatti l'opponente che l'incorporazione in un CP_8 nuovo soggetto giuridico non possa determinare una modifica dei previgenti accordi contrattuali.
Le contestazioni svolte dall'opponente non colgono nel segno.
Innanzi tutto, non si è verificata una successione delle aziende sociosanitarie locali alle aziende sanitarie locali.
La successione nei rapporti giuridici non è avvenuta tra le aziende sanitarie locali e le aziende Parte sociosanitarie locali ma tra le prime e l' come è stabilito chiaramente dall'art. 1 della legge Parte regionale 27 luglio 2016, n. 17, che al comma 2 istituisce l' e al comma 3 stabilisce che debba essere individuata una azienda sanitaria locale che deve incorporare le altre aziende sanitarie locali. Parte L si costituisce per incorporazione, da parte di una , delle restanti Controparte_10 [...]
Controparte_11
L'art. 4 della legge citata istituisce le aziende sociosanitarie locali come articolazioni organizzative Parte dell'
L'art. 17 (“disposizioni finali”) stabilisce che, nella normativa regionale vigente, ogni riferimento alle Parte è da intendersi all' Controparte_11
pagina 8 di 10 Parte L'incorporazione di tutte le Aziende sanitarie locali nell' esprime l'esigenza di garantire coordinamento e uniformità su tutto il territorio regionale. Part La Delibera del Commissario straordinario della n. 429 dell'8 luglio 2016, è superata a seguito dell'adozione della Deliberazione regionale n. 60/2014 dell'8 novembre 2016, adottata secondo la procedura stabilita dall'art. 8, commi 2 e 3, d.m. n. 332/1999.
La Deliberazione regionale n. 60/2014 dell'8 novembre 2016 stabilisce che “i presidi protesici di cui al nomenclatore allegato alla presente rappresentino il riferimento esclusivo, uniforme su tutto il territorio regionale, per i medici specialisti prescrittori”.
Risulta evidente la volontà dell'amministrazione regionale di adottare un tariffario unico per tutto il territorio regionale per garantire esigenze di coordinamento e di uniformità, superando il sistema Part precedente in cui ogni dottava un proprio tariffario.
L'applicazione di una tariffa differente da quella stabilita dalla Delibera Commissariale n. 479 del 2016 Parte è una conseguenza dell'incorporazione della e dell'adozione della Controparte_12
Deliberazione regionale n. 60/2014 dell'8 novembre 2016 che ha adottato un nuovo tariffario uniforme per tutto il territorio regionale.
L'opponente ha contestato la quantificazione effettuata dall'opposto esponendo che l'importo delle fatture portate nel decreto ingiuntivo è la somma dell'imponibile più l'i.v.a.; l'opposto non si è limitato a indicare l'i.v.a. in fattura ma ne ha chiesto il pagamento, non dovuto perché la provvede CP_9 direttamente al pagamento dell'i.v.a. in favore dell'Erario.
È provato documentalmente che nel ricorso per decreto ingiuntivo è stato indicato l'importo complessivo della fattura (imponibile più i.v.a.) per le fatture 19E (€ 15.596,05, di cui € 599,85 di i.v.a.), 20E (€ 16.178,38 di cui € 622,25 di i.v.a.), 26E (€ 646,19 di cui € 24,85 di i.v.a.), 27E (€ 612,26 di cui € 23,55 di i.v.a.), 28E (€ 824,76 di cui € 31,72 di i.v.a.), 13E (€ 13.754,12 di cui € 529,00 di i.v.a.), mentre per le fatture 192E e 61E nel ricorso per decreto ingiuntivo è stato indicato, correttamente, il solo imponibile e non anche l'i.v.a.
L'i.v.a. erroneamente compresa nell'importo richiesto deve essere defalcata dal totale di € 64.174,54.
La differenza residua ammonta a € 61.721,07.
A parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 1685/2023 RG n.7253/2023, emesso in data 7.11.2023 deve essere revocato.
L'opponente deve essere condannata al pagamento in favore della e di CP_2 CP_2 CP_3 di € 61.721,07, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c..
pagina 9 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le restanti fasi in considerazione della natura e della brevità dell'attività professionale prestata.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni:
1) a parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1685/2023 RG
n.7253/2023, emesso in data 7.11.2023;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore della e di di € CP_2 CP_2 CP_3
61.721,07, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.;
3) condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in €
9.142,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cagliari, 17 luglio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dato atto che l'udienza del 16 luglio 2025 è stata sostituita dal deposito di note, dato atto che la cancelleria ha regolarmente acquisito le note depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8276/2023 promossa da:
(C.F. .IVA Parte_1 P.IVA_1
),in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_2
(C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di CP_1 C.F._1 citazione dall'Avv.to M. Barbara Perasso (C.F. ) la quale ha dichiarato di voler C.F._2 ricevere le comunicazioni ex art. 136 c.p.c. al seguente telefax 070/6093249 o via email alla seguente pec: – elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale Email_1 dell'Ente in Selargius (CA), via Piero della Francesca 1,
OPPONENTE contro
di , con sede legale a Guspini (SU), viale Libertà 46, Controparte_2 CP_3
P.I.: , in persona dell'omonimo titolare nato a [...] il P.IVA_3 CP_3
05.09.1973, C.F.: , 2, elett.me domiciliato in Cagliari nella via Paoli n. 7, presso C.F._3 lo studio legale dell'Avv. Stefano Caredda (C.F. ), che lo rappresenta e difende, C.F._4 giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione n. rg 7253/2023. L'Avv. Caredda ha dichiarato, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo e mail pec
Email_2
OPPOSTO
pagina 2 di 10 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: voglia il Tribunale, contrariis reiectis: in via preliminare
- dichiarare intervenuta la prescrizione estintiva in ordine al credito azionato dalla Società opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.1685/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Cagliari in data il 11.07.2023 e notificato in data 11.07.2023; in via principale e nel merito
- accertare e dichiarare l'insussistenza dell'asserito credito ingiunto dalla società Parte_2 nel decreto ingiuntivo n. 1685/2023, pari a euro 64.174,54 e, per l'effetto, revocare e/o
[...] annullare il predetto D.I. per tutte le ragioni già ampiamente esplicitate;
in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio (spese generali 15%, CPDEL
23,80%, 0,505% spettanti agli avvocati degli enti pubblici in luogo di IVA e CPA). CP_4
Nell'interesse dell'opposto: voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
- In via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto nella, oltre interessi di mora
- Nel merito rigettare l'opposizione proposta, confermare il decreto ingiuntivo n. 1685/2023, per l'effetto condannare la stessa Gestione Liquidatoria, in persona del suo legale rappresentate e
Liquidatore, al pagamento della somma di € 64.174,54, oltre interessi di mora, a favore della CP_2
di .
[...] CP_3
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 7 novembre 2023, la Parte_2 ha esposto che:
“1) L'azienda di è tra quelle abilitate alla fornitura di dispositivi Controparte_2 CP_3 ortopedici inseriti nell'elenco 1 (All.2) del D.M. 322/99, autorizzate con provvedimento regionale,
Determinazione n. 273, Protocollo n. 9163 del 02.04.2021 (All. 1); 2) Per le prestazioni di assistenza protesica erogabili dal è applicata la normativa di cui al D.M. n.322 del Controparte_5
27.08.1999 (All.3); 3) Al decreto su indicato è allegato l'elenco relativo al nomenclatore delle prestazioni protesiche che le aziende abilitate alla fornitura di dispositivi ortopedici, come la ricorrente, devono applicare (All.3); 4) Con Deliberazione n. 429 del 08.07.2016, del Commissario
Straordinario, la di Sanluri, aveva previsto una variazione alle tariffe applicate, secondo Pt_3
pagina 3 di 10 quanto riportato dall'elenco 1 allegato al D.M. 322/1999 (All.4); 5) Alla deliberazione su indicata, infatti era stato allegato un elenco con le variazioni tariffarie che prevedevano una riduzione percentuale dal 5% al 30% a seconda del presidio ortopedico (All.5); 6) A decorrere dal 01.01.2017, in ragione di quanto stabilito dall'art. 1, secondo comma, della Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016, era stata istituita la , che incorporava, a livello regionale, Pt_1 Controparte_6
Part tutte le preesistenti;
7) Con Delibera Regionale 60/14 del 08.11.2016 è stato stabilito che “i presìdi protesici di cui al nomenclatore allegato alla presente deliberazione, rappresentano il riferimento esclusivo, uniforme su tutto il territorio regionale, per i medici specialisti prescrittori;
per ciascuno dei presidi riportati nel nomenclatore tariffario e identificati con specifico codice ISO, il servizio sanitario regionale potrà riconoscere il rimborso esclusivamente dei rispettivi valori di prezzo riportati nell'allegato”; 8) In ragione di quanto stabilito dalla Delibera su indicata il nomenclatore tariffario regionale dei dispositivi protesici prescrivibili è quello allegato alla delibera stessa (All.7);
9) Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 65 del 12.01.2017 è stata integrata la normativa in materia di assistenza protesica;
10) Il sig. non ostante, le integrazioni normative CP_3 succedutesi alla deliberazione del commissario straordinario n. 429 del 08.07.2016, che hanno previsto una variazione nelle tariffe da applicarsi alla vendita dei dispositivi protesici, si è trovato costretto ad applicare le tariffe indicate dalla deliberazione del commissario straordinario del Pt_4
con le relative riduzioni percentuali (in difetto le fatture non sarebbero state accettata
[...] dall'ente). 11) In ragione di quanto su indicato, in applicazione delle tariffe corrette, come da nomenclatura allegata alla delibera regionale 60/14 del 2017, il sig. quale titolare dell'azienda CP_3
ha emesso le relative fatture a compensazione delle riduzioni Parte_2 applicate percentualmente in ragione della Deliberazione 429/2016, non più applicabile in ragione della successione normativa;
12) Nello specifico sono state emesse le fatture n. 19/E del 22.01.2020 riferita alla vendita di dispositivi protesici dell'anno 2018 di importo pari a € 15.596,05, la n. 20/E del
24.01.2020 riferita alla vendita di dispositivi protesici dell'anno 2019 di importo pari a € 16.178,38, la
n. 26/E del 29.01.2019 riferita alla vendita di dispositivi protesici dell'anno 2019 di importo pari a €
646,19, la n. 27/E del 29.01.2020 riferita alla vendita di dispositivi protesici dell'anno 2017 di importo pari a € 612,26, la n. 28/E del 29.01.2020 riferita alla vendita di dispositivi protesici dell'anno 2018 di importo pari a € 824,76, la n. 13/E del 20.01.2020 riferita alla vendita di dispositivi protesici dell'anno
2017 di importo pari a € 13.754,12, la n. 192/E del 27.08.2018 riferita alla vendita di dispositivi protesici dell'anno 2017 di importo pari a € 9.871,51 e la n. la n. 61/E del 23.02.2023 riferita alla vendita di dispositivi protesici dell'anno 2020 di importo pari a €6.691,30 13) L'importo complessivo delle fatture su indicate è pari a € 64.174,54 (Sessantaquattromilacentosettantaquattro/54); 14) pagina 4 di 10 l' , intimata a pagare quanto dovuto in virtù delle Controparte_7 suddetta fatture, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sottolineando, al contempo, che legittimato passivo è il Commissario Liquidatore;
15) Effettivamente, come previsto e definito nell'Allegato alla Delibera G.R. 24/20 del 29.04.2022, di tutte le posizioni debitorie precedenti la L. Part 24/2022, facenti capo alle di tutta la , sono sottoposte alla gestione del Commissario Pt_1
Liquidatore; 16) Il Commissario, nello specifico, punto 2 della delibera su indicata, “pone in essere la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause riconducibili all'Azienda per la
Tutela della Salute (ATS) e alle soppresse unità sanitarie locali”; 17) In data 23.05 2023 è stata inviata, via PEC, al Commissario Liquidatore formale diffida e messa in mora;
18) Il Commissario
Liquidatore, a tutt'oggi, non ha provveduto al pagamento delle fatture su indicate”.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto all'intestato tribunale di “ingiungere alla Gestione Regionale
Sanitaria Liquidatoria in persona del Commissario Straordinario pro tempore, con sede in Selargius via Piero della Francesca n. 1, di pagare alla Ricorrente nei termini di legge, la somma di € 64.174,54 oltre agli interessi di mora maturati dal dovuto al soddisfo, alla rivalutazione monetaria e alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Il tribunale ha accolto il ricorso con il decreto ingiuntivo n. 1685/2023 RG n.7253/2023, emesso in data
7.11.2023, notificato alla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di il 7.11.2023, con Parte_1 il quale si ingiunge alla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 64.174,54, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., spese legali del monitorio liquidate in € 2.242,00, € 406,50 per esborsi, oltre spese generali in ragione del 15% IVA e CPA.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto tempestiva opposizione la Regionale Sanitaria Pt_1
Liquidatoria di eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto di credito per il Parte_1 decorso del termine quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4), c.c.
Nel merito, l'opponente ha contestato la domanda chiedendone il rigetto.
Infine, l'opponente ha contestato la quantificazione del credito contestando il calcolo riportato nel ricorso che, per alcune fatture, comprenderebbe anche l'i.v.a., non dovuta perché l'opponente la versa direttamente all'Erario.
A seguito della regolare notifica dell'atto di citazione si è costituito l'opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
La costituzione dell'opposto è tardiva rispetto alla data dell'udienza fissata nell'atto di citazione, ma l'opposto non ha sollevato eccezioni in senso stretto e non ha proposto domande riconvenzionali, di talché non è incorso in decadenze. È l'opponente che ha formulato un'eccezione in senso stretto,
pagina 5 di 10 l'eccezione di prescrizione, e l'opposto si è limitato a esporre mere difese, non soggette al termine di decadenza.
L'opponente ha depositato la memoria 171ter n. 1.
Non sono state depositate altre memorie.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
L'eccezione di prescrizione non è fondata.
L'art. 2948, n. 4), c.c., sancisce la prescrizione in cinque anni di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente (es. bollette, canoni di locazione).
Nel caso di specie, non può ravvisarsi il requisito della periodicità.
Per meglio comprendere le modalità di esecuzione del rapporto, occorre partire dalla normativa di riferimento, contenuta nel decreto ministeriale n. 332 del 27.08.1999 (Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe).
L'art. 4 del decreto citato stabilisce che l'erogazione a carico del SSN delle prestazioni protesiche individuate nello stesso regolamento è subordinata allo svolgimento delle seguenti attività: prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo.
L'esito positivo del collaudo determina il diritto del fornitore alla fatturazione e al pagamento della fornitura.
Non sussiste alcun vincolo di periodicità né nella fornitura né nel pagamento, che può essere preteso non in ragione del decorso di determinate scansioni temporali ma soltanto all'esito positivo del collaudo.
La mancanza del requisito della periodicità (che avrebbe dovuto essere dimostrato dall'opponente) emerge con tutta evidenza anche dall'esame delle date delle fatture emesse di volta in volta dal creditore senza rispettare una precisa scansione temporale.
In definitiva, la periodicità dei pagamenti non è prevista né dalle disposizioni che regolano la fornitura dei dispositivi protesici né da convenzioni o patti tra le parti.
La mancanza del requisito della periodicità esclude che possa trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 2984, n. 4), c.c., dovendo invece trovare applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale.
Nel merito, è discusso tra le parti quale sia il regime tariffario applicabile. È incontroverso che le prestazioni sono state erogate dalla e di , che sono state emesse le CP_2 CP_2 CP_3 relative fatture in base alle tariffe stabilite nella Delibera n. 429 del 2016 e che le fatture azionate in sede monitoria sono fatture “a conguaglio” con le quali l'odierno opposto chiede il pagamento delle pagina 6 di 10 differenze tra le tariffe stabilite nella delibera n. 429 del 2016 e le tariffe stabilite dalla Deliberazione regionale n. 60/2014. È contestata, da parte dell'opponente, la debenza di queste differenze. Parte L'opponente ha esposto che la cessata di Sanluri con Delibera 429 del 2016 avente ad oggetto
“Fornitura dispositivi protesici D.M. 27/08/1999 n. 332. Revisione tariffe” aveva provveduto alla approvazione dei prezzi per i dispositivi protesici di cui al D.M. 332/99, elenchi 1 e 2, ed alla conseguente applicazione di dette tariffe a tutti i rivenditori autorizzati che fornivano detti prodotti agli utenti nel territorio di appartenenza della . Per addivenire a tale rideterminazione la Controparte_6 ex aveva provveduto alla verifica dei prezzi unitari dei dispositivi protesici in parola Pt_3 analizzando i rimborsi effettuati da altre della Regione Sardegna e di altre Regioni, Controparte_8 in cui erano in vigore dei contratti centralizzati per detta tipologia di prodotto che prevedevano tariffe di riferimento inferiori rispetto a quelle massime previste dal nomenclatore tariffario regionale.
L'azienda sanitaria aveva agito nel solco di quanto previsto dallo stesso D.M. n. 322/99 che prevedeva, all'art.
8.1 che le Regioni potessero fissare il livello massimo delle tariffe da corrispondere ai soggetti produttori, entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe individuate dal nomenclatore nazionale ed una riduzione di tale valore non superiore al 20%. Al fine di raggiungere la massima correttezza procedurale si era provveduto, precedentemente alla adozione della delibera di cui sopra, ad avviare delle interlocuzioni con i maggiori fornitori locali della al fine di Parte_4 concordare la revisione dei prezzi dei dispositivi. L'operazione di riduzione dei prezzi, inoltre, veniva effettuata nel rispetto di quanto previsto nel piano di rientro proposto dall'Assessorato Regionale alla
Sanità con Delibera n. 255 del 26.04.2016. La del Sig. , pertanto, Parte_5 CP_3 aveva provveduto ad emettere le fatture per cui è causa nel rispetto di quanto stabilito concordemente con l'Amministrazione Sanitaria nel corso dell'anno 2016. In forza di quanto previsto dalla L.R. n. 17 del 2016 veniva istituita l'Azienda per la Tutela della Salute all'interno della quale, “al fine di garantire il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza […] sono istituite le aree socio – sanitarie locali” le quali costituivano articolazioni Parte organizzative della e i cui ambiti territoriali coincidevano con quelli delle otto aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione. Pertanto, la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi facenti in precedenza capo alle cessate aziende sanitarie passava, in forza di quanto sopra detto, alle aree sociosanitarie locali, dotate di autonomia gestionale secondo gli indirizzi strategici aziendali e dotate di contabilità analitica separata all'interno del bilancio aziendale. Dunque, la Controparte_9
subentrando nella gestione di tutti i rapporti pendenti, continuava legittimamente ad
[...]
Parte Pt_ applicare ai rapporti in essere le previsioni che erano state della cessata ivi incluso quello in corso con la . Parte_6
pagina 7 di 10 Tanto premesso, l'opponente ha contestato l'emissione, da parte della di CP_2 CP_2 [...]
, delle fatture di conguaglio azionate nella procedura monitoria. CP_3
La ha esposto che, con Delibera Regionale 60/14 del 08.11.2016 è Parte_2 stato stabilito che “i presìdi protesici di cui al nomenclatore allegato alla presente deliberazione rappresentino il riferimento esclusivo, uniforme su tutto il territorio regionale, per i medici specialisti prescrittori;
per ciascuno dei presidi riportati nel nomenclatore tariffario e identificati con specifico codice ISO, il servizio sanitario regionale potrà riconoscere il rimborso esclusivamente dei rispettivi valori di prezzo riportati nell'allegato”. La Delibera in parola riferisce di un tariffario uniforme da applicarsi su tutto il territorio regionale che ha superato, in quanto fonte secondaria gerarchicamente superiore e cronologicamente successiva, la Delibera su indicata emessa dal
[...]
. Diversamente argomentando, i presidi protesici sarebbero acquistati dal fornitore tutti Parte_7 allo stesso prezzo, ma il rimborso erogato al momento della vendita al paziente sarebbe diverso a seconda del luogo di vendita del presidio protesico.
In sostanza la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria chiede di continuare ad applicare, Part limitatamente all'ambito territoriale della azienda sociosanitaria locale corrispondente alla cessata Part di Sanluri, la Delibera del Commissario straordinario della n. 429 dell'8 luglio 2016, sull'assunto che, a seguito della successione delle aziende sociosanitarie locali in tutti i rapporti giuridici della incorporate, i singoli rapporti contrattuali o di fornitura dovrebbero proseguire alle stesse CP_8 condizioni già stabilite dalle cessate Ritiene infatti l'opponente che l'incorporazione in un CP_8 nuovo soggetto giuridico non possa determinare una modifica dei previgenti accordi contrattuali.
Le contestazioni svolte dall'opponente non colgono nel segno.
Innanzi tutto, non si è verificata una successione delle aziende sociosanitarie locali alle aziende sanitarie locali.
La successione nei rapporti giuridici non è avvenuta tra le aziende sanitarie locali e le aziende Parte sociosanitarie locali ma tra le prime e l' come è stabilito chiaramente dall'art. 1 della legge Parte regionale 27 luglio 2016, n. 17, che al comma 2 istituisce l' e al comma 3 stabilisce che debba essere individuata una azienda sanitaria locale che deve incorporare le altre aziende sanitarie locali. Parte L si costituisce per incorporazione, da parte di una , delle restanti Controparte_10 [...]
Controparte_11
L'art. 4 della legge citata istituisce le aziende sociosanitarie locali come articolazioni organizzative Parte dell'
L'art. 17 (“disposizioni finali”) stabilisce che, nella normativa regionale vigente, ogni riferimento alle Parte è da intendersi all' Controparte_11
pagina 8 di 10 Parte L'incorporazione di tutte le Aziende sanitarie locali nell' esprime l'esigenza di garantire coordinamento e uniformità su tutto il territorio regionale. Part La Delibera del Commissario straordinario della n. 429 dell'8 luglio 2016, è superata a seguito dell'adozione della Deliberazione regionale n. 60/2014 dell'8 novembre 2016, adottata secondo la procedura stabilita dall'art. 8, commi 2 e 3, d.m. n. 332/1999.
La Deliberazione regionale n. 60/2014 dell'8 novembre 2016 stabilisce che “i presidi protesici di cui al nomenclatore allegato alla presente rappresentino il riferimento esclusivo, uniforme su tutto il territorio regionale, per i medici specialisti prescrittori”.
Risulta evidente la volontà dell'amministrazione regionale di adottare un tariffario unico per tutto il territorio regionale per garantire esigenze di coordinamento e di uniformità, superando il sistema Part precedente in cui ogni dottava un proprio tariffario.
L'applicazione di una tariffa differente da quella stabilita dalla Delibera Commissariale n. 479 del 2016 Parte è una conseguenza dell'incorporazione della e dell'adozione della Controparte_12
Deliberazione regionale n. 60/2014 dell'8 novembre 2016 che ha adottato un nuovo tariffario uniforme per tutto il territorio regionale.
L'opponente ha contestato la quantificazione effettuata dall'opposto esponendo che l'importo delle fatture portate nel decreto ingiuntivo è la somma dell'imponibile più l'i.v.a.; l'opposto non si è limitato a indicare l'i.v.a. in fattura ma ne ha chiesto il pagamento, non dovuto perché la provvede CP_9 direttamente al pagamento dell'i.v.a. in favore dell'Erario.
È provato documentalmente che nel ricorso per decreto ingiuntivo è stato indicato l'importo complessivo della fattura (imponibile più i.v.a.) per le fatture 19E (€ 15.596,05, di cui € 599,85 di i.v.a.), 20E (€ 16.178,38 di cui € 622,25 di i.v.a.), 26E (€ 646,19 di cui € 24,85 di i.v.a.), 27E (€ 612,26 di cui € 23,55 di i.v.a.), 28E (€ 824,76 di cui € 31,72 di i.v.a.), 13E (€ 13.754,12 di cui € 529,00 di i.v.a.), mentre per le fatture 192E e 61E nel ricorso per decreto ingiuntivo è stato indicato, correttamente, il solo imponibile e non anche l'i.v.a.
L'i.v.a. erroneamente compresa nell'importo richiesto deve essere defalcata dal totale di € 64.174,54.
La differenza residua ammonta a € 61.721,07.
A parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 1685/2023 RG n.7253/2023, emesso in data 7.11.2023 deve essere revocato.
L'opponente deve essere condannata al pagamento in favore della e di CP_2 CP_2 CP_3 di € 61.721,07, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c..
pagina 9 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le restanti fasi in considerazione della natura e della brevità dell'attività professionale prestata.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni:
1) a parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1685/2023 RG
n.7253/2023, emesso in data 7.11.2023;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore della e di di € CP_2 CP_2 CP_3
61.721,07, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.;
3) condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in €
9.142,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cagliari, 17 luglio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
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