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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 1950/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi e rappresentati dall'avv. COSTA EMANUELA, presso la C.F._2
stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“a. dichiararsi la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 Parte_2
celebrato con rito concordatario in data 12 settembre 2020, e trascritto nel registro dello stato civile del comune di Santa Maria di Sala Anno 2020 Numero 6, Parte II Serie A Ufficio
1, libero ciascuno di trasferire la propria residenza, con relativa annotazione nel registro dello stato civile del comune di Santa Maria di Sala;
b. Affidamento condiviso:
resterà affidata a entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la Per_1
madre che dichiara di lasciare la disponibilità della casa familiare di proprietà del marito per rientrare provvisoriamente presso l'abitazione dei nonni materni per le Parte_2
esigenze di collaborazione da parte di quest'ultimi nell'interesse della minore per le ragioni che attengono alle esigenze lavorative dei genitori di . Saranno prese insieme sia le Per_1
scelte che riguarderanno l'istruzione sia gli aspetti medico-sanitari, così come le scelte relative alle attività culturali e sportive del tempo libero. Tutte le decisioni riguardanti la quotidianità, come ad esempio la distribuzione del tempo di studio e di svago, quelle relative ad impegni saltuari e/o sporadici, nonché quelle urgenti relative ad eventi eccezionali, saranno di pertinenza del genitore che, in quel momento, ne ha la responsabilità. I genitori autorizzano e delegano rispettivamente i nonni materni, i nonni paterni al ritiro della minore dalle scuole e/o attività ricreative che frequenta.
c. Turni di responsabilità:
seguendo uno schema che andrà a ripetersi secondo i turni di lavoro del papà che solve prevalentemente due giorni di lavoro al mattino il papà andrà a prendere al termine Per_1
del proprio orario di lavoro e dopo lo svolgimento dei compiti con la mamma, per garantire alla figlia la continuità dello svolgimento degli stessi con continuità vista la tenera età, e rientrerà dalla mamma dopo cena verso le ore 20,30/21,00; i giorni in cui il papà ha il turno pomeridiano resterà con la mamma;
i giorni in cui il papà fa il turno di notte, di norma Per_1
sono due giorni consecutivi il primo giorno resterà con la mamma salvo diverso Per_1
accordo dei genitori a frequentare il papà nel pomeriggio dopo lo svolgimento dei compiti fino a prima di cena o dopo cena con rientro a casa dalla mamma verso le ore 20,30/21,00; il secondo giorno del turno di notte il papà andrà a prendere dopo i compiti, verso le Per_1
ore 17,00 per poi trascorrere il pomeriggio e il pernotto con il papà che accompagnerà a scuola il giorno seguente;
i due giorni successivi al turno di notte resterà con il Per_1 Per_1
papà pernottando dallo stesso sino alle ore 20,30/21,00 del secondo giorno di riposo quando accompagnerà a casa dalla mamma dopo cena verso le ore 20,30/21,00. Per_1
Lo schema si ripeterà ogni 8(otto) giorni, salvo diverso accordo fra le parti e nel rispetto delle esigenze della figlia. I genitori non hanno l'obbligo, nei giorni in cui non cade il turno di responsabilità con la figlia a dare giustificazioni dei loro spostamenti o impegni giornalieri, fermo restando la reperibilità telefonica. I genitori hanno l'obbligo di comunicare all'altro genitore solamente gli spostamenti della figlia che comporti il pernotto fuori casa. Nel caso in cui la figlia avesse bisogno di ricoveri ospedalieri e/o visite specialistiche la decisione sarà presa di comune accordo, cosi come l'assistenza ospedaliera salvo prescrizioni mediche indefettibili ed urgente che dovranno essere comunicate nell'immediato all' altro genitore. I trasferimenti da casa di un genitore all'altro verranno prevalentemente ad opera del papà.
d. Vacanze scolastiche estive.
Durante le vacanze estive, dal 10 giugno al 10 settembre circa, i genitori concordano che la figlia seguirà i turni di responsabilità cosi come già concordati al punto c) mentre il Per_1
periodo di ferie dei genitori con la figlia dovrà essere concordato entro il 30 aprile di ogni anno con ferie estive con ciascun genitore di 15 giorni anche consecutivi;
in caso di impossibilità a trovare un accordo sulle vacanze estive negli anni pari verrà assecondato il periodo di vacanza proposto dalla mamma e in quelli dispari a quello proposto dal papà
e. Festività nazionali:
Feste natalizie: i bambini trascorreranno le due settimane di vacanze scolastiche una settimana con la mamma e una col papà ad anni alterni (pari con la madre la prima settimana e dispari con il padre la prima settimana), salvo i giorni del 24, vigilia di Natale, che trascorreranno tutti gli anni con la famiglia paterna dalle 16,00 con il padre per rientrare a casa dalla madre per le ore 22.00, per trascorrere il pranzo del 25 dicembre con la mamma per poi andare dal papà per le ore 18.00 del 25 dicembre e dormire dal papà fino al 26 dicembre e rientreranno poi a casa della signora il 26 dicembre alle 18.30. Con il Pt_1
finire delle vacanze natalizie sarà ripristinato il calendario già in essere. Le vacanze di Pasqua verranno trascorse per tre giorni con la mamma e per tre giorni con il papà alternativamente e quindi alternando di anno in anno i primi tre giorni con Pasqua inclusa e poi i secondi tre con Pasquetta, ed in particolare giorno di Pasqua anno pari con mamma, anno dispari con papà. Le altre festività scolastiche quali 25 Aprile, I Maggio, 2 Giugno, 2 Novembre, Festa della Madonna della Salute e 8 Dicembre, gli altri ponti e le festività verranno trascorsi alternativamente di anno in anno ed alternando anche tra i genitori i periodi;
Tale proposta potrà e dovrà essere modificata tra le parti su accordo delle stesse in base ai cambiamenti e alle esigenze dovute alla crescita e agli impegni ed esigenze della figlia.
f. Ricorrenze speciali:
I Compleanni della figlia verranno festeggiati prevalentemente assieme ai genitori, Per_1
salvo diverse esigenze della figlia e/o dei genitori;
i compleanni dei genitori verranno festeggiati con la figlia indipendentemente dal calendario di cui al punto c) salvo Per_1
diverse esigenze lavorative dei genitori. Tale proposta potrà e dovrà essere modificata tra le parti su accordo delle stesse in base ai cambiamenti e alle esigenze dovute alla crescita e agli impegni ed esigenze della figlia e dei genitori.
g. Contribuzione al mantenimento di : Per_1
disporsi la contribuzione mensile al mantenimento della figlia da parte del padre Per_1
dell'importo pari ad € 200,00 (duecento/00) a mezzo bonifico bancario alle note coordinate
IBAN della signora entro il 10 (dieci) di ogni mese valuta beneficiario;
tale somma Pt_1
sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il 50% spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Venezia come già in essere, comprensive della voce buoni pasto/pasti indicati dall'istituto scolastico. Il genitore che anticipa dette spese straordinarie come indicate al punto g) ha diritto di ricevere il rimborso del relativo importo a carico dell'altro genitore entro il giorno quindici (valuta beneficiario) del mese successivo all'esborso economico documentato, versando il relativo importo al genitore che ne abbia anticipato il pagamento.
h. Assegno unico al 100% a favore della mamma . Parte_1
i. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
j. i coniugi volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, convengono di definire la comunione ordinaria della casa coniugale e di effettuare la seguente attribuzione:
la signora trasferisce al signor la quota pari ad ½ (50%) di Parte_1 Parte_2
proprietà dei seguenti beni immobili siti in Comune di Santa Maria di Sala (VE) e precisamente: 50% ovvero 1/2 della proprietà dell'appartamento ai piani primo e secondo (sottotetto) e del pertinenziale garage al piano primo sottostrada, facenti parte del fabbricato sito in comune di Santa Maria di Sala (VE), frazione Sant'Angelo, alla via Don Milani civico n. 16, unità immobiliari censite Catasto Fabbricati di Venezia, Comune di Santa Maria di
Sala- foglio 6 (sei) mappale 565 (cinquecentosessantacinque) sub. 13 (tredici) – via Don
Milani n. 16- P. 1-2-Cat. A/3- 3,5- superficie catastale totale: 104 mq- totale Parte_3
escluse aree scoperte: 102 mq. - R.C. Euro 151,84.
Mappale 565 (cinquecentosessantacinque) sub 3 (tre) via Don Milani n. 16 -P.S1-Cat C/6-
Cl.
5- mq 16- superficie catastale totale: 18 mq- R.C. Euro 20,66
Tutto a seguito della denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni presentata all'Agenzia del Territorio- Catasto Fabbricati di Venezia in data 11/11/2020 n.
41756.1/2020 prot. VE0088573. L'appartamento confina, in senso orario, con unita sub.14, vano scale sub.1, unità sub.12 e prospetto esclusivo di altre unità per i restanti due lati. Il garage confina, in senso orario, con garage sub.4, terrapieno, garage sub.2 e area di manovre sub.
1. Trattasi di unità immobiliari facenti parte del fabbricato compreso nell'area del mappale 565 (cinquecentosessantacinque) di mq. 814 (ottocentoquattordici), ente urbano del foglio 6 (sei) del C.T. del Comune di Santa Maria di Sala. (All A,B atto notarile). Quanto alla provenienza si rinvia all'atto a rogito del notaio , notaio in Mirano in data Persona_2
31 maggio 2021 registrato a Venezia il 03/06/2021 an n. 14350 serie 1T N. 50.900 di
Repertorio; n. 12.614 di Raccolta Trascritto a Padova il 04/06/2021 al n. 24140 R.G. al n.
15813 R.P. La cessione della quota del 50% ovvero di 1/2 dei beni avviene nello stato di fatto e di diritto in cui le unità immobiliari come sopra alienate trovansi attualmente, ben noto alla parte acquirente, con tutti gli accessori, dipendenze, pertinenze, servitù attive e passive, come meglio indicate nel suddetto atto di provenienza, nonché ragioni ed oneri condominiali, il tutto come alla parte cedente pervenuto e dalla medesima goduto a tutt'oggi.
È compresa inoltre la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio come per legge e per titoli. La parte venditrice, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della vigente normativa edilizia che per la costruzione delle unità in oggetto il Comune di Salzano ha rilasciato in data 28
gennaio 1988 concessione n. 12, prot.n.14758/87 ed in data 7 settembre 1989 variante n. 210 prot. n. 11071/89 (certificate di abitabilità n. 70 del 12 ottobre 1989) e che detti immobili non sono stati oggetto di altri interventi edilizi soggetti ad autorizzazione, licenza,
concessione edilizia, permessi di costruire o dia. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma
1-bis, della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, la parte venditrice dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale come da All A e B che si allegano. L'unità
viene pro quota al 50% (cinquanta per cento) trasferita a corpo, e nello stato e grado attuale, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti, con la sulle parti comuni di cui all'art. 1117 c.c., con la servitù di passaggio, le servitù e pattuizioni contenute nei rispettivi atti di provenienza e ben noti alle parti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni il signor dichiara di aver ricevuto le Parte_2
informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici ed in particolare l'attestato di prestazione energetica n. 90630/2020 redatto in data 12/11/2020 dal Tecnico Geometra Abilitato , iscritta all'Ordine di appartenenza Geometri CP_1
2119/VE (doc. 7), ed il cedente garantisce la sua validità nonché di essere in regola con le prescrizioni per le operazioni di controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico installato. Ad ogni effetto e per tutte le conseguenze di legge, ed in particolare per quanto attiene alla previsione del secondo comma dell'art. 30 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, le parti si danno reciproco atto che lo scoperto di pertinenza è inferiore a metri quadrati 5,000
(cinquemila). Il possesso con il diritto ai frutti ed il carico dei tributi, oneri e spese condominiali e quant'altro si considera passato alla parte acquirente con effetto dal perfezionamento del trasferimento di proprietà della quota, dando comunque atto l'acquirente sig. che gli immobili oggetto del trasferimento di quota Parte_2
costituiscono casa coniugale attribuita in via esclusiva al signor anche in Parte_2
sede di separazione personale fra i coniugi. La signora garantisce la Parte_1
proprietà delle quote immobiliari trasferite accertando la presenza del mutuo ipotecario che rimarrà in essere sull'immobile con assunzione in capo al signor Parte_2
dell'obbligo giuridico, vincolante fra le parti e di Parte_1 Parte_2
provvedere al pagamento al 100% delle rate/ratei/riscontri del mutuo ipotecario garantendo, manlevando la signora da qualsiasi azione giudiziaria o da crisi Parte_1
di insolvenza o altre procedura alternative di risoluzioni di dispute legali con l'istituto di credito mutuatario. Il signor si obbliga a restituire alla signora la Parte_2 Pt_1
somma di € 5.000,00 a titolo di anticipazione rate mutuo ipotecario entro la data di fissazione di udienza di comparizione personale dei coniugi. Il signor si Parte_2
obbliga a procedere ad accollo del mutuo ipotecario-fondiario dell'abitazione sita in Comune
di Santa Maria di Sala (VE) e precisamente: della proprietà dell'appartamento ai piani primo e secondo (sottotetto) e del pertinenziale garage al piano primo sottostrada, facenti parte del fabbricato sito in comune di Santa Maria di Sala (VE), frazione Sant'Angelo, alla via Don
Milani civico n. 16, unità immobiliari censite Catasto Fabbricati di Venezia, Comune di Santa
Maria di Sala- foglio 6 (sei) mappale 565 (cinquecentosessantacinque) sub. 13 (tredici) – via
Don Milani n. 16- P. 1-2-Cat. A/3- 3,5- superficie catastale totale: 104 mq- totale Parte_3
escluse aree scoperte: 102 mq. - R.C. Euro 151,84.
Mappale 565 (cinquecentosessantacinque) sub 3 (tre) via Don Milani n. 16 -P.S1-Cat C/6-
Cl.
5- mq 16- superficie catastale totale: 18 mq- R.C. Euro 20,66
Tutto a seguito della denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni presentata all'Agenzia del Territorio- Catasto Fabbricati di Venezia in data 11/11/2020 n.
41756.1/2020 prot. VE0088573. L'appartamento confina, in senso orario, con unita sub.14, vano scale sub.1, unità sub.12 e prospetto esclusivo di altre unità per i restanti due lati. Il garage confina, in senso orario, con garage sub.4, terrapieno, garage sub.2 e area di manovre sub.
1. Trattasi di unità immobiliari facenti parte del fabbricato compreso nell'area del mappale 565 (cinquecentosessantacinque) di mq. 814 (ottocentoquattordici), ente urbano del foglio 6 (sei) del C.T. del Comune di Santa Maria di Sala. (All A,B). Quanto alla provenienza si rinvia all'atto a rogito del notaio , notaio in Mirano in data 31 Persona_2
maggio 2021 registrato a Venezia il 03/06/2021 an n. 14350 serie 1T N. 50.900 di
Repertorio; n. 12.614 di Raccolta Trascritto a Padova il 04/06/2021 al n. 24140 R.G. al n.
15813 R.P. con liberazione di allorquando quest'ultima ne faccia richiesta Parte_1
mediante raccomandata a.r. per esigenza di acquisto di un'abitazione da adibire a casa familiare ove ospitare la figlia per accedere alle agevolazioni per l'acquisto di prima Per_1
casa con richiesta di concessione di mutuo ipotecario-fondiario a favore di . Parte_1
Con la sottoscrizione del verbale di condizioni condivise all'udienza di comparizione personale dei coniugi la signora dichiara di non aver nulla a pretendere Parte_1
quale compenso per il trasferimento al sig. della quota di proprietà Parte_2
dell'immobile sito in Santa Marai di Sala (VE), via Don Luigi Milani n. 16. Le parti dichiarano di esonerare il Conservatore dei R.R.I.I. di Padova da ogni responsabilità e chiedono la trascrizione dell'atto nei R.R.I.I. di Padova. Il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/1999. Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice/Collegio si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione del divorzio. Nel caso di invalidità dell'atto di trasferimento immobiliare e/o nel caso in cui il Conservatore dei registri immobiliari ne rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula innanzi un Notaio entro 12 (dodici) mesi dall'omologa ovvero dal diniego di trascrizione, a cura e spese esclusive del signor . Il signor Parte_2 [...]
si impegna a curare la trascrizione dell'atto. Parte_2
k. La signora dichiara di provvedere ad asportare dalla casa coniugale i Parte_1
propri effetti personali eventualmente ancora presenti entro la data del 31 maggio 2025.
l. Compensi e spese di lite compensate fra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“Accoglimento del ricorso alle condizioni congiuntamente rassegnate”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.04.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio mediante rito concordatario in data 12.09.2020, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 6, Parte II, Serie A, anno 2020, del Comune di santa
Maria di sala;
che da tale unione nasceva a Mirano il 08/04/2017 la figlia minore . Per_1
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. All'udienza di comparizione del 23.09.2025 le parti comparivano personalmente, insistendo per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso. Conseguentemente, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative alla figlia minore risultano essere conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
In ogni caso il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Si evidenzia che, non trattandosi di atto notarile, il giudice e questo collegio si limitano a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza in punto delle parti, si dispone la compensazione delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite tra i coniugi come in epigrafe riportate.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti. Venezia, 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 1950/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi e rappresentati dall'avv. COSTA EMANUELA, presso la C.F._2
stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“a. dichiararsi la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 Parte_2
celebrato con rito concordatario in data 12 settembre 2020, e trascritto nel registro dello stato civile del comune di Santa Maria di Sala Anno 2020 Numero 6, Parte II Serie A Ufficio
1, libero ciascuno di trasferire la propria residenza, con relativa annotazione nel registro dello stato civile del comune di Santa Maria di Sala;
b. Affidamento condiviso:
resterà affidata a entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la Per_1
madre che dichiara di lasciare la disponibilità della casa familiare di proprietà del marito per rientrare provvisoriamente presso l'abitazione dei nonni materni per le Parte_2
esigenze di collaborazione da parte di quest'ultimi nell'interesse della minore per le ragioni che attengono alle esigenze lavorative dei genitori di . Saranno prese insieme sia le Per_1
scelte che riguarderanno l'istruzione sia gli aspetti medico-sanitari, così come le scelte relative alle attività culturali e sportive del tempo libero. Tutte le decisioni riguardanti la quotidianità, come ad esempio la distribuzione del tempo di studio e di svago, quelle relative ad impegni saltuari e/o sporadici, nonché quelle urgenti relative ad eventi eccezionali, saranno di pertinenza del genitore che, in quel momento, ne ha la responsabilità. I genitori autorizzano e delegano rispettivamente i nonni materni, i nonni paterni al ritiro della minore dalle scuole e/o attività ricreative che frequenta.
c. Turni di responsabilità:
seguendo uno schema che andrà a ripetersi secondo i turni di lavoro del papà che solve prevalentemente due giorni di lavoro al mattino il papà andrà a prendere al termine Per_1
del proprio orario di lavoro e dopo lo svolgimento dei compiti con la mamma, per garantire alla figlia la continuità dello svolgimento degli stessi con continuità vista la tenera età, e rientrerà dalla mamma dopo cena verso le ore 20,30/21,00; i giorni in cui il papà ha il turno pomeridiano resterà con la mamma;
i giorni in cui il papà fa il turno di notte, di norma Per_1
sono due giorni consecutivi il primo giorno resterà con la mamma salvo diverso Per_1
accordo dei genitori a frequentare il papà nel pomeriggio dopo lo svolgimento dei compiti fino a prima di cena o dopo cena con rientro a casa dalla mamma verso le ore 20,30/21,00; il secondo giorno del turno di notte il papà andrà a prendere dopo i compiti, verso le Per_1
ore 17,00 per poi trascorrere il pomeriggio e il pernotto con il papà che accompagnerà a scuola il giorno seguente;
i due giorni successivi al turno di notte resterà con il Per_1 Per_1
papà pernottando dallo stesso sino alle ore 20,30/21,00 del secondo giorno di riposo quando accompagnerà a casa dalla mamma dopo cena verso le ore 20,30/21,00. Per_1
Lo schema si ripeterà ogni 8(otto) giorni, salvo diverso accordo fra le parti e nel rispetto delle esigenze della figlia. I genitori non hanno l'obbligo, nei giorni in cui non cade il turno di responsabilità con la figlia a dare giustificazioni dei loro spostamenti o impegni giornalieri, fermo restando la reperibilità telefonica. I genitori hanno l'obbligo di comunicare all'altro genitore solamente gli spostamenti della figlia che comporti il pernotto fuori casa. Nel caso in cui la figlia avesse bisogno di ricoveri ospedalieri e/o visite specialistiche la decisione sarà presa di comune accordo, cosi come l'assistenza ospedaliera salvo prescrizioni mediche indefettibili ed urgente che dovranno essere comunicate nell'immediato all' altro genitore. I trasferimenti da casa di un genitore all'altro verranno prevalentemente ad opera del papà.
d. Vacanze scolastiche estive.
Durante le vacanze estive, dal 10 giugno al 10 settembre circa, i genitori concordano che la figlia seguirà i turni di responsabilità cosi come già concordati al punto c) mentre il Per_1
periodo di ferie dei genitori con la figlia dovrà essere concordato entro il 30 aprile di ogni anno con ferie estive con ciascun genitore di 15 giorni anche consecutivi;
in caso di impossibilità a trovare un accordo sulle vacanze estive negli anni pari verrà assecondato il periodo di vacanza proposto dalla mamma e in quelli dispari a quello proposto dal papà
e. Festività nazionali:
Feste natalizie: i bambini trascorreranno le due settimane di vacanze scolastiche una settimana con la mamma e una col papà ad anni alterni (pari con la madre la prima settimana e dispari con il padre la prima settimana), salvo i giorni del 24, vigilia di Natale, che trascorreranno tutti gli anni con la famiglia paterna dalle 16,00 con il padre per rientrare a casa dalla madre per le ore 22.00, per trascorrere il pranzo del 25 dicembre con la mamma per poi andare dal papà per le ore 18.00 del 25 dicembre e dormire dal papà fino al 26 dicembre e rientreranno poi a casa della signora il 26 dicembre alle 18.30. Con il Pt_1
finire delle vacanze natalizie sarà ripristinato il calendario già in essere. Le vacanze di Pasqua verranno trascorse per tre giorni con la mamma e per tre giorni con il papà alternativamente e quindi alternando di anno in anno i primi tre giorni con Pasqua inclusa e poi i secondi tre con Pasquetta, ed in particolare giorno di Pasqua anno pari con mamma, anno dispari con papà. Le altre festività scolastiche quali 25 Aprile, I Maggio, 2 Giugno, 2 Novembre, Festa della Madonna della Salute e 8 Dicembre, gli altri ponti e le festività verranno trascorsi alternativamente di anno in anno ed alternando anche tra i genitori i periodi;
Tale proposta potrà e dovrà essere modificata tra le parti su accordo delle stesse in base ai cambiamenti e alle esigenze dovute alla crescita e agli impegni ed esigenze della figlia.
f. Ricorrenze speciali:
I Compleanni della figlia verranno festeggiati prevalentemente assieme ai genitori, Per_1
salvo diverse esigenze della figlia e/o dei genitori;
i compleanni dei genitori verranno festeggiati con la figlia indipendentemente dal calendario di cui al punto c) salvo Per_1
diverse esigenze lavorative dei genitori. Tale proposta potrà e dovrà essere modificata tra le parti su accordo delle stesse in base ai cambiamenti e alle esigenze dovute alla crescita e agli impegni ed esigenze della figlia e dei genitori.
g. Contribuzione al mantenimento di : Per_1
disporsi la contribuzione mensile al mantenimento della figlia da parte del padre Per_1
dell'importo pari ad € 200,00 (duecento/00) a mezzo bonifico bancario alle note coordinate
IBAN della signora entro il 10 (dieci) di ogni mese valuta beneficiario;
tale somma Pt_1
sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il 50% spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Venezia come già in essere, comprensive della voce buoni pasto/pasti indicati dall'istituto scolastico. Il genitore che anticipa dette spese straordinarie come indicate al punto g) ha diritto di ricevere il rimborso del relativo importo a carico dell'altro genitore entro il giorno quindici (valuta beneficiario) del mese successivo all'esborso economico documentato, versando il relativo importo al genitore che ne abbia anticipato il pagamento.
h. Assegno unico al 100% a favore della mamma . Parte_1
i. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
j. i coniugi volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, convengono di definire la comunione ordinaria della casa coniugale e di effettuare la seguente attribuzione:
la signora trasferisce al signor la quota pari ad ½ (50%) di Parte_1 Parte_2
proprietà dei seguenti beni immobili siti in Comune di Santa Maria di Sala (VE) e precisamente: 50% ovvero 1/2 della proprietà dell'appartamento ai piani primo e secondo (sottotetto) e del pertinenziale garage al piano primo sottostrada, facenti parte del fabbricato sito in comune di Santa Maria di Sala (VE), frazione Sant'Angelo, alla via Don Milani civico n. 16, unità immobiliari censite Catasto Fabbricati di Venezia, Comune di Santa Maria di
Sala- foglio 6 (sei) mappale 565 (cinquecentosessantacinque) sub. 13 (tredici) – via Don
Milani n. 16- P. 1-2-Cat. A/3- 3,5- superficie catastale totale: 104 mq- totale Parte_3
escluse aree scoperte: 102 mq. - R.C. Euro 151,84.
Mappale 565 (cinquecentosessantacinque) sub 3 (tre) via Don Milani n. 16 -P.S1-Cat C/6-
Cl.
5- mq 16- superficie catastale totale: 18 mq- R.C. Euro 20,66
Tutto a seguito della denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni presentata all'Agenzia del Territorio- Catasto Fabbricati di Venezia in data 11/11/2020 n.
41756.1/2020 prot. VE0088573. L'appartamento confina, in senso orario, con unita sub.14, vano scale sub.1, unità sub.12 e prospetto esclusivo di altre unità per i restanti due lati. Il garage confina, in senso orario, con garage sub.4, terrapieno, garage sub.2 e area di manovre sub.
1. Trattasi di unità immobiliari facenti parte del fabbricato compreso nell'area del mappale 565 (cinquecentosessantacinque) di mq. 814 (ottocentoquattordici), ente urbano del foglio 6 (sei) del C.T. del Comune di Santa Maria di Sala. (All A,B atto notarile). Quanto alla provenienza si rinvia all'atto a rogito del notaio , notaio in Mirano in data Persona_2
31 maggio 2021 registrato a Venezia il 03/06/2021 an n. 14350 serie 1T N. 50.900 di
Repertorio; n. 12.614 di Raccolta Trascritto a Padova il 04/06/2021 al n. 24140 R.G. al n.
15813 R.P. La cessione della quota del 50% ovvero di 1/2 dei beni avviene nello stato di fatto e di diritto in cui le unità immobiliari come sopra alienate trovansi attualmente, ben noto alla parte acquirente, con tutti gli accessori, dipendenze, pertinenze, servitù attive e passive, come meglio indicate nel suddetto atto di provenienza, nonché ragioni ed oneri condominiali, il tutto come alla parte cedente pervenuto e dalla medesima goduto a tutt'oggi.
È compresa inoltre la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio come per legge e per titoli. La parte venditrice, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della vigente normativa edilizia che per la costruzione delle unità in oggetto il Comune di Salzano ha rilasciato in data 28
gennaio 1988 concessione n. 12, prot.n.14758/87 ed in data 7 settembre 1989 variante n. 210 prot. n. 11071/89 (certificate di abitabilità n. 70 del 12 ottobre 1989) e che detti immobili non sono stati oggetto di altri interventi edilizi soggetti ad autorizzazione, licenza,
concessione edilizia, permessi di costruire o dia. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma
1-bis, della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, la parte venditrice dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale come da All A e B che si allegano. L'unità
viene pro quota al 50% (cinquanta per cento) trasferita a corpo, e nello stato e grado attuale, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti, con la sulle parti comuni di cui all'art. 1117 c.c., con la servitù di passaggio, le servitù e pattuizioni contenute nei rispettivi atti di provenienza e ben noti alle parti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni il signor dichiara di aver ricevuto le Parte_2
informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici ed in particolare l'attestato di prestazione energetica n. 90630/2020 redatto in data 12/11/2020 dal Tecnico Geometra Abilitato , iscritta all'Ordine di appartenenza Geometri CP_1
2119/VE (doc. 7), ed il cedente garantisce la sua validità nonché di essere in regola con le prescrizioni per le operazioni di controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico installato. Ad ogni effetto e per tutte le conseguenze di legge, ed in particolare per quanto attiene alla previsione del secondo comma dell'art. 30 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, le parti si danno reciproco atto che lo scoperto di pertinenza è inferiore a metri quadrati 5,000
(cinquemila). Il possesso con il diritto ai frutti ed il carico dei tributi, oneri e spese condominiali e quant'altro si considera passato alla parte acquirente con effetto dal perfezionamento del trasferimento di proprietà della quota, dando comunque atto l'acquirente sig. che gli immobili oggetto del trasferimento di quota Parte_2
costituiscono casa coniugale attribuita in via esclusiva al signor anche in Parte_2
sede di separazione personale fra i coniugi. La signora garantisce la Parte_1
proprietà delle quote immobiliari trasferite accertando la presenza del mutuo ipotecario che rimarrà in essere sull'immobile con assunzione in capo al signor Parte_2
dell'obbligo giuridico, vincolante fra le parti e di Parte_1 Parte_2
provvedere al pagamento al 100% delle rate/ratei/riscontri del mutuo ipotecario garantendo, manlevando la signora da qualsiasi azione giudiziaria o da crisi Parte_1
di insolvenza o altre procedura alternative di risoluzioni di dispute legali con l'istituto di credito mutuatario. Il signor si obbliga a restituire alla signora la Parte_2 Pt_1
somma di € 5.000,00 a titolo di anticipazione rate mutuo ipotecario entro la data di fissazione di udienza di comparizione personale dei coniugi. Il signor si Parte_2
obbliga a procedere ad accollo del mutuo ipotecario-fondiario dell'abitazione sita in Comune
di Santa Maria di Sala (VE) e precisamente: della proprietà dell'appartamento ai piani primo e secondo (sottotetto) e del pertinenziale garage al piano primo sottostrada, facenti parte del fabbricato sito in comune di Santa Maria di Sala (VE), frazione Sant'Angelo, alla via Don
Milani civico n. 16, unità immobiliari censite Catasto Fabbricati di Venezia, Comune di Santa
Maria di Sala- foglio 6 (sei) mappale 565 (cinquecentosessantacinque) sub. 13 (tredici) – via
Don Milani n. 16- P. 1-2-Cat. A/3- 3,5- superficie catastale totale: 104 mq- totale Parte_3
escluse aree scoperte: 102 mq. - R.C. Euro 151,84.
Mappale 565 (cinquecentosessantacinque) sub 3 (tre) via Don Milani n. 16 -P.S1-Cat C/6-
Cl.
5- mq 16- superficie catastale totale: 18 mq- R.C. Euro 20,66
Tutto a seguito della denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni presentata all'Agenzia del Territorio- Catasto Fabbricati di Venezia in data 11/11/2020 n.
41756.1/2020 prot. VE0088573. L'appartamento confina, in senso orario, con unita sub.14, vano scale sub.1, unità sub.12 e prospetto esclusivo di altre unità per i restanti due lati. Il garage confina, in senso orario, con garage sub.4, terrapieno, garage sub.2 e area di manovre sub.
1. Trattasi di unità immobiliari facenti parte del fabbricato compreso nell'area del mappale 565 (cinquecentosessantacinque) di mq. 814 (ottocentoquattordici), ente urbano del foglio 6 (sei) del C.T. del Comune di Santa Maria di Sala. (All A,B). Quanto alla provenienza si rinvia all'atto a rogito del notaio , notaio in Mirano in data 31 Persona_2
maggio 2021 registrato a Venezia il 03/06/2021 an n. 14350 serie 1T N. 50.900 di
Repertorio; n. 12.614 di Raccolta Trascritto a Padova il 04/06/2021 al n. 24140 R.G. al n.
15813 R.P. con liberazione di allorquando quest'ultima ne faccia richiesta Parte_1
mediante raccomandata a.r. per esigenza di acquisto di un'abitazione da adibire a casa familiare ove ospitare la figlia per accedere alle agevolazioni per l'acquisto di prima Per_1
casa con richiesta di concessione di mutuo ipotecario-fondiario a favore di . Parte_1
Con la sottoscrizione del verbale di condizioni condivise all'udienza di comparizione personale dei coniugi la signora dichiara di non aver nulla a pretendere Parte_1
quale compenso per il trasferimento al sig. della quota di proprietà Parte_2
dell'immobile sito in Santa Marai di Sala (VE), via Don Luigi Milani n. 16. Le parti dichiarano di esonerare il Conservatore dei R.R.I.I. di Padova da ogni responsabilità e chiedono la trascrizione dell'atto nei R.R.I.I. di Padova. Il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/1999. Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice/Collegio si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione del divorzio. Nel caso di invalidità dell'atto di trasferimento immobiliare e/o nel caso in cui il Conservatore dei registri immobiliari ne rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula innanzi un Notaio entro 12 (dodici) mesi dall'omologa ovvero dal diniego di trascrizione, a cura e spese esclusive del signor . Il signor Parte_2 [...]
si impegna a curare la trascrizione dell'atto. Parte_2
k. La signora dichiara di provvedere ad asportare dalla casa coniugale i Parte_1
propri effetti personali eventualmente ancora presenti entro la data del 31 maggio 2025.
l. Compensi e spese di lite compensate fra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“Accoglimento del ricorso alle condizioni congiuntamente rassegnate”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.04.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio mediante rito concordatario in data 12.09.2020, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 6, Parte II, Serie A, anno 2020, del Comune di santa
Maria di sala;
che da tale unione nasceva a Mirano il 08/04/2017 la figlia minore . Per_1
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. All'udienza di comparizione del 23.09.2025 le parti comparivano personalmente, insistendo per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso. Conseguentemente, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative alla figlia minore risultano essere conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
In ogni caso il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Si evidenzia che, non trattandosi di atto notarile, il giudice e questo collegio si limitano a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza in punto delle parti, si dispone la compensazione delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite tra i coniugi come in epigrafe riportate.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti. Venezia, 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero