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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2024, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
N. 25285/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale di Milano riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto in data 01.07.2022 al numero di ruolo generale sopra indicato e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Corti presso il cui studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 5, ha eletto domicilio telematico;
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Erica Rosangela Savasta presso il cui studio in Milano, Via Carlo Botta n. 41, ha eletto domicilio telematico
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 02.09.2022
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO Conclusioni congiunte per Parte Ricorrente e per Parte Convenuta con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.:
“1. tenuto conto dell'età della ragazza, deciderà liberamente tempi e modalità della Per_1
frequentazione con ciascun genitore, in considerazione delle sue esigenze scolastiche ed extra scolastiche
2. Le parti concordano di porre in vendita l'abitazione sita in Chiaramonte Gulfi Contrada Vecchio
s/n in comproprietà tra i coniugi, del valore di mercato pari a circa € 400.000,00, con suddivisione del ricavato in ragione del 50%
3. Fino al perfezionamento della vendita di cui al precedente punto n. 2 e comunque fino a massimo al mese di settembre 2024 il padre verserà alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo perequativo per il mantenimento ordinario di la somma di € Per_1
150,00 mensili con decorrenza dal mese di marzo 2024
4. le spese straordinarie relative ad restano ad integrale carico del padre Per_1
5. spese di lite compensate”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori ed i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 01.07.2022 ritualmente notificato , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in Stezzano (BG) il 15.06.2001 (atto iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Stezzano, Anno 2001, N. 20, Parte II, Serie A) con dalla cui unione è nata a [...] il [...] la figlia nonché di essersi Controparte_1 Per_1
già separato consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Monza emesso in data
07.01.2016, ha chiesto a questo Tribunale di: dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
disporre che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario della figlia on suddivisione in ragione del 50% delle spese straordinarie;
dichiarare che nulla deve Per_1
disporsi a titolo di assegno divorzile.
si è costituita in giudizio con atto depositato in data 20.01.2023 chiedendo a Controparte_1
questo Tribunale di: dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
porre a carico del Sig.
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, mediante versamento della somma già Pt_1 prevista in sede di separazione (€ 1.900,00) o comunque non inferiore a € 1.500,00 e con suddivisione in ragione del 50% delle spese straordinarie;
porre, altresì, a carico del marito, a titolo di assegno divorzile, una somma non inferiore a € 800,00.
All'udienza presidenziale del 31.01.2023, presenti i difensori delle parti e le parti personalmente, il Presidente F.F., Dott.ssa Valentina Maderna, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ha proceduto all'audizione delle parti.
Parte ricorrente ha dichiarato: “da dicembre 2022 è venuta a vivere stabilmente con me. Mi Per_1
ha detto di aver parlato con la mamma e che lei le avrebbe detto che, dal momento che ho ridotto il mantenimento, sarebbe stato meglio che la ragazza venisse a vivere con me. Mi ha detto di aver condiviso la scelta con la mamma. Io non ho indagato perché a me fa piacere. Se dovesse Per_1
continuare a vivere prevalentemente da me a me andrebbe bene fare un mantenimento ordinario diretto. Quanto alle spese straordinarie sono disponibile a continuare a corrispondere in ragione del 100% le spese scolastiche e quelle mediche, le altre spese straordinarie dovremmo dividerle io
e mia moglie. Qualora dovesse voler stare con la mamma in via prevalente sono disponibile Per_1
a valutare un contributo perequativo ma non nella misura di € 1.900,00.”.
Parte resistente ha dichiarato: “ vive dal papà di primi di dicembre 2022. Vive a circa Per_1
700/800 mt da casa mia. Io la sento tutti i giorni ma la vedo saltuariamente, ad esempio l'ho vista due domeniche fa. È molto concentrata sullo studio e quindi dà precedenza allo studio e poi è molto pigra e quindi viene raramente a pranzo o a cena o il week-end. Credo che vorrebbe tornare Per_1
a fare un pari tempo, almeno così mi ha detto. Mi ha detto che crede sia meglio restare con papà fino a che non risolviamo io e suo padre il problema del contributo. Per questo motivo chiedo che venga sentita. Se la ragazza dovesse continuare a vivere prevalentemente dal papà o Per_1
comunque dicesse di voler stare senza vincoli da entrambi e non tornare a vivere prevalentemente con me, sono d'accordo con la proposta fatta da mio marito. Se invece volesse tornare a Per_1
vivere pari tempo con me e il papà chiedo un contributo di € 1.500,00 per il mantenimento di
Attualmente io coadiuvo mio papà, che ha 81 anni, nella gestione dell'azienda di famiglia. Per_1
In media percepisco € 300,00 (che sono il 10% degli utili medi annui dell'azienda). Pago un affitto di € 1.300,00. In realtà non lo pago da oltre un anno. Il padrone di casa non mi ha fatto alcuno sfratto. Non ho finanziamenti. Vivo con i risparmi della vendita della casa, mi restano circa €
20.000,00. Poi mi aiuta mio papà. Sto valutando di trasferirmi fuori Milano. Dal momento della separazione non ho mai sostenuta alcuna spesa straordinaria per di fatto l'ha mantenuta Per_1 integralmente il papà. Insisto sull'assegno divorzile.”
Il Presidente F.F. ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori nell'interesse della prole e dei coniugi:
“1) revoca allo stato e in via provvisoria, preso atto dell'attuale situazione riferita dalle parti in punto di collocamento di il contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne, Per_1
con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2023, fermo restando l'obbligo di sostenere integralmente le spese straordinarie come statuito in sede di separazione;
2) conferma allo stato le ulteriori statuizioni vigenti tra le parti in forza della separazione”.
Il Presidente F.F. , quindi, ritenuta la necessità di asentire la figlia maggiorenne della coppia, ha rinviato la causa all'udienza del 12.04.2023.
A tale udienza, è stata sentita la quale ha dichiarato: “indicativamente sto dal martedì Per_1
pomeriggio al giovedì mattina dalla mamma e fine settimana alternati. Adesso che mamma si trasferirà a Meda penso di poter continuare con questa organizzazione perché con il treno da Meda ci metto circa 40 minuti per arrivare in università. Vorrei essere libera, comunque, mantenendo la proporzione di cambiare i giorni anche in base ai miei impegni extra scolastici. Vorrei che fosse stabilito un po' più chiaramente la regolamentazione delle vacanze perché, se no se passo un po' più di tempo con l'uno, l'altro ci resta male e mi mettono un po' in mezzo. Mi piacerebbe poter fare
Natale con entrambi, ad esempio il 24 e 25 con la mamma e il 26 e il 27 con il papà, come ho sempre fatto. Il resto delle vacanze natalizie mi andrebbe bene dividere a metà, ad esempio, dal 28 al 2 gennaio con uno e dal 3 al 7 gennaio con l'altro, alternando su base annuale. Quanto a
Pasqua, se non ci mettiamo d'accordo di volta in volta diversamente, mi andrebbe bene farla ad anni alterni con tutti e due. Durante l'estate negli ultimi due anni le ho fatte da sola, al massimo mi aggrego qualche giorno ad entrambi. La questione che più spesso si ripresenterà è quella economica. A me pesa un po'. Prima di questo giudizio mamma mi ha proposto come situazione temporanea di andare a vivere con papà per evitare discussioni per i soldi, mi è sembrata una buona soluzione.”
Il Presidente F.F. ha restituito il contenuto delle dichiarazioni della figlia lle parti le quali – Per_1 all'esito - si sono accordate in via provvisoria quanto al mantenimento della figlia, prevedendo che il padre provvederà al 100% a tutte le spese di ordinarie e straordinarie, ad eccezione del Per_1
vitto e alloggio per i periodi di permanenza dalla madre, concordando, altresì, che la revoca del contributo paterno al mantenimento di ecorra dal mese di dicembre 2022. Per_1
Il Presidente F.F., a parziale modifica dei provvedimenti assunti con ordinanza del
31.01.2023 ha così provveduto:
“1) Dà atto che continuerà a vivere presso e con il papà e starà con la mamma a fine Per_1
settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina oltre due giorni infrasettimanali (che stabilirà la stessa in base ai propri impegni universitarie sociali) con pernottamento. Per_1
Durante le vacanze di Natale starà il 24 e il 25 dicembre con la mamma e il 26 e il 27 Per_1
dicembre con il papà. Il resto delle vacanze natalizie per la metà del tempo con ciascun genitore, in caso di disaccordo dal 28 dicembre al 2 gennaio con uno e dal 3 al 7 gennaio con l'altro, alternando i periodi su base annuale. Le vacanze di Pasqua, in assenza di accordo, ad anni alterni con ciascun genitore. Durante l'estate con ciascun genitore previ accordi assunti direttamente con gli stessi;
2) Dispone, sull'accordo delle parti, che con decorrenza dal mese di aprile 2023 Parte_1
provvederà all'integrale mantenimento, ordinario e straordinario di ad eccezione
[...] Per_1
delle spese di vitto e alloggio che verranno sostenute in via diretta da ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza anche nei periodi di vacanza;
3) Prende atto dell'accordo delle parti in ordine alla decorrenza della revoca al contributo perequativo paterno al mantenimento di con decorrenza dal mese di dicembre 2022; Per_1
4) Conferma nel resto le statuizioni assunte all'udienza del 31.01.2023.”
Il Presidente F.F. ha, quindi, nominato sé stesso Giudice Istruttore e ha rinviato la causa per la comparizione e trattazione, sostituendo l'udienza, su richiesta dei difensori delle parti, con il deposito di note scritte fino all'11.07.2023.
Con ordinanza emessa in data 12.07.2022, lette le note in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate dalle parti, rilevato che le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e che parte ricorrente, inoltre, ha chiesto emettersi sentenza parziale in ordine allo status divorzile, il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa in decisione limitatamente alla richiesta di sentenza parziale in ordine allo status.
Il Collegio con sentenza emessa in data 19.07.2023 ha pronunciato sentenza parziale in ordine allo status divorzile e con ordinanza -emessa in pari data- ha rimesso la causa sul ruolo del G.I. per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 30.11.2023 .
Con ordinanza emessa in data 05.12.2023, il Giudice Istruttore, lette le note in sostituzione dell'udienza ritualmente presentate depositate dalle parti, lette le memorie ex art. 186 comma 6 cpc, ritenuta l'opportunità di disporre la comparizione personale delle parti, ha fissato udienza per il giorno 23.01.2024.
A tale udienza, dopo ampia discussione, il ricorrente ha formulato la seguente proposta, accettata dalla resistente: “vendita della casa in comproprietà in Sicilia, acquistata esclusivamente con fondi di mia proprietà, del valore di mercato di circa € 400.000,00 con suddivisione del ricavato al 50% fermo restando il 100% delle spese straordinarie di a mio carico. Per_1
Il Giudice Istruttore proponeva alle parti di definire il procedimento con la previsione di un contributo perequativo per ella misura di € 150,00 mensili fino al perfezionamento della Per_1 vendita e comunque fino a settembre 2024 fermo restando il 100% delle spese extra assegno a carico del padre”.
Le parti accettavano la proposta e i difensori chiedevano di poter precisare congiuntamente le conclusioni con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
Il Giudice Istruttore, preso atto delle richieste conclusive, ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio del 07.02.2024
***
Sulla domanda di divorzio
In ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio il Tribunale si è già compiutamente espresso con sentenza parziale emessa in data 19.07.2023, svolgendo argomentazioni da intendersi qui integralmente trascritte.
Sull'accordo raggiunto dalle parti
Rilevato che a seguito della pronuncia di sentenza non definitiva in ordine allo status divorzile le parti hanno raggiunto un accordo sulle altre questioni afferenti e connesse al giudizio di scioglimento del matrimonio e, in particolare, in ordine alla casa in comproprietà e al mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente;
Per_1 rilevato che l'accordo raggiunto deve ritenersi congruo e rispondente ai principi di diritto vigenti in materia, così come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché non contrario all'ordine pubblico e a norme di carattere imperativo;
osservato quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, che la figlia maggiorenne Per_1
con la conseguenza che potrà decidere liberamente tempi e modalità di frequentazione con ciascun genitore;
osservato, quanto agli accordi economici, che le parti hanno raggiunto un accordo secondo cui il padre contribuirà al mantenimento della figlia nella misura di € 150,00 mensili, con decorrenza dal mese di Marzo 2024 fino al perfezionamento della vendita della casa coniugale e comunque non oltre il mese di settembre 2024, fermo restando l'integrale pagamento delle spese straordinarie individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano perfezionamento;
osservato, quanto alla casa coniugale in comproprietà, sita in Chiaromonte Gulfi, Contrada Vecchio
s/n, che le parti hanno raggiunto un accordo secondo cui il ricavato della vendita verrà suddiviso tra le stesse in ragione del 50%; rilevato che le spese di lite come da accordo delle parti devono dichiararsi compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così provvede:
1) DA' ATTO che con sentenza parziale emessa il 19.07.2023, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti con rito civile in Stezzano (BG) il 15.06.2001
(atto trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Stezzano, Anno 2001, N. 20, Parte II,
Serie A);
2)DISPONE che tenuto conto dell'età della ragazza, decida liberamente tempi e modalità Per_1
della frequentazione con ciascun genitore, in considerazione delle sue esigenze scolastiche ed extra scolastiche, previ accordi assunti direttamente con gli stessi
3) PONE, sull'accordo delle parti, a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia mediante versamento favore della madre, in via anticipata entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese della somma di € 150,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità di Marzo
2024 fino alla vendita della casa coniugale e comunque non oltre la mensilità di settembre 2024, fermo l'integrale pagamento delle spese straordinarie individuate come da Linee Guida del
Protocollo del Tribunale di Milano;
4) DA' ATTO dell'accordo delle parti di porre in vendita la casa coniugale sita in Chiaramonte
Gulfi Contrada Vecchio s/n in comproprietà tra i coniugi, del valore di mercato pari a circa €
400.000,00, con suddivisione del ricavato in ragione del 50%
5) COMPENSA tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 07.02.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale di Milano riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto in data 01.07.2022 al numero di ruolo generale sopra indicato e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Corti presso il cui studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 5, ha eletto domicilio telematico;
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Erica Rosangela Savasta presso il cui studio in Milano, Via Carlo Botta n. 41, ha eletto domicilio telematico
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 02.09.2022
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO Conclusioni congiunte per Parte Ricorrente e per Parte Convenuta con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.:
“1. tenuto conto dell'età della ragazza, deciderà liberamente tempi e modalità della Per_1
frequentazione con ciascun genitore, in considerazione delle sue esigenze scolastiche ed extra scolastiche
2. Le parti concordano di porre in vendita l'abitazione sita in Chiaramonte Gulfi Contrada Vecchio
s/n in comproprietà tra i coniugi, del valore di mercato pari a circa € 400.000,00, con suddivisione del ricavato in ragione del 50%
3. Fino al perfezionamento della vendita di cui al precedente punto n. 2 e comunque fino a massimo al mese di settembre 2024 il padre verserà alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo perequativo per il mantenimento ordinario di la somma di € Per_1
150,00 mensili con decorrenza dal mese di marzo 2024
4. le spese straordinarie relative ad restano ad integrale carico del padre Per_1
5. spese di lite compensate”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori ed i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 01.07.2022 ritualmente notificato , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in Stezzano (BG) il 15.06.2001 (atto iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Stezzano, Anno 2001, N. 20, Parte II, Serie A) con dalla cui unione è nata a [...] il [...] la figlia nonché di essersi Controparte_1 Per_1
già separato consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Monza emesso in data
07.01.2016, ha chiesto a questo Tribunale di: dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
disporre che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario della figlia on suddivisione in ragione del 50% delle spese straordinarie;
dichiarare che nulla deve Per_1
disporsi a titolo di assegno divorzile.
si è costituita in giudizio con atto depositato in data 20.01.2023 chiedendo a Controparte_1
questo Tribunale di: dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
porre a carico del Sig.
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, mediante versamento della somma già Pt_1 prevista in sede di separazione (€ 1.900,00) o comunque non inferiore a € 1.500,00 e con suddivisione in ragione del 50% delle spese straordinarie;
porre, altresì, a carico del marito, a titolo di assegno divorzile, una somma non inferiore a € 800,00.
All'udienza presidenziale del 31.01.2023, presenti i difensori delle parti e le parti personalmente, il Presidente F.F., Dott.ssa Valentina Maderna, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ha proceduto all'audizione delle parti.
Parte ricorrente ha dichiarato: “da dicembre 2022 è venuta a vivere stabilmente con me. Mi Per_1
ha detto di aver parlato con la mamma e che lei le avrebbe detto che, dal momento che ho ridotto il mantenimento, sarebbe stato meglio che la ragazza venisse a vivere con me. Mi ha detto di aver condiviso la scelta con la mamma. Io non ho indagato perché a me fa piacere. Se dovesse Per_1
continuare a vivere prevalentemente da me a me andrebbe bene fare un mantenimento ordinario diretto. Quanto alle spese straordinarie sono disponibile a continuare a corrispondere in ragione del 100% le spese scolastiche e quelle mediche, le altre spese straordinarie dovremmo dividerle io
e mia moglie. Qualora dovesse voler stare con la mamma in via prevalente sono disponibile Per_1
a valutare un contributo perequativo ma non nella misura di € 1.900,00.”.
Parte resistente ha dichiarato: “ vive dal papà di primi di dicembre 2022. Vive a circa Per_1
700/800 mt da casa mia. Io la sento tutti i giorni ma la vedo saltuariamente, ad esempio l'ho vista due domeniche fa. È molto concentrata sullo studio e quindi dà precedenza allo studio e poi è molto pigra e quindi viene raramente a pranzo o a cena o il week-end. Credo che vorrebbe tornare Per_1
a fare un pari tempo, almeno così mi ha detto. Mi ha detto che crede sia meglio restare con papà fino a che non risolviamo io e suo padre il problema del contributo. Per questo motivo chiedo che venga sentita. Se la ragazza dovesse continuare a vivere prevalentemente dal papà o Per_1
comunque dicesse di voler stare senza vincoli da entrambi e non tornare a vivere prevalentemente con me, sono d'accordo con la proposta fatta da mio marito. Se invece volesse tornare a Per_1
vivere pari tempo con me e il papà chiedo un contributo di € 1.500,00 per il mantenimento di
Attualmente io coadiuvo mio papà, che ha 81 anni, nella gestione dell'azienda di famiglia. Per_1
In media percepisco € 300,00 (che sono il 10% degli utili medi annui dell'azienda). Pago un affitto di € 1.300,00. In realtà non lo pago da oltre un anno. Il padrone di casa non mi ha fatto alcuno sfratto. Non ho finanziamenti. Vivo con i risparmi della vendita della casa, mi restano circa €
20.000,00. Poi mi aiuta mio papà. Sto valutando di trasferirmi fuori Milano. Dal momento della separazione non ho mai sostenuta alcuna spesa straordinaria per di fatto l'ha mantenuta Per_1 integralmente il papà. Insisto sull'assegno divorzile.”
Il Presidente F.F. ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori nell'interesse della prole e dei coniugi:
“1) revoca allo stato e in via provvisoria, preso atto dell'attuale situazione riferita dalle parti in punto di collocamento di il contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne, Per_1
con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2023, fermo restando l'obbligo di sostenere integralmente le spese straordinarie come statuito in sede di separazione;
2) conferma allo stato le ulteriori statuizioni vigenti tra le parti in forza della separazione”.
Il Presidente F.F. , quindi, ritenuta la necessità di asentire la figlia maggiorenne della coppia, ha rinviato la causa all'udienza del 12.04.2023.
A tale udienza, è stata sentita la quale ha dichiarato: “indicativamente sto dal martedì Per_1
pomeriggio al giovedì mattina dalla mamma e fine settimana alternati. Adesso che mamma si trasferirà a Meda penso di poter continuare con questa organizzazione perché con il treno da Meda ci metto circa 40 minuti per arrivare in università. Vorrei essere libera, comunque, mantenendo la proporzione di cambiare i giorni anche in base ai miei impegni extra scolastici. Vorrei che fosse stabilito un po' più chiaramente la regolamentazione delle vacanze perché, se no se passo un po' più di tempo con l'uno, l'altro ci resta male e mi mettono un po' in mezzo. Mi piacerebbe poter fare
Natale con entrambi, ad esempio il 24 e 25 con la mamma e il 26 e il 27 con il papà, come ho sempre fatto. Il resto delle vacanze natalizie mi andrebbe bene dividere a metà, ad esempio, dal 28 al 2 gennaio con uno e dal 3 al 7 gennaio con l'altro, alternando su base annuale. Quanto a
Pasqua, se non ci mettiamo d'accordo di volta in volta diversamente, mi andrebbe bene farla ad anni alterni con tutti e due. Durante l'estate negli ultimi due anni le ho fatte da sola, al massimo mi aggrego qualche giorno ad entrambi. La questione che più spesso si ripresenterà è quella economica. A me pesa un po'. Prima di questo giudizio mamma mi ha proposto come situazione temporanea di andare a vivere con papà per evitare discussioni per i soldi, mi è sembrata una buona soluzione.”
Il Presidente F.F. ha restituito il contenuto delle dichiarazioni della figlia lle parti le quali – Per_1 all'esito - si sono accordate in via provvisoria quanto al mantenimento della figlia, prevedendo che il padre provvederà al 100% a tutte le spese di ordinarie e straordinarie, ad eccezione del Per_1
vitto e alloggio per i periodi di permanenza dalla madre, concordando, altresì, che la revoca del contributo paterno al mantenimento di ecorra dal mese di dicembre 2022. Per_1
Il Presidente F.F., a parziale modifica dei provvedimenti assunti con ordinanza del
31.01.2023 ha così provveduto:
“1) Dà atto che continuerà a vivere presso e con il papà e starà con la mamma a fine Per_1
settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina oltre due giorni infrasettimanali (che stabilirà la stessa in base ai propri impegni universitarie sociali) con pernottamento. Per_1
Durante le vacanze di Natale starà il 24 e il 25 dicembre con la mamma e il 26 e il 27 Per_1
dicembre con il papà. Il resto delle vacanze natalizie per la metà del tempo con ciascun genitore, in caso di disaccordo dal 28 dicembre al 2 gennaio con uno e dal 3 al 7 gennaio con l'altro, alternando i periodi su base annuale. Le vacanze di Pasqua, in assenza di accordo, ad anni alterni con ciascun genitore. Durante l'estate con ciascun genitore previ accordi assunti direttamente con gli stessi;
2) Dispone, sull'accordo delle parti, che con decorrenza dal mese di aprile 2023 Parte_1
provvederà all'integrale mantenimento, ordinario e straordinario di ad eccezione
[...] Per_1
delle spese di vitto e alloggio che verranno sostenute in via diretta da ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza anche nei periodi di vacanza;
3) Prende atto dell'accordo delle parti in ordine alla decorrenza della revoca al contributo perequativo paterno al mantenimento di con decorrenza dal mese di dicembre 2022; Per_1
4) Conferma nel resto le statuizioni assunte all'udienza del 31.01.2023.”
Il Presidente F.F. ha, quindi, nominato sé stesso Giudice Istruttore e ha rinviato la causa per la comparizione e trattazione, sostituendo l'udienza, su richiesta dei difensori delle parti, con il deposito di note scritte fino all'11.07.2023.
Con ordinanza emessa in data 12.07.2022, lette le note in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate dalle parti, rilevato che le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e che parte ricorrente, inoltre, ha chiesto emettersi sentenza parziale in ordine allo status divorzile, il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa in decisione limitatamente alla richiesta di sentenza parziale in ordine allo status.
Il Collegio con sentenza emessa in data 19.07.2023 ha pronunciato sentenza parziale in ordine allo status divorzile e con ordinanza -emessa in pari data- ha rimesso la causa sul ruolo del G.I. per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 30.11.2023 .
Con ordinanza emessa in data 05.12.2023, il Giudice Istruttore, lette le note in sostituzione dell'udienza ritualmente presentate depositate dalle parti, lette le memorie ex art. 186 comma 6 cpc, ritenuta l'opportunità di disporre la comparizione personale delle parti, ha fissato udienza per il giorno 23.01.2024.
A tale udienza, dopo ampia discussione, il ricorrente ha formulato la seguente proposta, accettata dalla resistente: “vendita della casa in comproprietà in Sicilia, acquistata esclusivamente con fondi di mia proprietà, del valore di mercato di circa € 400.000,00 con suddivisione del ricavato al 50% fermo restando il 100% delle spese straordinarie di a mio carico. Per_1
Il Giudice Istruttore proponeva alle parti di definire il procedimento con la previsione di un contributo perequativo per ella misura di € 150,00 mensili fino al perfezionamento della Per_1 vendita e comunque fino a settembre 2024 fermo restando il 100% delle spese extra assegno a carico del padre”.
Le parti accettavano la proposta e i difensori chiedevano di poter precisare congiuntamente le conclusioni con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
Il Giudice Istruttore, preso atto delle richieste conclusive, ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio del 07.02.2024
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Sulla domanda di divorzio
In ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio il Tribunale si è già compiutamente espresso con sentenza parziale emessa in data 19.07.2023, svolgendo argomentazioni da intendersi qui integralmente trascritte.
Sull'accordo raggiunto dalle parti
Rilevato che a seguito della pronuncia di sentenza non definitiva in ordine allo status divorzile le parti hanno raggiunto un accordo sulle altre questioni afferenti e connesse al giudizio di scioglimento del matrimonio e, in particolare, in ordine alla casa in comproprietà e al mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente;
Per_1 rilevato che l'accordo raggiunto deve ritenersi congruo e rispondente ai principi di diritto vigenti in materia, così come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché non contrario all'ordine pubblico e a norme di carattere imperativo;
osservato quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, che la figlia maggiorenne Per_1
con la conseguenza che potrà decidere liberamente tempi e modalità di frequentazione con ciascun genitore;
osservato, quanto agli accordi economici, che le parti hanno raggiunto un accordo secondo cui il padre contribuirà al mantenimento della figlia nella misura di € 150,00 mensili, con decorrenza dal mese di Marzo 2024 fino al perfezionamento della vendita della casa coniugale e comunque non oltre il mese di settembre 2024, fermo restando l'integrale pagamento delle spese straordinarie individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano perfezionamento;
osservato, quanto alla casa coniugale in comproprietà, sita in Chiaromonte Gulfi, Contrada Vecchio
s/n, che le parti hanno raggiunto un accordo secondo cui il ricavato della vendita verrà suddiviso tra le stesse in ragione del 50%; rilevato che le spese di lite come da accordo delle parti devono dichiararsi compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così provvede:
1) DA' ATTO che con sentenza parziale emessa il 19.07.2023, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti con rito civile in Stezzano (BG) il 15.06.2001
(atto trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Stezzano, Anno 2001, N. 20, Parte II,
Serie A);
2)DISPONE che tenuto conto dell'età della ragazza, decida liberamente tempi e modalità Per_1
della frequentazione con ciascun genitore, in considerazione delle sue esigenze scolastiche ed extra scolastiche, previ accordi assunti direttamente con gli stessi
3) PONE, sull'accordo delle parti, a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia mediante versamento favore della madre, in via anticipata entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese della somma di € 150,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità di Marzo
2024 fino alla vendita della casa coniugale e comunque non oltre la mensilità di settembre 2024, fermo l'integrale pagamento delle spese straordinarie individuate come da Linee Guida del
Protocollo del Tribunale di Milano;
4) DA' ATTO dell'accordo delle parti di porre in vendita la casa coniugale sita in Chiaramonte
Gulfi Contrada Vecchio s/n in comproprietà tra i coniugi, del valore di mercato pari a circa €
400.000,00, con suddivisione del ricavato in ragione del 50%
5) COMPENSA tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 07.02.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato