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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/04/2024, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G.4329 /2023 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4329/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
CAPURRI MONICA e TINELLI CINZIA ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv. CAPURRI
MONICA;
e
, (C.F. ) CP_1 C.F._3
Convenuta contumace
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto pagina 1 di 3 Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza in data 6.3.2024 da intendersi in questa sede integralmente riportato pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha agito al fine di vedere revocato il mantenimento per il figlio
, ormai ventitrenne e assunto a tempo indeterminato. Per_1
La convenuta non si costituiva e deve esserne dichiarata la contumacia, ma presenziava in udienza, dichiarando di non essersi costituita per i costi legali e di essere d'accordo a definire il procedimento a fronte del versamento di € 1.000,00 da parte del ricorrente che non ha più versato il mantenimento da dicembre 2023.
Il ricorrente aderiva alla proposta del giudice ergo non vi sono ragioni per decidere diversamente.
Attesa la non opposizione processuale e la sostanziale adesione della convenuta, formulata informalmente in udienza, le spese di lite restano a carico della parte che le ha sopportate.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epirgafe
1) accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, modifica la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 620/2006 Tribunale di Piacenza dichiarando non più dovuto l'assegno di mantenimento del figlio da Per_1
versare in favore della convenuta a far data dal mese di marzo 2024. Il padre a tacitazione di ogni pretesa arretrata verserà alla convenuta € 1.000,00 come da verbale di udienza del 6.3.2024;
4) nulla sulle spese che restano a carico della parte che le ha sostenute;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 6.3.2024
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4329/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
CAPURRI MONICA e TINELLI CINZIA ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv. CAPURRI
MONICA;
e
, (C.F. ) CP_1 C.F._3
Convenuta contumace
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto pagina 1 di 3 Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza in data 6.3.2024 da intendersi in questa sede integralmente riportato pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha agito al fine di vedere revocato il mantenimento per il figlio
, ormai ventitrenne e assunto a tempo indeterminato. Per_1
La convenuta non si costituiva e deve esserne dichiarata la contumacia, ma presenziava in udienza, dichiarando di non essersi costituita per i costi legali e di essere d'accordo a definire il procedimento a fronte del versamento di € 1.000,00 da parte del ricorrente che non ha più versato il mantenimento da dicembre 2023.
Il ricorrente aderiva alla proposta del giudice ergo non vi sono ragioni per decidere diversamente.
Attesa la non opposizione processuale e la sostanziale adesione della convenuta, formulata informalmente in udienza, le spese di lite restano a carico della parte che le ha sopportate.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epirgafe
1) accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, modifica la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 620/2006 Tribunale di Piacenza dichiarando non più dovuto l'assegno di mantenimento del figlio da Per_1
versare in favore della convenuta a far data dal mese di marzo 2024. Il padre a tacitazione di ogni pretesa arretrata verserà alla convenuta € 1.000,00 come da verbale di udienza del 6.3.2024;
4) nulla sulle spese che restano a carico della parte che le ha sostenute;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 6.3.2024
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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