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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/09/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 141 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 141 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 18.02.2025 e promossa
[...]
- Parte_1 C.F._1 Parte_2
- con l'Avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
ESIBIZIONE GENNARO VIA MENTANA 42 06034 FOLIGNO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. CAROTTI STEFANIA V.LE TRIESTE, 14 60035 Controparte_1 P.IVA_1
JESI .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n. 21/2023 del 12/01/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli appellanti hanno citato l' (ora ) per ottenere il risarcimento dei CP_2 CP_1
danni tutti sofferti sia dai medesimi che dal figlio minore (costituitosi in appello siccome Parte_3
pagina 1 di 5 maggiorenne) a causa della condotta colposa tenuta dai sanitari del reparto di Ostetricia e Ginecologia, nonché di e Neonatologia, dell'Ospedale di Macerata, per avere, dapprima (il 16.8.2004), con CP_3
superficialità e negligenza esaminato le condizioni della , la quale, incinta di 29 settimane e Parte_2
due giorni, si era recata alle ore 8.30 circa presso la U.O. di Ostetricia e Ginecologia lamentando contrazioni e dolori dalla notte precedente, ed era stata subito dimessa con prescrizione di vasosuprina, nonché per avere in seguito, essendosi la ripresentata con travaglio di parto in corso verso le Parte_2
ore 23.00-23.30 del medesimo giorno del 16.8.2004 presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale maceratese, omesso di indirizzare per il parto prematuro la puerpera verso l'ospedale di unico centro di III livello nella Rete Neonatologica Marchigiana, e tantomeno di CP_4 CP_1
trasferirla presso la citata struttura assieme al neonato subito dopo la nascita avvenuta con Parte_3
taglio cesareo alle ore 5.00 del 17.8.2004.
In via subordinata, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance di guarigione, per avere l'omessa tempestiva centralizzazione della e del neonato prematuro Parte_2 Parte_3
sottratto al bambino la possibilità di evitare la tetraparesi spastica che lo ha colpito o, quanto meno, di limitarne gli effetti e le conseguenze.
La si è costituita resistendo. CP_2
Il Tribunale ha così deciso:
- respinge le domande attoree;
- condanna e in solido tra loro, a rifondere alla le Parte_1 Parte_2 CP_2
spese del procedimento, che liquida in €. 20.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge.
- pone a carico degli attori le spese di CTU come già liquidate in atti.
Hanno tempestivamente impugnato la sentenza e CO e si è Pt_1 Pt_1 Part Parte_2
costituita la , in funzione di Gestione Liquidatoria della soppressa Controparte_1 CP_2
resistendo.
Le doglianze espresse dagli appellanti, con un libello lungo 76 pagine, in sintesi ripropongono le critiche alla Ctu di primo grado, concludendo per la riforma della sentenza, previo rinnovo della Ctu.
I comportamenti asseritamente negligenti imputati all'ospedale di Macerata consistono:
- nella frettolosa dimissione prima del parto,
- nell'aver praticato il cesareo a Macerata anziché trasferire la gestante al meglio specializzato, CP_4
- nel non aver trasferito la gestante al dopo il parto. CP_4
pagina 2 di 5 La Ctu, svoltasi in ampio ed approfondito contraddittorio delle parti, con ciò escludendosi la nullità evocata dagli appellanti, non ha riscontrato alcuna negligenza efficiente alla produzione della patologia da cui è stato attinto. Parte_3
In merito alla dimissione dopo la visita del 16 agosto il collegio peritale, in base alla disamina dei criteri espressi nelle varie Linee Guida (riportate in perizia), la valutazione dei tracciati e l'assenza registrata di attività contrattile, ha ritenuto corretto il rinvio a domicilio della paziente difettando un reale sospetto di imminente travaglio.
Non hanno pregio le doglianze espresse dagli appellanti circa la effettiva sussistenza degli elementi obiettivi presi a riferimento dal collegio peritale, perché la ricostruzione della storia clinica della paziente nei momenti antecedenti il ricovero per il travaglio di parto è stata basata sui documenti;
in particolare per la ricostruzione della cronologia sulle dichiarazioni della Paziente allegata all'Atto di
Citazione sulla 1° memoria 183 e sulla relazione del Dott. alla Direzione Sanitaria della Cont Per_1
di Macerata, pervenuta a detta Direzione in data 24/5/2011. Parte_4
La doglianza concernente l'inserimento improprio di dati clinici non derivanti da documenti ma estrapolati da dichiarazioni è pertanto infondata.
Circa il mancato trasferimento al per il parto non è stato addotto alcun elemento concreto che CP_4
faccia ritenere che tale circostanza avrebbe impedito lo sfortunato evento.
Sulla scelta di sottoporre la paziente a taglio cesareo, i dati clinici obiettivi consentono di confermare la correttezza della scelta, per i seguenti motivi, ampiamente illustrati dal collegio peritale:
1-una riduzione della attività contrattile uterina che inizia verso le ore 3.00
2-comparsa di iniziali “spike” di decelerazione nel tracciato.
L'esame dei tracciati del travaglio rivela in realtà un tracciato complessivamente buono e solo verso la fine (intorno alle ore 4) si segnalano poche rallentamenti classificabili come “spike” cioè periodi brevi e con rapido recupero di riduzione della frequenza cardiaca dalla linea di base mediamente intorno a
140 fino a 110 in 1 caso (h 3.50) e subito dopo fino alla frequenza di 50 bpm (1 minuto dopo).
Quest'ultimo è da interpretare con certezza come una perdita di segnale e registrazione del battito materno.
Un ulteriore spike è da segnalare, in ritardo rispetto alla contrazione, alle ore 4.36, poco prima del termine della traccia per sopravvenuto intervento chirurgico.
La disamina del tracciato delle due ore circa precedenti rileva alle ore 1.45 e 1.52 altri due piccoli spike.
3.40 e 3.43 altri due spike.
Nel complesso il tracciato è variabile e classe I .
pagina 3 di 5 Nel caso in oggetto, data la complessa situazione, le conoscenze dell'epoca escludono la negligenza nell'avere optato per un intervento programmabile nei modi e nei tempi piuttosto che prolungare la nascita con effetti allora apparsi incerti, soprattutto in considerazione della assenza di morbilità successiva della madre.
Neppure è censurabile il mancato trasferimento post partum al CP_4
Tutte le attività necessarie ad assistere un prematuro sono state espletate con perizia dai medici dell'U.O di Neonatologia e Patologia Neonatale dell'Ospedale di Macerata come confermato dall'assenza di complicanze infettive/settiche (adeguata gestione delle vie infusionali), la non necessità di trasfusioni ematiche (adeguata gestione dei prelievi, in termini di numero e quantitativo di sangue), la rapida acquisizione di una autonomia alimentare (adeguata capacità di somministrazione di infusioni e di alimentazione a dosi minimali).
In definitiva, le indagini espletate dal collegio peritale, fondate da una copiosa messe di letteratura e su dati clinici obiettivi (ciò che rende superfluo il rinnovo sollecitato dagli appellanti) consente di escludere qualsivoglia nesso di causalità tra le lesioni e l'operato dei sanitari, dovendosi piuttosto ricondurre le medesime alla nascita prematura.
In conseguenza, neppure ha pregio la doglianza sulle spese, che il primo giudice ha regolato secondo il principio di soccombenza.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, così provvede: CP_1
rigetta l'appello, condanna gli appellanti alle spese del grado che liquida in euro 15.000,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE pagina 4 di 5 Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 141 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 18.02.2025 e promossa
[...]
- Parte_1 C.F._1 Parte_2
- con l'Avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
ESIBIZIONE GENNARO VIA MENTANA 42 06034 FOLIGNO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. CAROTTI STEFANIA V.LE TRIESTE, 14 60035 Controparte_1 P.IVA_1
JESI .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n. 21/2023 del 12/01/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli appellanti hanno citato l' (ora ) per ottenere il risarcimento dei CP_2 CP_1
danni tutti sofferti sia dai medesimi che dal figlio minore (costituitosi in appello siccome Parte_3
pagina 1 di 5 maggiorenne) a causa della condotta colposa tenuta dai sanitari del reparto di Ostetricia e Ginecologia, nonché di e Neonatologia, dell'Ospedale di Macerata, per avere, dapprima (il 16.8.2004), con CP_3
superficialità e negligenza esaminato le condizioni della , la quale, incinta di 29 settimane e Parte_2
due giorni, si era recata alle ore 8.30 circa presso la U.O. di Ostetricia e Ginecologia lamentando contrazioni e dolori dalla notte precedente, ed era stata subito dimessa con prescrizione di vasosuprina, nonché per avere in seguito, essendosi la ripresentata con travaglio di parto in corso verso le Parte_2
ore 23.00-23.30 del medesimo giorno del 16.8.2004 presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale maceratese, omesso di indirizzare per il parto prematuro la puerpera verso l'ospedale di unico centro di III livello nella Rete Neonatologica Marchigiana, e tantomeno di CP_4 CP_1
trasferirla presso la citata struttura assieme al neonato subito dopo la nascita avvenuta con Parte_3
taglio cesareo alle ore 5.00 del 17.8.2004.
In via subordinata, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance di guarigione, per avere l'omessa tempestiva centralizzazione della e del neonato prematuro Parte_2 Parte_3
sottratto al bambino la possibilità di evitare la tetraparesi spastica che lo ha colpito o, quanto meno, di limitarne gli effetti e le conseguenze.
La si è costituita resistendo. CP_2
Il Tribunale ha così deciso:
- respinge le domande attoree;
- condanna e in solido tra loro, a rifondere alla le Parte_1 Parte_2 CP_2
spese del procedimento, che liquida in €. 20.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge.
- pone a carico degli attori le spese di CTU come già liquidate in atti.
Hanno tempestivamente impugnato la sentenza e CO e si è Pt_1 Pt_1 Part Parte_2
costituita la , in funzione di Gestione Liquidatoria della soppressa Controparte_1 CP_2
resistendo.
Le doglianze espresse dagli appellanti, con un libello lungo 76 pagine, in sintesi ripropongono le critiche alla Ctu di primo grado, concludendo per la riforma della sentenza, previo rinnovo della Ctu.
I comportamenti asseritamente negligenti imputati all'ospedale di Macerata consistono:
- nella frettolosa dimissione prima del parto,
- nell'aver praticato il cesareo a Macerata anziché trasferire la gestante al meglio specializzato, CP_4
- nel non aver trasferito la gestante al dopo il parto. CP_4
pagina 2 di 5 La Ctu, svoltasi in ampio ed approfondito contraddittorio delle parti, con ciò escludendosi la nullità evocata dagli appellanti, non ha riscontrato alcuna negligenza efficiente alla produzione della patologia da cui è stato attinto. Parte_3
In merito alla dimissione dopo la visita del 16 agosto il collegio peritale, in base alla disamina dei criteri espressi nelle varie Linee Guida (riportate in perizia), la valutazione dei tracciati e l'assenza registrata di attività contrattile, ha ritenuto corretto il rinvio a domicilio della paziente difettando un reale sospetto di imminente travaglio.
Non hanno pregio le doglianze espresse dagli appellanti circa la effettiva sussistenza degli elementi obiettivi presi a riferimento dal collegio peritale, perché la ricostruzione della storia clinica della paziente nei momenti antecedenti il ricovero per il travaglio di parto è stata basata sui documenti;
in particolare per la ricostruzione della cronologia sulle dichiarazioni della Paziente allegata all'Atto di
Citazione sulla 1° memoria 183 e sulla relazione del Dott. alla Direzione Sanitaria della Cont Per_1
di Macerata, pervenuta a detta Direzione in data 24/5/2011. Parte_4
La doglianza concernente l'inserimento improprio di dati clinici non derivanti da documenti ma estrapolati da dichiarazioni è pertanto infondata.
Circa il mancato trasferimento al per il parto non è stato addotto alcun elemento concreto che CP_4
faccia ritenere che tale circostanza avrebbe impedito lo sfortunato evento.
Sulla scelta di sottoporre la paziente a taglio cesareo, i dati clinici obiettivi consentono di confermare la correttezza della scelta, per i seguenti motivi, ampiamente illustrati dal collegio peritale:
1-una riduzione della attività contrattile uterina che inizia verso le ore 3.00
2-comparsa di iniziali “spike” di decelerazione nel tracciato.
L'esame dei tracciati del travaglio rivela in realtà un tracciato complessivamente buono e solo verso la fine (intorno alle ore 4) si segnalano poche rallentamenti classificabili come “spike” cioè periodi brevi e con rapido recupero di riduzione della frequenza cardiaca dalla linea di base mediamente intorno a
140 fino a 110 in 1 caso (h 3.50) e subito dopo fino alla frequenza di 50 bpm (1 minuto dopo).
Quest'ultimo è da interpretare con certezza come una perdita di segnale e registrazione del battito materno.
Un ulteriore spike è da segnalare, in ritardo rispetto alla contrazione, alle ore 4.36, poco prima del termine della traccia per sopravvenuto intervento chirurgico.
La disamina del tracciato delle due ore circa precedenti rileva alle ore 1.45 e 1.52 altri due piccoli spike.
3.40 e 3.43 altri due spike.
Nel complesso il tracciato è variabile e classe I .
pagina 3 di 5 Nel caso in oggetto, data la complessa situazione, le conoscenze dell'epoca escludono la negligenza nell'avere optato per un intervento programmabile nei modi e nei tempi piuttosto che prolungare la nascita con effetti allora apparsi incerti, soprattutto in considerazione della assenza di morbilità successiva della madre.
Neppure è censurabile il mancato trasferimento post partum al CP_4
Tutte le attività necessarie ad assistere un prematuro sono state espletate con perizia dai medici dell'U.O di Neonatologia e Patologia Neonatale dell'Ospedale di Macerata come confermato dall'assenza di complicanze infettive/settiche (adeguata gestione delle vie infusionali), la non necessità di trasfusioni ematiche (adeguata gestione dei prelievi, in termini di numero e quantitativo di sangue), la rapida acquisizione di una autonomia alimentare (adeguata capacità di somministrazione di infusioni e di alimentazione a dosi minimali).
In definitiva, le indagini espletate dal collegio peritale, fondate da una copiosa messe di letteratura e su dati clinici obiettivi (ciò che rende superfluo il rinnovo sollecitato dagli appellanti) consente di escludere qualsivoglia nesso di causalità tra le lesioni e l'operato dei sanitari, dovendosi piuttosto ricondurre le medesime alla nascita prematura.
In conseguenza, neppure ha pregio la doglianza sulle spese, che il primo giudice ha regolato secondo il principio di soccombenza.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, così provvede: CP_1
rigetta l'appello, condanna gli appellanti alle spese del grado che liquida in euro 15.000,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE pagina 4 di 5 Dott. Gianmichele Marcelli
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