TRIB
Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3901/2024 R.G
Tribunale di Busto Arsizio
Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.04.2025 osserva quanto segue.
L'eccezione di incompetenza per territorio dell'adito giudice è fondata e va accolta.
Parte attrice agisce per ottenere la condanna dei convenuti all'adempimento del contratto di appalto stipulato inter partes in data 15.05.2024 e con condanna degli stessi al pagamento dell'importo di euro 200.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Parte convenuta, costituitasi tempestivamente in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio in favore del Tribunale di Lecco quale foro del Consumatore.
Su tale eccezione vi è stata adesione da parte dell'attrice.
Ebbene ai sensi dell'art. 38, secondo comma, ultima parte, cpc, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, "la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo".
In tal modo si realizza un accordo espresso di proroga della competenza, mediante l'accettazione della proposta implicita nell'indicazione, a nulla rilevando che essa sia esatta.
Va dichiarata, quindi, la incompetenza per territorio del Tribunale di Busto Arsizio, rientrando la causa nella competenza per territorio del Tribunale di Lecco (luogo di residenza delle parti convenute), ove il giudizio potrà essere riassunto nel termine di mesi tre (art. 50 c.p.c.) dalla comunicazione della presente ordinanza.
Quanto alle spese processuali si preferisce l'orientamento seguito dalla Corte di Cassazione secondo cui
“l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25180 del 08/11/2013)".
In particolare, tale ultima sentenza al fine della regolazione delle spese precisa che “essenziale è che l'accordo fra le parti sussista effettivamente all'atto in cui il giudice provvede, e che tale accordo sia posto a fondamento della decisione.
Le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono infatti nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa (cfr. sul tema, Cass. civ. 8 luglio 1980 n. 4345): presupposti entrambi che non ricorrono nel caso in esame.
Il giudice della riassunzione deciderà il merito della controversia e provvederà sulle relative spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'intero svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente.”
Alla luce di tali motivazioni nulla è a disporsi in questo giudizio sulle spese le quali saranno regolate dal giudice della riassunzione.
P.T.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pagina 1 1. dichiara la incompetenza per territorio del Tribunale di Busto Arsizio, rientrando la causa nella competenza del Tribunale di Lecco, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;
2. nulla a disporsi sulle spese;
3. ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi.
Busto Arsizio, 09/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
Pagina 2
Tribunale di Busto Arsizio
Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.04.2025 osserva quanto segue.
L'eccezione di incompetenza per territorio dell'adito giudice è fondata e va accolta.
Parte attrice agisce per ottenere la condanna dei convenuti all'adempimento del contratto di appalto stipulato inter partes in data 15.05.2024 e con condanna degli stessi al pagamento dell'importo di euro 200.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Parte convenuta, costituitasi tempestivamente in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio in favore del Tribunale di Lecco quale foro del Consumatore.
Su tale eccezione vi è stata adesione da parte dell'attrice.
Ebbene ai sensi dell'art. 38, secondo comma, ultima parte, cpc, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, "la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo".
In tal modo si realizza un accordo espresso di proroga della competenza, mediante l'accettazione della proposta implicita nell'indicazione, a nulla rilevando che essa sia esatta.
Va dichiarata, quindi, la incompetenza per territorio del Tribunale di Busto Arsizio, rientrando la causa nella competenza per territorio del Tribunale di Lecco (luogo di residenza delle parti convenute), ove il giudizio potrà essere riassunto nel termine di mesi tre (art. 50 c.p.c.) dalla comunicazione della presente ordinanza.
Quanto alle spese processuali si preferisce l'orientamento seguito dalla Corte di Cassazione secondo cui
“l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25180 del 08/11/2013)".
In particolare, tale ultima sentenza al fine della regolazione delle spese precisa che “essenziale è che l'accordo fra le parti sussista effettivamente all'atto in cui il giudice provvede, e che tale accordo sia posto a fondamento della decisione.
Le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono infatti nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa (cfr. sul tema, Cass. civ. 8 luglio 1980 n. 4345): presupposti entrambi che non ricorrono nel caso in esame.
Il giudice della riassunzione deciderà il merito della controversia e provvederà sulle relative spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'intero svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente.”
Alla luce di tali motivazioni nulla è a disporsi in questo giudizio sulle spese le quali saranno regolate dal giudice della riassunzione.
P.T.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pagina 1 1. dichiara la incompetenza per territorio del Tribunale di Busto Arsizio, rientrando la causa nella competenza del Tribunale di Lecco, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;
2. nulla a disporsi sulle spese;
3. ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi.
Busto Arsizio, 09/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
Pagina 2