Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in rigore in conformita' dell'articolo 21 della Convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in rigore in conformita' dell'articolo 21 della Convenzione stessa.