Art. 56. (Concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato)
Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, previsti dal primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , sono ammessi rispettivamente anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.
Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, previsti dal primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , sono ammessi rispettivamente anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.