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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2025, n. 5364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5364 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8375/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8375 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1
ricorrente, che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
e
CP_1
resistente, che si difende personalmente e
Controparte_2
resistente, contumace sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 3.12.2025; visto l'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
osserva quanto segue.
1. Nell'ambito della causa civile promossa da
contro
Parte_1 Controparte_2
iscritto al n. 11796/2019 di questo tribunale, il giudice della causa ha nominato c.t.u. il “perito navale” formulando al c.t.u. il seguente quesito: CP_1
pagina1 di 4 “il c.t.u. visti ed esaminati gli atti e la documentazione prodotta, visionato ove possibile il bene oggetto del contratto di leasing, assunte informazioni dalle parti e da terzi indicandone la fonte, eseguiti tutti gli accertamenti ritenuti necessari, svolta una accurata indagine di mercato, specificando le fonti interrogate e i criteri di valutazione e calcoli utilizzati, verifichi se il prezzo di rivendita dell'imbarcazione già oggetto del contratto di locazione finanziaria intercorso tra l'allora e appaia congruo rispetto al valore del bene al tempo della vendita CP_3 Parte_1
da quantificarsi tenendo conto del deprezzamento conseguente al decorso del tempo e alla incommerciabilità come nuovo, del logoramento per l'uso e di eventuale danneggiamento del medesimo (ove esso risulti dagli elementi disponibili in atti) e di ogni altro elemento ritenuto rilevante dal consulente”.
2. Depositata l'elaborato, il c.t.u. ha chiesto la liquidazione del proprio compenso e il giudice,
“ritenuti applicabili i parametri di cui all'art. 13, primo comma, del d.m. 182/2002 avendo come base di calcolo l'importo stimato dal c.t.u.”, ha liquidato al consulente “a titolo di onorario, €
2080,00 al lordo di acconti medio tempore percepiti, oltre accessori di legge in quanto dovuti, come da relativa nota”.
3. Avverso il decreto di liquidazione ha proposto opposizione lo lamentando, in sostanza, Pt_1 che “il Giudice, […], non ha tenuto conto che il Sig. non ha assolutamente risposto al CP_1
quesito postogli, per sua stessa ammissione;
per la qual cosa avrebbe dovuto rinunciare all'incarico o assumere informazioni da un terzo soggetto da esso c.t.u. incaricato in grado di assolvere al compito assegnato”.
A seguito della notificazione del ricorso-decreto si è costituito in giudizio (personalmente) il solo che ha concluso per il rigetto della opposizione. CP_1
nonostante la rituale notificazione del ricorso-decreto, è rimasta Controparte_2
contumace.
4. In punto di diritto, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, secondo la disciplina recata dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, che lascia sostanzialmente invariata la natura e la struttura del procedimento di opposizione alla anzidetta liquidazione già previsto dall'art. 11 legge 8 luglio 1980, n. 319, avverso il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede” (Cass. 3024/2011, da cui è tratta la massima).
E ciò perché, come chiarito nella motivazione della sentenza, “in sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico sono ammissibili soltanto le censure che pagina2 di 4 si riferiscano alla liquidazione del compenso mentre non possono proporsi questioni relative all'utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede (v. Cass. nn. 6684/95, 1014/96 e 4425/98)”.
In armonia con tali principi, ulteriori pronunce della giurisprudenza di legittimità hanno precisato che “la patologia processuale dell'attività del consulente tecnico d'ufficio, idonea a determinare la nullità della relazione ed il conseguente venir meno del suo diritto alla liquidazione del compenso, deve essere necessariamente oggetto di declaratoria da parte del giudice del merito cui compete, in via esclusiva, detta valutazione” (Cass. 5200/2017), atteso che “il diritto del consulente tecnico d'ufficio alla liquidazione del compenso non sussiste in tutti i casi in cui la sua attività non sia neppure astrattamente utilizzabile nell'ambito del processo, sia perché non conferente all'incarico conferitogli, giacché esso non trova fondamento in una disposizione dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 luglio 1980, n. 319 ed attualmente degli artt. 49 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sia in quanto detta attività sia stata svolta con l'inosservanza di norme sanzionate da nullità, non potendo qualificarsi come eseguite delle prestazioni delle quali è vietato al giudice ed alle parti di giovarsi nel processo. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva liquidato il compenso al c.t.u. nonostante la declaratoria di nullità della consulenza per violazione del principio del contraddittorio)” (Cass.
234/2011).
5. Nel caso in esame, lo stesso giudice della causa dalla quale origina il provvedimento impugnato, con la recente ordinanza in data 3.11.2025, ha osservato che “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o “in toto”, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice e che l'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici”, precisando in ogni caso che
“peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito (ex multis Cass. n. 2103/2019, conf. a Cass. n.
27247/2008; v. anche Cass. n. 21525/2019)”.
Ne deriva il sicuro diritto del consulente al compenso per l'attività svolta, restando esclusa CP_1
l'ipotesi di radicale inutilizzabilità della consulenza contemplata dalla giurisprudenza richiamata sub 4.
6. Passando all'esame del quantum, va rilevato che il giudice ha liquidato il compenso al consulente facendo applicazione dell'art. 13 del d.m. (giustizia) 30.5.2002, sebbene l'indagine fosse diretta a pagina3 di 4 stabilire, in sostanza, il valore di mercato non di un bene immobile, ma di un'imbarcazione e perciò di un bene mobile, sia pure registrato, per il quale doveva trovare applicazione l'art. 3 del d.m.
Articolo quest'ultimo che prevede la liquidazione del compenso dell'ausiliario sempre “a scaglioni”, con percentuali tuttavia ampiamente superiori a quelle contemplate dall'art. 13.
Ne deriva la liquidazione in favore del consulente di un compenso sicuramente inferiore a quello massimo spettante ai sensi dell'art. 3.
Quanto poi alla misura del compenso concretamente riconosciuto al consulente, va rilevato come la
Corte costituzionale (anche di recente, con la sentenza n. 16/2025), abbia ripetutamente
“stigmatizzato, […], il «deplorevole inadempimento» dell'autorità amministrativa al compito di periodico adeguamento degli onorari, e abbia in seguito censurato la seria sproporzione, per difetto, della base tariffaria su cui calcolare la misura dei compensi dell'ausiliare del giudice […]”.
Indicazione assolutamente autorevole, che induce a ritenere del tutto ragionevole la liquidazione del compenso in favore del consulente in misura – quantomeno – prossima a quella massima, tenuto conto della risalente adozione delle “tariffe” tuttora applicabili (emanate nel maggio 2002).
7. L'opposizione va perciò respinta.
Nulla per le spese, atteso il rigetto dell'opposizione e tenuto conto della costituzione personale del e della contumacia di CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
rigetta l'opposizione; nulla per le spese.
Brescia 5.12.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8375 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1
ricorrente, che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
e
CP_1
resistente, che si difende personalmente e
Controparte_2
resistente, contumace sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 3.12.2025; visto l'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
osserva quanto segue.
1. Nell'ambito della causa civile promossa da
contro
Parte_1 Controparte_2
iscritto al n. 11796/2019 di questo tribunale, il giudice della causa ha nominato c.t.u. il “perito navale” formulando al c.t.u. il seguente quesito: CP_1
pagina1 di 4 “il c.t.u. visti ed esaminati gli atti e la documentazione prodotta, visionato ove possibile il bene oggetto del contratto di leasing, assunte informazioni dalle parti e da terzi indicandone la fonte, eseguiti tutti gli accertamenti ritenuti necessari, svolta una accurata indagine di mercato, specificando le fonti interrogate e i criteri di valutazione e calcoli utilizzati, verifichi se il prezzo di rivendita dell'imbarcazione già oggetto del contratto di locazione finanziaria intercorso tra l'allora e appaia congruo rispetto al valore del bene al tempo della vendita CP_3 Parte_1
da quantificarsi tenendo conto del deprezzamento conseguente al decorso del tempo e alla incommerciabilità come nuovo, del logoramento per l'uso e di eventuale danneggiamento del medesimo (ove esso risulti dagli elementi disponibili in atti) e di ogni altro elemento ritenuto rilevante dal consulente”.
2. Depositata l'elaborato, il c.t.u. ha chiesto la liquidazione del proprio compenso e il giudice,
“ritenuti applicabili i parametri di cui all'art. 13, primo comma, del d.m. 182/2002 avendo come base di calcolo l'importo stimato dal c.t.u.”, ha liquidato al consulente “a titolo di onorario, €
2080,00 al lordo di acconti medio tempore percepiti, oltre accessori di legge in quanto dovuti, come da relativa nota”.
3. Avverso il decreto di liquidazione ha proposto opposizione lo lamentando, in sostanza, Pt_1 che “il Giudice, […], non ha tenuto conto che il Sig. non ha assolutamente risposto al CP_1
quesito postogli, per sua stessa ammissione;
per la qual cosa avrebbe dovuto rinunciare all'incarico o assumere informazioni da un terzo soggetto da esso c.t.u. incaricato in grado di assolvere al compito assegnato”.
A seguito della notificazione del ricorso-decreto si è costituito in giudizio (personalmente) il solo che ha concluso per il rigetto della opposizione. CP_1
nonostante la rituale notificazione del ricorso-decreto, è rimasta Controparte_2
contumace.
4. In punto di diritto, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, secondo la disciplina recata dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, che lascia sostanzialmente invariata la natura e la struttura del procedimento di opposizione alla anzidetta liquidazione già previsto dall'art. 11 legge 8 luglio 1980, n. 319, avverso il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede” (Cass. 3024/2011, da cui è tratta la massima).
E ciò perché, come chiarito nella motivazione della sentenza, “in sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico sono ammissibili soltanto le censure che pagina2 di 4 si riferiscano alla liquidazione del compenso mentre non possono proporsi questioni relative all'utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede (v. Cass. nn. 6684/95, 1014/96 e 4425/98)”.
In armonia con tali principi, ulteriori pronunce della giurisprudenza di legittimità hanno precisato che “la patologia processuale dell'attività del consulente tecnico d'ufficio, idonea a determinare la nullità della relazione ed il conseguente venir meno del suo diritto alla liquidazione del compenso, deve essere necessariamente oggetto di declaratoria da parte del giudice del merito cui compete, in via esclusiva, detta valutazione” (Cass. 5200/2017), atteso che “il diritto del consulente tecnico d'ufficio alla liquidazione del compenso non sussiste in tutti i casi in cui la sua attività non sia neppure astrattamente utilizzabile nell'ambito del processo, sia perché non conferente all'incarico conferitogli, giacché esso non trova fondamento in una disposizione dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 luglio 1980, n. 319 ed attualmente degli artt. 49 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sia in quanto detta attività sia stata svolta con l'inosservanza di norme sanzionate da nullità, non potendo qualificarsi come eseguite delle prestazioni delle quali è vietato al giudice ed alle parti di giovarsi nel processo. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva liquidato il compenso al c.t.u. nonostante la declaratoria di nullità della consulenza per violazione del principio del contraddittorio)” (Cass.
234/2011).
5. Nel caso in esame, lo stesso giudice della causa dalla quale origina il provvedimento impugnato, con la recente ordinanza in data 3.11.2025, ha osservato che “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o “in toto”, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice e che l'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici”, precisando in ogni caso che
“peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito (ex multis Cass. n. 2103/2019, conf. a Cass. n.
27247/2008; v. anche Cass. n. 21525/2019)”.
Ne deriva il sicuro diritto del consulente al compenso per l'attività svolta, restando esclusa CP_1
l'ipotesi di radicale inutilizzabilità della consulenza contemplata dalla giurisprudenza richiamata sub 4.
6. Passando all'esame del quantum, va rilevato che il giudice ha liquidato il compenso al consulente facendo applicazione dell'art. 13 del d.m. (giustizia) 30.5.2002, sebbene l'indagine fosse diretta a pagina3 di 4 stabilire, in sostanza, il valore di mercato non di un bene immobile, ma di un'imbarcazione e perciò di un bene mobile, sia pure registrato, per il quale doveva trovare applicazione l'art. 3 del d.m.
Articolo quest'ultimo che prevede la liquidazione del compenso dell'ausiliario sempre “a scaglioni”, con percentuali tuttavia ampiamente superiori a quelle contemplate dall'art. 13.
Ne deriva la liquidazione in favore del consulente di un compenso sicuramente inferiore a quello massimo spettante ai sensi dell'art. 3.
Quanto poi alla misura del compenso concretamente riconosciuto al consulente, va rilevato come la
Corte costituzionale (anche di recente, con la sentenza n. 16/2025), abbia ripetutamente
“stigmatizzato, […], il «deplorevole inadempimento» dell'autorità amministrativa al compito di periodico adeguamento degli onorari, e abbia in seguito censurato la seria sproporzione, per difetto, della base tariffaria su cui calcolare la misura dei compensi dell'ausiliare del giudice […]”.
Indicazione assolutamente autorevole, che induce a ritenere del tutto ragionevole la liquidazione del compenso in favore del consulente in misura – quantomeno – prossima a quella massima, tenuto conto della risalente adozione delle “tariffe” tuttora applicabili (emanate nel maggio 2002).
7. L'opposizione va perciò respinta.
Nulla per le spese, atteso il rigetto dell'opposizione e tenuto conto della costituzione personale del e della contumacia di CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
rigetta l'opposizione; nulla per le spese.
Brescia 5.12.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
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