Art. 5. (Composizione del consiglio di amministrazione)
Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS e' composto:
1) dal presidente;
2) dal direttore del servizio personale, dal direttore del servizio affari generali, dal direttore del servizio ragioneria, dal direttore del servizio lavori e costruzioni e dal direttore del servizio sanitario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
3) da sei rappresentanti degli iscritti, di cui almeno tre in attivita' di servizio.
I consiglieri di cui al punto 3) del precedente comma sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile su designazione delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative, a carattere nazionale. La rappresentativita' delle organizzazioni e' desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. I consiglieri stessi durano in carica tre anni e possono essere confermati nella carica.
In caso di assenza o impedimento i consiglieri di cui al punto 2) del primo comma possono farsi sostituire da loro delegati, quelli di cui al punto 3) possono farsi sostituire da loro supplenti da nominarsi con le modalita' di cui al comma precedente.
Il consiglio elegge fra i suoi membri il vice presidente che dura in carica tre anni.
Alle sedute del consiglio partecipano, con voto consultivo, il direttore dei servizi amministrativi dell'Opera ed un avvocato dello Stato, in servizio, designato dall'Avvocatura generale dello Stato e nominato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Il consiglio di amministrazione nomina un segretario ed un segretario aggiunto, scegliendoli fra i funzionari dell'ufficio amministrativo dell'Opera.
Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS e' composto:
1) dal presidente;
2) dal direttore del servizio personale, dal direttore del servizio affari generali, dal direttore del servizio ragioneria, dal direttore del servizio lavori e costruzioni e dal direttore del servizio sanitario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
3) da sei rappresentanti degli iscritti, di cui almeno tre in attivita' di servizio.
I consiglieri di cui al punto 3) del precedente comma sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile su designazione delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative, a carattere nazionale. La rappresentativita' delle organizzazioni e' desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. I consiglieri stessi durano in carica tre anni e possono essere confermati nella carica.
In caso di assenza o impedimento i consiglieri di cui al punto 2) del primo comma possono farsi sostituire da loro delegati, quelli di cui al punto 3) possono farsi sostituire da loro supplenti da nominarsi con le modalita' di cui al comma precedente.
Il consiglio elegge fra i suoi membri il vice presidente che dura in carica tre anni.
Alle sedute del consiglio partecipano, con voto consultivo, il direttore dei servizi amministrativi dell'Opera ed un avvocato dello Stato, in servizio, designato dall'Avvocatura generale dello Stato e nominato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Il consiglio di amministrazione nomina un segretario ed un segretario aggiunto, scegliendoli fra i funzionari dell'ufficio amministrativo dell'Opera.