TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/09/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 1220/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 10 settembre 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Eugenio Bisceglia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Dalmazia, n. 18; E (c.f.: ), rappresentata e difesa, in CP_1 CodiceFiscale_2 virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Francesco Dodaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Spezzano della Sila, alla via S. Pertini, n. 47; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10 settembre 2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 28/4/2025, ha premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio in data 31/10/1998 con da cui CP_1 sono nati i figli , in data 31/5/2000, in data Persona_1 Per_2
4/2/2003, e 07. Per_3
L'attore ha riferito che l'unione coniugale si è disgregata a causa di una incompatibilità caratteriale, tollerata per lungo tempo nell'interesse della prole, e che le parti sono separate di fatto da circa quattro anni, essendosi egli trasferito presso la casa del padre in Camigliatello Silano, lasciando definitivamente la casa coniugale in Celico, ove continua a vivere la moglie insieme al figlio , studente liceale, mentre unica figlia Per_3 Per_2 economicamente indipendente, vive a Pisa, è arruolata e lavora nell'Esercito, ed vive a Padova, ove è iscritto all'Università e studia Persona_1
Scienze Agrarie. Ha evidenziato che la casa coniugale è di proprietà di entrambi i coniugi, ambedue braccianti agricoli, lui presso l'Azienda Agricola Scrivano Romualdo di Tornello, lei presso Azienda Torre Barone di Pisano Carmine, e che la resistente svolge anche lavori al nero presso terzi. Ha, quindi, chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare la separazione personale delle parti e, una volta trascorsi i termini di legge, il divorzio, prevedendo: l'assegnazione della casa coniugale alla resistente affinché vi abiti insieme al figlio , con cessione della nuda proprietà in favore dei figli e riserva Per_3 dell'usufrutto in favore della , vita natural durante, ivi compresi tutti gli CP_1 arredi;
la cessione ai figli, da parte dei coniugi, della nuda proprietà sui terreni agricoli siti nel comune di Celico, con riconoscimento dell'usufrutto in favore del ricorrente, vita natural durante;
l'onere del ricorrente di corrispondere € 250,00 mensili per i figli e , da versarsi Persona_1 Per_3 direttamente a loro. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. Con comparsa di risposta del 30/7/2025, si è costituita in giudizio CP_1
per chiedere l'addebito della separazione al marito - in ragio
[...] sistematica violazione da parte sua degli obblighi di fedeltà coniugale ed assistenza morale - ed il risarcimento del danno non patrimoniale conseguentemente arrecatole, quantificato in € 50.000,00. Ha rilevato la sussistenza di un netto divario economico tra le parti, evidenziando di essere mera bracciante agricola stagionale, con un reddito di € 10.000 annui, e di svolgere attività precaria e saltuaria di badante, mentre il ricorrente ha la gestione dell'azienda agricola di famiglia, solo formalmente ancora intestata a suo padre ed allo zio deceduto, e la disponibilità in via esclusiva dei terreni agricoli di proprietà dei coniugi, oltre che di quelli appartenenti a terzi. Per tale motivo, ha chiesto il riconoscimento di un assegno di € 600,00 mensili per il proprio mantenimento o, in alternativa, di € 50.000,00 una tantum, nonché di ulteriori € 50.000,00 a titolo di corrispettivo per l'utilizzo dei terreni di sua proprietà, oltre a € 250,00 mensili per ciascuno dei figli con lei convivente. Alla prima udienza del 10/9/2025, sentite separatamente le parti, su impulso del giudice, la resistente ha avanzato la proposta di un assegno per lei di € 500,00 mensili, fermo restando l'obbligo del ricorrente di provvedere al mantenimento dei figli e , nella misura di € 250,00 Persona_1 Per_3 mensili cadauno, e di sostenere il canone di locazione della casa di Padova del primo. Tale proposta non è stata accettata dal ricorrente il quale si è, tuttavia, detto disponibile, in un'ottica transattiva, a contribuire con € 200,00 mensili al pagamento delle utenze della casa coniugale, oltre a farsi carico del mantenimento dei due figli economicamente non indipendenti. Tale proposta è stata rifiutata dalla . Preso atto dell'impossibilità di raggiungere un CP_1
Pagina 2 di 3 accordo, il difensore del ricorrente ha chiesto l'emissione della sentenza parziale di separazione. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione. RILEVATO IN DIRITTO La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. L'esame degli atti e il contegno delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza, di fatto cessata da tempo. Alcuna rilevanza riveste, sul punto, la dichiarazione della resistente di non volersi separare, ben potendo la relativa domanda provenire da uno soltanto dei coniugi. Deve, conseguentemente, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, con rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per lo svolgimento dell'attività istruttoria in ordine alla domanda di addebito della separazione ed a quelle di contenuto economico.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, decidendo sulle richieste avanzate da e , ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Spezzano della Sila, il
[...]
31/10/1998, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Celico al n. 8, Parte II, serie B del medesimo anno;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000;
- dispone la rimessione della causa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
Pagina 3 di 3
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 1220/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 10 settembre 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Eugenio Bisceglia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Dalmazia, n. 18; E (c.f.: ), rappresentata e difesa, in CP_1 CodiceFiscale_2 virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Francesco Dodaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Spezzano della Sila, alla via S. Pertini, n. 47; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10 settembre 2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 28/4/2025, ha premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio in data 31/10/1998 con da cui CP_1 sono nati i figli , in data 31/5/2000, in data Persona_1 Per_2
4/2/2003, e 07. Per_3
L'attore ha riferito che l'unione coniugale si è disgregata a causa di una incompatibilità caratteriale, tollerata per lungo tempo nell'interesse della prole, e che le parti sono separate di fatto da circa quattro anni, essendosi egli trasferito presso la casa del padre in Camigliatello Silano, lasciando definitivamente la casa coniugale in Celico, ove continua a vivere la moglie insieme al figlio , studente liceale, mentre unica figlia Per_3 Per_2 economicamente indipendente, vive a Pisa, è arruolata e lavora nell'Esercito, ed vive a Padova, ove è iscritto all'Università e studia Persona_1
Scienze Agrarie. Ha evidenziato che la casa coniugale è di proprietà di entrambi i coniugi, ambedue braccianti agricoli, lui presso l'Azienda Agricola Scrivano Romualdo di Tornello, lei presso Azienda Torre Barone di Pisano Carmine, e che la resistente svolge anche lavori al nero presso terzi. Ha, quindi, chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare la separazione personale delle parti e, una volta trascorsi i termini di legge, il divorzio, prevedendo: l'assegnazione della casa coniugale alla resistente affinché vi abiti insieme al figlio , con cessione della nuda proprietà in favore dei figli e riserva Per_3 dell'usufrutto in favore della , vita natural durante, ivi compresi tutti gli CP_1 arredi;
la cessione ai figli, da parte dei coniugi, della nuda proprietà sui terreni agricoli siti nel comune di Celico, con riconoscimento dell'usufrutto in favore del ricorrente, vita natural durante;
l'onere del ricorrente di corrispondere € 250,00 mensili per i figli e , da versarsi Persona_1 Per_3 direttamente a loro. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. Con comparsa di risposta del 30/7/2025, si è costituita in giudizio CP_1
per chiedere l'addebito della separazione al marito - in ragio
[...] sistematica violazione da parte sua degli obblighi di fedeltà coniugale ed assistenza morale - ed il risarcimento del danno non patrimoniale conseguentemente arrecatole, quantificato in € 50.000,00. Ha rilevato la sussistenza di un netto divario economico tra le parti, evidenziando di essere mera bracciante agricola stagionale, con un reddito di € 10.000 annui, e di svolgere attività precaria e saltuaria di badante, mentre il ricorrente ha la gestione dell'azienda agricola di famiglia, solo formalmente ancora intestata a suo padre ed allo zio deceduto, e la disponibilità in via esclusiva dei terreni agricoli di proprietà dei coniugi, oltre che di quelli appartenenti a terzi. Per tale motivo, ha chiesto il riconoscimento di un assegno di € 600,00 mensili per il proprio mantenimento o, in alternativa, di € 50.000,00 una tantum, nonché di ulteriori € 50.000,00 a titolo di corrispettivo per l'utilizzo dei terreni di sua proprietà, oltre a € 250,00 mensili per ciascuno dei figli con lei convivente. Alla prima udienza del 10/9/2025, sentite separatamente le parti, su impulso del giudice, la resistente ha avanzato la proposta di un assegno per lei di € 500,00 mensili, fermo restando l'obbligo del ricorrente di provvedere al mantenimento dei figli e , nella misura di € 250,00 Persona_1 Per_3 mensili cadauno, e di sostenere il canone di locazione della casa di Padova del primo. Tale proposta non è stata accettata dal ricorrente il quale si è, tuttavia, detto disponibile, in un'ottica transattiva, a contribuire con € 200,00 mensili al pagamento delle utenze della casa coniugale, oltre a farsi carico del mantenimento dei due figli economicamente non indipendenti. Tale proposta è stata rifiutata dalla . Preso atto dell'impossibilità di raggiungere un CP_1
Pagina 2 di 3 accordo, il difensore del ricorrente ha chiesto l'emissione della sentenza parziale di separazione. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione. RILEVATO IN DIRITTO La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. L'esame degli atti e il contegno delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza, di fatto cessata da tempo. Alcuna rilevanza riveste, sul punto, la dichiarazione della resistente di non volersi separare, ben potendo la relativa domanda provenire da uno soltanto dei coniugi. Deve, conseguentemente, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, con rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per lo svolgimento dell'attività istruttoria in ordine alla domanda di addebito della separazione ed a quelle di contenuto economico.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, decidendo sulle richieste avanzate da e , ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Spezzano della Sila, il
[...]
31/10/1998, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Celico al n. 8, Parte II, serie B del medesimo anno;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000;
- dispone la rimessione della causa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
Pagina 3 di 3