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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/10/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 542/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Questioni patrimoniali consequenziali al divorzio”. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 542/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili, avente ad promossa dal ricorrente nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Corso Ciro Menotti n. 4, elettivamente domiciliato in Torino, Via Luigi
Colli n. 3, presso lo Studio dell'Avv. Federico Bernardi, che lo rappresenta e difende per delega in atti nei confronti della resistente nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Druento (TO), Via Torino n. 51, presso lo Studio dell'Avv. Giulia Tallarita, che la rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Quanto al mantenimento delle figlie (già maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
indipendente) e . Per_2
pagina 1 di 6
1. Ciascun genitore manterrà le figlie quando le avrà con sé; inoltre il signor verserà Parte_1
alla GN , entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle CP_1 stesse, la somma mensile di € 900,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
2. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo quanto previsto dal
Protocollo di Intesa del Tribunale di Ivrea;
il signor si farà carico, altresì, del 50% Parte_1
delle spese di bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria di una autovettura di segmento A o B in uso alle figlie;
3. Nulla viene previsto in merito alla permanenza di presso il padre, posto che questa Per_2
raggiungerà la maggiore età il giorno 24 settembre prossimo.
Quanto alla casa coniugale
4. La casa coniugale di proprietà della sola GN resterà in uso esclusivo alla CP_1 stessa e a modifica di quanto previsto nell'accordo di separazione consensuale (punto 7 delle condizioni di cui al verbale di comparizione del 22.01.2020) le parti concordano quanto segue:
a. viene meno in capo alla GN l'obbligo di mettere in vendita l'immobile, Controparte_1
a suo tempo destinato a casa coniugale, nonché, in caso di vendita, l'obbligo di suddividere con il marito il 50% della somma residua dopo l'estinzione del mutuo e delle spese di mediazione;
b. a fronte della pattuizione di cui al punto precedente e quale contropartita, la GN
si impegna a stipulare entro e non oltre il 30.09.2025 un nuovo contratto di mutuo CP_1 volto all'estinzione ed in sostituzione di quello oggi pendente presso UNICREDIT S.p.a. (N. 055-
000-0340625-870 del 16.07.2004), liberando il signor dalla qualità di Parte_1
fideiussore/garante;
c. il signor si impegna a versare alla GN entro e non oltre Parte_1 Controparte_1 la data dell'atto notarile di stipula del nuovo contratto di mutuo, la somma di € 2.990,00 relativa alle spese notarili (€ 1450,00) e bancarie (€ 1.000,00 di istruttoria, € 350,00 per la perizia ed €
190,00 per l'imposta sostitutiva) per l'apertura del menzionato nuovo contratto. La suddetta somma sarà versata sul conto corrente BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO IBAN
[...] Filiale di Rivarolo C.se (TO) intestato alla GN CP_1
.
[...]
d. dal momento dell'estinzione del mutuo pendente presso UNICREDIT S.p.a. (N. 055-000-
0340625-870 del 16.07.2004) verrà meno l'obbligo del signor previsto nell'accordo Parte_1 di separazione, di versare la somma mensile di € 200,00 e, comunque, l'obbligo di contribuire ai ratei del nuovo contratto di mutuo che la GN andrà a stipulare in sostituzione di CP_1
quello oggi pendente;
contestualmente i signori e provvederanno a CP_1 Parte_1
pagina 2 di 6 chiudere il conto corrente con IBAN [...], suddividendo tra loro
l'eventuale saldo attivo residuo nella misura del 50% ciascuno.
e. Con l'esatto adempimento di quanto previsto ai punti precedenti il signor dichiara Parte_1
di non avere più nulla a che pretendere nei confronti della GN con riferimento CP_1
alla casa coniugale e rinuncia a qualsivoglia pretesa sulla somma sino ad oggi versata a copertura dei ratei di mutuo sia con riferimento agli interessi sia con riferimento alla quota capitale;
la GN , dal canto suo, dichiara di non avere più nulla a pretendere nei confronti del CP_1 signor e, in particolare, dichiara venuto meno l'obbligo in capo all'anzidetto di Parte_1 versare la somma mensile di € 200,00 pattuita in sede di separazione consensuale.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver risolto, anche mediante le pattuizioni che precedono, qualsivoglia questione patrimoniale o finanziaria inerente al pregresso rapporto coniugale”.
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio, con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario, in Feletto, in data 29.9.2001, trascritto nei Registri di Stato civile dello stesso
Comune, anno 2001, parte II, Serie A, atto n. 8.
Dal matrimonio sono nate: , a Cuorgnè (TO) il 10.03.2004 e , a Torino il Per_1 Per_2
24.09.2007.
I coniugi si sono separati in virtù di verbale di udienza presidenziale, dinnanzi al Tribunale di Ivrea, in data 22.1.2020, omologato con decreto in data 27.1.2020;
Tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione, e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
Su richiesta delle parti, in data 30.12.2024 il Tribunale di Ivrea emetteva sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, n. 1397/2024, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio, per decidere sulle condizioni di divorzio.
Successivamente, nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto l'accordo e hanno rassegnato conclusioni congiunte anche in relazione alle questioni patrimoniali ed economiche conseguenti la cassazione del rapporto coniugale;
il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Nelle more della definizione del giudizio, in data 24.9.2025 anche la figlia secondogenita Per_2
ha compiuto 18 anni;
pertanto, nulla va disposto in punto affidamento, collocazione e calendario di incontri con i genitori in relazione alla prole.
pagina 3 di 6 Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative al mantenimento delle figlie (maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti), oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù dell'intervenuto accordo, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale, vista la sentenza parziale non definitiva resa in corso di causa, sentenza n. 1397/2024 pubblicata il giorno 30 dicembre 2024 con cui è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al N. 542/2023 sentito il
Pubblico Ministero, disattesa, rinunciata od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dispone che ciascun genitore mantenga le figlie quando le avrà con sé e che il signor versi alla GN , entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento delle stesse, la somma mensile di € 900,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
2. dispone che le spese straordinarie siano suddivise al 50% tra i genitori secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Ivrea;
il signor si farà carico, altresì, del Parte_1
50% delle spese di bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria di una autovettura di segmento A
o B in uso alle figlie;
3. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che nulla venga previsto in merito alla permanenza di presso il padre, avendo la stessa raggiunto la maggiore età; Per_2
4. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la casa coniugale di proprietà della sola GN resterà in uso esclusivo alla stessa e a modifica di quanto previsto CP_1 nell'accordo di separazione consensuale (punto 7 delle condizioni di cui al verbale di comparizione del 22.01.2020) le parti hanno concordato quanto segue:
a. viene meno in capo alla GN l'obbligo di mettere in vendita l'immobile, Controparte_1
a suo tempo destinato a casa coniugale, nonché, in caso di vendita, l'obbligo di suddividere con il marito il 50% della somma residua dopo l'estinzione del mutuo e delle spese di mediazione;
b. a fronte della pattuizione di cui al punto precedente e quale contropartita, la GN CP_1
si impegna a stipulare entro e non oltre il 30.09.2025 un nuovo contratto di mutuo volto pagina 4 di 6 all'estinzione ed in sostituzione di quello oggi pendente presso UNICREDIT S.p.a. (N. 055-000-
0340625-870 del 16.07.2004), liberando il signor dalla qualità di fideiussore/garante; Parte_1
c. il signor si impegna a versare alla GN entro e non oltre Parte_1 Controparte_1 la data dell'atto notarile di stipula del nuovo contratto di mutuo, la somma di € 2.990,00 relativa alle spese notarili (€ 1450,00) e bancarie (€ 1.000,00 di istruttoria, € 350,00 per la perizia ed € 190,00 per l'imposta sostitutiva) per l'apertura del menzionato nuovo contratto. La suddetta somma sarà versata sul conto corrente BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO IBAN
[...] Filiale di Rivarolo C.se (TO) intestato alla GN CP_1
;
[...]
d. dal momento dell'estinzione del mutuo pendente presso UNICREDIT S.p.a. (N. 055-000-
0340625-870 del 16.07.2004) verrà meno l'obbligo del signor previsto nell'accordo Parte_1 di separazione, di versare la somma mensile di € 200,00 e, comunque, l'obbligo di contribuire ai ratei del nuovo contratto di mutuo che la GN andrà a stipulare in sostituzione di CP_1
quello oggi pendente;
contestualmente i signori e provvederanno a CP_1 Parte_1
chiudere il conto corrente con IBAN [...], suddividendo tra loro l'eventuale saldo attivo residuo nella misura del 50% ciascuno;
e. con l'esatto adempimento di quanto previsto ai punti precedenti il signor dichiara Parte_1
di non avere più nulla a che pretendere nei confronti della GN con riferimento alla CP_1
casa coniugale e rinuncia a qualsivoglia pretesa sulla somma sino ad oggi versata a copertura dei ratei di mutuo sia con riferimento agli interessi sia con riferimento alla quota capitale;
la GN
, dal canto suo, dichiara di non avere più nulla a pretendere nei confronti del signor CP_1
e, in particolare, dichiara venuto meno l'obbligo in capo all'anzidetto di versare la Parte_1 somma mensile di € 200,00 pattuita in sede di separazione consensuale.
5. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di essere economicamente indipendenti e di aver risolto, anche mediante le pattuizioni che precedono, qualsivoglia questione patrimoniale o finanziaria inerente al pregresso rapporto coniugale.
6. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Ivrea, in data 8 ottobre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Questioni patrimoniali consequenziali al divorzio”. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 542/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili, avente ad promossa dal ricorrente nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Corso Ciro Menotti n. 4, elettivamente domiciliato in Torino, Via Luigi
Colli n. 3, presso lo Studio dell'Avv. Federico Bernardi, che lo rappresenta e difende per delega in atti nei confronti della resistente nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Druento (TO), Via Torino n. 51, presso lo Studio dell'Avv. Giulia Tallarita, che la rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Quanto al mantenimento delle figlie (già maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
indipendente) e . Per_2
pagina 1 di 6
1. Ciascun genitore manterrà le figlie quando le avrà con sé; inoltre il signor verserà Parte_1
alla GN , entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle CP_1 stesse, la somma mensile di € 900,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
2. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo quanto previsto dal
Protocollo di Intesa del Tribunale di Ivrea;
il signor si farà carico, altresì, del 50% Parte_1
delle spese di bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria di una autovettura di segmento A o B in uso alle figlie;
3. Nulla viene previsto in merito alla permanenza di presso il padre, posto che questa Per_2
raggiungerà la maggiore età il giorno 24 settembre prossimo.
Quanto alla casa coniugale
4. La casa coniugale di proprietà della sola GN resterà in uso esclusivo alla CP_1 stessa e a modifica di quanto previsto nell'accordo di separazione consensuale (punto 7 delle condizioni di cui al verbale di comparizione del 22.01.2020) le parti concordano quanto segue:
a. viene meno in capo alla GN l'obbligo di mettere in vendita l'immobile, Controparte_1
a suo tempo destinato a casa coniugale, nonché, in caso di vendita, l'obbligo di suddividere con il marito il 50% della somma residua dopo l'estinzione del mutuo e delle spese di mediazione;
b. a fronte della pattuizione di cui al punto precedente e quale contropartita, la GN
si impegna a stipulare entro e non oltre il 30.09.2025 un nuovo contratto di mutuo CP_1 volto all'estinzione ed in sostituzione di quello oggi pendente presso UNICREDIT S.p.a. (N. 055-
000-0340625-870 del 16.07.2004), liberando il signor dalla qualità di Parte_1
fideiussore/garante;
c. il signor si impegna a versare alla GN entro e non oltre Parte_1 Controparte_1 la data dell'atto notarile di stipula del nuovo contratto di mutuo, la somma di € 2.990,00 relativa alle spese notarili (€ 1450,00) e bancarie (€ 1.000,00 di istruttoria, € 350,00 per la perizia ed €
190,00 per l'imposta sostitutiva) per l'apertura del menzionato nuovo contratto. La suddetta somma sarà versata sul conto corrente BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO IBAN
[...] Filiale di Rivarolo C.se (TO) intestato alla GN CP_1
.
[...]
d. dal momento dell'estinzione del mutuo pendente presso UNICREDIT S.p.a. (N. 055-000-
0340625-870 del 16.07.2004) verrà meno l'obbligo del signor previsto nell'accordo Parte_1 di separazione, di versare la somma mensile di € 200,00 e, comunque, l'obbligo di contribuire ai ratei del nuovo contratto di mutuo che la GN andrà a stipulare in sostituzione di CP_1
quello oggi pendente;
contestualmente i signori e provvederanno a CP_1 Parte_1
pagina 2 di 6 chiudere il conto corrente con IBAN [...], suddividendo tra loro
l'eventuale saldo attivo residuo nella misura del 50% ciascuno.
e. Con l'esatto adempimento di quanto previsto ai punti precedenti il signor dichiara Parte_1
di non avere più nulla a che pretendere nei confronti della GN con riferimento CP_1
alla casa coniugale e rinuncia a qualsivoglia pretesa sulla somma sino ad oggi versata a copertura dei ratei di mutuo sia con riferimento agli interessi sia con riferimento alla quota capitale;
la GN , dal canto suo, dichiara di non avere più nulla a pretendere nei confronti del CP_1 signor e, in particolare, dichiara venuto meno l'obbligo in capo all'anzidetto di Parte_1 versare la somma mensile di € 200,00 pattuita in sede di separazione consensuale.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver risolto, anche mediante le pattuizioni che precedono, qualsivoglia questione patrimoniale o finanziaria inerente al pregresso rapporto coniugale”.
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio, con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario, in Feletto, in data 29.9.2001, trascritto nei Registri di Stato civile dello stesso
Comune, anno 2001, parte II, Serie A, atto n. 8.
Dal matrimonio sono nate: , a Cuorgnè (TO) il 10.03.2004 e , a Torino il Per_1 Per_2
24.09.2007.
I coniugi si sono separati in virtù di verbale di udienza presidenziale, dinnanzi al Tribunale di Ivrea, in data 22.1.2020, omologato con decreto in data 27.1.2020;
Tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione, e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
Su richiesta delle parti, in data 30.12.2024 il Tribunale di Ivrea emetteva sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, n. 1397/2024, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio, per decidere sulle condizioni di divorzio.
Successivamente, nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto l'accordo e hanno rassegnato conclusioni congiunte anche in relazione alle questioni patrimoniali ed economiche conseguenti la cassazione del rapporto coniugale;
il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Nelle more della definizione del giudizio, in data 24.9.2025 anche la figlia secondogenita Per_2
ha compiuto 18 anni;
pertanto, nulla va disposto in punto affidamento, collocazione e calendario di incontri con i genitori in relazione alla prole.
pagina 3 di 6 Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative al mantenimento delle figlie (maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti), oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù dell'intervenuto accordo, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale, vista la sentenza parziale non definitiva resa in corso di causa, sentenza n. 1397/2024 pubblicata il giorno 30 dicembre 2024 con cui è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al N. 542/2023 sentito il
Pubblico Ministero, disattesa, rinunciata od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dispone che ciascun genitore mantenga le figlie quando le avrà con sé e che il signor versi alla GN , entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento delle stesse, la somma mensile di € 900,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
2. dispone che le spese straordinarie siano suddivise al 50% tra i genitori secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Ivrea;
il signor si farà carico, altresì, del Parte_1
50% delle spese di bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria di una autovettura di segmento A
o B in uso alle figlie;
3. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che nulla venga previsto in merito alla permanenza di presso il padre, avendo la stessa raggiunto la maggiore età; Per_2
4. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la casa coniugale di proprietà della sola GN resterà in uso esclusivo alla stessa e a modifica di quanto previsto CP_1 nell'accordo di separazione consensuale (punto 7 delle condizioni di cui al verbale di comparizione del 22.01.2020) le parti hanno concordato quanto segue:
a. viene meno in capo alla GN l'obbligo di mettere in vendita l'immobile, Controparte_1
a suo tempo destinato a casa coniugale, nonché, in caso di vendita, l'obbligo di suddividere con il marito il 50% della somma residua dopo l'estinzione del mutuo e delle spese di mediazione;
b. a fronte della pattuizione di cui al punto precedente e quale contropartita, la GN CP_1
si impegna a stipulare entro e non oltre il 30.09.2025 un nuovo contratto di mutuo volto pagina 4 di 6 all'estinzione ed in sostituzione di quello oggi pendente presso UNICREDIT S.p.a. (N. 055-000-
0340625-870 del 16.07.2004), liberando il signor dalla qualità di fideiussore/garante; Parte_1
c. il signor si impegna a versare alla GN entro e non oltre Parte_1 Controparte_1 la data dell'atto notarile di stipula del nuovo contratto di mutuo, la somma di € 2.990,00 relativa alle spese notarili (€ 1450,00) e bancarie (€ 1.000,00 di istruttoria, € 350,00 per la perizia ed € 190,00 per l'imposta sostitutiva) per l'apertura del menzionato nuovo contratto. La suddetta somma sarà versata sul conto corrente BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO IBAN
[...] Filiale di Rivarolo C.se (TO) intestato alla GN CP_1
;
[...]
d. dal momento dell'estinzione del mutuo pendente presso UNICREDIT S.p.a. (N. 055-000-
0340625-870 del 16.07.2004) verrà meno l'obbligo del signor previsto nell'accordo Parte_1 di separazione, di versare la somma mensile di € 200,00 e, comunque, l'obbligo di contribuire ai ratei del nuovo contratto di mutuo che la GN andrà a stipulare in sostituzione di CP_1
quello oggi pendente;
contestualmente i signori e provvederanno a CP_1 Parte_1
chiudere il conto corrente con IBAN [...], suddividendo tra loro l'eventuale saldo attivo residuo nella misura del 50% ciascuno;
e. con l'esatto adempimento di quanto previsto ai punti precedenti il signor dichiara Parte_1
di non avere più nulla a che pretendere nei confronti della GN con riferimento alla CP_1
casa coniugale e rinuncia a qualsivoglia pretesa sulla somma sino ad oggi versata a copertura dei ratei di mutuo sia con riferimento agli interessi sia con riferimento alla quota capitale;
la GN
, dal canto suo, dichiara di non avere più nulla a pretendere nei confronti del signor CP_1
e, in particolare, dichiara venuto meno l'obbligo in capo all'anzidetto di versare la Parte_1 somma mensile di € 200,00 pattuita in sede di separazione consensuale.
5. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di essere economicamente indipendenti e di aver risolto, anche mediante le pattuizioni che precedono, qualsivoglia questione patrimoniale o finanziaria inerente al pregresso rapporto coniugale.
6. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Ivrea, in data 8 ottobre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6