Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3691 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 11144/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 11144/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Napoletano, ed elettivamente domiciliata in Monte di Procida alla via Torregaveta n. 75; fax:
081642359; pec: Email_1
-Opponente-
CONTRO
AVV. LIVIERO MAURIZIO (C.F. ), procuratore di se stesso, ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Calvi (BN) alla via Roma n. 6; pec: Email_2
-Opposto–
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
Conclusioni: Come da verbali di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25.04.2022 proponeva opposizione avverso l'atto Parte_1
Par di precetto notificatogli il 13.04.2022 dall'avv. ZI ER, procuratore antistatario di pagina 1 di 3
conseguenti alla soccombenza nel giudizio svoltosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Benevento
R.G. 2616/2010, e liquidate con sentenza n. 482/2016, ed in secondo grado dinanzi alla Corte di
Appello di Napoli, R.G. 4179/2016, conclusosi con la sentenza n. 48/2022.
A fondamento dell'opposizione deduceva che il precettante aveva errato nel richiedere il pagamento delle spese riferibili ad entrambi i gradi, in quanto le uniche spese dovute erano quelle liquidate nella sentenza della Corte d'Appello, dovendosi escludere dunque quelle liquidate nella sentenza di primo grado.
Pertanto, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto notificato, di dichiarare la non sussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata per gli importi indicati in precetto con vittoria di spese, diritti e competenze professionali.
Si costituiva ER ZI, che, opponendosi a quanto affermato da , deduceva Parte_1
l'inammissibilità e infondatezza della domanda. In particolare, rilevava che la sentenza n. 48/2022 della
Corte di Appello di Napoli rigettava l'appello proposto da e confermava la Parte_1
sentenza n. 482/2016 del Tribunale di Benevento.
Quindi, la decisione d'appello aveva liquidato le sole spese del giudizio di gravame, a cui dovevano essere sommate quelle liquidate dalla sentenza di primo grado, in quanto quest'ultima, non essendo stata modificata, conservava la sua validità ed efficacia, anche relativamente alle spese liquidate in quel grado di giudizio.
Dunque, chiedeva di dichiarare inammissibile e/o rigettare l'opposizione a precetto, in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e condanna di parte opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in corso di causa le parti dichiaravano e documentavano che l'intero credito portato in precetto era stato integralmente pagato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare rubricata al R.G.E. n. 429/2022, in sede di conversione del pignoramento.
All'udienza del 13.02.2025, le parti convenivano sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ma l'opponente chiedeva la compensazione delle spese, mentre l'opposto domandava di procedere alla regolamentazione delle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale.
La causa è stata riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
In primo luogo, occorre dichiarare la cessata materia del contendere, in quanto l'intero credito portato pagina 2 di 3 in precetto è stato pagato ed estinto dunque in maniera satisfattiva per il creditore, come è dato evincersi dalle dichiarazioni delle parti rese all'udienza del 13.2.2025 e come documentato dall'ordinanza del G.E. dott.ssa del 4.7.2024 emessa all'esito della conversione del Per_1
pignoramento, prodotta da parte opposta.
Ciò detto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio secondo soccombenza virtuale (Cass. civ., n. 24714/2020): occorre cioè individuare il soccombente virtuale, evidenziando, con una valutazione prognostica, se la domanda originariamente proposta sarebbe stata accolta o rigettata e, conseguentemente, regolando le spese (Cass. civ., n. 20182/2018).
Tanto premesso si osserva che correttamente l'avv. ER ha chiesto in precetto la liquidazione delle spese processuali sia del primo che del secondo grado di giudizio: la sentenza della Corte d'Appello non contiene infatti alcuna riforma della sentenza del primo grado, ma anzi la conferma integralmente laddove si legge in motivazione “In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado”.
Dunque la sentenza del Tribunale di Benevento è rimasta totalmente confermata in tutte le sue parti, ivi inclusa la statuizione sulle spese, mentre la sentenza di secondo grado si è limitata a regolamentare le sole spese del gravame.
E' corretto, di conseguenza, il precetto nella parte in cui pretendeva il pagamento delle une e delle altre.
Pertanto, in base alla soccombenza virtuale le spese di lite del presente giudizio sono poste a carico dell'opponente e liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità dell'affare trattato e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunziando nella controversia civile proposta come in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessata materia del contendere in ordine all'opposizione a precetto proposta da Parte_1
contro
ZI ER;
[...]
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di ZI ER, liquidate Parte_1 in € 2.000,00 per compensi professionali del procuratore oltre cpa ed iva come per legge e rimborso spese generali al 15% .
Napoli, 14.04.2025
Il Giudice dott.ssa Federica D'Auria
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