Articolo 1 della Legge 18 maggio 1967, n. 386
Articolo 2
Versione
30 giugno 1967
Art. 1.
E' autorizzato lo stanziamento di lire 260 milioni da iscriversi nel bilancio del Ministero dei trasporti e della aviazione civile per l'anno finanziario 1967 per le seguenti spese:
lire 50 milioni, per indennita' di espropriazione da corrispondere ai proprietari dei suoli espropriati occorrenti per la costruzione della ferrovia Alcantara Randazzo;
lire 25 milioni, per lavori di completamento della ferrovia Alcantara-Randazzo onde assicurare la stabilita' delle opere eseguite e la sicurezza dell'esercizio, da corrispondere alle ferrovie dello Stato;
lire 50 milioni, per lavori urgenti di riparazione e consolidamento delle opere occorrenti per assicurare l'esercizio della ferrovia Sangritana;
lire 75 milioni, per lavori di riparazione della tratta Schettino-Regalbuto della ferrovia Motta Sant'Anastasia-Regalbuto da corrispondere alle ferrovie dello Stato;
lire 60 milioni, spesa occorrente per il pagamento del maggior corrispettivo derivante dall'aumento del costo dei lavori di ricostruzione della ferrovia Circumetnea.
Entrata in vigore il 30 giugno 1967