Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00913/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini, Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a – del provvedimento dell’U.T.G. di Napoli prot. n.-OMISSIS-, con il quale è stato ritenuto che a carico della ricorrente “sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. LO RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che forma oggetto di impugnazione, nel presente giudizio, il provvedimento interdittivo n.-OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Napoli, che ha attinto la società ricorrente;
Considerato che la resistente Prefettura ha dato seguito all’ordinanza propulsiva n. 1293/2025 con la quale la Sezione - ritenuti meritevoli di apprezzamento ai fini della integrazione del presupposto cautelare del fumus boni iuris le censure intese a lamentare la omessa rinnovazione del contraddittorio procedimentale, assumendo rilievo la mancata interlocuzione, in assenza di peculiari ragioni di urgenza e celerità, relativamente agli elementi indiziari sopravvenuti alla comunicazione di avvio del 20.2.2023, valorizzati nella motivazione dell’interdittiva impugnata - ha disposto il riesame dell’impugnato provvedimento interdittivo;
Rilevato, infatti, come documentato da parte ricorrente (cfr. deposito del 23.9.2025), che con provvedimento n. -OMISSIS- la Prefettura di Napoli ha disposto nei suoi confronti l’applicazione di misure amministrative di prevenzione collaborativa ex art. art. 94 bis, d.lgs. n. 159/2011 e ha chiesto, per l’effetto, nella memoria depositata in giudizio in data 25.9.2025, declaratoria di cessata materia del contendere;
Ritenuto che il sopravvenuto - e non gravato - provvedimento prefettizio n. -OMISSIS- valga a superare l’efficacia dell’impugnata interdittiva antimafia n.-OMISSIS-, determinando il venir meno dell’interesse alla sua caducazione e, per tale via, l’improcedibilità del ricorso, tenuto peraltro conto di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 94 bis cit. e dell’assenza di automatismi una volta concluso il periodo di sottoposizione alla misura amministrativa de qua (“[A] lla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ”).
Ritenuto, pertanto, di dichiarare il ricorso improcedibile e, atteso l’esito in rito della controversia e la delicatezza della materia, di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ LA, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
LO RR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO RR | NZ LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.