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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 265/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5640/2022 depositato il 26/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1290/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 22/03/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190005553382 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede che non venga applicata la condanna alle spese.
Resistente/Appellato: Gli uffici insistono nella condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante impugna la sentenza n.1290/06/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento n.298.2019.00055533.82 e relativo ruolo.
Motivi di appello:
Violazione art.101 c.p.c. (mancato contraddittorio su questione rilevata d'ufficio).
Violazione art.21 D.Lgs. 546/92 (termine decorre solo da valida notifica).
Decadenza termini di notifica cartella.
Controdeduzioni Agenzia Entrate-Riscossione:
Conferma inammissibilità ex art.22, comma 2, D.Lgs. 546/92.
Estratto di ruolo non impugnabile ex art.
3-bis D.L.146/2021 (Cass. SS.UU. n.26283/2022).
Nessun pregiudizio attuale per il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado è corretta: il ricorso originario era inammissibile ex art.22, comma 2, D.Lgs.
546/92, poiché non vi era atto notificato impugnabile e l'estratto di ruolo non è impugnabile per legge
(art.
3-bis D.L.146/2021, conv. L.215/2021; Cass. SS.UU. n.26283/2022).
Non è provata la tempestività del ricorso entro il termine di 60 giorni ex art.21 D.Lgs. 546/92.
La questione di rito è rilevabile d'ufficio senza violare art.101 c.p.c., trattandosi di requisito di ammissibilità
(Cass. civ. n.15019/2016).
Pertanto, non sussistono i presupposti per accogliere l'appello.
P.Q.M.
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l.; conferma la sentenza di primo grado n.1290/06/2022; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, che si liquidano in euro 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti. Palermo 10.11.25
Il Relatore il Presidente
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5640/2022 depositato il 26/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1290/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 22/03/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190005553382 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede che non venga applicata la condanna alle spese.
Resistente/Appellato: Gli uffici insistono nella condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante impugna la sentenza n.1290/06/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento n.298.2019.00055533.82 e relativo ruolo.
Motivi di appello:
Violazione art.101 c.p.c. (mancato contraddittorio su questione rilevata d'ufficio).
Violazione art.21 D.Lgs. 546/92 (termine decorre solo da valida notifica).
Decadenza termini di notifica cartella.
Controdeduzioni Agenzia Entrate-Riscossione:
Conferma inammissibilità ex art.22, comma 2, D.Lgs. 546/92.
Estratto di ruolo non impugnabile ex art.
3-bis D.L.146/2021 (Cass. SS.UU. n.26283/2022).
Nessun pregiudizio attuale per il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado è corretta: il ricorso originario era inammissibile ex art.22, comma 2, D.Lgs.
546/92, poiché non vi era atto notificato impugnabile e l'estratto di ruolo non è impugnabile per legge
(art.
3-bis D.L.146/2021, conv. L.215/2021; Cass. SS.UU. n.26283/2022).
Non è provata la tempestività del ricorso entro il termine di 60 giorni ex art.21 D.Lgs. 546/92.
La questione di rito è rilevabile d'ufficio senza violare art.101 c.p.c., trattandosi di requisito di ammissibilità
(Cass. civ. n.15019/2016).
Pertanto, non sussistono i presupposti per accogliere l'appello.
P.Q.M.
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l.; conferma la sentenza di primo grado n.1290/06/2022; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, che si liquidano in euro 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti. Palermo 10.11.25
Il Relatore il Presidente