Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 265
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art.101 c.p.c. (mancato contraddittorio su questione rilevata d'ufficio)

    La Corte ha ritenuto che le questioni di rito relative all'ammissibilità del ricorso siano rilevabili d'ufficio senza violare l'art. 101 c.p.c., trattandosi di requisiti di ammissibilità.

  • Rigettato
    Violazione art.21 D.Lgs. 546/92 (termine decorre solo da valida notifica)

    La Corte ha ritenuto non provata la tempestività del ricorso entro il termine di 60 giorni ex art.21 D.Lgs. 546/92.

  • Rigettato
    Decadenza termini di notifica cartella

    La Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso originario poiché non vi era atto impugnabile e l'estratto di ruolo non è impugnabile per legge, pertanto la questione della decadenza dei termini di notifica è assorbita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 265
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 265
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo