Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE 213924ments Лами Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6176/9801Presider 05 81 Dott. Angelo GIULIANO *Consiglier - Dott. Giovanni Silvio 0 448 Cron. Dott. Antonio Consigliere 198 Rep. Dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud. 04/04/00 Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio BA ES, FO CATERINA, elettivamente IL SOLE 24 ORE per/diritti L. 3000 dal Sig.
1.7 GEN. 2001 domiciliati in ROMA VIA L.GOTEVERE FLAMINIO N.46 IL CANCELLIER: PAL. IV/b, presso lo studio dell'Avvocato GIAMMARCO ES DE FEIS, e GREZ;
difesi dagli Avvocati LIRE 3000 CANC ES CARUCCI;
giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
CG575015 ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA, in persona dell'Amministratore Delegato dott. Giancarlo Giannini, CO elettivamente domiciliato in ROMA VIA C MONTEVERDI 16, R: 2000 difeso dall'avvocato CONSOLO GIUSEPPE, giusta delega in G 3.00 658 atti;
DIRITTI 0 NA A controricorrente nonchè
contro
GL LI, EN SPA;
intimati avversO la sentenza n. 261/97 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, emessa il 14/11/1997 depositata il 29/11/97; RG.434/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI (per delega avv. G. Consolo); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OR RI sulla premessa che la propria au- tovettura, guidata dal marito, AR FR, era venuta in collisione con autovettura dell'EN, guidata da AG EL ed assicurata conва spa "Le Assicu- razioni d'Italia", rimanendo danneggiata, convenne in- nanzi al Tribunale di Taranto il AG, l'EN e la società assicuratrice per ottenerne la condanna solida- le al risarcimento dei danni, oltre accessori. Si costituirono in giudizio i convenuti e resistet- 2 tero;
il AG propose inoltre in via riconvenziona- le domanda risarcitoria in relazione ai danni conse- guenti alle lesioni subite nella circostanza. Spiegò intervento il AR e, a sua volta, chie- se la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti per effetto delle gravissime lesioni riportate nella medesima circostanza. Istruita la causa, il Tribunale rigettò la domanda della OR e del AR;
accolse quella riconven- zionale, liquidando il danno in lire 300.000. I soccombenti proposero gravame, ma la Corte d'Ap- pello di Lecce -sezione distaccata di Taranto lo ri- gettò con sentenza resa il 14.11.1997, svolgendo le se- guenti considerazioni. La circostanza, pacificamente emergente dagli atti, Bomand che l'autovettura guidata dal AR occupasse inte- ramente la mezzeria di sinistra, rasentandone l'estremo margine, rendeva inapplicabile la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. Il limite di velocità (5 Km orari) rimaneva privo di rilevanza sia perché non risultava che il AG 10 avesse superato e sia ancora perché non era stata offerta prova dell'esistenza di nesso causale tra velo- cità e danni. Coerentemente al convincimento espresso dai primi 3 giudici, si dovevano ricondurre i danni "alla mancanza di frenata da parte di entrambi i conducenti, provocata non già da negligenza censurabile del AG, ma solo dalla imprevedibilità della manovra colposa del Lombar- di". La OR ed il AR hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
l'Assitalia assicurazioni spa ha resistito con controricorso, illu- strato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 2054, 2° comma, C. C.; sostengono che la Corte territoriale avrebbe dovuto ap- plicare la presunzione prevista dalla norma sopra men- Вдиний zionata, uniformandosi all'insegnamento giurispruden- ziale, secondo il quale la presunzione stessa è appli- cabile pure nell'ipotesi di invasione, da parte di uno dei conducenti, della carreggiata riservata ai veicoli procedenti in senso inverso, sempre che non risulti ac- certato che il comportamento dell'altro conducente è stato pienamente conforme -anche con riferimento alla velocità- alle norme sulla circolazione e di comune prudenza;
evidenziano che gli effetti della collisione non possono che portare alla conclusione che la veloci- tà dell'autovettura del AG era superiore al limi- 4 te dei 5Km orari. Il motivo è destituito di fondamento. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (ex plu- rimis: sentenze 20.3.1998 n. 2979; 18.12.1998 n. 12692; 13.11.1997 n. 11235), l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti coinvolti nella collisione, sia pure grave, come nel caso di totale invasione della mezzeria riservata ai veicoli provenienti in senso in- verso, non comporta superamento della presunzione di cui all'art. 2054, 2° comma, C.C., essendo a questo scopo necessario che risulti in pari tempo accertato che l'altro conducente si è pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e ha fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. In altri termini, 12 meccanismo della presunzione è tale che essa diventa operante per il solo fatto che si verifichi scontro tra veicoli e, una volta che sia di- venuta operante ¡ per superarla si rende necessaria la prova liberatoria, il cui contenuto rimane, tuttavia, influenzato dall'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti nel senso che in tale caso è suffi- ciente che nessuna colpa sia ravvisabile nel comporta- mento dell'altro conducente e non è anche necessario che lo stesso dimostri di avere fatto tutto il possibi- 11-6-1997 le per evitare l'incidente (Cass.
9.10.1998 n. 5250; 5 Cass. 18.2.1998 n. 1724; Cass.
9.10.1998 n. 10021 in motivazione). Si è ulteriormente precisato che la prova liberato- ria non deve essere necessariamente data i modo diret- to, dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codice stradale, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento del conducente danneggiato è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evi- tabile da parte dell'altro conducente con l'adozione di efficaci manovre di emergenza (Cass. 27.11.1998 n. 12039; Cass. 17.4.1997 n. 3309; Cass.
2.2.1995 n. 1240). Bomen Trattandosi di fattori causali omogenei, è ovvia- mente ammissibile il concorso della colpa concreta con quella presunta "ex lege" sul presupposto della carenza di prova liberatoria, con conseguente determinazione dell'incidenza percentuale causazione del dannonella (Cass. 29.8.1987 n. 7121). Agli indicati principi si è sostanzialmente unifor- mata la sentenza impugnata, la quale ha escluso che sia applicabile la presunzione stabilita dall'art. 2054, 2° comma C.C., in quanto il AR ha totalmente invaso la carreggiata opposta rispetto al suo senso di marcia, rasentandone l'estremo margine "sì da non consentire 6 spazio per alcuna manovra di emergenza alla Fiat con- dotta dal AG" ed i danni "vanno ricondotti alla mancanza di frenata da parte di entrambi i conducenti, provocata non già da negligenza censurabile del Mica- glio ma solo dalla imprevedibilità della manovra colpo- sa del AR", per questo modo ritenendo che la con- dotta di guida del AR è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile dal Mica- glio con l'adozione di manovre di emergenza anche a causa della sua imprevedibilità. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano omes- insufficiente e contraddittoria motivazione circa sa, Roman! un punto decisivo della controversia per avere la corte territoriale escluso la corresponsabilità del AG tanto in relazione alla velocità (pur dovendosi ricon- durre i danni all'andatura sostenuta di una 0 di en- trambe le autovetture e non potendosi negare che l'andatura dell'autovettura guidata dal AR fosse particolarmente moderata per essersi appena mossa dalla posizione di quiete) quanto in relazione alla frenata (pur avendo la stessa corte contraddittoriamente rico- nosciuto che il AG non ha frenato). Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazio- ne degli artt. 2727 e 2729 c.c., oltre che omessa moti- vazione, censurando la corte territoriale per avere ri- tenuto che non sia stata offerta la prova della veloci- tà dell'autovettura guidata dal AG, laddove una tale prova risulta da una serie di elementi gravi, pre- cisi e concordanti. I motivi, prima ancora che infondati, sono inammis- sibili. In effetti, per il tramite strumentale del vizio di 37730 015 A T N T R E E motivazione i ricorrenti mirano ad ottenere una rinno- DI ROMA vata valutazione delle risultanze probatorie, che con- 2 cernono la velocità e la frenata, da contrapporre a quella svolta in sentenza, in direzione del riconosci- mento della colpa concorrente del AG. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti 40000 costituite le spese del giudizio di cassazione. воссе
P.Q.M.
22 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti costituite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 4.4.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Hope for Вчино omank Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola Oggi, 17 GFN 2001. IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola 8