Versione
1 dicembre 1960
1 dicembre 1960
Art. 15.
E' istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale per l'assicurazione contro le malattie in favore degli esercenti attivita' commerciali, per la gestione delle forme di assicurazione previste dalla presente legge.
Le Casse mutue provinciali di cui al precedente comma sono riunite in una Federazione nazionale cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attivita' e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarieta' nell'ambito nazionale.
Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale di cui ai commi precedenti hanno personalita' giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sono applicabili alle Casse mutue provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
E' istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale per l'assicurazione contro le malattie in favore degli esercenti attivita' commerciali, per la gestione delle forme di assicurazione previste dalla presente legge.
Le Casse mutue provinciali di cui al precedente comma sono riunite in una Federazione nazionale cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attivita' e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarieta' nell'ambito nazionale.
Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale di cui ai commi precedenti hanno personalita' giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sono applicabili alle Casse mutue provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 30/12/1972, n. 220Provvedimento: N. 220 SENTENZA 18 DICEMBRE 1972 Deposito in cancelleria: 30 dicembre 1972. Pres. MORTATI - Rel. CRISAFULLI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. TI MORTATI, Presidente - Dott. PE ZÌ - Dott. VA BATTTSTA DE - Prof. RA PA FA - Dott. LU OG - Dott. AN DE CO - Avv. CO RO - Prof. EN OZ - Prof. VINCEN LE HI - Prof. IO CRISAFULLI - Dott. IC EA - Prof. PA OS - Avv. ON DE - Prof. IU GIONFRIDA, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi: 1) ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 4 marzo 1972, depositato in cancelleria l'8 successivo ed iscritto al n. 5 del registro conflitti 1972, per …Leggi di più...
- competenza dello stato.·
- regione siciliana·
- previdenza e assistenza sociale·
- casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attivita' commerciali·
- federazioni nazionali·
- sent. 220/72 m. conflitto di attribuzione tra stato e regione·
- potere regionale di sciogliere le casse e di nominare ad esse un commissario·
- normativa statale che delimita la loro autonomia·
- limiti desumibili dal combinato disposto degli artt. 17, lett. f, e 20 dello statuto regionale.·
- carattere reale del conflitto.·
- assunta violazione degli artt. 17, lett. f, e 20 dello statuto regionale·
- caratteri.·
- interesse della regione a ricorrere a tutela di una asserita competenza in ordine ai provvedimenti·
- leggi regionali 25 novembre 1966, nn. 30 e 31·
- contributi finanziari alle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani