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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 15104/2023
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Andrea
Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, assistita e difesa dall'Avv. STRINGA BASILE GIUSEPPE ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, assistita e difesa dagli Avv.ti POLI MAGDA e RIZZARDI RAFFAELLA resistente
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note conclusive scritte e verbale d'udienza del 14/1/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 7/12/2023 la ha opposto l'ordinanza-ingiunzione Parte_1
n. 431/2023, notificata in data 14/11/2023, con cui la ha irrogato Controparte_1
la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per violazione dell'art. 29, comma 5, D.Lgs.
152/2006 (doc. 1). Nello specifico, l'Amministrazione ha contestato l'inadempimento degli obblighi di monitoraggio ambientale di cui al decreto della Regione Lombardia n. 5162/2012 (doc. 2) in relazione alle annualità 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021 e 2022, quanto al monitoraggio qualitativo dei piezometri, nonché alle annualità
2016 e 2017, quanto al monitoraggio chimico-fisico delle acque del bacino di cava.
In tesi di parte ricorrente il provvedimento sanzionatorio è da ritenersi illegittimo essendo la contestazione intervenuta in pendenza del termine per l'esibizione della documentazione da parte della (doc. 7-11) e, comunque, viziato per Parte_1
insussistenza del presupposti per l'irrogazione della sanzione (doc. 12), nonché per violazione delle regole procedurali di cui all'art. 28, D.Lgs. 152/2006.
In conclusione, l'opponente ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso.
Con comparsa in data 23/5/2024 si è costituta la contestando il Controparte_1
contenuto del ricorso e instando per il rigetto delle avverse doglianze dal momento che l'invocata proroga del termine si riferiva al procedimento di diffida e non già al parallelo procedimento sanzionatorio conclusosi con l'ordinanza impugnata. Quanto al merito, ha ribadito le omissioni agli obblighi di monitoraggio previsti dal Piano allegato alla D.D. n. 701/2013 con la quale l'opposta è stata autorizzata all'esercizio di attività estrattiva in Comune di Leno (BS) - località Cascina Bruciata (doc. 4-6), nonché l'irrilevanza degli adempimenti formali di cui all'art. 28, D.Lgs. 152/2006 in relazione al procedimento sanzionatorio interamente disciplinato dalla L. 689/1981.
In conclusione, parte opposta ha chiesto il rigetto del ricorso.
Concesso il termine per il deposito di note conclusive scritte, all'udienza odierna il
Giudice ha dato lettura del dispositivo riservando il deposito delle motivazioni.
* * *
Parte opponente contesta l'ordinanza-ingiunzione impugnata rilevando: i) il mancato rispetto del contraddittorio endo-procedimentale; ii) la carenza dei presupposti di cui al quinto comma dell'art. 29, D.Lgs. 152/2006; iii) l'inosservanza della procedura di cui all'art. 28, D.Lgs. cit..
Parte opposta ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo: i) l'irrilevanza della proroga concessa nell'ambito del parallelo procedimento di diffida;
ii) la fondatezza nel pag. 2/5 merito del provvedimento sanzionatorio;
iii) l'inapplicabilità dell'art. 28 D.Lgs. cit. al procedimento sanzionatorio soggetto alla disciplina di cui alla L. 689/1981.
Ritiene lo scrivente che il profilo di doglianza dedotto sub i) sia fondato.
Parte ricorrente ha infatti documentato come, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 18, comma 3, lett. b), L.R. 14/1998, e 29, comma 2, D.Lgs.
152/2006 (doc. 7), la stessa abbia chiesto (doc. 8) e ottenuto (doc. 9) una proroga fino all'11/9/2023 per il deposito di “eventuali memorie scritte e documenti”, termine in pendenza del quale è intervenuta la contestazione dell'illecito (doc. 10).
La resistente, al riguardo, deduce che tale termine è da riferire al solo procedimento di diffida e non anche al procedimento sanzionatorio soggetto alla L. 689/1981.
L'eccezione, per quanto suggestiva, è priva di pregio.
Il comma 2 dell'art. 29 D.Lgs. cit. precisa che, qualora siano accertati inadempimenti ovvero violazioni delle condizioni ambientali di cui all'art. 28, l'autorità competente procede alla diffida (nonché, nei casi più gravi, alla revoca) e adotta le sanzioni di cui al quinto comma della richiamata disposizione.
La , una volta comunicato l'avvio del procedimento ex art. 29, Controparte_1
comma 2, D.Lgs. cit. (doc. 7), ha prorogato il termine per il deposito di memorie o documenti all'11/9/2023 (doc. 9), salvo poi notificare la contestazione dell'illecito in
2/8/2023 (doc. 10) con termine fino all'1/9/2023 per l'integrazione documentale.
A tale contestazione ha dato riscontro l'opposta con p.e.c. del 2/8/2023 comunicando, senza invero ottenere riscontro alcuno, l'intervenuta concessione della proroga (doc.
11) e depositando quindi i documenti richiesti in data 4/9/2023 (doc. 12).
Appare quindi evidente che la condotta ondivaga dell'Amministrazione ha ingenerato nel privato un legittimo affidamento in ordine alla effettiva scadenza del termine per il deposito della documentazione.
Dopo avere, infatti, ottenuto una dilazione all'11/9/2023 nel procedimento di diffida per esigenze di reperibilità della documentazione richiesta, la Provincia ha contestato l'illecito il 2/8/2023 e, seppure notiziata della pendenza della proroga, non ha risposto legittimando così nel privato un affidamento rispetto alla scadenza del termine. pag. 3/5 La giurisprudenza qualifica l'affidamento come “un'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fondata sulla buone fede, che viene in considerazione quale elemento di una situazione che chiede protezione contro le conseguenze dannose della fiducia mal riposta” (Cass. Civ. n. 8236/2020).
Nel caso di specie, al di là della ripartizione interna di competenze tra gli uffici, è mancata quella “coerenza e non contraddittorietà del comportamento” invocata dalla
Suprema Corte (cfr. ibidem § 28.2).
Ciò finisce per inficiare la validità stessa del provvedimento impugnato, in quanto in esso non viene presa una specifica posizione rispetto alla documentazione depositata dall'opposta il 4/9/2023 (doc. 1 e 12), con ciò violando il canone della motivazione cd. «rafforzata» che grava sull'Amministrazione all'esito del contraddittorio endo- procedimentale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), L. 241/1990.
Né tale motivazione può essere fornita in sede processuale (Cass. Civ. SS.UU. n.
25665/2023), dovendo essa essere contenuta nel provvedimento così da consentire al privato di valutare se conformarsi ad esso o promuovere opposizione articolando le proprie difese in base alla motivazione sottesa all'atto impugnato.
Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione assorbiti gli ulteriori profili di doglianza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri minimi per una causa di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
in accoglimento del ricorso annulla l'opposta ordinanza-ingiunzione n. 431/2023, del 12/10/2023, notificata il 14/11/2023;
condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora applicata e c.p.a. così come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato dovuto per il giudizio se versato. pag. 4/5 Si comunichi.
Brescia, lì 14/01/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 15104/2023
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Andrea
Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, assistita e difesa dall'Avv. STRINGA BASILE GIUSEPPE ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, assistita e difesa dagli Avv.ti POLI MAGDA e RIZZARDI RAFFAELLA resistente
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note conclusive scritte e verbale d'udienza del 14/1/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 7/12/2023 la ha opposto l'ordinanza-ingiunzione Parte_1
n. 431/2023, notificata in data 14/11/2023, con cui la ha irrogato Controparte_1
la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per violazione dell'art. 29, comma 5, D.Lgs.
152/2006 (doc. 1). Nello specifico, l'Amministrazione ha contestato l'inadempimento degli obblighi di monitoraggio ambientale di cui al decreto della Regione Lombardia n. 5162/2012 (doc. 2) in relazione alle annualità 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021 e 2022, quanto al monitoraggio qualitativo dei piezometri, nonché alle annualità
2016 e 2017, quanto al monitoraggio chimico-fisico delle acque del bacino di cava.
In tesi di parte ricorrente il provvedimento sanzionatorio è da ritenersi illegittimo essendo la contestazione intervenuta in pendenza del termine per l'esibizione della documentazione da parte della (doc. 7-11) e, comunque, viziato per Parte_1
insussistenza del presupposti per l'irrogazione della sanzione (doc. 12), nonché per violazione delle regole procedurali di cui all'art. 28, D.Lgs. 152/2006.
In conclusione, l'opponente ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso.
Con comparsa in data 23/5/2024 si è costituta la contestando il Controparte_1
contenuto del ricorso e instando per il rigetto delle avverse doglianze dal momento che l'invocata proroga del termine si riferiva al procedimento di diffida e non già al parallelo procedimento sanzionatorio conclusosi con l'ordinanza impugnata. Quanto al merito, ha ribadito le omissioni agli obblighi di monitoraggio previsti dal Piano allegato alla D.D. n. 701/2013 con la quale l'opposta è stata autorizzata all'esercizio di attività estrattiva in Comune di Leno (BS) - località Cascina Bruciata (doc. 4-6), nonché l'irrilevanza degli adempimenti formali di cui all'art. 28, D.Lgs. 152/2006 in relazione al procedimento sanzionatorio interamente disciplinato dalla L. 689/1981.
In conclusione, parte opposta ha chiesto il rigetto del ricorso.
Concesso il termine per il deposito di note conclusive scritte, all'udienza odierna il
Giudice ha dato lettura del dispositivo riservando il deposito delle motivazioni.
* * *
Parte opponente contesta l'ordinanza-ingiunzione impugnata rilevando: i) il mancato rispetto del contraddittorio endo-procedimentale; ii) la carenza dei presupposti di cui al quinto comma dell'art. 29, D.Lgs. 152/2006; iii) l'inosservanza della procedura di cui all'art. 28, D.Lgs. cit..
Parte opposta ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo: i) l'irrilevanza della proroga concessa nell'ambito del parallelo procedimento di diffida;
ii) la fondatezza nel pag. 2/5 merito del provvedimento sanzionatorio;
iii) l'inapplicabilità dell'art. 28 D.Lgs. cit. al procedimento sanzionatorio soggetto alla disciplina di cui alla L. 689/1981.
Ritiene lo scrivente che il profilo di doglianza dedotto sub i) sia fondato.
Parte ricorrente ha infatti documentato come, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 18, comma 3, lett. b), L.R. 14/1998, e 29, comma 2, D.Lgs.
152/2006 (doc. 7), la stessa abbia chiesto (doc. 8) e ottenuto (doc. 9) una proroga fino all'11/9/2023 per il deposito di “eventuali memorie scritte e documenti”, termine in pendenza del quale è intervenuta la contestazione dell'illecito (doc. 10).
La resistente, al riguardo, deduce che tale termine è da riferire al solo procedimento di diffida e non anche al procedimento sanzionatorio soggetto alla L. 689/1981.
L'eccezione, per quanto suggestiva, è priva di pregio.
Il comma 2 dell'art. 29 D.Lgs. cit. precisa che, qualora siano accertati inadempimenti ovvero violazioni delle condizioni ambientali di cui all'art. 28, l'autorità competente procede alla diffida (nonché, nei casi più gravi, alla revoca) e adotta le sanzioni di cui al quinto comma della richiamata disposizione.
La , una volta comunicato l'avvio del procedimento ex art. 29, Controparte_1
comma 2, D.Lgs. cit. (doc. 7), ha prorogato il termine per il deposito di memorie o documenti all'11/9/2023 (doc. 9), salvo poi notificare la contestazione dell'illecito in
2/8/2023 (doc. 10) con termine fino all'1/9/2023 per l'integrazione documentale.
A tale contestazione ha dato riscontro l'opposta con p.e.c. del 2/8/2023 comunicando, senza invero ottenere riscontro alcuno, l'intervenuta concessione della proroga (doc.
11) e depositando quindi i documenti richiesti in data 4/9/2023 (doc. 12).
Appare quindi evidente che la condotta ondivaga dell'Amministrazione ha ingenerato nel privato un legittimo affidamento in ordine alla effettiva scadenza del termine per il deposito della documentazione.
Dopo avere, infatti, ottenuto una dilazione all'11/9/2023 nel procedimento di diffida per esigenze di reperibilità della documentazione richiesta, la Provincia ha contestato l'illecito il 2/8/2023 e, seppure notiziata della pendenza della proroga, non ha risposto legittimando così nel privato un affidamento rispetto alla scadenza del termine. pag. 3/5 La giurisprudenza qualifica l'affidamento come “un'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fondata sulla buone fede, che viene in considerazione quale elemento di una situazione che chiede protezione contro le conseguenze dannose della fiducia mal riposta” (Cass. Civ. n. 8236/2020).
Nel caso di specie, al di là della ripartizione interna di competenze tra gli uffici, è mancata quella “coerenza e non contraddittorietà del comportamento” invocata dalla
Suprema Corte (cfr. ibidem § 28.2).
Ciò finisce per inficiare la validità stessa del provvedimento impugnato, in quanto in esso non viene presa una specifica posizione rispetto alla documentazione depositata dall'opposta il 4/9/2023 (doc. 1 e 12), con ciò violando il canone della motivazione cd. «rafforzata» che grava sull'Amministrazione all'esito del contraddittorio endo- procedimentale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), L. 241/1990.
Né tale motivazione può essere fornita in sede processuale (Cass. Civ. SS.UU. n.
25665/2023), dovendo essa essere contenuta nel provvedimento così da consentire al privato di valutare se conformarsi ad esso o promuovere opposizione articolando le proprie difese in base alla motivazione sottesa all'atto impugnato.
Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione assorbiti gli ulteriori profili di doglianza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri minimi per una causa di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
in accoglimento del ricorso annulla l'opposta ordinanza-ingiunzione n. 431/2023, del 12/10/2023, notificata il 14/11/2023;
condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora applicata e c.p.a. così come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato dovuto per il giudizio se versato. pag. 4/5 Si comunichi.
Brescia, lì 14/01/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 5/5