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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/12/2025, n. 5862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5862 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 4951 2024 _____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ROSA FAILLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CATANIA, VIA TRIESTE 13
contro
( ) e – Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
RAPPRESENTANZA ( ) rappresentati e difesi dall'avv. ANNA Controparte_3 P.IVA_2
UT e dall'avv. PIETRO NISI, elettivamente domiciliati in VIA MASSIMO D'AZEGLIO 19,
LO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 4 novembre 2025 in questa sede da intendersi integralmente richiamato. II
È fondata la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di Parte_1
(nel prosieguo, ) per le motivazioni nei limiti di Controparte_1 CP_1 seguito esposti.
A
In data 26 marzo 2023 si trovava all'interno dell'aeroporto di Catania, Parte_1 allorché, mentre si dirigeva verso i servizi igienici, prima di procedere all'imbarco del volo Wizz Air
n. W64376 diretto ad Atene con scalo a Sofia, cadeva rovinosamente a causa della presenza di liquido di colore giallo chiaro e cocci di vetro sparsi a terra, non segnalati da alcun cartello di pericolo.
L'attrice agisce pertanto in questa sede onde sentir accertare la responsabilità di con CP_1 conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto per effetto della descritta caduta.
Osserva il Tribunale che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni causati da cose in custodia, nell'ambito della quale è sussumibile il caso di specie, si fonda su un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Cass. Sez. Un. 20943/2022).
Quanto all'onere della prova, il danneggiato è gravato soltanto dell'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse e, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, delle condizioni di pericolo o di insidiosità insorte nella stessa;
grava invece sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, comprensivo anche della condotta incauta della vittima (cfr. Cass. civ. 27724/2018).
Nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti prodotta, come corroborata dagli esiti dell'istruttoria del giudizio, deve ritenersi provato, da parte dell'attrice, l'evento dannoso allegato in citazione.
All'udienza del 7 febbraio 2025 il testimone (non parente delle parti e Testimone_1 disinteressato all'esito del giudizio) ha dichiarato quanto segue: “[…] il 26 marzo del 2023, intorno alle 14,00 io mi trovavo nella zona partenze dell'Aeroporto di Catania, per i voli non Schengen […] stavo rincorrendo mia figlia piccola, di quattro anni, nella zona antistante al bagno ed ho visto la signora cadere per terra davanti a me. Non conoscevo la signora. Mi ero già accorto, Parte_1 mentre rincorrevo mia figlia, che davanti al bagno vi era una chiazza di acqua o altro liquido e lì è scivolata la signora . Preciso che in questa chiazza per terra vi erano dei frammenti di Parte_1 vetro, cioè i resti di una bottiglia o di un bicchiere rotti. La chiazza di liquido era visibile solo guardando verso il basso con molta attenzione (come facevo io per rincorrere mia figlia) […]
Quando ho visto la signora cadere, ho dato mia figlia a mia moglie e mi sono avvicinato Parte_1 alla signora per prestarle i primi soccorsi. Confermo che la stessa aveva le mani ferite dai vetri e lamentava forti dolori al bacino ed alla caviglia […]” (cfr. pagg.
1-2 del verbale di udienza del 7 febbraio 2025).
Tale deposizione è da ritenersi pienamente attendibile perché (a) resa da persona che assistette personalmente all'incidente occorso all'attrice; (b) collimante con la documentazione in atti prodotta
- il riferimento va, in particolare, alle rappresentazioni fotografiche dello stato dei luoghi ed al verbale di pronto soccorso allegati alla citazione;
(c) collimante con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio in ordine a natura ed eziologia delle lesioni patite dall'attore, come si dirà nel prosieguo della sentenza.
L'attrice ha inoltre dimostrato l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno dalla stessa sofferto per effetto della caduta.
Secondo i condivisibili rilievi formulati dal perito d'ufficio nominato dal Tribunale, a seguito della caduta riportò un “trauma contusivo della caviglia destra e della spalla sinistra” Parte_1
– lesioni, queste, da considerarsi eziologicamente compatibili con la dinamica del sinistro come provata dalla signora all'esito dell'istruttoria processuale. Il perito ha rilevato, in particolare, che
“[…] gli esiti accertati a seguito dell'esame clinico-semeiologico e della disamina della documentazione sanitaria in atti (Ecografia osteo-articolare del 19/04/2023) sono da correlarsi al trauma contusivo di cui all'atto di citazione, nel rispetto dei criteri che strutturano il nesso causale
[…]” (cfr. pag. 8 della consulenza tecnica d'ufficio).
Ora, a fronte delle difese sostenute dalla parte convenuta, è doveroso verificarsi: in positivo, se la res presentava anomalie tali da risultare oggettivamente pericolosa;
in negativo, se l'incidente si sia verificato per l'insorgenza di fattori estranei alla res – e, nella specie, potenzialmente riconducibili alla condotta tenuta dalla danneggiata, la quale, nella prospettiva di controparte, avrebbe potuto evitare la caduta essendo il liquido ivi presente segnalato dalla presenza di una scatola di cartone.
Dal compendio probatorio in atti risulta provata (in concreto) l'attitudine della res oggetto di custodia a creare un imprevedibile pericolo per gli utenti.
In particolare, come precisato dai testimoni escussi nel corso del giudizio, il cartone - peraltro evidenziato dalle rappresentazioni fotografiche in atti prodotte dalla stessa parte attrice - fu apposto solo dopo la caduta della . Parte_1
Sul punto, il testimone ha infatti dichiarato quanto segue: “[…] io sono Testimone_1 rimasto nella zona per almeno un'altra mezz'ora e nessuno è venuto a ripulire e ad asciugare la chiazza di liquido, tanto è vero che abbiamo chiesto al personale del bar di fronte di mettere una cassetta di cartone sulla chiazza per renderla visibile, cosa che in effetti è stata fatta […]” (cfr. pag.
2 del verbale di udienza del 7 febbraio 2025).
Anche la testimone (parente delle parti, disinteressata all'esito del giudizio) ha Testimone_2 riferito che “[…] dopo la caduta di mia madre, io e gli altri passeggeri presenti abbiamo chiesto all'impiegata di un negozio di bevande che si trovava lì di fronte (vicino ai servizi igienici) di mettere una segnalazione della chiazza di liquido giallo, quai trasparente, che vi era a terra e su cui era scivolata mia madre e l'impiegata ha messo una scatola di cartone sulla chiazza di liquido […]”; la testimone ha inoltre precisato che “[…] il pavimento è rimasto bagnato fino al nostro imbarco per
Sofia, più o meno verso le 14,35 […]” (cfr. pag. 3 del verbale di udienza del 7 febbraio 2025).
Quanto all'attendibilità della testimone osserva il Tribunale che, come ribadito Testimone_2 dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova testimoniale non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela. L'attendibilità degli stessi, infatti, non deve essere esclusa aprioristicamente, ma il giudice
è chiamato a valutare tutte le prove «secondo il proprio prudente apprezzamento».
Nella specie, non sussiste fondato motivo di dubitare della credibilità della suddetta testimonianza, risultando la descrizione del sinistro (e, in particolare, dello stato dei luoghi) connotata dalla genuinità delle dichiarazioni, le quali si apprezzano per coerenza, linearità e convergenza con le risultanze delle ulteriori fonti di prova acquisite.
È dunque provata l'assenza di appositi segnali di pericolo al momento del verificarsi del sinistro occorso all'attrice.
Peraltro, S.A.C. non ha nemmeno dato prova della ricorrenza del caso fortuito, quale fattore che possa totalmente esimerla dalla responsabilità oggettiva prevista dall' art. 2051 c.c.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, è pacifica nel ritenere che la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227 co. I c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.: tanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. Sez. Un. 20943/2022).
Nel caso di specie, non ha offerto alcuna prova sufficientemente persuasiva della CP_1 concorrente colpa della nella verificazione dell'evento dannoso, essendosi quest'ultima Parte_1 limitata a transitare all'interno dell'area imbarchi dell'aeroporto e non essendo tale condotta connotata da imprevedibilità ed eccezionalità di sorta.
B
Accertata la responsabilità della società convenuta, si procede ora alla liquidazione del risarcimento del danno.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio - cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva
(c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' CP_4 per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Se è poi vero che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, la relativa determinazione non è peraltro automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. 19063/2023).
Del resto, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito – quale, per l'appunto, tipico debito di valore - è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va pur sempre posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, però, è comunque onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile: ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass.
6351/2025).
Nel caso in esame, la pretesa di parte attrice di ristoro dei suddetti interessi è del tutto generica: da qui, il riconoscimento, sull'importo per sorte capitale come di seguito liquidato, della sola rivalutazione, il cui calcolo (con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito) si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito sottende un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva d'interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
Quanto al danno non patrimoniale sofferto da a seguito del sinistro, il perito Parte_1
d'ufficio, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona del danneggiato, ha rilevato che l'attrice, in conseguenza dell'incidente, riportò una “[…] tendinopatia cronica del sovraspinato sinistro in destrimane (Jobe test + + - -) […]” - il tutto ascrivibile ad una percentuale di invalidità permanente pari al 3% (cfr. pagg.
5-6 della consulenza tecnica d'ufficio).
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, deve quantificarsi:
• il danno non patrimoniale risarcibile in € 3.791,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 75% per venti giorni in € 1.725,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 50% per venti giorni in € 1.150,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 25% per ulteriori venti giorni in € 575,00, il tutto, per complessivi € 7.915,67 (già inclusi € 674,67 per spese mediche – si veda la documentazione allegata alla consulenza tecnica d'ufficio e depositata da parte attrice unitamente l'atto introduttivo del giudizio: cfr. doc. 11 di parte attrice), somma già liquidata secondo i valori monetari attuali.
Osserva il tribunale che non sono liquidabili ulteriori somme a titolo di incremento per personalizzazione del danno.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “[…] in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) – come nel caso in esame - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento […]” (Cass. 23469/2018).
Per quanto concerne il danno patrimoniale lamentato dall'attrice e costituito dalle spese sostenute per la riparazione degli occhiali da vista, l'istruttoria processuale non ha consentito di acclarare la circostanza - solo allegata (e non provata) - che tale accessorio si sia rotto a seguito dell'incidente per cui è causa – a ciò, peraltro, deve aggiungersi che la ricevuta di pagamento depositata in atti da parte attrice è non di poco successiva all'evento lesivo (cfr. ricevuta fiscale del
31 luglio 2023 - doc. 11 allegato alla citazione).
Non può poi ritenersi sussistente il danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per recarsi e soggiornare ad Atene, atteso che l'istruttoria processuale ha acclarato che dopo la caduta si è poi effettivamente imbarcata sul volo Wizzair per poi soggiornare presso la Parte_1 capitale ellenica – destinazione presso la quale avrebbe comunque dovuto recarsi a prescindere dall'incidente occorsole, sostenendo le conseguenti spese di viaggio e pernottamento.
Deve infine rigettarsi l'eccezione di compensatio lucri cum damno formulata dalla parte convenuta, attesa la generica formulazione dell'eccezione e l'indimostrata liquidazione in favore dell'attrice di ulteriori somme di denaro per i medesimi fatti in contesa.
In conclusone, alla luce delle superiori argomentazioni, deve dichiararsi la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di nella causazione del sinistro Controparte_1 occorso a e, per l'effetto, condannarsi la suddetta parte convenuta al risarcimento, in Parte_1 favore della signora, del danno sofferto, liquidato in € 7.915,67, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo.
C
Le spese di lite e di negoziazione assistita tra parte attrice e Controparte_1 seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014,
[...]
n. 55 - il tutto, con aumento del compenso nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4, co. I bis del suddetto decreto, avendo il procuratore di parte attrice agevolato la consultazione, da parte del
Tribunale, degli atti ed allegati processuali depositati mediante inserimento di collegamenti ipertestuali
La soccombenza regola altresì le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico di Controparte_1 Sono altresì poste a carico di le spese sostenute Controparte_1 dall'attrice per la consulenza tecnica di parte, rientranti tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass. 26729/2024).
III
Deve infine dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta da nei Parte_1 confronti di (nel prosieguo, Controparte_5 CP_2
.
[...]
A
La rinuncia alla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della compagnia assicuratrice – formulata dalla all'udienza del 15 ottobre 2024 - non è stata accettata da Parte_1
Controparte_2
Deve pertanto procedersi all'esame della superiore domanda richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di assicurazione della responsabilità civile, secondo cui il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi in cui l'azione diretta sia espressamente prevista con disciplina speciale, atteso che il danneggiato è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore.
Il pagamento dell'indennizzo al proprio assicurato è distinto ed autonomo rispetto all'obbligazione di risarcimento, cui quest'ultimo è tenuto nei confronti del danneggiato;
quest'ultimo, infatti, versa nella posizione di terzo rispetto al rapporto fra le parti contraenti l'assicurazione. Pur potendo confluire nell'alveo del medesimo processo, le cause – quella introdotta dal danneggiato contro il responsabile del sinistro e quella di garanzia promossa da quest'ultimo contro l'assicuratore della responsabilità civile discendente dal contratto di assicurazione – restano scindibili (Cass. 25126/2025).
La superiore pretesa è pertanto inammissibile.
B
Le spese di lite tra ed Parte_1 Controparte_5 seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n.
55 – il tutto, con aumento del compenso nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4, co. I bis del suddetto decreto, avendo il procuratore della compagnia assicurativa agevolato la consultazione, da parte del
Tribunale, degli atti ed allegati processuali depositati mediante inserimento di collegamenti ipertestuali, ed ulteriore aumento del compenso in pari misura ex art. 4, co. VIII, stante la manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara l'inammissibilità di ogni domanda formulata da nei confronti di Parte_1
; Controparte_5
2. condanna al risarcimento, in favore di Controparte_1 [...]
, del danno meglio descritto in parte motiva e che si liquida in € 7.915,67, oltre Parte_1 interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3. condanna al rimborso, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese di lite e di negoziazione assistita, che si liquidano in € 875,00 per Parte_1 anticipazioni ed € 7.482,10 per compenso, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.;
4. condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Controparte_5
, delle spese di lite che si liquidano in € 8.123,20 per compenso, oltre
[...] rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.;
5. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di
[...]
Controparte_1
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 4 dicembre 2025.
Il Giudice Dott. Alessandro Rizzo