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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1382/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1382/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GABRIELLA AVELLINI MELCHIORRE
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. SANDRA DI NARO
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza dell'11/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/02/2023, il ricorrente, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario in COMUN NUOVO in data 24/05/2003 con CP_1
Per_
e che dalla loro unione sono nati figli il 09.05.2007 ed il 26.04.2010,
[...] Per_1
chiedeva al Tribunale di pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi indicate.
pagina 1 di 4 Con memoria depositata in data 19.06.2023, parte resistente si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di divorzio e contestando le ulteriori istanze del ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale del 29.06.2023, il Presidente Delegato disponeva un approfondimento peritale sulle capacità genitoriali delle parti, nominando a tal fine la dott.ssa Per_3
rinviando quindi la causa all'udienza del 21.02.2024 per l'esame della ctu.
[...]
A tale udienza il Presidente d., sentite le parti, recepiva le conclusioni della ctu circa i tempi di frequentazione del minore con il padre ed emetteva i provvedimenti di carattere economico, nominando se stesso Giudice Istruttore e rinviando la causa all'udienza del 18.06.2024 in modalità cartolare.
Concessi i termini ex artt. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 18.11.2024 il GI, ritenuta l'opportunità, prima di assumere la decisione in ordine alle ulteriori richieste istruttorie, disponeva la comparizione personale delle parti per un nuovo tentativo di conciliazione.
All'udienza così fissata, il Giudice Istruttore formulava una proposta conciliativa che le parti dichiaravano di accettare, manifestando la loro volontà di ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni tra loro concordate. IL GI rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano consensualmente alle condizioni omologate con decreto del
Tribunale di Bergamo del 26.10.2016. Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge
1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti indicano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo. L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe,
pagina 2 di 4 così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in COMUN NUOVO in data 24/05/2003 Parte_1 Controparte_1
(trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di COMUN NUOVO, anno 2003, atto n. 3 parte II serie A);
2. DISPONE il regime di affido condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario
(salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti, purchè rispondente alle esigenze e alla volontà dei figli):
- week-end alternati dal venerdì, indicativamente dalle ore 17, al lunedì mattina, quando il padre, o chi per esso, provvederà a garantirne l'accompagnamento a scuola dei figli;
- ogni settimana dalle ore 17 del martedì alle ore 21.30 del mercoledì quando rientreranno a casa della madre (o in alternativa dal mercoledì al giovedì in base ad eventuali diversi accordi presi tra i genitori nel rispetto delle esigenze e impegni dei minori), restando ferma la possibilità per il figlio di attuare una differenziazione nel regime di Per_1
visita, mantenendo se del caso invariato il calendario di visita attualmente in atto
(prevedendo in tal caso la possibilità che la madre possa provvedere a recuperare il figlio presso il padre nelle sere in cui ,diversamente dalla sorella, lui non rimarrà a pernottare dal genitore: ossia il martedì/mercoledì sera e la domenica a week end alternati). Per_
- nelle festività natalizie e trascorreranno una settimana con il papà e una con Per_1
la mamma, alternando di anno in anno la settimana del S. Natale con quella del
Capodanno;
- per le festività pasquali tre giorni, che ad anni alterni coincideranno con la Pasqua e la
Pasquetta;
- in relazione alle vacanze estive due settimane ( salvo diversi accordi tra i genitori ) anche non consecutive con il papà e altrettante con la mamma, comunicate e concordate entro fine maggio;
3. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 775,00 (di cui € 400 per ed € Per_1
Per_ 375 per ), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT da marzo 2026, a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto dei figli minori;
pagina 3 di 4 4. PONE A CARICO di entrambi i genitori di provvedere in misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli minori, secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
5. PRENDE ATTO dell'accordo per cui l'assegno unico e universale per i figli viene percepito al
50% da ciascun genitore;
6. PRENDE ATTO della rinuncia della resistente alla domanda di assegno divorzile;
7. COMPENSA le spese di lite;
8. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COMUN NUOVO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord.
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/02/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1382/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GABRIELLA AVELLINI MELCHIORRE
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. SANDRA DI NARO
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza dell'11/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/02/2023, il ricorrente, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario in COMUN NUOVO in data 24/05/2003 con CP_1
Per_
e che dalla loro unione sono nati figli il 09.05.2007 ed il 26.04.2010,
[...] Per_1
chiedeva al Tribunale di pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi indicate.
pagina 1 di 4 Con memoria depositata in data 19.06.2023, parte resistente si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di divorzio e contestando le ulteriori istanze del ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale del 29.06.2023, il Presidente Delegato disponeva un approfondimento peritale sulle capacità genitoriali delle parti, nominando a tal fine la dott.ssa Per_3
rinviando quindi la causa all'udienza del 21.02.2024 per l'esame della ctu.
[...]
A tale udienza il Presidente d., sentite le parti, recepiva le conclusioni della ctu circa i tempi di frequentazione del minore con il padre ed emetteva i provvedimenti di carattere economico, nominando se stesso Giudice Istruttore e rinviando la causa all'udienza del 18.06.2024 in modalità cartolare.
Concessi i termini ex artt. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 18.11.2024 il GI, ritenuta l'opportunità, prima di assumere la decisione in ordine alle ulteriori richieste istruttorie, disponeva la comparizione personale delle parti per un nuovo tentativo di conciliazione.
All'udienza così fissata, il Giudice Istruttore formulava una proposta conciliativa che le parti dichiaravano di accettare, manifestando la loro volontà di ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni tra loro concordate. IL GI rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano consensualmente alle condizioni omologate con decreto del
Tribunale di Bergamo del 26.10.2016. Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge
1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti indicano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo. L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe,
pagina 2 di 4 così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in COMUN NUOVO in data 24/05/2003 Parte_1 Controparte_1
(trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di COMUN NUOVO, anno 2003, atto n. 3 parte II serie A);
2. DISPONE il regime di affido condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario
(salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti, purchè rispondente alle esigenze e alla volontà dei figli):
- week-end alternati dal venerdì, indicativamente dalle ore 17, al lunedì mattina, quando il padre, o chi per esso, provvederà a garantirne l'accompagnamento a scuola dei figli;
- ogni settimana dalle ore 17 del martedì alle ore 21.30 del mercoledì quando rientreranno a casa della madre (o in alternativa dal mercoledì al giovedì in base ad eventuali diversi accordi presi tra i genitori nel rispetto delle esigenze e impegni dei minori), restando ferma la possibilità per il figlio di attuare una differenziazione nel regime di Per_1
visita, mantenendo se del caso invariato il calendario di visita attualmente in atto
(prevedendo in tal caso la possibilità che la madre possa provvedere a recuperare il figlio presso il padre nelle sere in cui ,diversamente dalla sorella, lui non rimarrà a pernottare dal genitore: ossia il martedì/mercoledì sera e la domenica a week end alternati). Per_
- nelle festività natalizie e trascorreranno una settimana con il papà e una con Per_1
la mamma, alternando di anno in anno la settimana del S. Natale con quella del
Capodanno;
- per le festività pasquali tre giorni, che ad anni alterni coincideranno con la Pasqua e la
Pasquetta;
- in relazione alle vacanze estive due settimane ( salvo diversi accordi tra i genitori ) anche non consecutive con il papà e altrettante con la mamma, comunicate e concordate entro fine maggio;
3. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 775,00 (di cui € 400 per ed € Per_1
Per_ 375 per ), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT da marzo 2026, a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto dei figli minori;
pagina 3 di 4 4. PONE A CARICO di entrambi i genitori di provvedere in misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli minori, secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
5. PRENDE ATTO dell'accordo per cui l'assegno unico e universale per i figli viene percepito al
50% da ciascun genitore;
6. PRENDE ATTO della rinuncia della resistente alla domanda di assegno divorzile;
7. COMPENSA le spese di lite;
8. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COMUN NUOVO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord.
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/02/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
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